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Ultimo aggiornamento
04 febbraio 2012

COMPARTO SCUOLA
Per un rinnovo contrattuale che valorizzi le professionalità

Iniziative e Proposte FNACA - 1999/2000 [Iniziative e Proposte FNACA: Scarica il testo in formato compresso][Collegamenti a pagine di livello superiore]Pagine collegate

RIFERIMENTI: [Documento HTML] Linee Generali per il rinnovo dei contratti - [Documento HTML] Atto di indirizzo all'ARAN


Premessa

Il presente documento contiene le opinioni e le proposte della FNACA per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola e una sintesi discorsiva delle regole che disciplinano la materia relativamente ai soggetti e alle procedure.
Il documento viene redatto tenendo conto della prima esperienza di contrattazione collettiva, scaduta il 31/12/1997 per effetto di formale disdetta delle OO.SS. firmatarie, e delle rilevanti novità normative introdotte da diverse disposizioni di legge, o aventi valore di legge.

Il contesto

Lo scenario normativo, politico ed economico nell’ambito del quale avrà luogo la trattativa per il rinnovo della contrattazione riguardante tutti i comparti della pubblica amministrazione risulta profondamente diverso rispetto a quello del 1995, anno in cui sono stati sottoscritti i primi contratti collettivi di lavoro.
Il dato di cambiamento più significativo ed importante è certamente rappresentato dall’ingresso nell’Euro e dall’avvenuto risanamento della finanza pubblica. Trattasi di un risultato di grande valore strategico per il futuro dell’intera comunità nazionale, ma è indubbio che lo stesso pone vincoli di natura finanziaria, di controllo dell’inflazione, di costo del lavoro che inevitabilmente si rifletteranno sugli aspetti economici dei rinnovi contrattuali sia pubblici che privati. Di ciò siamo necessariamente consapevoli ed è per questo che punteremo l’attenzione sugli aspetti di qualità, sulla valorizzazione delle professionalità e sulle forme di incentivazione direttamente legate al raggiungimento dei risultati.
L’altro elemento di grande spessore che caratterizza il contesto proviene dal corposo e rilevante processo di riforma di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, della pubblica amministrazione in generale, del rapporto di pubblico impiego in particolare e di valorizzazione di tutte le forme di autonomia funzionale, ivi compresa l’autonomia delle istituzioni scolastiche ed educative; processo avviato con la legge 15/3/1997, n. 59 e successive modifiche ed integrazione e con i decreti e regolamenti attuativi delle predetta legge delega.
Allo stato degli atti registriamo, ai fini che qui interessano, l’emanazione dei seguenti decreti legislativi: 396/97, 59/98 e 80/98.
I citati decreti, previsti dagli artt. 11 e 21 della Legge 15/3/97, n. 59 come parzialmente modificata dalla Legge 15/5/97, n. 127, integrano e modificano il D. L.vo 3/2/1993, n. 29 in materia di organizzazione degli uffici e dei rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
La grande operazione di decentramento amministrativo e di valorizzazione di tutte le forme di autonomia, sia territoriale che funzionale, avrà un esito positivo per il buon andamento delle istituzioni pubbliche e per una corretta gestione dei servizi pubblici solo se si perverrà ad una utilizzazione ottimale delle risorse umane che operano nelle pubbliche amministrazioni. A questo riguardo una funzione di capitale importanza spetta alla regolazione contrattuale sia collettiva che integrativa.
Nel comparto scuola la trattativa per il rinnovo contrattuale avviene quando ancora il graduale e progressivo processo di ampliamento dell’autonomia, di estensione della personalità giuridica e di attribuzione di funzioni in materia di gestione del servizio di istruzione non si è ancora concluso.
Ciò pone obiettivamente il problema se definire, o meno compiutamente la disciplina del rapporto di lavoro di tutti gli operatori, nella consapevolezza del fatto, però, che se non tutto è stato ancora deciso ed è giuridicamente operante è anche vero che sono già intervenuti cambiamenti rilevanti rispetto alla situazione esistente all’atto di sottoscrizione del primo contratto collettivo nazionale di lavoro.

Con ciò vogliamo sostenere la tesi che può essere anche prevista una "clausola che consente la riapertura del confronto negoziale in ordine all’evoluzione del quadro normativo", ma questo non può assolutamente significare che gli ordinamenti del personale e la classificazione dello stesso debbano nel frattempo restare congelati.

Si tratterebbe di un segnale negativo che il personale della scuola non merita, per l’impegno e gli sforzi di adeguamento già compiuti e per quelli che sta faticosamente compiendo in questa fase di transizione e di sperimentazione assolutamente non facile.
Peraltro, una improvvida decisione di congelamento risulterebbe in contrasto con i principi generali della disciplina normativa che fa da cornice alle trattative per il rinnovo contrattuale e in controtendenza rispetto all’azione che le stesse organizzazioni sindacali stanno conducendo negli altri comparti del pubblico impiego, per raggiungere condizioni uniformi rispetto a quelli del lavoro privato.

I soggetti della contrattazione

Le parti che partecipano alla contrattazione sono diverse a seconda dei livelli della contrattazione medesima.
La norma affida all’ARAN (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) il potere-dovere di ammettere alla contrattazione le organizzazioni sindacali sulla base di una rappresentatività di comparto o di area non inferiore al 5 per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo ( le deleghe sindacali) e il dato elettorale ( i voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale).
Alla contrattazione collettiva nazionale di comparto o di area partecipano anche le confederazioni alle quali le organizzazioni sindacali ammesse alla trattativa siano affiliate.
Alla contrattazione collettiva che definisce o modifica i comparti o le aree e che regola istituti comuni a tutte le pubbliche amministrazioni o riguardanti più comparti partecipano le confederazioni sindacali alle quali, in almeno due comparti o due aree contrattuali, siano affiliate organizzazioni sindacali che hanno i necessari requisiti di rappresentatività.
Le pubbliche amministrazioni attivano livelli autonomi di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione.
La contrattazione integrativa può avere ambito territoriale e coinvolgere più amministrazioni e si svolge tra i soggetti e con le procedure stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.
Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere contratti integrativi in contrasto con quelli collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Eventuali clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.

La contrattazione collettiva integrativa sostituisce la contrattazione decentrata e può svolgersi anche a livello di istituzione scolastica ed educativa atteso che gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative sono annoverate tra le amministrazioni pubbliche (art. 1, comma 2, D. L.vo 29/93 e successive modifiche e integrazioni).

Nel caso ciò avvenisse la rappresentanza dell’Amministrazione pubblica sarebbe del Dirigente Scolastico in ragione della titolarità delle relazioni sindacali allo stesso assegnate dal D. L.vo 6/3/98, n. 59.

Stante la complessità della materia e la pluralità e distinzione delle categorie interessate sarebbe opportuno che nell’esercitare la titolarità delle relazioni sindacali il Dirigente Scolastico fosse affiancato dal Responsabile dei Servizi Amministrativi per le specifiche competenze amministrative dello stesso.

Le procedure

Le pubbliche amministrazioni esercitano il potere di indirizzo nei confronti dell’ARAN, dando vita a comitati di settore.
I comitati di settore regolano autonomamente le proprie modalità di funzionamento e di deliberazione. Per le amministrazioni e le aziende autonome dello Stato opera come comitato di settore il Presidente del Consiglio dei Ministri tramite il Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nonché, per il sistema scolastico, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.
L’ARAN si rapporta ai comitati di settore in base a specifici protocolli.
Per la stipulazione di accordi concernenti la modifica dei comparti e delle aree, che riguardano istituti comuni a più comparti o a tutte le pubbliche amministrazioni, le funzioni di indirizzo sono esercitate da appositi organismi di coordinamento dei comitati di settore presieduti dal Ministro per la funzione pubblica.
Mediante appositi accordi tra l’ARAN e le Confederazioni che hanno i requisiti di rappresentatività sono stabiliti i comparti della contrattazione collettiva nazionale riguardanti settori omogenei o affini.

I dirigenti costituiscono un’area contrattuale autonoma relativamente ad uno o più comparti.
Per le figure professionali che, in posizione di elevata responsabilità, svolgono compiti di direzione sono stabilite discipline distinte nell’ambito dei contratti collettivi di comparto.
In considerazione del fatto che il vigente profilo professionale del Responsabile Amministrativo già configura obiettivamente un complesso di funzioni di elevata responsabilità, tipiche di chi svolge compiti direzionali si chiede espressamente una distinta disciplina contrattuale per gli aspetti sia normativi che economici sui quali ci soffermeremo nel successivo paragrafo
.
Peraltro che trattasi di funzioni di elevata responsabilità è comprovato dal fatto che il Responsabile Amministrativo non può avere un supporto di lavoro a tempo parziale.

L’ARAN informa costantemente i comitati di settore e il governo sullo svolgimento delle trattative.
Al termine della trattativa l’ARAN sottoscrive i contratti collettivi verificando preventivamente che le OO.SS. che aderiscono all’ipotesi di accordo rappresentino complessivamente almeno il 51% come media tra dato associativo e dato elettorale nel comparto e nell’area contrattuale o almeno il 60% del dato elettorale nel medesimo ambito.
Raggiunta l’ipotesi di accordo l’ARAN acquisisce il parere favorevole del Comitato di settore sul testo contrattuale e relativi oneri finanziari. Il Comitato di settore esprime il proprio parere entro 5 giorni dalla comunicazione dell’ARAN.
Per le amministrazioni e aziende autonome dello Stato, quindi anche per il comparto scuola, il parere è espresso dal Presidente del Consiglio dei Ministri, tramite il Ministro della funzione pubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
Acquisito il parere favorevole sull’ipotesi di accordo, il giorno successivo l’ARAN trasmette la quantificazione dei costi contrattuali alla Corte dei Conti ai fini della certificazione di compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio.
La Corte dei Conti delibera entro 15 giorni dalla trasmissione della quantificazione dei costi contrattuali, decorsi i quali la certificazione s’intende effettuata positivamente.
L’esito della certificazione viene comunicata dalla Corte all’ARAN, al Comitato di settore e al Governo. Se la certificazione è positiva, il Presidente dell’ARAN sottoscrive definitivamente il contratto collettivo.
Qualora la certificazione non fosse positiva l’ARAN, sentito il Comitato di settore e il Presidente del Consiglio dei Ministri, assume le iniziative necessarie per adeguare la quantificazione dei costi contrattuali ai fini della certificazione, ovvero, qualora non lo ritenga possibile, convoca le OO.SS. per la riapertura delle trattative.

I contenuti: aspetti normativi

In materia di aspetti normativi una fondamentale importanza deve essere assegnata alla classificazione del personale con l’obiettivo di migliorare la funzionalità del servizio istruzione, anche attraverso l’accrescimento dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione amministrativa e della gestione delle risorse e mediante il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.
Sul punto si torna a ribadire la convinzione che siano applicabili al personale del comparto scuola le categorie legali previste dall’art. 2095 del codice civile.
Definita ormai in via legislativa la posizione dirigenziale, con attribuzione della stessa ai capi d’istituto, il contratto può definire le altre posizioni con riferimento alle categorie dei quadri, impiegati ed operai.

L’area quadri che riguarda posizioni legate alla direzione di unità organizzative e posizioni di elevato contenuto professionale e specialistico non può che comprendere il Responsabile dei servizi amministrativi e il personale docente:

  • Il Responsabile dei servizi amministrativi sarà un quadro direttivo con rapporto di lavoro esclusivo e a tempo pieno che avrà responsabilità diretta di gestione delle unità organizzative afferenti ai servizi amministrativi, tecnici ed ausiliari;
  • Il personale docente sarà un quadro professionale di elevata specializzazione che vedrà valorizzata sia la dimensione individuale che collegiale dell’attività di insegnamento.

Il profilo professionale tipico di un quadro direttivo avente le caratteristiche dianzi indicate non può che essere quello di un direttore amministrativo, ovvero quello di un funzionario che esplica le seguenti attività:

  • ricerca, studio ed elaborazione di dati in funzione della programmazione economico-finanziaria e della predisposizione degli atti per i documenti contabili e finanziari;
  • istruzione, predisposizione e redazione di atti, provvedimenti e documenti comportanti un significativo grado di complessità;
  • relazioni organizzative interne di natura negoziale complessa, relazioni esterne di tipo diretto anche con rappresentanza istituzionale e relazioni con gli utenti di natura diretta e negoziale.

L’area impiegati che contempla contenuti di concetto anche con responsabilità di risultati relativamente a specifiche attività amministrative e tecniche deve riguardare il personale amministrativo e il personale tecnico con previsione di una figura amministrativa che svolga funzioni vicarie del quadro direttivo e di una figura intermedia di coordinamento dei servizi tecnici.

L’area operai, che prevede contenuti di tipo operativo con responsabilità di risultati parziali rispetto alle più ampie attività istituzionali, deve coinvolgere tutto il personale ausiliario.

Gli operatori dell’area impiegati e dell’area operai possono avere un rapporto di lavoro a tempo parziale.

Per quanto attiene gli altri aspetti normativi, si intende soffermare l’attenzione sulle seguenti tematiche:

  • definizione tabelle di corrispondenza ai fini dell’inquadramento professionale e retributivo nel caso di mobilità esterna al comparto, sia obbligatoria che volontaria;
  • disciplina della possibilità di beneficiare di periodi sabbatici per attività di studio, formazione e aggiornamento professionale e di ipotesi di defiscalizzazione nel caso in cui queste attività comportino spese a carico dei partecipanti, anche al di fuori dei periodi sabbatici;
  • previsione per il personale ATA del diritto, già riconosciuto al personale direttivo e docente di assentarsi per cinque giorni dell’a.s. per partecipare a convegni, congressi e attività di formazione e aggiornamento che hanno per oggetto argomenti legati all’esercizio della propria attività lavorativa;
  • le attività di formazione e aggiornamento del personale ATA, sia organizzate che autorizzate dall’Amministrazione, qualora siano svolte oltre l’orario settimanale di servizio devono essere remunerate come attività aggiuntive o recuperate con riposi compensativi;
  • puntuale regolazione dello svolgimento delle attività di direzione e docenza nei corsi di formazione e aggiornamento organizzati direttamente dall’amministrazione scolastica e dalle singole istituzioni scolastiche, o autorizzate dall’amministrazione.
  • aumento del numero dei giorni di permesso retribuito per particolari motivi personali o familiari debitamente documentati. Si propone di passare da 3 a 10 giorni e di stabilire che la fruizione dei permessi deve essere concordata tra il dipendente e il funzionario preposto (Dirigente per i docenti, Responsabile dei servizi amministrativi per il personale ATA), che può negare la concessione solo per gravi e ineludibili esigenze di servizio adeguatamente motivate nel provvedimento di diniego.
  • fissare l’obbligo del controllo della malattia solo per assenze superiori a cinque giorni.
  • stabilire che l’erogazione dei compensi accessori è direttamente collegata all’esercizio effettivo della prestazione, anche quando si tratta di un compenso accessorio fisso e continuativo;
  • attribuzione al Responsabile dei servizi amministrativi delle seguenti competenze in materia di gestione del personale ATA:
    • concessione di permessi, assenze e ferie;
    • titolarità dell’azione disciplinare e irrogazione di talune sanzioni: rimprovero verbale e rimprovero scritto;
    • conferimento incarichi per attività aggiuntive.

I contenuti: aspetti economici

La struttura retributiva del personale del comparto scuola può mantenere la vigente impostazione che distingue tra trattamento fondamentale e trattamento accessorio, nel merito, però, sarebbero utili sostanziali interventi correttivi.
In tema di trattamento fondamentale sarebbe necessario dare corretta attuazione al principio costituzionale (art. 36) che tutela il diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del proprio lavoro; il che vuol dire che a parità di prestazioni dovrebbe corrispondere una identica retribuzione, cosa che non avviene per effetto del perverso, irrazionale ed ingiusto meccanismo delle anzianità.
In conseguenza di questo diabolico meccanismo, che peraltro ha stratificato nel tempo un coacervo inestricabile di norme in materia di inquadramenti: i coefficienti, i parametri, le classi, le posizioni stipendiali, ecc. ancora oggi vengono remunerate diversamente prestazioni lavorative perfettamente identiche per funzioni e responsabilità o, ancor peggio, vengono remunerate in misura superiore prestazioni professionali di rango inferiore.
Vi sono collaboratori scolastici che percepiscono uno stipendio tabellare superiore a quello degli assistenti amministrativi e tecnici e dello stesso responsabile amministrativo; vi sono docenti con uno stipendio tabellare superiore a quello del dirigente scolastico.
E’ giunto il tempo di porre termine a questa assurda forma di retribuzione per pseudo carriere e di stabilire che il trattamento fondamentale viene corrisposto in base alla funzione che si esercita. In questo mondo non solo si farebbe giustizia retributiva ma si compierebbe una straordinaria operazione di semplificazione. Va da sé che le posizioni retributive di maggior favore resterebbero comunque attribuite come assegno ad personam non riassorbibile.
Sempre sul trattamento fondamentale sarebbe auspicabile unificare lo "stipendio tabellare per funzioni" in una voce unica non avendo più alcun significato mantenere distinta la voce concernente l’indennità integrativa speciale. Poiché il gravame contributivo sulle due voci risulta oggi differenziato andrebbero riviste le percentuali di calcolo afferenti i contributi medesimi.
In materia di trattamento accessorio si propone l’istituzione di una retribuzione di posizione e di una retribuzione di risultato per il dirigente scolastico e per il responsabile dei servizi amministrativi inseriti nella categoria dei quadri direttivi.
La retribuzione di posizione e quella di risultato assorbono tutte le competenze accessorie, le indennità e le attività aggiuntive, fatta eccezione per le attività legate alla partecipazione ad iniziative di formazione e aggiornamento oltre l’orario settimanale di servizio.
L’importo della retribuzione di posizione varia da un minimo ad un massimo in base alle dimensioni e alla complessità dell’istituzione scolastica.
L’importo della retribuzione di risultato varia da un minimo del 10% ad un massimo del 25% della retribuzione di posizione assegnata. La retribuzione di posizione viene corrisposta mensilmente, per 13 mensilità, unitamente al trattamento economico fondamentale. La retribuzione di risultato viene corrisposta a seguito di valutazione annuale in unica soluzione e di norma entro il mese di ottobre successivo a quello dell’a.s. soggetto a valutazione.
La retribuzione di posizione, e conseguentemente quella di risultato, sono direttamente collegate all’esercizio effettivo della prestazione.
In caso di assenza e/o impedimento del dirigente scolastico e del responsabile dei servizi amministrativi per un periodo superiore a 15 giorni, che si cumulano nel corso dell’anno scolastico, le retribuzioni in parola spettano, pro quota, ai rispettivi sostituti. Il periodo di ferie non comporta riduzione né della retribuzione di posizione né di quella di risultato.

Per ciò che concerne gli altri aspetti economici si formulano le seguenti proposte:

  • definizione in sede contrattuale sia delle indennità di missione che dei compensi per esami;
  • istituzione del buono mensa per il personale della scuola che effettua rientri pomeridiani nell’ambito di una giornata lavorativa superiore alle 8 ore;
  • riconoscimento della indennità di funzioni superiori per ogni giornata di effettivo svolgimento delle funzioni stesse ivi compreso il periodo di sostituzione del Capo di Istituto e del Responsabile dei Servizi Amministrativi nei casi di assenza per ferie;
  • determinazione della indennità di reggenza in modo diverso dal differenziale dei livelli iniziali di inquadramento. Si potrebbe stabilire un compenso pari al 50% del trattamento economico fondamentale del Capo di Istituto o del Responsabile dei Servizi Amministrativi e stabilire che le attività di reggenza debbono svolgersi in orario aggiuntivo rispetto all’orario settimanale obbligatorio nella sede di titolarità;
  • il compenso per ore di insegnamento eccedenti l’orario d’obbligo a qualsiasi titolo prestate, deve essere identico a quello per le ore prestate nelle attività di approfondimento degli istituti professionali e non deve in alcun modo gravare sul fondo di Istituto;
  • sostanziosa rivalutazione di tutti i compensi per attività aggiuntive;
  • le indennità di lavoro notturno e festivo debbono riguardare la totalità del personale scolastico che per esigenze di servizio viene chiamato a prestare attività lavorativa in orario notturno e/o in giornate festive.


Il Presidente FNACA
Giorgio Germani

 
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