CCNL 1998/2001 - Comparto Scuola
Titolo I -
Relazioni sindacali
ART. 1 -
OBIETTIVI E STRUMENTI
1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto
delle distinzioni dei ruoli e delle rispettive responsabilità dellamministrazione
scolastica e dei sindacati, persegue lobiettivo di contemperare linteresse dei
dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con
lesigenza di incrementare lefficacia e lefficienza dei servizi prestati
alla collettività.
Il sistema delle relazioni sindacali è improntato alla correttezza e trasparenza dei
comportamenti.
2. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali:
- Contrattazione collettiva: si svolge a livello integrativo
nazionale e provinciale, con le modalità, i tempi e le materie indicate allart.2.
- Partecipazione: si articola negli istituti
dellinformazione, della concertazione e delle intese. Essa può prevedere altresì
listituzione di commissioni paritetiche con finalità propositive, secondo le
modalità indicate nellart.3.
- Interpretazione autentica dei CCNL.
ART. 2 -
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA
1. La contrattazione collettiva integrativa è
finalizzata ad incrementare la qualità del servizio scolastico, sostenendo i processi
innovatori in atto anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte.
I contratti collettivi, nei vari livelli previsti, definiscono i criteri di distribuzione
al personale delle risorse disponibili, nonchè i criteri generali di verifica dei
risultati, in relazione agli specifici obiettivi programmati.
In sede di contrattazione collettiva integrativa nazionale sono disciplinate le seguenti
materie:
- I criteri generali di utilizzazione delle risorse
complessivamente disponibili per il miglioramento dellattività formativa e per le
prestazioni aggiuntive, nonché le modalità di verifica dei risultati conseguiti;
- La mobilità interna al comparto ed intercompartimentale;
- Procedure e criteri di utilizzazione del personale;
- con cadenza quadriennale o inferiore, se richiesta dalle
parti:
- I criteri per la ripartizione delle risorse per
l'erogazione della retribuzione integrativa legata ai processi di attuazione
dell'autonomia;
- I criteri per la assegnazione dellindennità di
direzione per i capi di istituto;
- I criteri per la assegnazione dellindennità di
amministrazione ai direttori amministrativi ed ai responsabili amministrativi;
- Le linee di indirizzo per l'attività di formazione in
servizio e per l'aggiornamento, ivi compresi i piani di riconversione del personale in
relazione alle situazioni di esubero, nonchè i criteri relativi alla ripartizione delle
risorse ed alle modalità di verifica dei risultati conseguiti;
- Le linee di indirizzo e i criteri per la tutela della
salute nell'ambiente di lavoro;
- L'ammontare delle risorse destinate ai progetti nelle aree
a rischio ed i criteri di allocazione e utilizzo delle medesime risorse a livello
d'istituto, inclusa l'assegnazione di una quota al finanziamento di moduli formativi
specifici per il personale e i criteri generali di verifica dei risultati in relazione
agli specifici obiettivi programmati;
- Articolazione e modalità di composizione
dell'Osservatorio di orientamento e monitoraggio;
- I criteri generali per la valutazione dei titoli culturali
e professionali nonché la quota di risorse, da riservare al trattamento economico
connesso allo sviluppo della professionalità dei docenti e degli ATA;
- Indennità di turno notturno, notturno festivo e
festivo del personale ATA ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative;
- Quanto altro specificamente previsto nel presente
contratto.
2. Presso ciascun ufficio scolastico provinciale, la
contrattazione decentrata si svolge sulle seguenti materie:
- L'utilizzazione del personale;
- I criteri per la fruizione dei permessi per il diritto
allo studio;
- Le opportunità formative per il personale docente,
educativo e ATA, inclusi i docenti assunti a tempo determinato che provengano dalle
graduatorie permanenti.
3. La contrattazione integrativa si svolge con i limiti
dellart. 45 del D.Lgs. 29/1993.
Entro il primo mese di negoziato le parti non assumono iniziative unilaterali, né
procedono ad azioni dirette.
Entro il 30-6-2000 la materia del presente articolo verrà rivista per adeguarla con il
completamento dellautonomia scolastica. Fino a tale data rimangono in vigore gli
accordi decentrati esistenti.
Sulle materie che incidono sullordinato e tempestivo avvio dellanno scolastico
la contrattazione deve concludersi entro il 30 giugno.
ART. 3 -
PARTECIPAZIONE
1. LAmministrazione scolastica, nellambito
della propria autonomia e delle proprie distinte responsabilità, fornisce informazioni ai
soggetti identificati allart. 7 sulle seguenti materie.
- Criteri per la definizione e la distribuzione degli
organici di tutto il personale, anche con riferimento a quanto previsto, per il personale
ATA, dall'art. 31, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 29 del 1993;
- Modalità organizzative per l'assunzione del personale a
tempo determinato e indeterminato;
- Informazione su documenti di previsione di bilancio
relativi alle spese per il personale;
- Operatività di nuovi sistemi informativi o di modifica
dei sistemi preesistenti concernenti i servizi amministrativi e di supporto
dellattività scolastica;
- Dati generali sullo stato dell'occupazione degli organici
e di utilizzazione del personale;
- Andamento generale della mobilità del personale;
- Strumenti e metodologie per la valutazione della
produttività ed efficacia qualitativa del sistema scolastico, anche in rapporto alle
sperimentazioni in atto.
2. Gli incontri per linformazione a livello
provinciale si svolgono con cadenza almeno annuale. Essi hanno come oggetto il consuntivo
degli atti di gestione adottati e i relativi risultati, nonché i progetti riguardanti le
materie elencate. La documentazione relativa viene fornita ai sindacati con congruo
anticipo. Gli organismi di cui allart. 7 possono richiedere nelle
materie sopraelencate informazioni riguardanti singole istituzioni scolastiche.
3. Su ciascuna delle materie previste al comma 1 e sulle linee essenziali di indirizzo in
materia di gestione della organizzazione scolastica, può essere consensualmente decisa la
formazione di commissioni paritetiche, per un esame più approfondito di singoli problemi
al fine di avanzare proposte non vincolanti per lAmministrazione e di formulare
raccomandazioni ai soggetti della contrattazione decentrata.
4. Ricevuta linformazione i soggetti sindacali di cui allart.7
possono chiedere che si dia inizio alla procedura di concertazione sulle seguenti materie:
- Criteri per la definizione e la distribuzione degli
organici di tutto il personale, anche con riferimento a quanto previsto, per il personale
ATA, dall'art. 31, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 29 del 1993;
- Le modalità organizzative per l'assunzione del personale
a tempo determinato e indeterminato.
La concertazione si svolge in appositi incontri che
iniziano entro 48 ore dal ricevimento della richiesta. Nella concertazione le parti
verificano la possibilità di un accordo mediante un confronto che deve concludersi entro
15 giorni dalla sua attivazione. Dellesito della concertazione è redatto verbale
dal quale risultino le posizioni delle parti. Durante il periodo in cui si svolge la
concertazione le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto della
stessa.
Analoghi incontri si svolgono in ciascun ufficio scolastico provinciale.
Entro il 30-6-2000 la materia del presente articolo verrà rivista per adeguarla al
completamento dellautonomia scolastica, in coerenza con quanto previsto dal D.L. n.
5 del 22 gennaio 1999.
Sulle materie che incidono sullordinato e tempestivo avvio dellanno scolastico
la concertazione deve concludersi entro il 30 giugno.
ART. 4 -
RELAZIONI A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA
1. A livello di ogni istituzione scolastica, in coerenza
con le prospettive di decentramento e di autonomia, nel rispetto delle competenze del capo
di istituto e degli organi collegiali le relazioni sindacali si svolgono con le modalità
previste dal presente articolo.
2. Contestualmente con la piena attuazione dellautonomia scolastica e con
lattribuzione della dirigenza ai capi distituto ciascuna istituzione
scolastica è sede di contrattazione integrativa.
3. Il capo di istituto fornisce ai soggetti sindacali di cui all'art. 7
un'informazione preventiva, consegnando l'eventuale documentazione sulle seguenti materie:
- Proposte di formazione delle classi e di determinazione
degli organici della scuola;
- Modalità di utilizzazione del personale in rapporto al
piano dellofferta formativa;
- Utilizzazione dei servizi sociali;
- Modalità e criteri di applicazione dei diritti sindacali,
compresi i contingenti di personale previsti dall'Art.2;
- Attuazione della normativa in materia di sicurezza nei
luoghi di lavoro modalità e criteri di applicazione dei diritti sindacali.
- Attività e progetti retribuiti con il fondo d'istituto o
con altre risorse derivanti da convenzioni ed accordi;
- Prestazioni aggiuntive;
- Criteri riguardanti le assegnazioni alle sezioni staccate
e ai plessi, intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dellunità
didattica, ritorni pomeridiani.
- Modalità relative alla organizzazione del lavoro e
allarticolazione dellorario del personale ATA e del personale educativo, nel
rispetto di quanto previsto dalla contrattazione integrativa provinciale, nonché i
criteri per lindividuazione del personale ATA ed educativo da utilizzare nelle
attività retribuite con il fondo di istituto;
- Criteri per la fruizione dei permessi per
laggiornamento.
4. Sulle seguenti materie l'informazione è successiva:
- Nominativi del personale utilizzato nelle attività e
progetti retribuiti con il fondo di istituto;
- Criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del
personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonchè da
convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica
o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni;
- Criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento.
L'informazione viene fornita in appositi incontri da
concordare tra le parti.
5. Fino al 31 agosto del 2000, ricevute le informazioni relative ai punti b), c) , d), e),
h) ed i) del comma 3, ciascuno dei soggetti sindacali di cui all'art. 7
può chiedere un esame dell'argomento oggetto di informazione. Il capo di istituto informa
della richiesta ricevuta i soggetti sindacali presenti nella scuola e procede, entro tre
giorni dalla richiesta, a convocare un apposito incontro che può concludersi entro 15
giorni dalla richiesta con unintesa. Contestualmente con la piena attuazione
dellautonomia scolastica e con lattribuzione della dirigenza ai capi di
istituto le materie indicate nei predetti punti b), c), d) ed e) sono oggetto di
contrattazione integrativa.
6. Sulle materie che incidono sullordinato e tempestivo avvio dellanno
scolastico tutte le procedure previste dal presente articolo debbono concludersi nei
termini stabiliti dal provveditore agli studi per le questioni che incidono
sullassetto organizzativo provinciale e, per le altre, nei tempi congrui per
assicurare il tempestivo ed efficace inizio delle lezioni, nonché la necessaria
informazione agli allievi ed alle loro famiglie.
ART. 5 - ESAME
DELLO STATO DELLE RELAZIONI SINDACALI A LIVELLO DECENTRATO
1. Entro il 30 aprile 2000, in vista della sequenza
contrattuale di cui al secondo comma, lARAN e le OO. SS. firmatarie del presente
CCNL si incontreranno per esaminare lo stato delle relazioni sindacali a livello
decentrato, anche sulla base di un monitoraggio a campione i cui risultati saranno messi a
disposizione delle stesse OO.SS. e del Ministero della P.I.
ART. 6 -
CLAUSOLE DI RAFFREDDAMENTO
1. Entro il primo mese del negoziato relativo alla
contrattazione decentrata le parti non assumono iniziative unilaterali nè procedono ad
azioni dirette. Durante il periodo in cui si svolge la concertazione le parti non assumono
iniziative unilaterali sulle materie oggetto della stessa.
ART. 7 -
COMPOSIZIONI DELLE DELEGAZIONI
1. La delegazione trattante di parte pubblica, in sede
decentrata, è costituita come segue:
- A LIVELLO NAZIONALE DI AMMINISTRAZIONE
- Per la parte pubblica:
- dal Ministro o da un suo delegato;
- da una rappresentanza dei dirigenti titolari degli uffici
direttamente interessati alla trattativa.
- Per le organizzazioni sindacali:
- dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di
categoria firmatarie del presente C.C.N.L.
- NEGLI UFFICI SCOLASTICI PROVINCIALI
- Per la parte pubblica:
- dal dirigente titolare del potere di rappresentanza
dell'amministrazione nell'ambito dell'ufficio o da un suo delegato, da due funzionari
dell'ufficio medesimo, di area C.
L'amministrazione può avvalersi, in qualità di consulenti, di capi d'istituto e altro
personale scolastico esperto nella materia
- Per le organizzazioni sindacali, la delegazione è
composta:
- dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di
categoria firmatarie del presente C.C.N.L.
- NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
- Per la parte pubblica: il dirigente scolastico;
- Per le OO.SS.: - R.S.A. (fino alla elezione delle R.S.U.)
Lamministrazione scolastica può avvalersi, nella
contrattazione collettiva integrativa decentrata, dellassistenza dell'Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.RA.N.).
Titolo II -
Rapporto di lavoro
CAPO I -
DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1 - CAMPO DI
APPLICAZIONE, DURATA, DECORRENZA DEL PRESENTE CONTRATTO
1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica
a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato
appartenente al comparto di cui all'art. 8 del contratto collettivo nazionale quadro
sottoscritto il 2 giugno 1998. Il personale del comparto si articola nelle seguenti aree
professionali:
- Area dei servizi generali, tecnici e amministrativi;
- Area della funzione docente;
- Area della specifica dirigenza scolastica.
2. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio
1998 - 31 dicembre 1999 per la parte economica e fino al 31-12-2001 per la parte
normativa.
3. Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione
del presente contratto. La stipulazione si intende avvenuta al momento della
sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali a seguito del perfezionamento
delle procedure di cui all art. 51, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 29 del 1993.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora
non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi
prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali
rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto
collettivo.
5. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della
parte economica del presente contratto, ai dipendenti del comparto sarà corrisposta la
relativa indennità, secondo le scadenze previste dall'accordo sul costo del lavoro del 23
luglio 1993.
6. Per l' erogazione di detta indennità si applica la procedura dell'art. 52, commi 1 e
2, del D.Lgs. n. 29 del 1993.
7. In sede di rinnovo biennale per la parte economica ulteriore punto di riferimento del
negoziato sarà costituito dalla comparazione tra linflazione programmata e quella
effettiva intervenuta nel presente biennio, secondo quanto previsto dallaccordo tra
Governo e parti sociali del 23 luglio 1993.
ART. 2 -
INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEI CONTRATTI.
1. In attuazione dell'art. 53, del D.Lgs n. 29 del 1993,
quando insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti collettivi, le parti che
li hanno sottoscritti si incontrano, entro 30 giorni dalla richiesta di cui al successivo
comma 2, per definire consensualmente il significato della clausola controversa. La
procedura deve concludersi entro 30 giorni dalla data del primo incontro.
2. Al fine di cui al comma 1 la parte interessata invia allaltra apposita richiesta
scritta con lettera raccomandata . La richiesta deve contenere una sintetica descrizione
dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa deve comunque far
riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza generale.
3. L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza
del contratto collettivo nazionale.
4.Con le medesime modalità dei commi 1 e 2 si procede, tra le parti che li hanno
sottoscritti, quando insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti decentrati.
L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del
contratto decentrato.
CAPO II -
NORME COMUNI
ART. 3 - DOVERI DEL
DATORE DI LAVORO
1. Allo scopo di realizzare un sistema che coniughi
efficienza ed efficacia del servizio e la trasparenza amministrativa in tutte le strutture
scolastiche i responsabili delle medesime sono tenuti ad adottare i comportamenti di cui
ai commi seguenti. I responsabili delle strutture scolastiche sono tenuti a compiere gli
atti formali necessari per eliminare le fiscalità burocratiche che aggravano
l'adempimento degli obblighi dei dipendenti.
Al medesimo scopo deve essere privilegiato luso dello strumento della comunicazione
verbale nell'ambito degli organi collegiali, contenendone la verbalizzazione entro il
limite strettamente indispensabile e deve essere data integrale attuazione alla normativa
in materia di semplificazione e trasparenza amministrativa.
2. La formazione continua, iniziale ed in servizio, costituisce una risorsa che
l'amministrazione scolastica è tenuta a fornire al personale scolastico per migliorarne
la qualità professionale e l'attitudine a realizzare le esigenze connesse al regime di
autonomia della scuola prefigurato dalla normativa vigente.
Spetta al datore di lavoro garantire l'equa fruizione delle opportunità formative da
parte dei capi distituto, del personale docente, educativo e ATA, inclusi i docenti
assunti a tempo determinato che provengano dalle graduatorie ad esaurimento. In ogni caso,
saranno assicurate le concrete condizioni di fruibilità legate a specificità
territoriali.
3. La normativa sulla semplificazione amministrativa deve trovare applicazione anche
relativamente agli atti di certificazione posti in essere con il concorso dei docenti.
4. In relazione alla semplificazione amministrativa, per quanto riguarda la disposizioni
non contrattualizzate, viene costituito, entro il 30 aprile 1999, un apposito gruppo di
lavoro presso il Ministero Pubblica Istruzione.
ART. 4 - MISURE
INCENTIVANTI PER PROGETTI NELLE SCUOLE SITUATE IN ZONE A RISCHIO
1. Il Ministero della P.I. entro 30 giorni
dallentrata in vigore del presente contratto, dintesa con le organizzazioni
sindacati firmatarie e le altre Amministrazioni Pubbliche per il necessario coinvolgimento
ai fini dellattuazione di interventi integrati, individua le scuole situate nelle
zone a rischio di devianza giovanile e criminalità minorile e caratterizzate da abbandoni
scolastici sensibilmente superiori alla media nazionale.
2. Le scuole situate nelle predette zone possono elaborare progetti finalizzati al
recupero dellinsuccesso scolastico. Saranno finanziati i progetti scelti dal
Ministero della P.I. in base alle disponibilità delle risorse complessive previste nella
contrattazione integrativa di cui al successivo comma 5 ed ai criteri selettivi ivi
individuati.
3. Al personale coinvolto nel progetto di cui al precedente comma sarà corrisposta
unindennità mensile accessoria commisurata alle prestazioni esigibili per la durata
prevista della realizzazione del progetto stesso.
4. La dichiarazione di disponibilità ad assicurare la permanenza per la durata prevista
della realizzazione del progetto, e comunque non inferiore a tre anni, dà titolo alla
precedenza ai fini del trasferimento alle scuole di cui sopra.
5. In sede di contrattazione integrativa nazionale saranno determinati:
- L'ammontare complessivo delle risorse destinate al
personale coinvolto nei progetti ed i criteri di utilizzo delle medesime a livello
d'istituto, inclusa l'assegnazione di una quota al finanziamento di moduli formativi
specifici per il personale nellambito delle risorse disponibili per la formazione
del personale scolastico;
- I criteri generali per la selezione dei progetti da
finanziare;
- I criteri generali di verifica dei risultati in relazione
agli specifici obiettivi programmati.
Ai fini di cui al comma 1, il Ministero della Pubblica
Istruzione promuoverà le opportune iniziative per assicurare lintegrazione
interistituzionale degli interventi e delle risorse.
ART. 5 -
FORMAZIONE IN SERVIZIO
1. Nellambito dei processi di riforma e di
innovazione nella scuola, la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per
lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di
cambiamento, per una efficace politica di sviluppo delle risorse umane attraverso
qualificate iniziative di prima formazione ed in servizio, di mobilità, riqualificazione
e riconversione professionale, nonché di interventi formativi finalizzati a specifiche
esigenze.
La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono laccesso a
percorsi universitari, per favorire larricchimento e la mobilità professionale
mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti
con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme
vigenti.
In sede di contrattazione integrativa nazionale, sulla base della quale entro il 31
ottobre antecedente a ciascun anno finanziario di riferimento il Ministero della P.I.
emana apposita direttiva, sono definiti gli obiettivi formativi assunti come prioritari
con particolare riguardo:
- Ai processi di autonomia e di innovazione in atto;
- Al potenziamento e al miglioramento della qualità
professionale;
- Al potenziamento dellofferta formativa nel
territorio con particolare riguardo alla prevenzione dellinsuccesso scolastico e al
recupero degli abbandoni, e allesigenza di formazione continua degli adulti.
2. Per garantire le attività formative di cui al
presente articolo lAmministrazione utilizza tutte le risorse disponibili nonché le
risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie.
Le somme destinate alla formazione e non spese nellesercizio finanziario di
riferimento sono vincolate al riutilizzo nellesercizio successivo con la stessa
destinazione. In sede di contrattazione integrativa nazionale sono definiti i tempi, i
livelli e le materie della contrattazione decentrata. Sono altresì definiti i criteri di
ripartizione delle risorse. In via prioritaria si dovranno assicurare alle istituzioni
scolastiche opportuni finanziamenti per la partecipazione del personale in servizio ad
iniziative di formazione necessarie per una qualificata risposta alle esigenze derivanti
dal piano dellofferta formativa.
3. Anche allo scopo di potenziare gli strumenti di controllo qualitativo della spesa è
istituito a livello nazionale un Osservatorio di orientamento e monitoraggio, con la
partecipazione di esperti.
Non oltre il 30 giugno 2001 le parti contraenti valuteranno lopportunità di una
revisione dellorganismo. Nel frattempo, allo scopo di attivare la costruzione di una
rete di servizi formativi a livello territoriale, sarà avviato il decentramento
funzionale dellOsservatorio a livello regionale. Articolazione e modalità di
composizione dellOsservatorio saranno stabilite in sede di contrattazione
integrativa nazionale, in modo da assicurare la massima funzionalità e snellezza
operativa.
4. L'Osservatorio non ha compiti di gestione diretta.
In raccordo coi processi di riforma in atto, l'Osservatorio individua:
- I fabbisogni formativi;
- Le metodologie generali dei moduli formativi
corrispondenti al fabbisogno quali-quantitativo di risorse umane e alla loro riconversione
professionale;
- I criteri generali per il riconoscimento dei crediti
formativi corrispondenti alle professionalità necessarie per l'espletamento delle
funzioni obiettivo di cui all'art.13. Con riferimento alle
medesime funzioni, contribuisce altresì alla progettazione dei relativi corsi di
formazione finalizzata, individuandone gli elementi formativi caratterizzanti e le
modalità di certificazione degli stessi;
- Le linee generali per la formazione del personale
coinvolto nella realizzazione dei progetti di cui all'art.4.
LOsservatorio attua inoltre, relativamente alla
tipologia delle funzioni individuate dalle singole istituzioni scolastiche il monitoraggio
degli incarichi di cui allart.24 assicurando la massima
pubblicizzazione agli esiti del monitoraggio stesso.
5. In sede di contrattazione integrativa nazionale sono definiti gli standard
organizzativi e di costo e i criteri per determinare i requisiti richiesti ai soggetti
privati che intendano svolgere attività formative riconosciute dallAmministrazione.
ART. 6 -
FRUIZIONE DEL DIRITTO ALLA FORMAZIONE
1. La partecipazione ad attività di formazione e di
aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena
realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità.
2. Le iniziative formative, ordinariamente, si svolgono fuori dellorario di
insegnamento.
3. Il personale docente può usufruire di cinque giorni nel corso dellanno
scolastico per la partecipazione a iniziative di aggiornamento autorizzate
dallAmministrazione con lesonero dal servizio previa sostituzione ai sensi
della normativa vigente sulle supplenze brevi dei diversi gradi scolastici.
4. Il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati dallAmministrazione
a livello centrale o periferico o dalla istituzione scolastica di appartenenza è
considerato in servizio a tutti gli effetti. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la
partecipazione ad essi comporta, ove spettante, il trattamento di missione e il rimborso
delle spese di viaggio.
E abrogato larticolo 28 CCNL del 4 agosto 1995,
ad eccezione dei commi 12 e 13 dello stesso articolo 28.
ART. 7 -
FORMAZIONE INIZIALE
1. Lavvio dellapplicazione della legge 341/90
(formazione universitaria per i docenti) rappresenta unoccasione per:
- Un impiego di competenze professionali della scuola presso
le sedi universitarie, in attività di formazione non esclusivamente rivolte al
tutoraggio, per le quali andranno definiti nel rispetto dellautonomia universitaria
appositi istituti contrattuali nellambito dei finanziamenti previsti dalla legge
- Valorizzare la scuola quale sede che contribuisce alla
formazione dei futuri docenti.
In apposita sequenza contrattuale saranno disciplinati:
- Le procedure di mobilità dei docenti con funzioni di
tutoraggio presso le sedi universitarie;
- Le procedure di mobilità dei docenti con altre funzioni;
- Le modalità di svolgimento delle attività di tirocinio,
presso le sedi scolastiche e delle funzioni di supporto dellattività scolastica da
parte dei docenti in formazione.
2. Per il personale in servizio, iscritto ai corsi di
laurea o alle scuole di specializzazione, dovranno essere previste specifiche modalità di
articolazione dellorario di lavoro e lutilizzo dei permessi di studio e
retribuiti per consentirne la frequenza. La formazione del personale di nuova assunzione,
si realizza, in particolare mediante corsi di formazione gestiti in sede di reti di scuola
anche sulla base di programmi definiti dallAmministrazione.
DICHIARAZIONE A VERBALE
In conformità a quanto previsto dal Protocollo
dintesa sul lavoro pubblico del 12.3. 97, che destina alla formazione una quota pari
all1% della spesa per il personale, le parti convengono sullopportunità di
favorire un significativo incremento dei finanziamenti da destinare alla formazione, anche
ai fini dellattivazione dellanno sabbatico.
ART. 8 -
MOBILITA TERRITORIALE, PROFESSIONALE E INTERCOMPARTIMENTALE
1. Obiettivo del rinnovo è favorire la mobilità
professionale del personale della scuola, non solo per superare o prevenire il
soprannumero, ma anche per favorire la valorizzazione delle esperienze acquisite dal
personale e per sostenere lo scambio di esperienze del sistema. I criteri e le modalità
per attuare la mobilità territoriale, professionale e intercompartimentale del personale
di cui al presente contratto vengono definiti in sede di contrattazione integrativa
nazionale.
2. In tale sede saranno definiti modalità e criteri per le verifiche periodiche annuali
sugli effetti degli istituti relativi alla mobilità territoriale, al fine di apportare,
con contrattazione nazionale decentrata annuale i conseguenti adattamenti degli stessi
istituti.
3. Analogamente si procederà per la contrattazione relativa alla utilizzazione del
personale.
4. A sostegno dei processi di innovazione che esigono un equilibrio dinamico tra le
esigenze del sistema scolastico e le aspettative del personale, la mobilità professionale
è finalizzata a:
- Promuovere il reimpiego e la valorizzazione delle
professionalità esistenti;
- Favorire la mobilità professionale ai fini del
riassorbimento delle eccedenze di personale.
Ciò si può realizzare anche attraverso:
- Specifici percorsi formativi di riqualificazione e
riconversione professionale mirati allassegnazione di posti di lavoro vacanti;
- Rimborso spese, da erogare anche in misura forfettaria per
leffettiva frequenza dei corsi;
- Indennità forfettaria di prima sistemazione;
- Incentivazione al conseguimento di titoli di studio ed
alla integrazione dei percorsi universitari, utili ai fini del reimpiego.
5. La mobilità professionale a domanda nellambito
del comparto si attua sulla base della previsione del fabbisogno di risorse professionali,
mediante la programmazione delle iniziative di formazione e riqualificazione in ambito
provinciale o regionale, rivolta, con priorità, al personale appartenente a classi di
concorso, ruoli, aree e profili professionali in situazione di esubero. E assicurata
la necessaria informazione al personale per il pieno esercizio del diritto alla
formazione.
6. Il personale che ha frequentato i corsi di cui al precedente comma conseguendo il
titolo richiesto è tenuto ad accettare la sede assegnata, a domanda o dufficio
nella procedura di mobilità relativamente al tipo di posto o cattedra per il quale ha
frequentato il corso.
7. La formazione e riqualificazione professionale di cui sopra è altresì orientata verso
le esigenze emergenti dallattuazione dellautonomia scolastica, con
lindividuazione di specifiche competenze e profili professionali innovativi connessi
allo sviluppo delleducazione permanente e degli adulti, al potenziamento della
ricerca, sperimentazione, documentazione e aggiornamento educativo, alla prevenzione e
recupero della dispersione scolastica e degli insuccessi formativi, allespansione
dellistruzione e formazione integrata post - secondaria, nonché al rafforzamento
dellefficienza organizzativa e amministrativa delle istituzioni scolastiche.
8. Ai fini indicati al comma 7, la rideterminazione degli organici del personale sarà
effettuata dal Ministero della Pubblica Istruzione, prevedendo, senza oneri aggiuntivi
nella spesa complessiva, a livello di singole istituzioni scolastiche, di reti di scuole o
di ambiti territoriali sub provinciali, dotazioni organiche funzionali al sostegno
e allo sviluppo dellautonomia scolastica, fermo restando quanto previsto per il
personale ATA dallarticolo 29 comma 5.
9. Sulla base di accordi promossi dal Ministero della Pubblica Istruzione con altre
Amministrazioni ed Enti pubblici si procede alla mobilità intercompartimentale a domanda,
previa definizione, nella contrattazione integrativa nazionale di criteri e modalità per
l'individuazione del personale da trasferire; la contrattazione integrativa prevederà
anche le modalità di informazione sulle posizioni di lavoro disponibili e sui connessi
aspetti retributivi, sulle indennità di prima sistemazione e sul rimborso delle spese di
trasferimento sostenute.
10. Nei confronti del personale che abbia fruito di percorsi di mobilità professionale
anche a seguito di procedure concorsuali è applicabile listituto della restituzione
al ruolo di provenienza, su posto disponibile in tale ruolo, a domanda o, nel caso di
verificato esito negativo della prestazione lavorativa, dufficio. Sono, comunque,
fatte salve le norme sul periodo di prova, ove previsto, nonché la competenza degli
organi individuali o collegiali cui è demandata la formulazione di pareri obbligatori e
ladozione dei conseguenti provvedimenti.
ART. 9 -
PROGRESSIONE PROFESSIONALE
Al personale scolastico viene attribuito un trattamento
economico differenziato per posizioni stipendiali.
Il passaggio tra una posizione stipendiale e laltra potrà essere acquisito al
termine dei periodi previsti dallallegata tabella
E subordinatamente alla prestazione del servizio senza demerito.
Il servizio si considera prestato senza demerito qualora il dipendente non sia incorso in
sanzioni disciplinari definitive che comportino la sospensione di 1 anno dal servizio.
ART. 10 -
SNELLIMENTO BUROCRATICO
1. In sede di contrattazione integrativa nazionale
saranno determinati i criteri per l'attivazione di progetti nazionali volti:
- al monitoraggio ed al recupero degli arretrati relativi ai
provvedimenti di stato giuridico ed economico;
- alla istituzione di un libretto personale informatizzato
aggiornabile, contenente tutti i dati concernenti la carriera, i titoli professionali ed
il trattamento economico dell'interessato anche ai fini pensionistici.
ART. 11 - PARI
OPPORTUNITÀ
1. Al fine di consentire una reale parità uomini-donne,
è istituito, presso il Ministero della Pubblica Istruzione, il Comitato pari opportunità
con il compito di proporre misure adatte a creare effettive condizioni di pari
opportunità, secondo i principi definiti dalla legge 10 aprile 1991, n. 125, con
particolare riferimento all'art. 1.
Il Comitato è costituito da una persona designata da ciascuna delle organizzazioni
sindacali di comparto firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di rappresentanti
dell'amministrazione. Il presidente del Comitato è nominato dal Ministro della P.I. e
designa un vicepresidente. Per ogni componente effettivo è previsto un componente
supplente.
2. Il Comitato svolge i seguenti compiti:
- Raccolta dei dati relativi alle materie di propria
competenza, che l'amministrazione è tenuta a fornire;
- Formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche
ai fini della contrattazione integrativa;
- Promozione di iniziative volte ad attuare le direttive
comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone nonchè a
realizzare azioni positive, ai sensi della legge n. 125/1991.
3. Nell'ambito dei vari livelli di relazioni sindacali
devono essere sentite le proposte formulate dal Comitato pari opportunità, per
ciascuna delle materie sottoindicate, al fine di prevedere misure che favoriscano
effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale delle
lavoratrici:
- Percorsi di formazione mirata del personale sulla cultura
delle pari opportunità in campo formativo, con particolare riferimento ai progetti per
lorientamento scolastico, alla riformulazione dei contenuti dinsegnamento, al
superamento degli stereotipi nei libri di testo, alle politiche di riforma;
- Azioni positive, con particolare riferimento alle
condizioni di accesso ai corsi di formazione e aggiornamento e all'attribuzione
d'incarichi o funzioni più qualificate;
- Iniziative volte a prevenire o reprimere molestie sessuali
nonché pratiche discriminatorie in generale;
- Flessibilità degli orari di lavoro;
- Fruizione del part-time;
- Processi di mobilità.
4. Lamministrazione assicura l'operatività del
Comitato e garantisce tutti gli strumenti idonei e le risorse necessarie al suo
funzionamento in applicazione dellart. 17 del decreto legislativo 29 ottobre 1998,
n° 387. In particolare, valorizza e pubblicizza con ogni mezzo, nell'ambito lavorativo, i
risultati del lavoro svolto dallo stesso. Il Comitato è tenuto a svolgere una relazione
annuale sulle condizioni delle lavoratrici della scuola, di cui deve essere data la
massima pubblicizzazione.
5. Il Comitato per le pari opportunità rimane in carica per la durata di un quadriennio e
comunque fino alla costituzione del nuovo. I componenti del Comitato possono essere
rinnovati nell'incarico per un solo mandato.
6. A livello di Amministrazione scolastica provinciale, su richiesta delle organizzazioni
sindacali abilitate alla contrattazione decentrata, possono essere costituiti appositi
comitati entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente contratto, con composizione e
compiti analoghi a quello nazionale dei quali deve essere assicurato il funzionamento da
parte dei Provveditori agli Studi. Il Presidente è nominato dal Provveditore agli
studi.Capo III- Norme di area
Capo III -
Norme di area
Sezione I - Capi di
istituto
ART. 12 - COMPITI
DEL CAPO DI ISTITUTO
1. Il capo di istituto partecipa e concorre al processo
di realizzazione dell'autonomia scolastica che andrà a regime l'1-9-2000.
In sede di attualizzazione delle norme contrattuali saranno unificate e comprese in una
distinta disciplina di area tutte le norme relative ai Capi d'Istituto. Questa specifica
sequenza contrattuale sarà realizzata entro il 30-3-2000.
Nella attuale fase transitoria, i capi di istituto eserciteranno le proprie funzioni nella
prospettiva dellingresso delle istituzioni scolastiche nel regime di autonomia
previsto dalla normativa vigente valorizzando le competenze acquisite nei corsi
obbligatori di cui al D.Lgs. 59/1998.
In previsione dell'entrata a regime dell'autonomia scolastica di cui all'art. 21 della legge 59/97 sarà avviata entro il 30-3-2000
un'apposita sessione negoziale concernente la piena attuazione della dirigenza scolastica.
2. Il capo di istituto assicura la gestione unitaria dellistituzione scolastica e la
finalizza allobiettivo della qualità dei processi formativi, predisponendo gli
strumenti attuativi del piano dellofferta formativa.
3. Il capo distituto, in relazione all'assetto organizzativo conseguente al piano
dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica organizza la propria presenza in
servizio e il proprio tempo di lavoro secondo i criteri della flessibilità, in rapporto
alle esigenze connesse allesercizio delle funzioni di competenza. Il capo
distituto assicura comunque una presenza ordinaria di 36 ore settimanali, anche su
base plurisettimanale.
4. Il capo distituto può avvalersi, nello svolgimento delle proprie funzioni
organizzative e gestionali, della collaborazione di docenti da lui individuati in base
allart. 7 lettera h) del T.U. n. 297/1994; a partire dall1/9/2000 trova
applicazione lart.1 del D.Lgs. n. 59/1998. La scelta è effettuata, ferma restando
la natura fiduciaria dellincarico correlata alla responsabilità sugli esiti
dellincarico stesso, secondo criteri di efficienza ed efficacia nel servizio
scolastico.
5. In relazione agli specifici aspetti di carattere generale e organizzativo inerenti al
piano attuativo dellofferta formativa, il capo distituto, prima dell'inizio
dell'anno scolastico consulta il responsabile amministrativo e, previa convocazione di una
apposita riunione, informa il personale ATA.
6. In riferimento al comma 2 dell' art. 33 del CCNL 4/8/95
le modalità le procedure e i compensi relativi al conferimento degli incarichi sono
oggetto di contrattazione integrativa. Gli stessi incarichi conferiti saranno oggetto di
informazione preventiva alle OO.SS. firmatarie del CCNL da parte dei livelli di
Amministrazione che li conferiscono.
ART. 13 - LA
VALUTAZIONE DEL CAPO DI ISTITUTO
1. Lattività del capo distituto è oggetto
di valutazione periodica. In attesa della piena attuazione di quanto previsto
dallart. 25 bis, comma 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come
integrato dal decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, la valutazione sarà formulata da
un nucleo di valutazione da istituire entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente
contratto e da rendere funzionale nei successivi 30 giorni e comunque entro il 1/9/1999.
Tale nucleo sarà istituito in via sperimentale presso l'Amministrazione scolastica
regionale con le modalità indicate nello stesso art. 25 bis comma 1. In sede di
contrattazione integrativa saranno definite le modalità, i contenuti e le procedure di
garanzia in caso di esito negativo della valutazione.
ART. 14 -
L'INDENNITÀ DI DIREZIONE
1. Ai capi di istituto, ivi compresi gli incaricati ed i
reggenti, spetta una indennità accessoria mensile. Il relativo importo sarà determinato
in sede di contrattazione integrativa nazionale, che potrà definire anche maggiorazioni
in relazione alla tipologia e alla dimensione degli istituti.
2. Lindennità compete anche al personale indicato al comma 2 dellart. 75 del CCNL sottoscritto il 4 /8/1995 (NdR
- vice direttori e alle vici direttrici degli istituti di educazione, nonché ai direttori
dei conservatori di musica e delle Accademie) e al personale incaricato della direzione.
Nel caso in cui i capi di istituto si trovino in posizione di stato implicante il mancato
esercizio della funzione direttiva, lindennità di direzione per lo stesso periodo
è corrisposta anche al dipendente che abbia sostituito, ai sensi della normativa vigente,
il capo distituto.
Per le istituzioni scolastiche affidate in reggenza lindennità di direzione è
corrisposta nella misura del 50% sia al capo distituto sia al docente vicario della
stessa istituzione scolastica.
ART. 15 - LA
MOBILITÀ DEI CAPI DI ISTITUTO
1. Al fine di agevolare la mobilità dei Dirigenti
scolastici sono definite le seguenti modalità:
- La mobilità dei dirigenti scolastici, rispettivamente
titolari nelle scuole elementari, medie e comprensive, e nella scuola secondaria
superiore, è territoriale; in sede di contrattazione integrativa nazionale possono essere
previste precedenze per il personale appartenente alle specifiche tipologie dell'Istituto;
- In relazione al nuovo profilo professionale dei dirigenti
scolastici, conseguente anche ai percorsi di formazione e all'attuazione del
dimensionamento della rete scolastica, la mobilità professionale dei dirigenti scolastici
titolari della scuola elementare e secondaria di primo grado verso la scuola secondaria
superiore e viceversa, si effettua sulla base di requisiti minimi da definire in sede di
contrattazione integrativa nazionale.
In tale sede vanno confermate le disposizioni relative
alla mobilità d'ufficio assunte nel CCDN del 20/1/1999.
Sezione II -
Personale docente
ART. 16 - AREA E
FUNZIONE DOCENTE
1. I commi 4, 5 e 6 dellarticolo
38 del CCNL sottoscritto il 4/8/1995 sono così sostituiti:
"4. La funzione docente si fonda sullautonomia
culturale e professionale dei docenti; essa si esplica nelle attività individuali e
collegiali e nella partecipazione alle attività di aggiornamento e formazione in
servizio"
"5. In attuazione dellautonomia scolastica i
docenti, nelle attività collegiali, elaborano, attuano e verificano, per gli aspetti
pedagogico didattici, il piano dellofferta formativa, adattandone
larticolazione alle differenziate esigenze degli alunni e tenendo conto del contesto
socio economico di riferimento.
"6. Il profilo professionale dei docenti è
costituito da competenze disciplinari, pedagogiche, metodologico - didattiche,
organizzativo- relazionali e di ricerca, tra loro correlate ed interagenti, che si
sviluppano ed approfondiscono col maturare dell'esperienza didattica, l'attività di
studio e di sistematizzazione della pratica didattica. I contenuti della prestazione
professionale del personale docente si definiscono nel quadro degli obiettivi generali
perseguiti dal sistema nazionale di istruzione e nel rispetto degli indirizzi delineati
nel piano dellofferta formativa della scuola.
I commi 7 e 8 dello stesso articolo
38 del CCNL 4.8.1995 sono soppressi.
ART. 17 -
MODALITA ORGANIZZATIVE PER LESERCIZIO DELLA FUNZIONE DOCENTE
1. Ai fini dellimpiego dei docenti, le istituzioni
scolastiche adottano ogni modalità organizzativa che sia espressione di autonomia
progettuale e sia coerente con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e
indirizzo di studio, curando la promozione e il sostegno dei processi innovativi e il
miglioramento dellofferta formativa.
2. Nel rispetto della libertà dinsegnamento, i competenti organi delle istituzioni
scolastiche regolano i tempi della prestazione di lavoro e dello svolgimento delle singole
discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento
degli alunni. A tal fine adottano tutte le forme di flessibilità previste dal regolamento
sulla autonomia didattica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche ai sensi
dellarticolo 21 della legge n. 59 del 15 marzo 1997.
3. Nella fase attuale, prima della concreta attuazione dellautonomia, a partire
dall1/9/2000, e dellentrata in vigore del regolamento previsto dallo stesso articolo 21, si rende opportuno assicurare la continuità della
disciplina posta dal CCNL del 4 agosto 1995, ivi comprese le norme di interpretazione
autentica ad esso riferite. Dal 1/9/2000 e comunque ad autonomia attuata, gli obblighi di
lavoro del personale docente sono correlati e funzionali alle esigenze come indicato al
comma 2. Le istituzioni scolastiche che nellanno scolastico 1998/1999 e
nellanno scolastico 1999/2000 abbiano in corso sperimentazioni dellautonomia
adotteranno la disciplina degli obblighi di lavoro funzionali al progetto avviato secondo
quanto indicato al comma 2.
4. Larticolo 40 del CCNL sottoscritto il 4 agosto 1995
è sostituito come segue:
"Prima dellinizio delle lezioni, il dirigente
scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il
piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente. Il piano è
deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dellazione
educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dellanno scolastico,
per far fronte a nuove esigenze."
5. Larticolo 42 del
CCNL sottoscritto il 4 agosto 1995, al comma 1, è così sostituito:
"Lattività funzionale allinsegnamento
è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi
ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale,
di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione e formazione,
compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle
riunioni e lattuazione delle delibere adottate dai predetti organi."
ART. 18 -
ATTIVITA AGGIUNTIVE
1. Le attività aggiuntive consistono in attività
aggiuntive di insegnamento e attività aggiuntive funzionali allinsegnamento.
2. Le attività aggiuntive di insegnamento, a qualunque titolo prestate, sono deliberate
dal collegio dei docenti nellambito delle risorse finanziarie disponibili in
coerenza con il piano dellofferta formativa.
3. Il compenso orario e le modalità di attribuzione delle attività aggiuntive, ivi
comprese quelle di pratica sportiva, sono determinati in sede di contrattazione
integrativa nazionale; il compenso è incrementato in misura non inferiore al 10% .
Ove non sia possibile una quantificazione oraria dell'impegno, il collegio dei docenti
può deliberare compensi anche in misura forfettizzata.
4. Il compenso per le attività aggiuntive dinsegnamento è erogato per le ore
effettivamente prestate fino ad un massimo di sei ore settimanali.
5. Le attività aggiuntive funzionali allinsegnamento sono le prestazioni
professionali individuate dal piano delle attività deliberate dal collegio dei docenti,
con esclusione di quelle di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 e dei commi 3 e 4
dellarticolo 42 del CCNL sottoscritto il 4/8/1995,
nonché allarticolo 21 relativo alle funzioni strumentali al piano
dellofferta formativa.
ART. 19 -
AMPLIAMENTO DELLOFFERTA FORMATIVA E PRESTAZIONI PROFESSIONALI
1. Le istituzioni scolastiche potranno prevedere la
possibilità che i docenti svolgano attività didattiche rivolte al pubblico, in relazione
alle esigenze formative provenienti dal territorio, con esclusione dei propri alunni per
quanto riguarda le materie di insegnamento comprese nel curriculum scolastico. Le relative
deliberazioni dovranno puntualmente regolamentare lo svolgimento di tali attività
precisando anche il regime delle responsabilità.
ART. 20 -
COLLABORAZIONI PLURIME
1. I docenti possono prestare la propria collaborazione
ad altre scuole che, per la realizzazione di specifici progetti, abbiano necessità di
disporre di particolari competenze professionali non presenti nel corpo docente della
istituzione scolastica. Tale collaborazione non comporta esoneri anche parziali
dallinsegnamento nelle scuole di titolarità o di servizio ed è autorizzata dal
competente capo distituto ove non ostino motivate esigenze di servizio.
ART. 21 -
FUNZIONI STRUMENTALI AL PIANO DELLOFFERTA FORMATIVA
1. Per la realizzazione delle finalità istituzionali
della scuola in regime di autonomia, la risorsa fondamentale è costituita dal patrimonio
professionale dei docenti, da valorizzare per lespletamento di specifiche funzioni
obiettivo riferite alle seguenti aree: la gestione del piano dellofferta
formativa, il sostegno al lavoro dei docenti, interventi e servizi per gli studenti,
realizzazione di progetti formativi dintesa con enti ed istituzioni esterni alla
scuola.
Tali funzioni sono identificate ed attribuite dal collegio dei docenti, in coerenza con
specifici piani dellofferta formativa.
Il collegio dei docenti determina contestualmente e puntualmente, oltre alle funzioni -
obiettivo, le competenze professionali necessarie per il perseguimento di tali funzioni, i
parametri e le cadenze per la valutazione dei risultati attesi e la durata di ciascun
incarico. Lincarico è rinnovabile.
Lo stesso collegio dei docenti designa, altresì, il responsabile di ciascuna funzione,
sulla base della valutazione comparativa sia di comprovate esperienze professionali e
culturali comunque acquisite sia di specifici corsi di formazione organizzati
dallAmministrazione della P.I. o sottoposti, per quanto concerne la qualità della
formazione, alla vigilanza da parte dellAmministrazione stessa, tenuto conto delle
indicazioni fornite dallOsservatorio di cui allart.5.
Costituisce requisito preferenziale la dichiarata disponibilità a permanere nella scuola
per tutta la durata dellincarico.
2.Gli incarichi aventi ad oggetto le funzioni-obiettivo menzionate nel comma 1
sostituiscono precedenti incarichi di natura analoga e non possono comportare esoneri
totali dallinsegnamento.
3. Le scuole invieranno tempestivamente al competente provveditore agli studi - che le
trasmetterà subito all'Osservatorio di cui all'art.5 - schede
informative aggiornate in ordine alla quantità e alla tipologia degli incarichi conferiti
e ciò allo scopo di effettuare il monitoraggio previsto da detto articolo, utile anche ad
apportare eventuali modifiche o integrazioni ai criteri operativi adottati in sede di
contrattazione integrativa.
4. La contrattazione integrativa nazionale determina, nellambito delle risorse di
cui allart. 34 comma 4, con decorrenza 1/9/1999 le retribuzioni
accessorie dovute per l'espletamento degli incarichi, i criteri generali e operativi,
nonché le procedure di conferimento. In ogni caso la retribuzione non può essere
inferiore al 50% della maggiorazione retributiva prevista per il personale docente dal
successivo art.22. Il personale incaricato non può superare il numero
di 50.000 unità, salva la possibilità di elevare tale numero in sede di contrattazione
integrativa nazionale qualora siano acquisite ulteriori risorse espressamente destinate
allistituto contrattuale.
5. Lespletamento delle funzioni di cui al presente articolo è valutabile ai fini
dellaccesso agli incarichi in altre scuole e, più in generale,
nellAmministrazione scolastica, nonché ai fini dellaccesso alla dirigenza
scolastica.
6. Ai fini del trattamento economico, lincarico di collaboratore vicario del capo
distituto conferibile ai sensi dellarticolo 12 comma 4, è
equiparato agli incarichi di cui al presente articolo.
7. In sede di contrattazione integrativa nazionale saranno definiti i criteri e le
procedure per la ripartizione delle risorse finalizzate alle funzioni obiettivo di
cui al presente articolo e che saranno assegnate in un apposito capitolo del fondo
distituto. La ripartizione terrà conto della dimensione e della tipologia delle
istituzioni scolastiche, destinando a ciascuna di esse risorse per non meno di tre e per
non più di sei incarichi. Le istituzioni scolastiche possono nel caso in cui non attivino
le funzioni obiettivo utilizzare nellanno scolastico successivo, con la
stessa finalità, le risorse assegnate.
ART. 22 -
TRATTAMENTO ECONOMICO CONNESSO ALLO SVILUPPO DELLA PROFESSIONE DOCENTE
1. E offerta lopportunità di riconoscimento
della crescita professionale nellesercizio della funzione docente per favorire una
dinamica retributiva e professionale in grado di valorizzare le professionalità acquisite
con particolare riferimento allattività di insegnamento. Essa consiste nella
possibilità per ciascun docente, con 10 anni di servizio di insegnamento dalla nomina in
ruolo, di acquisire un trattamento economico accessorio consistente in una maggiorazione
pari a £ 6.000.000 annue. Il diritto a tale maggiorazione matura a seguito del
superamento di una procedura concorsuale selettiva per prove e titoli attivata
ordinariamente nellambito della provincia in cui è situata la scuola di
titolarità. La maggiorazione ha effetto in tutte le posizioni stipendiali successive,
salvo esito negativo delle valutazioni periodiche di cui al comma 3.
2. Alla maggiorazione di cui al comma 1 potrà accedere almeno il 20% del personale di
ruolo al 31 dicembre 1999 e comunque un numero di destinatari del beneficio economico da
determinare in sede di contrattazione integrativa nazionale sulla base delle
disponibilità di cui allarticolo 34, comma 3. Subordinatamente
allacquisizione di ulteriori risorse rispetto a quelle indicate allart. 34, comma 3, la percentuale dei percettori della maggiorazione
retributiva di cui al presente articolo potrà essere aumentata fino al 30% del personale
di ruolo alla stessa data del 31 dicembre 1999. La decorrenza della maggiorazione è
fissata al 1° gennaio 2001.
Con le stesse procedure si provvederà, a cadenza biennale, alla reintegrazione delle
predette quote percentuali. A tal fine, le procedure saranno avviate, in ciascuna
provincia e per posti o per raggruppamenti di cattedra individuati per aree disciplinari
omogenee, secondo i seguenti criteri:
- La procedura si articola nella valutazione del curricolo
professionale e culturale, debitamente certificato, e in prove riguardanti la metodologia
pedagogico - didattica e le conoscenze disciplinari, da svolgersi anche mediante verifiche
in situazione;
- I contenuti delle prove ed i criteri per la costituzione
delle commissioni giudicanti sono definiti dal Ministro della Pubblica Istruzione, sentito
il Consiglio Nazionale della P.I.;
- La procedura può prevedere momenti formativi da
realizzare eventualmente in collaborazione con lUniversità e con limpegno
dellAmministrazione ad offrire opportunità distribuite sul territorio.
3. La contrattazione integrativa nazionale fisserà le
procedure concorsuali, gli ulteriori criteri operativi della selezione di cui al presente
articolo, e disciplinerà le modalità delle valutazioni periodiche necessarie per
conservare il diritto alla maggiorazione percentuale anche nelle posizioni stipendiali
successive.
4. Entro il 30 giugno 2001, le parti si incontreranno per esaminare, anche ai fini del
successivo rinnovo contrattuale, lesperienza applicativa della presente normativa
sulla base dei dati forniti dal Ministero della Pubblica Istruzione su richiesta
dellARAN.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
Con riferimento allarticolo 22
(Trattamento economico connesso allo sviluppo della professione docente), a partire dal
mese di giugno del 2000, a cadenza semestrale, il Ministero della Pubblica Istruzione
fornirà una esauriente informazione sullo stato di attuazione dellistituto nel
corso di un apposito incontro convocato dallARAN.
Sezione III -
Personale ATA
ART 23 - AREA E
FUNZIONI
1. Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario
statale degli istituti e scuole di istruzione primaria e secondaria, degli istituti
d'arte, dei licei artistici, dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti,
dell'accademia nazionale di danza, dell'accademia nazionale d'arte drammatica, delle
istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, assolve alle funzioni
amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse
all'attività delle istituzioni scolastiche, anche in rapporto di collaborazione con i
capi di istituto e con il personale docente.
2. Tali funzioni sono assolte sulla base dei principi dellautonomia scolastica di
cui allart. 21 della legge 59/97 dei regolamenti
attuativi e delle conseguenti nuove competenze gestionali riorganizzate, in ogni
istituzione scolastica, sulla base del principio generale dellunità dei servizi
amministrativi e generali e delle esigenze di gestione e organizzazione dei servizi
tecnici.
3. Il personale di cui al comma 1 è collocato nella distinta area contrattuale del
personale A.T.A.
ART. 24 -
SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE ATA
1. I profili professionali del personale ATA sono
individuati dalla tabella A.
Le modalità di accesso restano disciplinate dalle disposizioni di legge in vigore, tranne
che per i requisiti culturali che sono individuati dall'allegata tabella B.
Il nuovo sistema di classificazione del personale, improntato a criteri di flessibilità
correlati alle innovazioni organizzative è articolato in quattro aree comprendenti
ciascuna una o più categorie e profili professionali; ogni dipendente è inquadrato, in
base alla ex qualifica e profilo professionale di appartenenza, nellarea e nella
posizione economica ove questa è confluita, secondo la tabella C, senza incremento di spesa.
ART. 25 -
COMPITI E MANSIONI DEL PERSONALE A.T.A.
1. I compiti del personale A.T.A. sono costituiti:
- Dalle attività e mansioni espressamente previste dal
profilo professionale di appartenenza;
- Da funzioni aggiuntive che nellambito dei profili
professionali comportano lassunzione di responsabilità ulteriori, per le quali si
applicano le disposizioni di cui al successivo art. 32.
2. I passaggi interni al sistema di classificazione
possono avvenire:
- TRA LE AREE con le seguenti procedure:
- I passaggi del personale A.T.A. da unarea inferiore
allarea immediatamente superiore avviene mediante procedure selettive previa
frequenza di apposito corso organizzato dallamministrazione, le cui modalità
verranno definite con la contrattazione integrativa.
- Alle predette procedure selettive è consentita la
partecipazione anche del personale privo dei titoli di studio previsti per il profilo
professionale di destinazione - fatti salvi i titoli abilitativi previsti da norme di
legge - purchè in possesso del titolo di studio stabilito dallallegata tabella B per laccesso al profilo di
appartenenza o comunque del titolo che ha dato accesso al medesimo profilo.
- ALLINTERNO DELLAREA con le seguenti procedure:
Il passaggio dei dipendenti da una posizione
allaltra allinterno dellarea avverrà mediante percorsi di
qualificazione ed aggiornamento professionale, ovvero con il possesso dei requisiti
culturali e/o professionali richiesti per laccesso al profilo professionale cui si
chiede il passaggio.
I passaggi di cui alle lettere A e B sono possibili nei
limiti della dotazione organica e nella aliquota di posti prevista a tal fine.
ART. 26 - ORARIO
DI LAVORO
1. Lorario ordinario di lavoro è di 36 ore
settimanali di norma suddivise in sei ore continuative antimeridiane.
2. In sede di contrattazione integrativa nazionale saranno disciplinate le modalità di
articolazione dei diversi istituti di flessibilità dellorario di lavoro, ivi
inclusa la disciplina dei ritardi, recuperi e riposi compensativi sulla base dei seguenti
criteri:
- Lorario di lavoro è funzionale allorario di
servizio e di apertura allutenza;
- Ottimizzazione dellimpiego delle risorse umane;
- Miglioramento della qualità delle prestazioni;
- Ampliamento della fruibilità dei servizi da parte
dellutenza;
- Miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed
altre amministrazioni.
- Programmazione su base plurisettimanale dellorario.
3. Lorario di lavoro massimo giornaliero è di nove
ore.
4. Dopo sei ore continuative di lavoro deve essere prevista una pausa che comunque non
può essere inferiore ai 30 minuti.
5. In quanto autorizzate, compatibilmente con gli stanziamenti d'istituto, le prestazioni
eccedenti l'orario di servizio sono retribuite con le modalità e nella misura definite in
sede di contrattazione integrativa nazionale
6. Al personale adibito a regimi dorario articolati su più turni o coinvolto in
sistemi dorario comportanti significative oscillazioni degli orari individuali
finalizzati allampliamento dei servizi allutenza e/o comprendenti particolari
gravosità, è applicata, a decorrere dalla data di entrata in vigore del contratto
integrativo, una riduzione dorario a 35 ore settimanali. La riduzione potrà
realizzarsi alla condizione che, nel quadro degli obiettivi di efficienza ed efficacia dei
servizi, il relativo costo sia fronteggiato con proporzionali riduzioni di lavoro
straordinario oppure con stabili modifiche degli assetti organizzativi che portano
allautofinanziamento.
ART. 27 - IL
DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
1. Contestualmente con la piena attuazione
dellautonomia scolastica e con la ridefinizione delle funzioni dei dirigenti
scolastici, dal 1-9-2000 è definito, nel quadro dellunità di conduzione affidata
al dirigente scolastico, il profilo professionale di direttore dei servizi generali ed
amministrativi nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, di cui alla tabella A.
2. A tale profilo si accede con i titoli di cui alla tabella B.
In prima applicazione, vi accede il personale con
contratto a tempo indeterminato del profilo professionale di responsabile amministrativo
in servizio alla data del presente contratto nelle scuole di ogni ordine e grado e delle
istituzioni educative e nei Conservatori ed Accademie, previa regolare frequenza di
apposito corso modulare di formazione con valutazione finale. E ammesso altresì al
corso il personale di cui allart. 21 della legge 463/1978, purchè contestualmente
allammissione opti per il passaggio nel profilo professionale di cui al presente
articolo.
Per il personale in possesso di esperienza professionale almeno decennale negli istituti
secondari superiori e nelle istituzioni educative, già dotati di autonomia
amministrativo-contabile, in qualità di responsabile amministrativo, coordinatore
amministrativo o segretario ragioniere economo, possono essere previsti percorsi formativi
abbreviati ferma restando la valutazione finale.
Si applica, in proposito, la disciplina di cui allart.25 ter, comma 5, del D. Lgs.
29/1993, come integrato dal D.Lgs. 59/1998, per i lavoratori che si trovano nella
situazione indicata nello stesso articolo.
3. Contenuti, modalità operative e crediti culturali dei
corsi di formazione sono definiti attraverso contrattazione integrativa nazionale. Sono
del pari definiti con contrattazione integrativa nazionale i criteri e le modalità di
sostituzione del direttore dei servizi generali ed amministrativi, che sarà affidata o
per incarico a personale in servizio nella stessa o in altre scuole, in possesso dei
necessari titoli professionali o, in subordine, per reggenza. Trova applicazione larticolo 30 comma 5.
ART. 28 -
INDENNITA DI AMMINISTRAZIONE
1. Nel primo biennio contrattuale ai direttori
amministrativi delle Accademie e dei Conservatori ed ai responsabili Amministrativi delle
scuole ed istituti di ogni ordine e grado è corrisposta una indennità di
amministrazione, determinata in sede di contrattazione integrativa nazionale, avuto
riguardo anche della tipologia e della dimensione dellistituzione scolastica. La
predetta indennità di amministrazione sarà corrisposta al direttore dei servizi generali
ed amministrativi in luogo del responsabile amministrativo delle scuole di ogni ordine e
grado, allorchè avrà piena attuazione lautonomia scolastica e la operatività di
tale profilo professionale, nonché al personale che, in base alla normativa vigente,
sostituisce le suddette figure professionali o ne svolge le funzioni.
Gli oneri derivanti dal presente articolo incidono sulle risorse di cui allart. 34 comma 4
ART. 29 -
VALORIZZAZIONE DELLA PROFESSIONALITA' DEL PERSONALE ATA
1. La complessità della scuola dell'autonomia richiede
un particolare impegno e specifiche competenze professionali relativamente alla gestione
amministrativa, contabile e dei servizi tecnici e ausiliari.
2. Al fine di corrispondere alle esigenze indicate al comma 1 si rende necessario
l'esercizio delle funzioni previste dallarticolo 28, comma 1
lettera b.
Vanno pertanto previste:
- Per gli assistenti amministrativi, funzioni di
coordinamento di più addetti a settori operativi omogenei, con riguardo anche all'impiego
di nuove tecnologie di tipo informatico;
- Per gli assistenti tecnici, compiti di partecipazione agli
organismi preposti all'acquisto e collaudo di attrezzature tecniche e scientifiche,
nonché di coordinamento di più addetti operanti in aree professionali della medesima
specializzazione;
- Per i cuochi, mansioni complesse di organizzazione dei
servizi di cucina, con rilievo anche esterno, e di coordinamento del "team" di
operatori;
- Per i collaboratori scolastici, mansioni che richiedono
particolare professionalità, come l'assistenza agli alunni portatori di handicap, il
supporto all'attività amministrativa e didattica, la manutenzione di beni mobili e
immobili, l'attività di pronto soccorso e primo intervento in caso di necessità.
3. Per il personale sopra indicato, al quale è richiesta
specifica esperienza e competenza professionale, vanno previsti adeguati percorsi
formativi. Le conseguenti attività danno titolo a compensi accessori e alla costituzione
di crediti professionali valutabili ai fini della mobilità.
4. In sede di contrattazione integrativa nazionale saranno definiti criteri e modalità
per la individuazione del personale cui assegnare tali funzioni, oltre che la misura della
retribuzione accessoria e gli ambiti di fruizione dei crediti professionali acquisiti. Ai
fini previsti dal presente comma sono destinate le risorse indicate nel successivo articolo 34 comma 4
5. Per corrispondere adeguatamente alle esigenze indicate al comma 1, gli organici del
personale ATA di cui al presente articolo possono essere rideterminati funzionalmente dal
Ministero della Pubblica istruzione, nei modi del vigente articolo 31, comma 1, lettera c
del decreto legislativo n. 29/1993, in base a modelli organizzativi anche di carattere
innovativo, a livello di singola scuola o provinciale, purchè senza oneri aggiuntivi
della spesa complessiva. Rientrano in tali ipotesi, a titolo esemplificativo:
- La ridistribuzione del personale fra le scuole di ogni
ordine e grado, nonché da e verso i conservatori e le accademie;
- La possibilità di destinare unità di personale ATA a
consorzi o reti di scuole;
- La modifica dei contingenti e|o delle tipologie di posto.
La contrattazione integrativa nazionale determinerà i
criteri generali per la definizione delle procedure di assegnazione del personale previsto
dal presente comma.
Al fine di verificare gli elementi di corrispondenza tra gli attuali profili
professionali, il loro arricchimento interno ed il modello organizzativo dei servizi
amministrativi tecnici ausiliari derivante dallautonomia, le parti concordano di
individuare una specifica sequenza contrattuale da aprire entro il 30 gennaio 2000.
ART. 30 - NORME
DI PRIMA APPLICAZIONE
1. Le dotazioni organiche del personale ATA restano
invariate e i relativi contingenti sono attribuiti con i medesimi criteri e senza
incremento di spesa, alle nuove aree in base allallegata tabella C.
2. Sono portate a compimento tutte le procedure selettive o concorsuali interne alle
singole amministrazioni indette per la copertura di posti vacanti, in corso ovvero già
programmate, in base alle vigenti disposizioni, alla data di entrata in vigore del
presente CCNL. I vincitori sono automaticamente inquadrati nel nuovo sistema di
classificazione, nella posizione ove risulta confluita quella cui si riferisce la
procedura selettiva o concorsuale con effetto dalla data stabilita nel contratto
individuale.
3. Il profilo di aiutante cuoco è soppresso. Il personale ATA già appartenente alla
soppressa qualifica è inquadrato nel profilo di cuoco ed i relativi posti in organico
sono portati in aggiunta a quelli del profilo di cuoco.
4.I posti in organico da assegnarsi ai nuovi profili di direttore dei servizi generali ed
amministrativi e di assistente di biblioteca sono determinati nei modi previsti dallart. 30, comma 5 del presente contratto.
5.Allassistente di biblioteca spetta la stessa retribuzione del responsabile
amministrativo.
Capo IV -
Particolari tipologie di corsi
ART. 31 -
EDUCAZIONE DEGLI ADULTI
1. Sono destinatari del presente articolo i docenti che
operano nei centri territoriali permanenti, nei corsi serali della scuola secondaria
superiore, nelle scuole presso gli ospedali e gli istituti penitenziari.
Considerata la specificità professionale che contraddistingue il settore
delleducazione degli adulti, si stabilisce che:
- Deve essere assicurata la precedenza nelle operazioni di
mobilità a domanda o dufficio per analoga tipologia per chi abbia maturato
esperienza nel settore o abbia frequantato specifici percorsi di formazione in ingresso;
- In sede di piano nazionale di aggiornamento saranno
annualmente definiti le risorse e interventi formativi mirati agli obiettivi
delleducazione degli adulti;
- Nellambito dei compiti dellOsservatorio
saranno definite le tipologie formative valide ai fini dellinsegnamento nel settore;
- Secondo cadenze determinate in sede locale può essere
prevista la convocazione di conferenze di servizio che devono vedere il coinvolgimento dei
docenti del settore quale sede di proposta per la definizione del piano di formazione in
servizio,nonchè di specifiche iniziative per i docenti assegnati per la prima volta a
questo settore;
- Larticolazione dellorario di rapporto con
lutenza dei docenti in servizio presso i centri territoriali permanenti è definita
in base alla programmazione annuale dellattività e allarticolazione
flessibile su base annuale. Nelle funzioni di competenza dei docenti allinterno
dellorario di rapporto con lutenza si debbono considerare le attività di
accoglienza e ascolto, nonché quelle di analisi dei bisogni dei singoli utenti. Per le
attività funzionali alla prestazione dellinsegnamento si fa riferimento a quanto
stabilito dallart. 24 del CCNL.;
- La contrattazione decentrata nazionale
sullutilizzazione del personale disciplina le possibili utilizzazioni sia in corsi
ospedalieri sia in classe ordinarie anche al fine di individuare scuole polo che
assicurino lattività educativa in un certo numero di ospedali. Al personale è
garantita la tutela sanitaria a livello di informazione, di prevenzione e controllo sulla
base di intese con lautorità sanitaria promosse dallautorità scolastica;
- E' garantita la tutela sanitaria a livello di
informazione, di prevenzione e controllo, ivi compresa la possibilità per docenti di
accedere ai presidi medici, sulla base di intese con le autorità competenti promosse
dallautorità scolastica;
- La contrattazione intgrativa nazionale riguarderà anche
il personale di cui al presente articolo, con particolare riguardo alla specificità delle
tematiche relative al settore, anche in riferimento ai processi di innovazione in corso e
in considerazione dellespansione quantitativa e qualitativa del settore. in sede di
contrattazione integrativa sarà prevista una specifica ed autonoma destinazione di
risorse per il personale impegnato nel settore;
- Quanto sopra definito si applica anche al personale
operante nei corsi di alfabetizzazione e sulle 150 ore, fino al completo riassorbimento
nei centri territoriali permanenti.
Capo V -
Aspetti economico-retributivi generali
ART. 32 - AUMENTI
DELLA RETRIBUZIONE BASE ED EFFETTI DEI NUOVI STIPENDI
1. Gli stipendi
tabellari derivanti dallart. 1 del CCNL stipulato in data 17.4.96 sono
incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nelle tabelle D1 e D2, alle scadenze ivi indicate.
2. Per effetto degli incrementi indicati al comma 1, i valori dei degli stipendi annui
sono rideterminati nelle misure e alle decorrenze stabilite nella tabella E
3. Le misure degli stipendi risultanti dallapplicazione del presente articolo hanno
effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e
privilegiato, sullindennità di buonuscita, sullindennità di cui
allart. 62, comma 6, del ccnl del 4/8/1995 (NdR - Assegno
alimentare), sullequo indennizzo.
4. I benefici economici risultanti dallapplicazione del presente articolo sono
corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti dal comma 1 al personale
comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza
contrattuale. Agli effetti dellindennità di buonuscita e di licenziamento si
considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
ART.33 -
DISPONIBILITA' FINANZIARIE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
1. Alla contrattazione integrativa sono destinate quote
parti delle risorse finanziarie di cui allarticolo 2, comma 9, della legge 27
dicembre 1997, n.° 450, e dellarticolo 2, commi 8 e 9, della Legge
23 dicembre 1998, n. 449, nonché le risorse finanziarie individuate specificatamente
per il personale del comparto scuola rinvenienti da altre fonti normative. Vanno, inoltre,
aggiunte a tali risorse quelle derivanti dal passaggio dalla struttura retributiva
tabellare prevista dal D.P.R n. 399/1998 a quella stabilita dal CCNL sottoscritto in data
4 agosto 1995, in coerenza con quanto previsto dagli articoli
27, comma 4, e 77 del citato contratto.
2. Più particolarmente e per una maggiore specificazione, si elencano, qui di seguito, le
risorse finanziarie destinate alla contrattazione integrativa:
- Limporto di lire 180 miliardi corrispondenti al
recupero dellinflazione programmata sullaccessorio disponibile con decorrenza
31.12.1999, ed a valere sulle disponibilità dellanno 2000, quale quota parte delle
risorse destinate alla contrattazione collettiva dallart.2, comma 9, della legge
450/97;
- Le risorse indicate dallart.2,
comma 9, della legge n. 449/98 (0,8% della massa salariale) per la quota parte da
destinare al personale del comparto scuola ammontante a lire 80 miliardi per lanno
1999 ed a lire 508 miliardi per lanno 2000;
- Gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del
Ministero della pubblica istruzione, per lanno 1999 e successivi, relativi al fondo
per il miglioramento dellofferta formativa e per le prestazioni aggiuntive di cui
alle pertinenti Unità Previsionali di Base (U.P.B. 3.1.1.2 Cap. 1051; U.P.B.
4.1.1.2 Cap. 5963; U.P.B. 5.1.1.2 Cap. 5964; U.P.B. 6.1.1.2 Cap.
5965; U.P.B. 7.1.1.2 Cap. 5966; U.P.B. 10.1.1.2 Cap. 5967; U.P.B. 11.1. 1.2
Cap 5968). Per lanno 1999 sono utilizzabili le somme residue sui predetti
capitoli di bilancio;
- Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero
della pubblica istruzione, per lanno 1999 e successivi, al capitolo 1294 (U.P.B.
2.1.3.3.) ai sensi dellarticolo 40 della legge 27 dicembre 1997, n.449. Dette somme
sono quantificate in lire 185 miliardi per lanno 1999 ed in lire 630 miliardi a
decorrere dallanno 2000;
- Ulteriori economie rispetto a quelle previste dall'art.40,
comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n.449, fatte salve le quote che disposizioni di
legge riservano a risparmio del fabbisogno complessivo, nonché ogni altra risorsa
finanziaria diretta a remunerare le prestazioni lavorative del personale;
- Le somme di lire 800 miliardi, di lire 900 miliardi e di
lire 1000 miliardi, rispettivamente, per gli anni 1999, 2000 e 2001 da imputare allo
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999 2001, nellambito
dellunità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per lanno 1999, mediante parziale utilizzazione dellaccantonamento
relativo al Ministero della pubblica istruzione;
- Le risorse derivanti dal passaggio dalla struttura
retributiva tabellare prevista dal D.P.R. 399/1998 a quella vigente, in coerenza con
quanto previsto dagli artt.27, comma 4, e 77 del CCNL sottoscritto il 4 agosto del 1995, quantificate
in lire 130 miliardi, in lire 260 miliardi ed in lire 425 miliardi, rispettivamente, per
gli anni 1999, 2000 e 2001, fermo restando che le risorse eventualmente non utilizzate in
ciascuno degli anni 1999 e 2000 possono essere utilizzate, nel limite massimo di lire 260
miliardi, nellanno successivo, giusta nota Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
del 7 gennaio 1999, prot. n. 218904.
ART. 34 -
FINALIZZAZIONE DELLE RISORSE DA DESTINARE ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
1. Le risorse destinate alla contrattazione integrativa
sono finalizzate a riconoscere lo specifico impegno del personale scolastico per la
efficace attuazione dellautonomia e degli altri processi innovatori in atto nella
scuola, che richiedono una professionalità arricchita in relazione alla maggiore
complessità della nuova organizzazione del lavoro. Tuttavia, considerato che talune delle
risorse di cui al precedente articolo 33, ancorchè già determinate
nelle singole entità, potranno essere rese spendibili solo dopo il perfezionamento dei
provvedimenti che ne presuppongono lutilizzazione, è indispensabile destinare le
stesse al finanziamento degli istituti contrattuali, puntualmente definiti nei commi
seguenti, al fine di dare indirizzi certi alla contrattazione integrativa.
2. Compensare lo specifico impegno di tutto il personale per la completa realizzazione del
processo dellautonomia scolastica. A tale fine sarà corrisposto un compenso
individuale accessorio, indifferenziato per il personale docente e, relativamente al
personale ATA (ad esclusione del direttore amministrativo e del responsabile
amministrativo), in base ai profili professionali, con decorrenza luglio 1999. Alla
predetta finalità sono destinate, oltre alle somme di lire 100 miliardi, di lire 500
miliardi e di lire 400 miliardi, rispettivamente per gli anni 1999, 2000 e 2001, da
portare in diminuzione delle disponibilità iscritte nello stato di previsione del
Ministero della Pubblica Istruzione di cui allarticolo 33, comma
2, lettera c), le risorse finanziarie di cui allarticolo 33, comma
2, lettera f), previa avvenuta approvazione del provvedimento legislativo che ne autorizza
lutilizzazione. Queste ultime risorse, riferite allanno 1999, sono
utilizzabili per la finalità di cui al presente comma per lire 700 miliardi.
3. Erogare una maggiorazione retributiva connessa allo sviluppo della professionalità
docente nelle misure e con le modalità stabilite dallarticolo 22.
Allattivazione di tale istituto contrattuale si provvede per lanno 2000,
mediante lutilizzazione di quota parte delle risorse indicate allart.
33, comma 2, lettera g). A decorrere dallanno 2001, le predette risorse sono
integrate con quelle indicate allart. 33, comma 2, lettera d),
nonché di quota parte delle risorse indicate alla lettera c) del citato articolo
33, comma 2. In sede di contrattazione integrativa, al fine di dare attuazione
allistituto, sarà determinato il numero dei beneficiari, entro il limite stabilito
al citato articolo 22 (in relazione alla effettiva disponibilità delle
risorse indicate allart. 33,comma 2, lettera d).
4. Nellambito delle disponibilità finanziarie complessive indicate allart. 33 sono, poi, destinate, agli istituti di seguito riportati, le somme
indicate per ciascuno degli istituti medesimi:
- Lire 234 miliardi, in ragione danno, a decorrere dal
1 settembre 1999, per corrispondere compensi accessori per lespletamento di funzioni
connesse allo svolgimento di funzioni strumentali al piano dellofferta formativa di
cui allart. 21;.
- Lire 160 miliardi, a decorrere dallanno 1999, per la
copertura degli oneri derivanti da tutte le modifiche degli istituti contrattuali
preesistenti, ivi compresi quelli relativi al personale delle scuole italiane
allestero. La eventuale somma non utilizzata per le predette finalità costituisce
ulteriore dotazione del fondo per il miglioramento dellofferta formativa;
- Lire 80 miliardi, in ragione danno, a decorrere dal
1 settembre 1999, per rivalutare lindennità di direzione ai capi distituto e
le indennità di amministrazione ai direttori amministrativi ed ai responsabili
amministrativi;
- Lire 100 miliardi, a decorrere dallanno 1999, per
corrispondere compensi accessori per la valorizzazione professionale al personate ATA
secondo quanto previsto dallart. 29
- Lire 93 miliardi, in ragione danno, a decorrere dal
1 settembre 1999, per corrispondere particolare compensi per il personale impiegato in
scuole di aree a rischio sociale;
- Lire 322 miliardi, in ragione danno, a decorrere dal
1 settembre 1999, da destinare ai compensi per il personale impegnato negli interventi
didattici educativi.
5. A decorrere dallanno 1999, tutte le risorse di
cui allart. 33, non utilizzate per compensare gli istituti
indicati ai commi 2, 3 e 4, costituiscono la dotazione finanziaria del fondo per il
miglioramento dellofferta formativa. La contrattazione integrativa definirà la
finalizzazione, nonché le modalità di ripartizione e di attribuzione alle singole
istituzioni scolastiche.
ART. 35 - Contrattualizzazione
delle risorse aggiuntive
1. E prevista la piena contrattualizzazione dei
criteri di erogazione di qualsiasi ulteriore somma destinata dallo Stato, da enti pubblici
o privati a compensare attività del personale della scuola, da realizzare in sede di
contrattazione integrativa ed attuativa del CCNL.
CapoVI - Disposizioni finali ed integrative
ART. 36 - Sequenze
contrattuali
1. Le parti si impegnano a negoziare nei tempi
sottoindicati le seguenti materie:
- Entro il 31.3.1999:
- Personale delle Accademie e conservatori;
- Personale delle scuole italiane allestero;
- Personale delle istituzioni educative;
- Personale comandato degli IRRSAE, CEDE, BDP.
- Entro il 30 giugno 1999:
- Procedure di conciliazione e arbitrato;
- Entro il 31.12 .1999:
- Completamento della contrattualizzazione degli istituti
del rapporto di lavoro ed eventuale revisione delle norme contrattuali da attualizzare, ai
sensi dellart. 72 del D.Lgs. n. 29 del 1993 e successive modificazioni e
integrazioni. Nelle more le norme di legge e contrattuali non espressamente abrogate
rimangono in vigore.
2. Le parti si impegnano ad adeguare le norme del
presente CCNL, in relazione alla piena attuazione dellautonomia scolastica entro il
30.6. 2000 e ad eventuali ulteriori modifiche legislative intervenute.
ART. 37 -
PREVIDENZA COMPLEMENTARE
1. Le parti convengono di procedere alla costituzione di
un Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori del comparto ai sensi del
D.Lgs. n. 124/1993, della Legge n. 335/1995, della Legge n. 449/1997 e successive
modificazioni e integrazioni.
2. Al fine di garantire un numero di iscritti più ampio che consenta di minimizzare
lincidenza delle spese di gestione, le parti potranno definire listituzione di
un Fondo pensione unico anche con i lavoratori appartenenti al comparto dei Ministeri e
degli Enti pubblici non economici, a condizione di reciprocità.
3. La misura percentuale della quota di contribuzione a carico delle amministrazioni e di
quella dovuta dal lavoratore, nonché la retribuzione utile alla determinazione delle
quote stesse, saranno definite dalle parti successivamente alla stipula dellAccordo
quadro Governo-Confederazioni e dellemanazione dellapposito DPCM.
4. Nello stesso ambito contrattuale saranno definite anche le modalità di trasformazione
della buonuscita in TFR, le voci retributive utili per gli accantonamenti del TFR, nonché
la quota di TFR da destinare a previdenza complementare.
5. Destinatari del Fondo pensioni sono i lavoratori che avranno liberamente aderito al
Fondo stesso secondo quanto prescritto dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
6. Ai fini del presente articolo le parti concordano di realizzare i seguenti impegni:
pervenire alla sottoscrizione dellaccordo istitutivo del Fondo pensione
complementare, definire lo statuto, il regolamento e la scheda di adesione; costituire il
Fondo pensione; procedere alle elezioni dei rappresentanti dei soci del Fondo al
raggiungimento delle adesioni che saranno previste in sede di accordo istitutivo.
7. Le parti procederanno alla calendarizzazione degli impegni suddetti, convenendo a
questi fini che una prima verifica circa lo stato dellattività normativa e il
contenuto di eventuali atti di indirizzo si realizzerà entro il 30 aprile 1999.
ART. 38 -
INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE AVENTE DIRITTO DI MENSA GRATUITA
1. In relazione al disposto della Legge
4/1999 il personale avente titolo è individuato in base ai seguenti criteri:
- Il diritto alla fruizione del servizio di mensa gratuita
riguarda il personale docente in servizio in ciascuna classe o sezione durante la
refezione.
- Nelle sezioni di scuola materna funzionanti secondo
lorario giornaliero previsto dallart. 104, 1° comma del D.lgs. N. 297/94,
hanno diritto gli insegnanti in servizio in ciascuna sezione tenuti ad effettuare
lassistenza educativa alla mensa nellambito dellorario di insegnamento.
- Nella scuola elementare hanno diritto gli insegnanti
assegnati a classi funzionanti a tempo pieno e a classi che svolgano un orario settimanale
delle attività didattiche che prevede rientri pomeridiani, i quali siano tenuti ad
effettuare lassistenza educativa alla mensa nellambito dellorario di
insegnamento.
- Nella scuola media hanno diritto i docenti in servizio
nelle classi a tempo prolungato, che prevedono lorganizzazione della mensa,
assegnati sulla base dellorario scolastico alle attività di interscuola e i docenti
incaricati dei compiti di assistenza e vigilanza sugli alunni per ciascuna classe che
attui la sperimentazione ai sensi dellart. 278 del D.Lgs. n. 297/94, fino alla piena
attuazione dellautonomia scolastica.
2. Ulteriori eventuali modalità attuative sono definite
in sede di contrattazione integrativa nazionale, ferme restando le competenze del
Ministero della Pubblica Istruzione per quanto concerne le modalità di erogazione dei
contributi ai comuni.
ART. 39 - AREE
A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO
1. Nelle istituzioni scolastiche con consistente presenza
di alunni provenienti da famiglie di recente immigrazione, sarà realizzato:
- Uno specifico piano di formazione del personale,
nellambito e con le risorse destinate alla formazione del personale della scuola;
- Attraverso adeguate forme contrattuali, la presenza di
mediatori linguistici da utilizzare nelle sedi scolastiche, attraverso convenzioni con gli
enti locali.
In sede di contrattazione integrativa nazionale saranno
definiti la misura ed i criteri di erogazione delle risorse per sostenere il maggior
impegno del personale delle scuole interessate.
ART. 40 -
DISAPPLICAZIONI
1. Ai sensi di quanto stabilito dal D.Lgs.29/1993, a
seguito della stipula del presente CCNL sono inapplicabili nei confronti del personale del
comparto, le disposizioni di legge ed i regolamenti che siano in contrasto con quelle
definite nel presente contratto.
ART. 41 -
ASSENZE PER FERIE, MALATTIE, PERMESSI ED ASPETTATIVE
1. Il comma 10 dell'art.19
del CCNL 4-8-1995 è così sostituito:
10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in
caso di motivate esigenze di carattere personale, che abbiano impedito il godimento in
tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di competenza, le ferie stesse
potranno essere fruite dal personale docente entro l'anno scolastico successivo nei
periodi di sospensione dell'attività didattica. I capi di istituto possono fruire
delle ferie non godute nellanno di competenza anche nei periodi di normale
attività, con esclusione del periodo di avvio dellanno scolastico e di quelli
riservati agli scrutini periodici e finali ed agli esami.
In analoga situazione, il personale A.T.A. può fruire delle ferie non godute
nellanno successivo, non oltre il mese di aprile.
Il comma 1 dellart. 21
è così sostituito:
- Al dipendente della scuola con contratto di lavoro a
trempo indeterminato sono concessi sulla base di idonea documentazione, permessi
retribuiti per i seguenti casi:
- Partecipazione a concorsi od esami giorni 8 complessivi
per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio;
- Lutti per la perdita del coniuge, di parenti entro il
secondo grado e di affini di primo grado: giorni 3 per evento.
I permessi sono concessi a domanda da presentarsi al capo
distituto da parte del personale docente ed ATA ed al provveditore agli studi, da
parte dei capi dIstituto.
Il comma 2 dell'art.21 del
CCNL 4-8-1995 è così sostituito:
2. A domanda del dipendente sono, inoltre, concessi
nellanno scolastico tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o
familiari documentati, anche al rientro od autocertificati in base alle leggi vigenti. Per
gli stessi motivi sono fruibili i sei giorni di ferie durante i periodi di attività
didattica di cui all'art.19, comma 9, del CCNL 4-8-1995
indipendentemente dalle condizioni previste in tale norma.
Il comma 8 dell'art.23 del
CCNL 4-8-1995 è così sostituito:
8. Il trattamento economico spettante al dipendente, nel
caso di assenza per malattia nel triennio di cui al comma 1, è il seguente:
a) intera retribuzione fissa mensile, con esclusione di ogni compenso accessorio, comunque
denominato, per i primi nove mesi di assenza.
Nell'ambito di tale periodo per le malattie superiori a 15 gg lavorativi o in caso di
ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, al
dipendente compete anche l'eventuale trattamento economico accessorio a carattere fisso e
continuativo, come determinato ai sensi dellart. 61.
comma 1, lett. e), f).
b) 90% della retribuzione di cui alla lett. a) per i successivi 3 mesi di assenza;
c) 50% della retribuzione di cui alla lett. a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di
conservazione del posto previsto nel comma 1.
Al comma 8 dell'art.23 del
CCNL 4-8-1995 è aggiunto il seguente comma 8 bis:
8 bis. In caso di gravi patologie che richiedano terapie
temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di
assenza per malattia, di cui ai commi 1 ed 8 del presente articolo, oltre ai giorni di
ricovero ospedaliero, di day-hospital anche quelli di assenza dovuti alle anzidette
terapie, certificate dalla competente ASL. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza
spetta l'intera retribuzione.
Il comma 10 dell'art.23 del
CCNL 4-8-1995 è così sostituito:
10. Il dipendente, salvo comprovato impedimento, è
tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il
certificato medico di giustificazione dell'assenza con indicazione della sola prognosi
entro i cinque giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione
della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo
giorno lavorativo successivo.
Il comma 11 dell'art.23 del
CCNL 4-8-1995 è così sostituito:
11. Listituzione scolastica o l'amministrazione di
appartenenza può disporre il controllo della malattia ai sensi delle vigenti disposizioni
di legge attraverso la competente Unità Sanitaria Locale. Tale disposizione può avvenire
fin dal primo giorno.
Il controllo non è disposto se il dipendente è ricoverato in ospedali pubblici o
convenzionati.
Al comma 1 dell'art.24 del
CCNL 4-8-1995 è aggiunto il seguente comma 1 bis:
1bis. L'aspettativa spetta anche ai docenti di religione
cattolica di cui all'art.3, comma 6, del DPR 399/1988, ed al personale di cui al comma 3
dell'art.25 del CCNL 4-8-1995 limitatamente alla durata
dell'incarico.
Il comma 5 dell'art.25 del
CCNL 4-8-1995 è così sostituito:
5. Ai fini di cui ai precedenti commi 3 e 4, la
continuità del servizio si intende realizzata nel caso in cui, nellanno scolastico
immediatamente precedente, il personale interessato abbia prestato servizio per almeno 180
giorni, anche con contratti stipulati nelle scuole statali per diverse tipologie di
lavoro.
Il comma 18 dellart. 25
del CCNL 4/8/95 è così sostituito:
Il personale di cui al comma 3 ha lo stesso trattamento
per le assenze del personale di cui al comma 6.
In sede di contrattazione integrativa nazionale, le parti
si riservano di verificare il costo delle modificazioni normative di cui al presente
articolo, tenendo conto delle risorse stanziate a tale proposito. Ciò al fine di valutare
lintroduzione di ulteriori miglioramenti agli istituti contrattuali. |