La presente per chiedere formalmente la riapertura del negoziato
relativo al contratto in oggetto, al fine di una totale e sostanziale
riscrittura dell’art 8.
In ordine all’argomento, si formula
la seguente proposta:
“Art.
8 – Retribuzione Direttori dei servizi generali e amministrativi”
1.
A decorrere dal 1° settembre 2000 il trattamento economico
fondamentale dei direttori dei servizi generali e amministrativi,
inquadrati in tale profilo ai sensi dell’art. 34 del CCNL 26/5/1999,
è pari a quello dei direttori amministrativi delle accademie e dei
conservatori.
2. La collocazione di
ciascun dipendente all’interno delle posizioni economiche del profilo
di direttore amministrativo delle accademie e conservatori avviene
automaticamente in base
alla collocazione già maturata nel profilo di provenienza.
3. Il parametro base
dell’indennità di amministrazione prevista dall’art. 35 CCNL
26/5/1999, dall’art. 34 CCNI 31/8/1999 e allegata tabella “C” è
stabilito nella misura tabellare lorda annua di L. 4.800.000.
Si ribadisce l’insoddisfazione già
espressa e comunicata in ordine al testo ufficiale dell’accordo, che
risulta profondamente lesivo nei riguardi di una categoria chiamata a
sostenere un impegno professionale particolarmente gravoso in una fase di
transizione sistemica contraddistinta da confusioni e incertezze e gravida
di responsabilità.
Gli impegni e le responsabilità dei
“direttori” delle istituzioni scolastiche sono identici, se non
superiori, a quelli dei “direttori” di accademie e conservatori. Per
effetto e conseguenza di questa elementare ed esaustiva ragione il
trattamento economico dei due profili appartenenti alla stessa area non può
che essere uguale.
La formulazione di una disciplina
legata alla “temporizzazione”, come statuito dall’art. 8 c.3 del
testo siglato, penalizza chi è in possesso di una maggiore anzianità
determinando una ingiusta e ingiustificata regressione di posizione
stipendiale. Se l’anzianità è ancora un “valore di carriera” deve
esserlo in ogni circostanza.
Ci aspettiamo un “ravvedimento
operoso” per evitare un mal-trattamento
inaccettabile.
Lì,
17 Febbraio 2001