Formazione
CCNL 4 Agosto 1995 - Art. 28 Formazione
1. La partecipazione ad attività
di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il
personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale
alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in
relazione agli istituti di progressione professionale previsti dal presente contratto.
2. Essa costituisce, altresì, un obbligo di servizio per il medesimo personale in
relazione alle iniziative organizzate o promosse dalle singole scuole o
dall'Amministrazione nelle sue diverse articolazioni, in quanto funzionale a promuovere
l'efficacia del sistema scolastico e la qualità dell'offerta formativa, in relazione
anche all'evoluzione del contenuto dei diversi profili professionali.
3. Con direttiva del Ministro della Pubblica Istruzione, da emanarsi entro il 31 Ottobre
antecedente a ciascun anno finanziario di riferimento, sulla base della contrattazione
decentrata a livello nazionale di cui all'Art. 5, vengono definiti:a. gli obiettivi
formativi assunti come prioritari a livello nazionale, con particolare riguardo a quelli
relativi alle iniziative di sostegno dei processi di innovazione;b. gli standard
organizzativi e di costo da privilegiare per i diversi tipi di intervento formativo, in
relazione allacongruità dei modelli prescelti rispetto alla specificità degli interventi
da realizzare;c. indicazioni circa il monitoraggio, il supporto, l'assistenza e la
valutazione degli interventi formativi;d. indicazioni circa l'utilizzazione di materiali
formativi già prodotti e validati e circa le modalità per la loro eventuale
implementazione, riproduzione e diffusione.
4. I predetti elementi vanno definiti nell'ambito di una strategia pluriennale e sulla
base delle disponibilità finanziarie previste dall'annuale disegno di Legge relativo al
bilancio, salve successive variazioni verificatesi nella definitiva approvazione della
Legge di bilancio. La programmazione degli anzidetti elementi deve altresì tener conto
delle ulteriori iniziative di formazione e di aggiornamento previste sulla base di altre
eventuali fonti di finanziamento,nella prospettiva di una programmazione integrata delle
risorse.
5. La contrattazione decentrata a livello nazionale di cui all'Art. 5 è, altresì,
finalizzata alla determinazione dei criteri di riparto delle disponibilità finanziarie
per la formazione e l'aggiornamento previste dal disegno di Legge di bilancio.Deve
comunque essere assicurata la destinazione di risorse per la realizzazione delle
iniziative formative a livello centrale e periferico. La direttiva diviene esecutiva
subito dopo l'approvazione del bilancio dello Stato.
6. Il riparto e le modalità di utilizzo delle risorse per le attività da programmarsi e
da svolgersi a livello periferico,nonché le modalità di verifica dell'attuazione delle
iniziative stesse, sono definiti dai dirigenti degli uffici periferici,a seguito di
contrattazione decentrata provinciale, sulle materie di cui all'Art. 5, comma 5, lett. d),
da concludersi entro il 31 Gennaio di ciascun anno finanziario di riferimento sulla base
delle richieste delle singole scuole e degli ulteriori fabbisogni formativi che dovessero
essere individuati a livello periferico. In tale ambito va data priorità alleiniziative
progettate e realizzate da più scuole associate, anche in convenzione con IRRSAE,
università, associazioni professionali o enti culturali e scientifici.
7. Il piano delle singole scuole, per le attività di formazione e di aggiornamento
destinate al personale docente è deliberato dal collegio dei docenti entro il 30 Novembre
antecedente a ciascun anno finanziario di riferimento, tenendo conto, oltre che dei
contenuti della direttiva del Ministro e dei progetti autonomamente elaborati, della
complessiva offerta formativa formulata dall'Amministrazione, nelle sue diverse
articolazioni, dagli IRRSAE, dalle università,dalle associazioni professionali, dagli
enti culturali e scientifici e preventivamente portata a conoscenza dei Collegidei
docenti. Il Piano di aggiornamento della singola scuola si articola in:a. iniziative
prioritarie promosse dall'Amministrazione a livello nazionale e periferico;b. iniziative
progettate dalla scuola e da reti di scuole autonomamente o in collaborazione con IRRSAE,
Università, associazioni professionali, enti culturali e scientifici;c. iniziative
progettate e realizzate da soggetti esterni, autorizzate dall'amministrazione, alle quali
il collegio deidocenti aderisce, assumendole come attività alle quali far partecipare
tutti o alcuni dei docenti;d. iniziative autorizzate dall'amministrazione, per le quali il
collegio dei docenti riconosce la partecipazione indi-viduale del singolo docente, anche
al di fuori della pianificazione di istituto;e. iniziative realizzate autonomamente da
docenti dell'Istituto sulla base di progetti deliberati dal collegio deidocenti, con
particolare riferimento a quelle finalizzate alla sistematizzazione della pratica
didattica, alla ricercae alla produzione di materiale, all'acquisizione e alla
sperimentazione di metodologie didattiche.
8. Per tutte le attività devono essere documentate le modalità di realizzazione e di
partecipazione e devono essere presentati al collegio dei docenti le documentazioni e i
materiali prodotti.9. Il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati
dall'Amministrazione è considerato in servizio a tutti gli effetti. i relativi oneri sono
a carico dell'Amministrazione. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione
ad essi comporta, sussistendone i presupposti, il trattamento di missione ed il rimborso
delle spese di viaggio.
10. La partecipazione alle iniziative di aggiornamento comprese nel piano di cui al comma
7 è valida ai fini dell'assolvimento dell'obbligo dell'aggiornamento finalizzato alla
progressione professionale e, ove si protraggano per oltre le 30 ore annue, dà diritto al
compenso accessorio previsto dall'Art. 43, comma 5.
11. Il personale docente può usufruire di cinque giorni nel corso dell'anno scolastico
per la partecipazione alle iniziative di aggiornamento autorizzate dall'amministrazione
con l'esonero dal servizio previa sostituzione ai sensi della disciplina attualmente
vigente.
12. I capi di istituto possono
partecipare, previa autorizzazione del Provveditore agli studi, in relazione alle esigenze
di funzionamento del servizio, a iniziative formative o di aggiornamento organizzate
dall'amministrazione o svolte da Università, IRRSAE o da enti e da associazioni
professionali autorizzati dall'amministrazione medesima
13. Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, può partecipare, previa
autorizzazione del capo d'istituto, inrelazione alle esigenze di funzionamento del
servizio, ad iniziative o di aggiornamento organizzate dall'amministrazione o svolte
dall'Università, IRRSAE o da enti e da associazione professionali autorizzate
dall'amministrazione medesima. La partecipazione alle iniziative di aggiornamento avviene
nel limite di 20 ore annue, da utilizzare prioritariamente in relazione all'attuazione dei
profili professionali. In quest'ultimo caso il numero di ore può essere aumentato secondo
le esigenze.
14. Le modalità di attuazione
del disposto di cui ai commi 12 e 13 sono definiti in sede di contrattazione decentrata
prevista dall'Art. 5, assicurando in ogni caso il diritto-dovere del personale alle
attività di formazione.
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Funzione Docente
CCNL 4 Agosto 1995 - Art. 38 Area e
funzione docente
1. Il personale docente ed
educativo degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi i conservatori di
musica, delle accademie di belle arti, dell'accademia nazionale di danza, dell'accademia
nazionale d'arte drammatica, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole
speciali statali, è collocato nella distinta area professionale del personale docente.
2. Rientrano in tale area i docenti della scuola materna; i docenti della scuola
elementare; i docenti della scuola media; i docenti della scuola secondaria superiore
diplomati e laureati; il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili; i
vicerettori aggiunti dei convitti; gli assistenti delle scuole speciali statali; gli
assistenti delle accademie di belle arti e dei licei artistici; i docenti dei conservatori
di musica, delle accademie di belle arti e dell'accademia nazionale di danza.
3. La funzione docente realizza il processo di insegnamento/apprendimento volto a
promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli alunni, sulla base
delle finalità e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici definiti per i
vari ordini e gradi dell'istruzione dalle leggi dello Stato e dagli altri atti di
normazione primaria e secondaria.
4. La funzione docente si fonda
sull'autonomia culturale e professionale dei docenti, intesa nella sua dimensione
individuale e collegiale.
5. I docenti, nella loro dimensione collegiale, elaborano, attuano e verificano, per gli
aspetti pedagogico-didattici, ilprogetto di istituto, adattandone l'articolazione alle
differenziate esigenze degli alunni e tenendo conto del contesto socio economico e
culturale di riferimento.
6. Il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari,
pedagogiche, metodologiche - didattiche, organizzativo - relazionali e di ricerca, tra
loro correlate ed interagenti, che si sviluppano ed approfondiscono attraverso il maturare
dell'esperienza didattica, l'attività di studio, di ricerca e di sistematizzazione della
pratica didattica.
CCNL 26 Maggio 1999
4. La funzione docente si fonda sullautonomia culturale e professionale dei docenti;
essa si esplica nelle attività individuali e collegiali e nella partecipazione
alle attività di aggiornamento e formazione in servizio
5. In attuazione dellautonomia scolastica i docenti, nelle attività
collegiali, elaborano, attuano e verificano, per gli aspetti pedagogico
didattici, il piano dellofferta formativa, adattandone
larticolazione alle differenziate esigenze degli alunni e tenendo conto del contesto
socio economico di riferimento.
6. Il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari,
pedagogiche, metodologico - didattiche, organizzativo- relazionali e di ricerca, tra loro
correlate ed interagenti, che si sviluppano ed approfondiscono col maturare
dell'esperienza didattica, l'attività di studio e di sistematizzazione della pratica
didattica. I contenuti della prestazione professionale del personale docente si
definiscono nel quadro degli obiettivi generali perseguiti dal sistema nazionale di
istruzione e nel rispetto degli indirizzi delineati nel piano dellofferta formativa
della scuola.
7. Per adeguare il profilo
professionale della funzione docente ai processi di affermazione dell'autonomia delle
istituzioni scolastiche e di differenziazione dell'offerta formativa, le parti convengono
sulla necessità di procedere ad unaarticolazione delle competenze e delle responsabilità
all'interno di tale professione. Pertanto, la configurazione professionale del docente,
ferma restando l'unicità della funzione, può essere articolata attraverso la
definizione, al suo interno, di "figure di sistema" ovvero di particolari
profili di specializzazione, relativi agli aspetti scientifici, didattici, pedagogici,
organizzativi, gestionali e di ricerca.
8. L'individuazione delle suddette articolazioni della professionalità docente è operata
in una apposita fase negoziale sulla base di una istruttoria condotta da rappresentanti
delle parti stipulanti il CCNL; l' istruttoria dovrà formulare, in tempo utile , proposte
relative ai contenuti professionali, ai requisiti e modalità di accesso, alla
quantificazione dei relativi contingenti, alle modalità di attuazione, anche sperimentale
e graduata nel tempo, del nuovo sistema professionale nei diversi ordini e gradi di
scuola, alle modalità di retribuzione del differenziale di professionalità dei docenti
collocati nelle suddette articolazioni. Tali proposte saranno esaminate dalle parti in
sede di negoziazione dell' accordo di cui all'ultimo comma del precedente Articolo 27, ivi
comprese le eventuali implicazioni sul sistema di progressione professionale del personale
interessato.
CCNL 4 Agosto 1995 - Art. 40 Area
docente: obblighi di lavoro
1. Gli obblighi di lavoro del
personale docente sono funzionali all'orario del servizio stabilito dal piano di attività
esono finalizzati allo svolgimento delle attività di insegnamento e di tutte le ulteriori
attività di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione e documentazione
necessarie all'efficace svolgimento dei processi formativi.
2. A tal fine gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di
insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione dell'insegnamento. Possono
altresì essere previste eventuali attività aggiuntive.
CCNL 26 Maggio 1999
Prima dellinizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla
base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e
i conseguenti impegni del personale docente. Il piano è deliberato dal collegio dei
docenti nel quadro della programmazione dellazione educativa e con la stessa
procedura è modificato, nel corso dellanno scolastico, per far fronte a nuove
esigenze.
CCNL 4 Agosto 1995 - Art. 42 Attività
funzionali all'insegnamento
1. L'attività funzionale
all'insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai
diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere
collegiale di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione e documentazione,
compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle
riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai predetti organi. Rientra altresì
nell'attività funzionale all'insegnamento la partecipazione, per non meno del numero di
ore di formazione previste dall'Art. 27, per il passaggio alle posizioni retributive
successive - di cui all'allegata tabella B -, alle attività di formazione e di
aggiornamento previste nell'ambito di organiche azioni definite a livello nazionale o
provinciale, ovvero deliberate dal collegio dei docenti.
CCNL 26 Maggio 1999
Lattività funzionale allinsegnamento è costituita da ogni impegno inerente
alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le
attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca,
valutazione, documentazione e formazione, compresa la preparazione dei
lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e lattuazione delle
delibere adottate dai predetti organi.
2. Tra gli adempimenti individuali dovuti
rientrano le attività relative :- alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;-
alla correzione degli elaborati;- ai rapporti individuali con le famiglie;
3.Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da:-
partecipazione alle riunioni del collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di
programmazione e verifica diinizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui
risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull'andamento delle
attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, per un totale di
40 ore annue;- la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di
interclasse, di intersezione. Gli obblighi relativia queste attività sono determinati
dagli ordinamenti dei diversi ordini di scuola e sono programmati secondo criteri
stabiliti dal collegio dei docenti; nella programmazione occorrerà tener conto degli
oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da
prevedere di massima un impegno non superiorealle quaranta ore annue. - lo svolgimento
degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla
valutazione.
4. Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione a
quanto previsto nei diversi ordinamenti ed alle diverse modalità organizzative del
servizio, il Consiglio di Istituto sulla base delle proposte del collegio dei docenti
definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli
studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio, pur compatibilmente con le
esigenze di funzionamento dell'istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra
istituto e famiglie.
5. Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a
trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita
degli alunni medesimi. |
Assenze
CCNL 4 Agosto 1995 Art. 19 Ferie
1. Il dipendente con contratto di
lavoro a tempo indeterminato ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie
retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le
indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non
siano corrisposte per dodici mensilità.
2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate
previste dall'Art. 1, comma 1, lett. a), della Legge 23 Dicembre 1977, n. 937.
3. I dipendenti neo assunti nella scuola dopo la stipulazione del presente contratto hanno
diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma
2.
4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3
spettano i giorni di ferie previsti nel comma 2.
5. In caso di distribuzione dell'orario di lavoro del personale A.T.A su cinque giorni, il
sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di
ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per
ciascun giorno.
6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è
determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese
superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'Art. 21 conserva il
diritto alle ferie.
8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto
nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente, educativo ed ATA al Capo
di istituto, e dai capi di istituto al Provveditore agli studi. Le ferie sono fruite nel
corso di ciascun anno scolastico, compatibilmente con le oggettive esigenze di servizio,
tenuto conto delle richieste del dipendente.
9. Le ferie devono essere fruite dai capi di istituto e dal personale docente ed educativo
durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte
dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente ed educativo per un
periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente ed educativo, la
fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il
personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque,
alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale
corresponsione di compensi per ore eccedenti. Per i capi di istituto la fruizione delle
ferie nel predetto periodo è consentita per un periodo non superiore a quindici giorni.
10. In caso di particolari esigenze di
servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale, che abbiano impedito
il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di competenza,
le ferie stesse potranno essere fruite dal personale docente entro l'anno scolastico
successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. I capi di istituto possono
fruire delle ferie non godute nell'anno di competenza anche nei periodi di normale
attività, con esclusione del periodo di avvio dell'anno scolastico e di quelli riservati
agli scrutini periodici e finali edagli esami. In analoga situazione, il personale A.T.A.
può fruire delle ferie non godute nell'anno scolastico successivo, non oltre il mese di
Dicembre se il rinvio è stato determinato da esigenze di carattere personale, e non oltre
il mese di Febbraio se il rinvio è dovuto ad esigenze di servizio.
CCNL 26 Maggio 1999
10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di
carattere personale, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel
corso dell'anno scolastico di competenza, le ferie stesse potranno essere fruite dal
personale docente entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione
dell'attività didattica. I capi di istituto possono fruire delle ferie non godute
nellanno di competenza anche nei periodi di normale attività, con esclusione del
periodo di avvio dellanno scolastico e di quelli riservati agli scrutini periodici e
finali ed agli esami.
In analoga situazione, il personale A.T.A. può fruire delle ferie non godute
nellanno successivo, non oltre il mese di Aprile.
11. Compatibilmente con le esigenze di
servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle
ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando
al dipendente il godimentodi almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel
periodo 1 Luglio-31 Agosto.
12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio,
il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in
sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime, nonché
all'indennità di missione per la durata dei viaggi suddetti. Il dipendente ha, inoltre,
diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.
13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano
dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni.
L'amministrazione deve essere posta in grado di accertarle contempestiva informazione.
14. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia, anche se tali assenze
si siano protratte per l'intero anno scolastico.
15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale
data non sianostate fruite per documentate esigenze di servizio, si procede al pagamento
sostitutivo delle stesse.
CCNL 4 Agosto 1995 Art. 20 Festività
1. A tutti i dipendenti sono altresì
attribuite 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni previste dalla Legge n. 23
Dicembre 1977, n. 937. E' altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo
Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno
lavorativo.
2. Le quattro giornate di riposo, di cui al comma 1, sono fruite nel corso dell'anno
scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso, dal personale docente esclusivamente
durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni
dell'anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi intrannuali di sospensione
dell'attività didattica.
CCNL 4 Agosto 1995 Art. 21 Permessi
retribuiti
1. Al dipendente della scuola con
contratto di lavoro a tempo indeterminato, sono concessi, sulla base di idonea
documentazione, permessi retribuiti per i seguenti casi:
- partecipazione a concorsi od esami: gg. 8 complessivi per anno
scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio;
- lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado e di
affini di primo grado: gg. 3 consecutivi per evento. I permessi sono concessi a domanda,
da presentarsi al capo d'istituto da parte del personale docente ed A.T.A. e al
Provveditore agli Studi, da parte dei capi di istituto.
CCNL 26 Maggio 1999
1. Al dipendente della scuola con contratto di lavoro a trempo indeterminato sono concessi
sulla base di idonea documentazione, permessi retribuiti per i seguenti casi:
- Partecipazione a concorsi od esami giorni 8 complessivi per anno
scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio;
- Lutti per la perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado e di
affini di primo grado: giorni 3 (NdR anche NON consecutivi) per evento.
I permessi sono concessi a domanda da presentarsi al capo distituto da parte del
personale docente ed ATA ed al provveditore agli studi, da parte dei capi dIstituto.
2. A domanda del dipendente sono,
inoltre, concessi nell'anno scolastico tre giorni di permesso retribuito per particolari
motivi personali o familiari debitamente documentati; per gli stessi motivi sono fruibili
i sei giorni di ferie durante le attività didattiche di cui al precedente Art. 19, comma
9, indipendentemente dalla presenza delle condizioni previste in tale norma.
CCNL 26 Maggio 1999
2. A domanda del dipendente sono, inoltre, concessi nellanno scolastico tre giorni
di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati, anche al
rientro od autocertificati in base alle leggi vigenti. Per gli stessi motivi sono
fruibili i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all'art.19,
comma 9, del CCNL 4-8-1995 indipendentemente dalle condizioni previste in tale norma.
3. Il dipendente ha, altresì, diritto ad
un permesso di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio.
4. I permessi dei commi 1, 2 e 3 possono essere fruiti cumulativamente nel corso di
ciascun anno scolastico, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti
dell'anzianità di servizio.
5. Durante i predetti periodi al dipendente spetta l'intera retribuzione esclusi i
compensi per attività aggiuntive e le indennità di cui al successivo Art. 73, salvo
quanto previsto dagli artt. 75 e 76.
6. I permessi di cui all'Art.33, comma 3, della Legge 5 Febbraio 1992, n.104 sono
retribuiti come previsto dall'Art.2, comma 3 ter, del decreto Legge 27 Agosto 1993, n.
324, convertito dalla Legge 27 Ottobre 1993 n. 423, non sono computati ai fini del
raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi e non riducono le ferie; essi
devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate di volta in volta diverse.
7. Nell'ambito del periodo complessivo di astensione facoltativa dal lavoro previsto per
le lavoratrici madri o, in alternativa, per i lavoratori padri dall'Art. 7, comma 1 della
Legge n. 30 Dicembre 1971, n.1204, integrata dalla Legge 9 Dicembre 1977, n. 903, fermo
restando il trattamento economico del 30% previsto dalla Legge per il restante periodo, i
primi trenta giorni, fruibili anche frazionatamente, sono considerati permessi per i quali
spetta il trattamento di cui ai commi 4 e 5. Dopo il compimento del primo anno di vita del bambino e
fino al terzo anno, nei casi previsti dall'Art.7, comma 2 della Legge 1204 del 1971 alle
lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono concessi, con le stesse modalità, gg. 30
per anno di permesso retribuito. Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal
lavoro ai sensi dell'Art. 4 della Legge n. 1204 del 1971 spetta l'intera retribuzione
fissa mensile nonché le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti.
8. Il dipendente ha diritto, inoltre, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi
retribuiti previsti da specifiche disposizioni di Legge.
CCNL 4 Agosto 1995 Art. 22 Permessi
brevi
1. Compatibilmente con le esigenze di
servizio, al dipendente con contratto a tempo indeterminato e al personale con contratto a
tempo determinato stipulato con il Provveditore agli studi, possono essere concessi, per
particolari esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla
metà dell'orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale
docente fino ad un massimo di due ore. Per il personale docente i permessi brevi si
riferiscono ad unità orarie.
2. I permessi complessivamente concessi non possono eccedere 36 ore nel corso dell'anno
scolastico per il personale A.T.A.; per il personale docente il limite corrisponde al
rispettivo orario settimanale di insegnamento.
3. Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il
dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione
alle esigenze di servizio, dando possibilmente priorità, il personale docente, alle
supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi con precedenza nella
classe ove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso.
4. Nei casi in cui per motivi imputabili al dipendente non sia possibile il recupero,
l'Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al
dipendente per il numero di ore non recuperate.
5. Per il personale docente la concessione dei permessi è subordinata alla possibilità
della sostituzione con personale in servizio.
CCNL 4 Agosto 1995 Art. 23 Assenze per
malattia
1. Il dipendente assente per
malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini
della maturazione del predetto periodo, si sommano, alle assenze dovute all'ultimo
episodio morboso, le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente.
2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta può
essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente
gravi.
3. Prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2 l'amministrazione
procede su richiesta del dipendente all'accertamento delle sue condizioni di salute, per
il tramite della unità sanitaria locale competente ai sensi delle vigenti disposizioni,
al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente
inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.
4. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, oppure nel caso
che, a seguito dell'accertamento disposto ai sensi del comma 3, il dipendente sia
dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro,
l'amministrazione può procedere, salvo particolari esigenze, alla risoluzione del
rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso.
5. Il personale dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute può a domanda
essere collocato fuori ruolo e/o utilizzato in altri compiti tenuto conto della sua
preparazione culturale e professionale. Tale utilizzazione è disposta dal Ministero della
pubblica istruzione sulla base di criteri definiti in sede di contrattazione decentrata
nazionale. Il personale ATA dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni previste dal
profilo di appartenenza viene utilizzato dall'amministrazione scolastica in mansioni
parziali del profilo di appartenenza o in altro profilo, comunque coerenti.
6. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente
Articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
7. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di Legge a tutela degli affetti da TBC,
nonché da quanto previsto dalla Legge 26 Giugno 1990, n. 162 e dal D.P.R. 9 Ottobre 1990,
n. 309. Le modalità applicative saranno regolamentate dal successivo accordo di cui
all'Art. 79.
8. Il trattamento economico spettante al
dipendente, nel caso di assenza per malattia, è il seguente:
a. intera retribuzione fissa mensile, con esclusione di ogni compenso
accessorio, comunque denominato, per i primi nove mesi di assenza. Nell'ambito di tale
periodo per le malattie superiori a 15 gg lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e
per il successivo periodo di convalescenza post ricovero, al dipendente compete anche
l'eventuale trattamento economico accessorio a carattere fisso e continuativo, come
determinato ai sensi dell' Art. 63, comma1, lett. e), f).
b. 90% della retribuzione di cui alla lett. a) per i successivi 3 mesi
di assenza;
c. 50% della retribuzione di cui alla lett. a) per gli ulteriori 6 mesi
del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1.
CCNL 26 Maggio 1999
8. Il trattamento economico spettante al dipendente, nel caso di assenza per
malattia nel triennio di cui al comma 1, è il seguente:
a) intera retribuzione fissa mensile, con esclusione di ogni compenso
accessorio, comunque denominato, per i primi nove mesi di assenza.
Nell'ambito di tale periodo per le malattie superiori a 15 gg lavorativi o in caso di
ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, al
dipendente compete anche l'eventuale trattamento economico accessorio a carattere fisso e
continuativo, come determinato ai sensi dellart. 61. comma 1, lett. e), f).
b) 90% della retribuzione di cui alla lett. a) per i successivi 3 mesi di
assenza;
c) 50% della retribuzione di cui alla lett. a) per gli ulteriori 6 mesi del
periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1.
8 bis. In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o
parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di
cui ai commi 1 ed 8 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero, di
day-hospital anche quelli di assenza dovuti alle anzidette terapie, certificate dalla
competente ASL. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l'intera retribuzione.
9. L'assenza per malattia, salva
l'ipotesi di comprovato impedimento, deve essere comunicata all'istituto scolastico in cui
il dipendente presta servizio, o, dai direttori didattici e dai presidi, al Provveditorato
agli studi, tempestivamentee comunque non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno
in cui essa si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione di tale assenza.
10. Il dipendente, salvo comprovato
impedimento, è tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento il certificato medico di giustificazione dell'assenza con indicazione della
sola prognosi entro i due giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale
prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato
al primo giorno lavorativo successivo.
CCNL 26 Maggio 1999
10. Il dipendente, salvo comprovato impedimento, è tenuto a recapitare o spedire a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico di giustificazione
dell'assenza con indicazione della sola prognosi entro i cinque giorni
successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora
tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo
successivo.
11. L'istituzione scolastica o
l'amministrazione di appartenenza dispone il controllo della malattia ai sensi delle
vigenti disposizioni di Legge fin dal primo giorno di assenza, attraverso la competente
Unità Sanitaria Locale.
CCNL 26 Maggio 1999
11. Listituzione scolastica o l'amministrazione di appartenenza può
disporre il controllo della malattia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
attraverso la competente Unità Sanitaria Locale. Tale disposizione può
avvenire fin dal primo giorno.
Il controllo non è disposto se il dipendente è ricoverato in ospedali pubblici o
convenzionati.
12. Il dipendente, che durante l'assenza,
per particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello di residenza o del domicilio
dichiarato all'amministrazione deve darne preventiva comunicazione, precisando l'indirizzo
dove può essere reperito.
13. Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del
medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato
all'amministrazione, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle
ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19.
14. La permanenza del dipendente nel proprio domicilio durante le fasce orarie come sopra
definite può essere verificata nell'ambito e nei limiti delle vigenti disposizioni di
Legge.
15. Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità,
dall'indirizzo comunicato, per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o
per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a
darne preventiva comunicazione all'amministrazione con l'indicazione della diversa fascia
oraria di reperibilità da osservare.
16. Nel caso in cui l'infermità sia causata da colpa di un terzo, il risarcimento del
danno da mancato guadagno da parte del terzo responsabile è versato dal dipendente
all'amministrazione fino a concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante il periodo
di assenza ai sensi del comma 10, lettere a), b) e c), compresi gli oneri riflessi
inerenti.
17. Le disposizioni contenute nel presente Articolo si applicano alle assenze per malattia
iniziate successivamente alla data di stipulazione del contratto, dalla quale decorre il
triennio previsto dal comma 1. Alle assenze per malattia in corso alla predetta data si
applica la normativa vigente al momento dell'insorgenza della malattia per quanto attiene
alle modalità di retribuzione, fatto salvo il diritto alla conservazione del posto ove
più favorevole.
CCNL 4 Agosto 1995 Art. 24 Aspettativa
per motivi di famiglia e di studio
1. L'aspettativa per motivi di famiglia
continua ad essere regolata dagli artt. 69 e 70 del T.U. approvato con D.P.R. n.3 del 10
Gennaio 1957 e dalle leggi speciali che a tale norma si richiamano. L'aspettativa può
essere concessa dal capo di istituto al personale docente, educativo ed ATA e dal
Provveditore agli Studi ai capi di istituto.
CCNL 26 Maggio 1999
1bis. L'aspettativa spetta anche ai docenti di religione cattolica di cui all'art.
3, comma 6, del DPR 399/1988, ed al personale di cui al comma 3 dell'art.
25 del CCNL 4-8-1995 limitatamente alla durata dell'incarico.
2. Ai sensi della predetta norma il
dipendente può essere collocato in aspettativa anche per motivi di studio e ricerca. Per
gli incarichi e le borse di studio resta in vigore l'Art. 453 del D.P.R. n. 297 del 1994.
CCNL 4 Agosto 1995 Art. 25 Ferie,
permessi ed assenze del personale assunto a tempo determinato
1. Al personale assunto a tempo
determinato, al personale di cui all'Art.3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del 1988 e al
personale non licenziabile di cui agli artt. 43 e 44 della Legge 20 Maggio 1982, n. 270,
si applicano le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal
presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato,con le precisazioni di
cui ai seguenti commi.
2.L e ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio
prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non
consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine
dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno
scolastico.
3. Il personale docente, educativo ed ATA assunto con contratto a tempo
determinato stipulato dal Provveditore agli studi per l'intero anno scolastico o fino al
termine delle attività didattiche, nonché quello ad esso equiparato ai sensi delle
vigenti disposizioni di Legge che si trovi al secondo anno di servizio continuativo,
assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore
a 9 mesi in un triennio scolastico.
4. Fermo restando tale limite, in ciascun anno scolastico la retribuzione spettante al
personale di cui al comma precedente è corrisposta per intero nel primo mese di assenza,
nella misura del 50% nel secondo e terzo mese. Per il restante periodo il personale
anzidetto ha diritto alla conservazione del posto senza assegni.
5. Ai fini di cui ai precedenti commi 3 e 4,
la continuità del servizio si intende realizzata nel caso in cui, nell'anno scolastico
immediatamente precedente, il personale interessato abbia prestato servizio per almeno 180
giorni.
CCNL 26 Maggio 1999
5. Ai fini di cui ai precedenti commi 3 e 4, la continuità del servizio si intende
realizzata nel caso in cui, nellanno scolastico immediatamente precedente, il
personale interessato abbia prestato servizio per almeno 180 giorni, anche con
contratti stipulati nelle scuole statali per diverse tipologie di lavoro.
6. Il personale
docente assunto con contratto di incarico annuale per l'insegnamento della religione
cattolica, secondo la disciplina di cui all'Art. 309 del D.Lgs. n. 297 del 1994, e che non
si trovi nelle condizioni previste dall'Art. 3,comma 6, del D.P.R. n. 399 del 1988,
assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore
a nove mesi in un triennio scolastico, con la retribuzione calcolata con le modalità di
cui al comma 4.
7. I periodi di assenza senza assegni interrompono la maturazione dell'anzianità di
servizio a tutti gli effetti.
8. Il personale di cui al comma 3, che si trovi al primo anno di servizio, assente per
malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni
retribuiti al 50%.
9. Le assenze per malattia parzialmente retribuite non interrompono la maturazione
dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
10. Al personale docente, educativo e ATA assunto a tempo determinato, ivi compreso quello
di cui al precedente comma 6, possono essere concessi permessi non retribuiti, per i
motivi previsti dall'Art. 21, commi 1 e 2, fino ad un massimo di 6 giorni, salvo il caso
di matrimonio in cui si applicano i commi 14 e 15.
11. I permessi di cui al comma precedente interrompono la maturazione dell'anzianità di
servizio a tutti gli effetti.
12. Nei casi di assenza dal servizio per malattia del personale docente educativo ed ATA,
assunto con contratto a tempo determinato stipulato dal Capo di istituto, si applica
l'Art. 5 del D.L. 12 Settembre 1983, n. 463 convertito con modificazioni dalla Legge 11
Novembre 1983, n. 638. Tale personale ha comunque diritto, nei limiti di durata del
contratto medesimo, alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni
annuali, retribuiti al 50%.
13. I periodi di assenza parzialmente retribuiti di cui al precedente comma 12 non
interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
14. Il personale docente, educativo ed ATA assunto a tempo determinato ha diritto, entro i
limiti di durata del rapporto, ad un permesso retribuito di 15 giorni consecutivi in
occasione del matrimonio.
15. Il permesso di cui al comma precedente è computato nell'anzianità di servizio a
tutti gli effetti.
16. Al personale di cui al presente Articolo si applicano le norme per la tutela delle
lavoratrici madri e dei padri lavoratori poste dalla Legge n.1204 del 1971 e dalla Legge
n. 903 del 1977. Nei casi in cui al medesimo personale, in relazione alle vigenti
disposizioni di Legge, sia impedita l'assunzione del servizio, allo stesso è garantita,
nei limiti didurata del rapporto di lavoro a tempo determinato, la conservazione del posto
senza assegni.
17. Il periodo di conservazione del posto ai sensi del comma 16 è computato
nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
18. Le parti, con il successivo accordo di
cui all'Art. 79, verificheranno la coerenza delle norme di cui al comma 3 rispetto a
quelle del comma 6 del presente Articolo, al fine di pervenire ad una armonizzazione delle
discipline ivipreviste.
CCNL 26 Maggio 1999
18. Il personale di cui al comma 3 ha lo stesso trattamento per le
assenze del personale di cui al comma 6.
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