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Ultimo aggiornamento
15 gennaio 2012

FNADA chiede la riscrittura dell'Art. 8
Il testo attuale dell'Art. 8 - Direttori SGA
Documenti FNADAPagine collegate

17 Febbraio 2001


All’ARAN
Alle OO.SS. del Comparto Scuola
Agli Organi di stampa

e p.c.                   Al Ministro della P.I.
Al Capo di Gabinetto M.P.I.

Oggetto: CCNL Biennio economico 2000/2001
                   Riapertura del negoziato.

        La presente per chiedere formalmente la riapertura del negoziato relativo al contratto in oggetto, al fine di una totale e sostanziale riscrittura dell’art 8.
        In ordine all’argomento, si formula la seguente proposta:

“Art. 8 – Retribuzione Direttori dei servizi generali e amministrativi”

1. A decorrere dal 1° settembre 2000 il trattamento economico fondamentale dei direttori dei servizi generali e amministrativi, inquadrati in tale profilo ai sensi dell’art. 34 del CCNL 26/5/1999, è pari a quello dei direttori amministrativi delle accademie e dei conservatori.
2. La collocazione di ciascun dipendente all’interno delle posizioni economiche del profilo di direttore amministrativo delle accademie e conservatori avviene automaticamente in  base alla collocazione già maturata nel profilo di provenienza.
3. Il parametro base dell’indennità di amministrazione prevista dall’art. 35 CCNL 26/5/1999, dall’art. 34 CCNI 31/8/1999 e allegata tabella “C” è stabilito nella misura tabellare lorda annua di L. 4.800.000.

        Si ribadisce l’insoddisfazione già espressa e comunicata in ordine al testo ufficiale dell’accordo, che risulta profondamente lesivo nei riguardi di una categoria chiamata a sostenere un impegno professionale particolarmente gravoso in una fase di transizione sistemica contraddistinta da confusioni e incertezze e gravida di responsabilità.
        Gli impegni e le responsabilità dei “direttori” delle istituzioni scolastiche sono identici, se non superiori, a quelli dei “direttori” di accademie e conservatori. Per effetto e conseguenza di questa elementare ed esaustiva ragione il trattamento economico dei due profili appartenenti alla stessa area non può che essere uguale.
        La formulazione di una disciplina legata alla “temporizzazione”, come statuito dall’art. 8 c.3 del testo siglato, penalizza chi è in possesso di una maggiore anzianità determinando una ingiusta e ingiustificata regressione di posizione stipendiale. Se l’anzianità è ancora un “valore di carriera” deve esserlo in ogni circostanza.
        Ci aspettiamo un “ravvedimento operoso” per evitare un mal-trattamento inaccettabile.

Lì, 17 Febbraio 2001

Il Presidente
(Giorgio Germani)

 

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