Premessa
Il presente documento contiene le opinioni
e le proposte della FNACA per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del
comparto scuola e una sintesi discorsiva delle regole che disciplinano la materia
relativamente ai soggetti e alle procedure.
Il documento viene redatto tenendo conto della prima esperienza di contrattazione
collettiva, scaduta il 31/12/1997 per effetto di formale disdetta delle OO.SS. firmatarie,
e delle rilevanti novità normative introdotte da diverse disposizioni di legge, o aventi
valore di legge.
Il contesto
Lo scenario normativo, politico ed
economico nellambito del quale avrà luogo la trattativa per il rinnovo della
contrattazione riguardante tutti i comparti della pubblica amministrazione risulta
profondamente diverso rispetto a quello del 1995, anno in cui sono stati sottoscritti i
primi contratti collettivi di lavoro.
Il dato di cambiamento più significativo ed importante è certamente rappresentato
dallingresso nellEuro e dallavvenuto risanamento della finanza pubblica.
Trattasi di un risultato di grande valore strategico per il futuro dellintera
comunità nazionale, ma è indubbio che lo stesso pone vincoli di natura finanziaria, di
controllo dellinflazione, di costo del lavoro che inevitabilmente si rifletteranno
sugli aspetti economici dei rinnovi contrattuali sia pubblici che privati. Di ciò siamo
necessariamente consapevoli ed è per questo che punteremo lattenzione sugli
aspetti di qualità, sulla valorizzazione delle professionalità e sulle forme di
incentivazione direttamente legate al raggiungimento dei risultati.
Laltro elemento di grande spessore che caratterizza il contesto proviene dal corposo
e rilevante processo di riforma di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, della
pubblica amministrazione in generale, del rapporto di pubblico impiego in particolare e di
valorizzazione di tutte le forme di autonomia funzionale, ivi compresa lautonomia
delle istituzioni scolastiche ed educative; processo avviato con la legge 15/3/1997, n. 59
e successive modifiche ed integrazione e con i decreti e regolamenti attuativi delle
predetta legge delega.
Allo stato degli atti registriamo, ai fini che qui interessano, lemanazione dei
seguenti decreti legislativi: 396/97, 59/98 e 80/98.
I citati decreti, previsti dagli artt. 11 e 21 della Legge 15/3/97, n. 59 come
parzialmente modificata dalla Legge 15/5/97, n. 127, integrano e modificano il D. L.vo
3/2/1993, n. 29 in materia di organizzazione degli uffici e dei rapporti di lavoro e di
impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
La grande operazione di decentramento amministrativo e di valorizzazione di tutte le forme
di autonomia, sia territoriale che funzionale, avrà un esito positivo per il buon
andamento delle istituzioni pubbliche e per una corretta gestione dei servizi pubblici
solo se si perverrà ad una utilizzazione ottimale delle risorse umane che operano nelle
pubbliche amministrazioni. A questo riguardo una funzione di capitale importanza spetta
alla regolazione contrattuale sia collettiva che integrativa.
Nel comparto scuola la trattativa per il rinnovo contrattuale avviene quando ancora il
graduale e progressivo processo di ampliamento dellautonomia, di estensione della
personalità giuridica e di attribuzione di funzioni in materia di gestione del servizio
di istruzione non si è ancora concluso.
Ciò pone obiettivamente il problema se definire, o meno compiutamente la disciplina del
rapporto di lavoro di tutti gli operatori, nella consapevolezza del fatto, però, che se
non tutto è stato ancora deciso ed è giuridicamente operante è anche vero che sono già
intervenuti cambiamenti rilevanti rispetto alla situazione esistente allatto di
sottoscrizione del primo contratto collettivo nazionale di lavoro.
Con ciò vogliamo sostenere la tesi che
può essere anche prevista una "clausola che consente la riapertura del confronto
negoziale in ordine allevoluzione del quadro normativo", ma questo non può
assolutamente significare che gli ordinamenti del personale e la classificazione dello
stesso debbano nel frattempo restare congelati.
Si tratterebbe di un segnale negativo che
il personale della scuola non merita, per limpegno e gli sforzi di adeguamento già
compiuti e per quelli che sta faticosamente compiendo in questa fase di transizione e di
sperimentazione assolutamente non facile.
Peraltro, una improvvida decisione di congelamento risulterebbe in contrasto con i
principi generali della disciplina normativa che fa da cornice alle trattative per il
rinnovo contrattuale e in controtendenza rispetto allazione che le stesse
organizzazioni sindacali stanno conducendo negli altri comparti del pubblico impiego, per
raggiungere condizioni uniformi rispetto a quelli del lavoro privato.
I soggetti della contrattazione
Le parti che partecipano alla
contrattazione sono diverse a seconda dei livelli della contrattazione medesima.
La norma affida allARAN (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni) il potere-dovere di ammettere alla contrattazione le organizzazioni
sindacali sulla base di una rappresentatività di comparto o di area non inferiore al 5
per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo ( le deleghe
sindacali) e il dato elettorale ( i voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze
unitarie del personale).
Alla contrattazione collettiva nazionale di comparto o di area partecipano anche le
confederazioni alle quali le organizzazioni sindacali ammesse alla trattativa siano
affiliate.
Alla contrattazione collettiva che definisce o modifica i comparti o le aree e che regola
istituti comuni a tutte le pubbliche amministrazioni o riguardanti più comparti
partecipano le confederazioni sindacali alle quali, in almeno due comparti o due aree
contrattuali, siano affiliate organizzazioni sindacali che hanno i necessari requisiti di
rappresentatività.
Le pubbliche amministrazioni attivano livelli autonomi di contrattazione collettiva
integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di
programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione.
La contrattazione integrativa può avere ambito territoriale e coinvolgere più
amministrazioni e si svolge tra i soggetti e con le procedure stabilite in sede di
contrattazione collettiva nazionale.
Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere contratti integrativi in contrasto
con quelli collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di
programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Eventuali clausole
difformi sono nulle e non possono essere applicate.
La contrattazione collettiva integrativa
sostituisce la contrattazione decentrata e può svolgersi anche a livello di istituzione
scolastica ed educativa atteso che gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le
istituzioni educative sono annoverate tra le amministrazioni pubbliche (art. 1, comma 2,
D. L.vo 29/93 e successive modifiche e integrazioni).
Nel caso ciò avvenisse la rappresentanza
dellAmministrazione pubblica sarebbe del Dirigente Scolastico in ragione della
titolarità delle relazioni sindacali allo stesso assegnate dal D. L.vo 6/3/98, n. 59.
Stante la complessità della materia e
la pluralità e distinzione delle categorie interessate sarebbe opportuno che
nellesercitare la titolarità delle relazioni sindacali il Dirigente Scolastico
fosse affiancato dal Responsabile dei Servizi Amministrativi per le specifiche competenze
amministrative dello stesso.
Le procedure
Le pubbliche amministrazioni esercitano il
potere di indirizzo nei confronti dellARAN, dando vita a comitati di settore.
I comitati di settore regolano autonomamente le proprie modalità di funzionamento e di
deliberazione. Per le amministrazioni e le aziende autonome dello Stato opera come
comitato di settore il Presidente del Consiglio dei Ministri tramite il Ministro per la
funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica nonché, per il sistema scolastico, di concerto con il Ministro
della pubblica istruzione.
LARAN si rapporta ai comitati di settore in base a specifici protocolli.
Per la stipulazione di accordi concernenti la modifica dei comparti e delle aree, che
riguardano istituti comuni a più comparti o a tutte le pubbliche amministrazioni, le
funzioni di indirizzo sono esercitate da appositi organismi di coordinamento dei comitati
di settore presieduti dal Ministro per la funzione pubblica.
Mediante appositi accordi tra lARAN e le Confederazioni che hanno i requisiti di
rappresentatività sono stabiliti i comparti della contrattazione collettiva nazionale
riguardanti settori omogenei o affini.
I dirigenti costituiscono unarea
contrattuale autonoma relativamente ad uno o più comparti.
Per le figure professionali che, in posizione di elevata responsabilità, svolgono compiti
di direzione sono stabilite discipline distinte nellambito dei contratti collettivi
di comparto.
In considerazione del fatto che il vigente profilo professionale del Responsabile
Amministrativo già configura obiettivamente un complesso di funzioni di elevata
responsabilità, tipiche di chi svolge compiti direzionali si chiede espressamente una
distinta disciplina contrattuale per gli aspetti sia normativi che economici sui quali ci
soffermeremo nel successivo paragrafo.
Peraltro che trattasi di funzioni di elevata responsabilità è comprovato dal fatto
che il Responsabile Amministrativo non può avere un supporto di lavoro a tempo parziale.
LARAN informa costantemente i
comitati di settore e il governo sullo svolgimento delle trattative.
Al termine della trattativa lARAN sottoscrive i contratti collettivi verificando
preventivamente che le OO.SS. che aderiscono allipotesi di accordo rappresentino
complessivamente almeno il 51% come media tra dato associativo e dato elettorale nel
comparto e nellarea contrattuale o almeno il 60% del dato elettorale nel medesimo
ambito.
Raggiunta lipotesi di accordo lARAN acquisisce il parere favorevole del
Comitato di settore sul testo contrattuale e relativi oneri finanziari. Il Comitato di
settore esprime il proprio parere entro 5 giorni dalla comunicazione dellARAN.
Per le amministrazioni e aziende autonome dello Stato, quindi anche per il comparto
scuola, il parere è espresso dal Presidente del Consiglio dei Ministri, tramite il
Ministro della funzione pubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
Acquisito il parere favorevole sullipotesi di accordo, il giorno successivo
lARAN trasmette la quantificazione dei costi contrattuali alla Corte dei Conti ai
fini della certificazione di compatibilità con gli strumenti di programmazione e di
bilancio.
La Corte dei Conti delibera entro 15 giorni dalla trasmissione della quantificazione dei
costi contrattuali, decorsi i quali la certificazione sintende effettuata
positivamente.
Lesito della certificazione viene comunicata dalla Corte allARAN, al Comitato
di settore e al Governo. Se la certificazione è positiva, il Presidente dellARAN
sottoscrive definitivamente il contratto collettivo.
Qualora la certificazione non fosse positiva lARAN, sentito il Comitato di settore e
il Presidente del Consiglio dei Ministri, assume le iniziative necessarie per adeguare la
quantificazione dei costi contrattuali ai fini della certificazione, ovvero, qualora non
lo ritenga possibile, convoca le OO.SS. per la riapertura delle trattative.
I contenuti: aspetti normativi
In materia di aspetti normativi una
fondamentale importanza deve essere assegnata alla classificazione del personale
con lobiettivo di migliorare la funzionalità del servizio istruzione, anche
attraverso laccrescimento dellefficienza e dellefficacia
dellazione amministrativa e della gestione delle risorse e mediante il
riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative
individuali.
Sul punto si torna a ribadire la convinzione che siano applicabili al personale del
comparto scuola le categorie legali previste dallart. 2095 del codice civile.
Definita ormai in via legislativa la posizione dirigenziale, con attribuzione della stessa
ai capi distituto, il contratto può definire le altre posizioni con riferimento
alle categorie dei quadri, impiegati ed operai.
Larea quadri che
riguarda posizioni legate alla direzione di unità organizzative e posizioni di elevato
contenuto professionale e specialistico non può che comprendere il Responsabile dei
servizi amministrativi e il personale docente:
- Il Responsabile dei servizi amministrativi sarà un quadro
direttivo con rapporto di lavoro esclusivo e a tempo pieno che avrà responsabilità
diretta di gestione delle unità organizzative afferenti ai servizi amministrativi,
tecnici ed ausiliari;
- Il personale docente sarà un quadro professionale di
elevata specializzazione che vedrà valorizzata sia la dimensione individuale che
collegiale dellattività di insegnamento.
Il profilo professionale tipico di un
quadro direttivo avente le caratteristiche dianzi indicate non può che essere quello di
un direttore amministrativo, ovvero quello di un funzionario che esplica le
seguenti attività:
- ricerca, studio ed elaborazione di dati in funzione della
programmazione economico-finanziaria e della predisposizione degli atti per i documenti
contabili e finanziari;
- istruzione, predisposizione e redazione di atti,
provvedimenti e documenti comportanti un significativo grado di complessità;
- relazioni organizzative interne di natura negoziale
complessa, relazioni esterne di tipo diretto anche con rappresentanza istituzionale e
relazioni con gli utenti di natura diretta e negoziale.
Larea impiegati che contempla
contenuti di concetto anche con responsabilità di risultati relativamente a specifiche
attività amministrative e tecniche deve riguardare il personale amministrativo e il
personale tecnico con previsione di una figura amministrativa che svolga funzioni vicarie
del quadro direttivo e di una figura intermedia di coordinamento dei servizi tecnici.
Larea operai, che prevede
contenuti di tipo operativo con responsabilità di risultati parziali rispetto alle più
ampie attività istituzionali, deve coinvolgere tutto il personale ausiliario.
Gli operatori dellarea impiegati e
dellarea operai possono avere un rapporto di lavoro a tempo parziale.
Per quanto attiene gli altri aspetti
normativi, si intende soffermare lattenzione sulle seguenti tematiche:
- definizione tabelle di corrispondenza ai fini
dellinquadramento professionale e retributivo nel caso di mobilità esterna al
comparto, sia obbligatoria che volontaria;
- disciplina della possibilità di beneficiare di periodi
sabbatici per attività di studio, formazione e aggiornamento professionale e di ipotesi
di defiscalizzazione nel caso in cui queste attività comportino spese a carico dei
partecipanti, anche al di fuori dei periodi sabbatici;
- previsione per il personale ATA del diritto, già
riconosciuto al personale direttivo e docente di assentarsi per cinque giorni
della.s. per partecipare a convegni, congressi e attività di formazione e
aggiornamento che hanno per oggetto argomenti legati allesercizio della propria
attività lavorativa;
- le attività di formazione e aggiornamento del personale
ATA, sia organizzate che autorizzate dallAmministrazione, qualora siano svolte oltre
lorario settimanale di servizio devono essere remunerate come attività aggiuntive o
recuperate con riposi compensativi;
- puntuale regolazione dello svolgimento delle attività di
direzione e docenza nei corsi di formazione e aggiornamento organizzati direttamente
dallamministrazione scolastica e dalle singole istituzioni scolastiche, o
autorizzate dallamministrazione.
- aumento del numero dei giorni di permesso retribuito per
particolari motivi personali o familiari debitamente documentati. Si propone di passare da
3 a 10 giorni e di stabilire che la fruizione dei permessi deve essere concordata tra il
dipendente e il funzionario preposto (Dirigente per i docenti, Responsabile dei servizi
amministrativi per il personale ATA), che può negare la concessione solo per gravi e
ineludibili esigenze di servizio adeguatamente motivate nel provvedimento di diniego.
- fissare lobbligo del controllo della malattia solo per
assenze superiori a cinque giorni.
- stabilire che lerogazione dei compensi accessori è
direttamente collegata allesercizio effettivo della prestazione, anche quando si
tratta di un compenso accessorio fisso e continuativo;
- attribuzione al Responsabile dei servizi amministrativi
delle seguenti competenze in materia di gestione del personale ATA:
I contenuti: aspetti economici
La struttura retributiva del personale del
comparto scuola può mantenere la vigente impostazione che distingue tra trattamento
fondamentale e trattamento accessorio, nel merito, però, sarebbero utili
sostanziali interventi correttivi.
In tema di trattamento fondamentale sarebbe necessario dare corretta attuazione al
principio costituzionale (art. 36) che tutela il diritto ad una retribuzione proporzionata
alla quantità e qualità del proprio lavoro; il che vuol dire che a parità di
prestazioni dovrebbe corrispondere una identica retribuzione, cosa che non avviene per
effetto del perverso, irrazionale ed ingiusto meccanismo delle anzianità.
In conseguenza di questo diabolico meccanismo, che peraltro ha stratificato nel tempo
un coacervo inestricabile di norme in materia di inquadramenti: i coefficienti, i
parametri, le classi, le posizioni stipendiali, ecc. ancora oggi vengono remunerate
diversamente prestazioni lavorative perfettamente identiche per funzioni e responsabilità
o, ancor peggio, vengono remunerate in misura superiore prestazioni professionali di rango
inferiore.
Vi sono collaboratori scolastici che percepiscono uno stipendio tabellare superiore a
quello degli assistenti amministrativi e tecnici e dello stesso responsabile
amministrativo; vi sono docenti con uno stipendio tabellare superiore a quello del
dirigente scolastico.
E giunto il tempo di porre termine a questa assurda forma di retribuzione per pseudo
carriere e di stabilire che il trattamento fondamentale viene corrisposto in base alla
funzione che si esercita. In questo mondo non solo si farebbe giustizia retributiva ma si
compierebbe una straordinaria operazione di semplificazione. Va da sé che le posizioni
retributive di maggior favore resterebbero comunque attribuite come assegno ad personam
non riassorbibile.
Sempre sul trattamento fondamentale sarebbe auspicabile unificare lo "stipendio
tabellare per funzioni" in una voce unica non avendo più alcun significato
mantenere distinta la voce concernente lindennità integrativa speciale. Poiché il
gravame contributivo sulle due voci risulta oggi differenziato andrebbero riviste le
percentuali di calcolo afferenti i contributi medesimi.
In materia di trattamento accessorio si propone listituzione di una retribuzione
di posizione e di una retribuzione di risultato per il dirigente scolastico e
per il responsabile dei servizi amministrativi inseriti nella categoria dei quadri
direttivi.
La retribuzione di posizione e quella di risultato assorbono tutte le competenze
accessorie, le indennità e le attività aggiuntive, fatta eccezione per le attività
legate alla partecipazione ad iniziative di formazione e aggiornamento oltre lorario
settimanale di servizio.
Limporto della retribuzione di posizione varia da un minimo ad un massimo in base
alle dimensioni e alla complessità dellistituzione scolastica.
Limporto della retribuzione di risultato varia da un minimo del 10% ad un massimo
del 25% della retribuzione di posizione assegnata. La retribuzione di posizione viene
corrisposta mensilmente, per 13 mensilità, unitamente al trattamento economico
fondamentale. La retribuzione di risultato viene corrisposta a seguito di valutazione
annuale in unica soluzione e di norma entro il mese di ottobre successivo a quello
della.s. soggetto a valutazione.
La retribuzione di posizione, e conseguentemente quella di risultato, sono direttamente
collegate allesercizio effettivo della prestazione.
In caso di assenza e/o impedimento del dirigente scolastico e del responsabile dei servizi
amministrativi per un periodo superiore a 15 giorni, che si cumulano nel corso
dellanno scolastico, le retribuzioni in parola spettano, pro quota, ai rispettivi
sostituti. Il periodo di ferie non comporta riduzione né della retribuzione di posizione
né di quella di risultato.
Per ciò che concerne gli altri aspetti
economici si formulano le seguenti proposte:
- definizione in sede contrattuale sia delle indennità di
missione che dei compensi per esami;
- istituzione del buono mensa per il personale della scuola
che effettua rientri pomeridiani nellambito di una giornata lavorativa superiore
alle 8 ore;
- riconoscimento della indennità di funzioni superiori per
ogni giornata di effettivo svolgimento delle funzioni stesse ivi compreso il periodo di
sostituzione del Capo di Istituto e del Responsabile dei Servizi Amministrativi nei casi
di assenza per ferie;
- determinazione della indennità di reggenza in modo diverso
dal differenziale dei livelli iniziali di inquadramento. Si potrebbe stabilire un compenso
pari al 50% del trattamento economico fondamentale del Capo di Istituto o del Responsabile
dei Servizi Amministrativi e stabilire che le attività di reggenza debbono svolgersi in
orario aggiuntivo rispetto allorario settimanale obbligatorio nella sede di
titolarità;
- il compenso per ore di insegnamento eccedenti lorario
dobbligo a qualsiasi titolo prestate, deve essere identico a quello per le ore
prestate nelle attività di approfondimento degli istituti professionali e non deve in
alcun modo gravare sul fondo di Istituto;
- sostanziosa rivalutazione di tutti i compensi per attività
aggiuntive;
- le indennità di lavoro notturno e festivo debbono
riguardare la totalità del personale scolastico che per esigenze di servizio viene
chiamato a prestare attività lavorativa in orario notturno e/o in giornate festive.
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