INDICE
Rapporto di lavoro
- Finalità del contratto integrativo
- Campo di applicazione, durata, decorrenza del contratto
- Interpretazione autentica
- Relazioni sindacali
Particolari tipologie di situazione
- Scuole collocate in aree a rischio
- Aree a forte processo immigratorio
Formazione
- Formazione
Distribuzione delle risorse in generale
- Fondo istituzioni scolastiche
- Compenso individuale accessorio
- Progetti speciali
- Ulteriori risorse
- Altri compensi
Norme di area
Docenti
- Funzioni strumentali al piano dellofferta formativa
- Trattamento economico connesso allo sviluppo della professione docente
Capi di istituto
- Incarichi aggiuntivi
- Individuazione risorse
- Valutazione
- Mobilità
Personale A.T.A
- Formazione
- Organici
- Disciplina dei contenuti professionali
- Incarichi
- Risorse
- Mobilità
Educazione degli adulti e particolari tipologie di
corsi
Mobilità
- Principi generali
- Mobilità territoriale, professionale e intercompartimentale
- Utilizzazioni
Servizi minimi
- Criteri per la determinazione dei contingenti
Normativa
- Completamento delegificazione, disapplicazione e norme di salvaguardia
- Verifica costi modifica disciplina istituti comuni

BOZZA PROVVISORIA TESTO
PREDISPOSTO DALL'AMMINISTRAZIONE SU:
INDENNITA' DI DIREZIONE
Art. ______ - (indennità di direzione)
1. A decorrere dal 1° settembre 1999,
lindennità accessoria di cui allart. 21 del CCNL scuola del 26 maggio 1999
viene corrisposta ai dirigenti scolastici, ed ai docenti incaricati della direzione o
della presidenza, delle istituzioni scolastiche e educative statali e delle scuole
speciali statali di ogni ordine e grado.
2. Lindennità compete, nella misura del 50% anche ai vice rettori ed alle vice
direttrici dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato nonché al
personale educativo incaricato della funzione. Essa spetta altresì ai direttori dei
conservatori di musica e delle accademie e ai coordinatori degli istituti superiori per le
industrie artistiche.
3. Nel caso in cui il capo distituto, il vice rettore o la vice direttrice si trovi
in posizione di stato implicante il mancato esercizio della funzione direttiva,
lindennità viene corrisposta anche al dipendente che lo sostituisca ai sensi della
normativa vigente.
4. Per le istituzioni scolastiche affidate in reggenza lindennità di direzione
viene corrisposta nella misura del 50% sia al capo distituto, sia al docente vicario
della istituzione scolastica affidata in reggenza. Nel caso di assenza o impedimento del
capo distituto reggente lindennità in parola viene corrisposta nella misura
dellulteriore 50% al docente vicario della istituzione scolastica affidata in
reggenza.
5. Lindennità di cui al presente articolo è assoggettata alle ritenute previste
per i compensi accessori ed è costituita:
- Da una quota base determinata in misura unica;
- Da una quota connessa alla dimensione dellistituzione scolastica, determinata in
base allorganico di diritto relativo al personale docente della scuola stessa;
- Da una quota calcolata in base allesistenza presso la scuola di situazioni di
complessità.
6. Essa viene erogata nelle misure e secondo parametri individuati nella tabella ____
allegata al presente contratto in ragione di tanti dodicesimi per quanti sono i mesi di
servizio effettivamente prestati nellanno o situazioni di stato assimilate al
servizio. Per i periodi inferiori al mese detta indennità è liquidata in ragione di 1/30
per ciascun giorno compreso nel periodo di servizio. Nei casi di assenza per malattia
lindennità di cui trattasi è assoggettata alla disciplina prevista dagli artt 23
del CCNL scuola del 4 agosto 1995, come modificato dallart. 49 del CCNL scuola del
26 maggio 1999 e dallart. 25 del CCNL scuola del 4 agosto 1995. Per i periodi di
servizio prestati in posizione di stato che comportino la riduzione dello stipendio
lindennità stessa è ridotta nella medesima misura.
7. Alla liquidazione dellindennità in parola provvedono:
- a. per la generalità dei capi distituto,
listituzione scolastica di titolarità;
- b. per il personale docente
incaricato della direzione, per quello educativo incaricato della vice rettorato e per
quello docente vicario che sostituisca il capo distituto nei casi in cui
questultimo sia assente o impedito a svolgere la funzione:
- la direzione provinciale del tesoro per la quota di detta indennità corrispondente al
compenso individuale accessorio di cui allart. ____ del presente contratto spettante
allinteressato in relazione allo status di docente o educatore;
- listituzione scolastica presso cui linteressato svolge il proprio incarico
per la differenza tra limporto della presente indennità ed il compenso individuale
accessorio di cui allart. ____ del presente contratto:
- c. per il personale senza sede di titolarità il
provveditore agli studi della provincia di servizio (ovvero la scuola di ultima
titolarità???)
- d. per il capo distituto reggente lindennità
di direzione relativa allistituzione scolastica affidatagli in reggenza è liquidata
da questultima.
8. In aggiunta allindennità di cui al presente
articolo, al personale dirigente scolastico continuano ad essere corrisposte le indennità
previste dalle vigenti disposizioni di legge, quali le indennità per la partecipazione
alle commissioni di esami di stato, alle commissioni di concorso, per la realizzazione di
iniziative di formazione ecc.
9. Lindennità in questione è corrisposta, con le medesime modalità sopraindicate
anche al personale che si trovi nelle posizioni di stato previste dallart. 50 del
CCNL scuola del 26 maggio 1999.
DISAPPLICAZIONI
Sono abrogati i seguenti articoli del CCNL scuola del 4
agosto 1995:
Art. 23 comma 8 lett. a) 2° periodo;
Art. 33 ?????
Art. 69 comma 2;
Artt. 73, 75 e 76.

BOZZA PROVVISORIA TESTO
PREDISPOSTO DALL'AMMINISTRAZIONE SU:
INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE
Art. (Indennità di amministrazione)
1. A decorrere dal 1° settembre 1999, lindennità accessoria di cui
allart. 35 del CCNL- scuola del 26 maggio 1999 viene corrisposta ai direttori
amministrativi delle accademie e dei conservatori ed ai responsabili amministrativi delle
istituzioni scolastiche ed educative e delle scuole speciali statali di ogni ordine e
grado, compresi i responsabili amministrativi dei conservatori, delle accademie e degli
istituti superiori per le industrie artistiche.
2. Nel caso in cui il personale di cui sopra si trovi in posizione di stato implicante il
mancato esercizio della funzione, lindennità di amministrazione viene corrisposta
per lo stesso periodo anche al personale ATA che lo sostituisce ai sensi della normativa
vigente.
3. Lindennità di cui al presente articolo viene erogata, con i medesimi criteri e
modalità già previste per i dirigenti scolastici dal precedente art
.., nelle
misure individuate nella tabella
. allegata al presente contratto.
4. Alla liquidazione dellindennità in questione provvede:
a. per la generalità degli aventi diritto listituzione scolastica di titolarità;
b. per il personale ATA di cui al precedente comma 2 che sostituisca il titolare della
funzione nei casi di assenza o impedimento di questultimo:
- la direzione provinciale del tesoro per la quota di detta indennità corrispondente al
compenso individuale accessorio di cui allart
. del presente contratto
spettante allinteressato in relazione allo status di ATA;
- listituzione scolastica presso cui linteressato svolge il proprio incarico
per la differenza tra limporto della presente indennità ed il compenso individuale
accessorio di cui allart
.. del presente contratto;
c. per il direttore amministrativo e il responsabile amministrativo chiamati a sostituire
il proprio omologo presso altra istituzione scolastica, provvede detta ultima istituzione
scolastica, la quale corrisponderà allinteressato lindennità in questione,
in rapporto ai giorni di durata della sostituzione sulla base dei parametri, di cui alla
già citata tabella
. detratta la quota base, di cui alla tabella medesima,
anchessa rapportata ai giorni di durata della sostituzione;
d. per il personale senza sede di titolarità il provveditore agli studi della provincia
di servizio (ovvero la scuola di ultima titolarità???).
5. In aggiunta allindennità di cui al presente articolo, al direttore
amministrativo e responsabile amministrativo continuano ad essere corrisposte le
indennità previste dalle vigenti disposizioni di legge, quali: le indennità per la
partecipazione alle commissioni di concorso, realizzazione di iniziative di formazione,
ecc.
6. Lindennità in questione è corrisposta, con le medesime modalità sopraindicate
anche al personale che si trovi nelle posizioni di stato previste dallart. 50 del
CCNL-scuola del 26 maggio 1999.
7. Al finanziamento degli oneri derivanti dallerogazione dellindennità in
questione al personale che sostituisce il direttore amministrativo o il responsabile
amministrativo nei casi di sua assenza o impedimento viene mantenuta,a livello di
Amministrazione centrale, una quota dello stanziamento destinato allindennità di
amministrazione pari al 5%.
DISAPPLICAZIONI
sono abrogati i seguenti articoli del CCNL-scuola del 4
agosto 1995:
art. 23 comma 8, lettera a) 2° periodo;
art. 69 comma 2;
artt 73,75 e 76

BOZZA PROVVISORIA TESTO
PREDISPOSTO DALL'AMMINISTRAZIONE SU:
FUNZIONI STRUMENTALI AL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA.
Art.
Funzioni Strumentali al Piano
dell'Offerta Formativa
1. Per contribuire alla realizzazione delle finalità
della scuola dell'autonomia e per valorizzare anche dal punto di vista retributivo la
professionalità e l'impegno aggiuntivo degli insegnanti da adibire alle specifiche
funzioni obiettivo individuate dalle singole istituzioni scolastiche allinterno
delle aree previste dall'art.28, comma I, del CCNL Scuola sottoscritto il 26 maggio del
corrente anno, a ciascuna istituzione scolastica dimensionata secondo i parametri
contenuti nel D.P.R. 18 giugno 1998 n.233, sono assegnate risorse finanziarie per il
conferimento di quattro funzioni obiettivo, da retribuire come salario accessorio con una
somma di £.3.000.000= annui lordi ciascuna.
Il numero di funzioni complessive da assegnare, non inferiore a 50.000=, risulterà dalla
suddivisione delle risorse complessive previste dal contratto nazionale per l'importo su
indicato di £.3.000.000=.
Alle istituzioni scolastiche che non posseggono i su indicati parametri di dimensionamento
all'atto della applicazione del presente contratto vengono assegnate tre sole funzioni
obiettivo.
Le risorse residue ottenute, nell'ambito di quelle complessive da assegnare, sono
utilizzate per rafforzare, nell'ordine e in ragione di non più di una ulteriore unità
per scuola, le funzioni strumentali delle istituzione scolastiche verticalizzate e degli
istituti aggregati, delle scuole dove sono in funzione corsi di educazione degli adulti o
corsi di formazione integrata corsi presso gli ospedali e le carceri, delle scuole ed
istituti secondari in cui siano in servizio più di 80 insegnanti, dei circoli didattici
con più di 800 alunni.
Alle Accademie, ai Conservatori di musica, alle scuole con annesso convitto, ai Convitti
nazionali ed agli Educandati sono assegnate risorse per il conferimento di 2 o 3 funzioni
obiettivo se gli insegnanti o il personale educativo in servizio con contratto di lavoro a
tempo indeterminato è fino a 50 unità o più di 50.
Gli insegnanti con rapporto di lavoro a tempo parziale non sono destinatari di funzioni
obiettivo.
Il piano di ripartizione delle predette economie da ridistribuire viene predisposto dal
Ministero della Pubblica Istruzione sentite le organizzazioni sindacali firmatarie del
presente contratto.
2. Il collegio dei docenti, nel mese di settembre, su proposta di una commissione
istruttoria nominata al suo interno e prima dell'inizio delle lezioni, identifica in
connessione agli obiettivi del P.O.F. le funzioni-obiettivo riferite alle aree previste
dal citato art. 28 fissando, altresì, contestualmente, le competenze e i requisiti
professionali necessari per l'accesso a ciascuna delle funzioni medesime.
Nelle scuole verticalizzate e negli istituti aggregati le decisioni sono adottate dal
collegio dei docenti unitario; nei circoli didattici con sezioni di scuola materna statale
le decisioni sono adottate dai collegi in seduta congiunta.
3. Nell'allegato al presente articolo si indicano, per ciascuna delle aree di cui al comma
precedente a titolo esemplificativo e salva ogni autonoma decisione del collegio dei
docenti, alcune funzioni-obiettivo da conferire per incarico.
4. Il collegio dei docenti, sulla base dei parametri fissati e su proposta della predetta
commissione istruttoria, ferma restando comunque l'autonomia organizzativa del collegio
stesso, assegna nei 15 giorni successivi con motivata deliberazione le funzioni obiettivo
agli aspiranti che ne abbiano fatto domanda ed abbiano dichiarato la loro disponibilità a
frequentare specifiche iniziative di formazione in servizio. Per l'a.s. 1999-2000 i
termini su indicati sono prorogati di 30 giorni.
La commissione istruttoria formula le proposte di competenza sulla base del tradizionale
stato di servizio e valutando in particolare gli incarichi ricoperti e i relativi
risultati, nonché le esperienze e i progetti significativi anche di innovazione didattica
realizzati nel corso dell'attività professionale a favore dei propri alunni e/o a
beneficio degli alunni dell'intero istituto. Possono essere anche valutati titoli
indicativi di reputazione professionale dell'insegnante, quali pubblicazioni, incarichi in
altri istituti, relazioni in conferenze, incarichi di direzione o di docenza in iniziative
di formazione destinate agli insegnanti.
A regime costituisce elemento fondamentale della individuazione delle competenze per
l'accesso alle funzioni la partecipazione ai corsi di formazione attivati
dall'amministrazione scolastica, ai sensi del citato art. 28 e utilizzando le risorse
finanziarie iscritte nel bilancio di previsione del Ministero della . Pubblica Istruzione,
per mezzo dei quali si acquisisce uno specifico credito. La predetta attività di
formazione sarà oggetto di particolare verifica e valutazione da parte dell'Osservatorio
da istituire a norma dell'art. 12 del CCNL del 26 maggio 1999.
Il lavoro istruttorio e le decisioni del collegio dei docenti non devono in nessun caso
concludersi con l'assegnazione di punteggi nè con la formazione di graduatorie, dovendo
l'esercizio delle funzioni obiettivo essere anche basato sulla capacità dei docenti
prescelti di coordinare il lavoro proprio con quello dei colleghi e sul consenso che i
docenti stessi siano ritenuti con adeguata motivazione essere in grado di suscitare nella
comunità scolastica di appartenenza.
5. A conclusione di ciascun anno scolastico, in sede di verifica delle attività del
P.O.F. e comunque non oltre il mese di giugno, il collegio dei docenti, sulla base di una
relazione redatta da ciascun insegnante incaricato della funzione e delle indicazioni
circa il regolare svolgimento degli incarichi fornite dal Capo di Istituto, esprime una
valutazione ai fini dell'eventuale conferma degli incarichi medesimi per gli anni
scolastici successivi.
Per il personale educativo l'individuazione e l'assegnazione delle funzioni obiettivo,
nonché la loro valutazione, è effettuata dal collegio del personale educativo stesso.
6. Il Capo di istituto dispone entro la fine dell'anno scolastico il pagamento in unica
soluzione del compenso accessorio annuo a ciascuno dei docenti incaricati dello
svolgimento delle funzioni obiettivo, purché essi abbiano prestato almeno 180 giorni di
effettivo servizio nell'anno scolastico di riferimento.
7. Nel numero delle funzioni-obiettivo assegnate ad ogni istituzione scolastica, a norma
del comma 1, è compresa la funzione di collaboratore vicario del Capo di istituto.
Allegato all'art.
Area 1- Gestione del piano dell'offerta formativa:
a) coordinamento delle attività del Piano
b) coordinamento progettazione curricolare
c) valutazione delle attività del Piano
d) coordinamento dei rapporti tra la scuola e le famiglie
Area 2 - Sostegno al lavoro dei docenti:
a) analisi dei bisogni formativi e gestione del
Piano di formazione e aggiornamento
b) accoglienza dei nuovi docenti
c) produzione dei materiali didattici
d) utilizzo delle nuove tecnologie e della biblioteca
e) cura della documentazione educativa
Area 3 - Interventi e servizi per studenti:
a) coordinamento attività extracurricolari
b) coordinamento e gestione delle attività di continuità, di orientamento e
tutoraggio
c) coordinamento delle attività di compensazione integrazione e recupero
Area 4 - Realizzazione di progetti formativi d'intesa
con enti ed istituzioni esterni alle scuole:
a) Rapporti con enti pubblici o Aziende anche per la realizzazione di stage
formativi
b) Attività di scuola-lavoro

BOZZA PROVVISORIA TESTO
PREDISPOSTO DALL'AMMINISTRAZIONE SU:
INDENNITA' AL PERSONALE NELLE SCUOLE SITUATE NELLE ZONE A RISCHIO.
Art.
Disciplina dell'indennità da
corrispondere al personale in servizio nelle scuole situate nelle zone a rischio
1. Al fine di porre in essere, attraverso specifici
progetti da diffondere in via sperimentale, interventi mirati al contenimento della
dispersione scolastica nelle aree a rischio di devianza sociale e criminalità minorile,
individuate dal ministero della pubblica istruzione d'intesa con le organizzazioni
sindacali firmatarie del CCNL 26 maggio 1999, nelle quali l'insuccesso scolastico è
sensibilmente superiore alla media nazionale, le norme contenute nel presente articolo
intendono incentivare, sostenere e retribuire l'intenso e difficile impegno del personale
disponibile ad operare nelle scuole collocate nelle zone predette e a permanervi per la
durata prevista dal progetto e, comunque, per non meno di tre anni.
2. Il Ministero della Pubblica Istruzione sulla base delle risorse contrattuali
disponibili - per un ammontare di 93 mld. a partire dall'a.s. 1999/2000 - e delle
eventuali ulteriori risorse di varia natura messe a disposizione dei progetti dagli enti
locali, dalle autorità sanitarie, dagli uffici dei giudici dei minori, dalle associazioni
di assistenza sociale, dagli altri soggetti interistituzionali interessati e dall'Unione
Europea invita, per il tramite dei competenti Provveditori agli studi, in relazione al
carattere sperimentale dell'iniziativa, un numero contenuto di scuole appartenenti ai vari
ordini e gradi situate nelle predette zone a rischio a presentare - entro il 30 settembre
p.v. per l'anno scolastico 1999/2000 ed entro il 31 dicembre di ogni anno a regime - uno
specifico progetto di durata pluriennale, finalizzato a sostenere e ad ampliare nelle
situazioni individuate la scolarizzazione la socializzazione e il successo scolastico
degli alunni.
3. Il numero delle scuole invitate a presentare il progetto di cui al comma precedente
può essere superiore al numero massimo delle scuole tra le quali è possibile ripartire
le risorse rese disponibili dal presente contratto, al fine di indirizzare le scelte verso
progetti ritenuti particolarmente idonei e per predisporre una mappa di istituzioni
scolastiche nelle zone individuate da poter anche gradualmente coinvolgere nel programma
di interventi sulla dispersione, diffusi e ampliati in ragione della disponibilità
manifestata dagli enti locali e dagli altri soggetti citati a porre in essere accordi di
programma per l'assegnazione e la migliore utilizzazione di ulteriori risorse
professionali, finanziarie, strumentali e logistiche.
4. Entro 30 giorni dalla loro presentazione, il Ministero sceglie i progetti da finanziare
sulla base dei criteri generali stabiliti nel successivo comma 5 e comunica alle scuole
che li hanno predisposte le risorse assegnate.
5. I progetti in argomento, costruiti in relazione alle specifiche esigenze del territorio
di riferimento e dotati possibilmente della necessaria flessibilità di applicazione,
devono contenere la previsione di attività d'insegnamento curricolari ed integrative, da
svolgere anche con arricchimento delle modalità e dei tempi di funzionamento delle scuole
interessate, sia sulla base dell'orario antimeridiano sia su orario prolungato e in
collegamento con le specifiche iniziative di competenza, poste in essere parallelamente e
congiuntamente dagli enti locali e dagli altri soggetti citati nel comma 2, che nel loro
insieme concretizzino un sostanziale arricchimento dell'offerta formativa. L'orario
prolungato deve essere utilizzato per l'arricchimento delle attività destinate ai
ragazzi, evitando comunque di produrre un appesantimento complessivo del loro lavoro e
cercando di utilizzare le iniziative anche per rafforzare i rapporti con le famiglie e per
coinvolgerle nelle finalità del programma. Nei progetti devono essere indicate, inoltre,
le unità di personale docente ed A.T.A. chiamate a svolgere - ai vari livelli di
responsabilità e funzione - le attività previste. Tutto il personale in servizio
nell'istituzione può essere coinvolto nel progetto.
I progetti devono anche contenere proposte di specifiche attività formative modulari, da
finanziare con le risorse iscritte nel bilancio di previsione del Ministero della Pubblica
Istruzione e da far svolgere con le modalità previste dall'art....del presente accordo,
rivolte possibilmente a tutto il personale coinvolto nel progetto e con precedenza a
quello di nuova nomina o al primo anno di trasferimento.
In relazione alle finalità del contenimento della dispersione scolastica e alla
necessità di una azione volta soprattutto alla prevenzione del fenomeno, saranno
prioritariamente finanziati con le specifiche risorse contrattuali i progetti redatti da
scuole materne e scuole dell'obbligo in continuità e, in genere, progetti che prevedano
il coinvolgimento dell'intera istituzione scolastica e di tutto il personale in servizio.
6. Il personale impegnato nelle attività di progetto deve dichiararsi disponibile a
permanere in servizio nella scuola, anche a seguito di nuova assunzione a tempo
indeterminato o di provvedimento di mobilità territoriale e professionale, per la durata
del progetto medesimo e, comunque, per non meno di tre anni. In caso di esubero, con la
contrattazione integrativa e nell'ambito della diffusione dell'organico funzionale,
saranno disciplinate forme di permanenza del personale in servizio impegnato nel progetto
e per la durata del progetto medesimo.
7. A conclusione di ciascun anno scolastico, e comunque non oltre il mese di giugno, in
sede di verifica delle attività del P.O.F., che nelle scuole interessate dall'attuazione
del progetto mirato al recupero degli abbandoni scolastici è caratterizzato appunto dalle
specifiche attività progettuali, il collegio dei docenti valuta anche sulla base di una
relazione redatta dagli insegnanti titolari delle funzioni-obiettivo, assegnate a norma
dell'articolo.....e delle indicazioni fornite dal Capo d'istituto, lo stato di attuazione
del progetto e il raggiungimento anche se gradualmente iniziato degli obiettivi fissati,
con particolare riguardo all'abbandono scolastico, alla socializzazione all'interno della
scuola, al rafforzarsi dei rapporti con le famiglie, ai risultati scolastici raggiunti. Il
collegio deve anche fornire indicazioni circa il lavoro svolto dal personale in relazione
ai compiti assegnati. Le valutazioni possono essere espresse eventualmente per mezzo di
una griglia strutturata, nella quale siano illustrati gli elementi su indicati posti alla
base della valutazione medesima, ed altri indicatori quali il numero degli alunni iscritti
nelle varie classi, le attività svolte anche nel settore degli interventi didattici
educativi integrativi, le ore di servizio anche in eccedenza al normale orario prestato da
ciascuna unità di personale coinvolto nel progetto, la percentuale di riduzione degli
abbandoni rispetto alla media degli anni scolastici precedenti.
8. La valutazione del progetto, di competenza del collegio dei docenti secondo le
indicazioni contenute nei precedenti commi, è comunicata a cura del Capo di istituto al
Provveditore agli studi e inviata al Ministero della Pubblica Istruzione per la
certificazione che sarà effettuata anche per mezzo della consulenza del CEDE.
9. A seguito della valutazione effettuata dal collegio dei docenti e comunicata alle
predette autorità il Capo d'istituto dispone nei giorni immediatamente successivi il
pagamento in unica soluzione del compenso accessorio annuo a ciascuna unità di personale
coinvolta nel progetto, purché ciascun destinatario del compenso sia stato effettivamente
in servizio a scuola per almeno 180 giorni nel corso dell'anno scolastico di riferimento.
Il compenso è pari a £. 5.000.000= per i Capi d'Istituto; a £. 4.500.000= per i
docenti;
a £. 2.500.000= per il direttore dei servizi generali ed amministrativi; a £. 1.200.000=
per il restante personale.
Lo svolgimento delle attività aggiuntive previste dal progetto da parte del personale
impegnato nel progetto medesimo può essere retribuito anche con le risorse del fondo di
istituto, in aggiunta ai predetti compensi accessori specifici, purché ciò sia previsto
dal P.O.F. e dal progetto.
10. In relazione alla disponibilità complessiva di risorse e del numero delle scuole
sulle quali intervenire, i progetti sono confermati se effettivamente realizzati. Essi
possono anche essere integrati e modificati in relazione alle risultanze emerse nel corso
della loro applicazione.

INTESA TRA
IL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, RAPPRESENTATO DAL MINISTRO, PROF. LUIGI BERLINGUER
E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEL COMPARTO SCUOLA CGIL, CISL, UIL E SNALS, FIRMATARIE DEL
CCNL DEL 26 MAGGIO1999
Premesso e considerato
- che l'art. 11 del CCNL del comparto Scuola sottoscritto
il 26 maggio 1999 stabilisce che il Ministero della Pubblica Istruzione d'intesa con le
00.SS. individui, tenendo conto delle risorse disponibili, scuole situate in zone a
rischio di devianza sociale e criminalità minorile e caratterizzate da abbandoni
scolastici sensibilmente superiori alla media nazionale e che le scuole così individuate
elaborino progetti finalizzati al recupero dell'insuccesso scolastico, da finanziare con
le risorse previste dal CCNL medesimo e con modalità e criteri individuati con la
contrattazione integrativa;
- che le aree a rischio di cui trattasi sono già in parte note all'Amministrazione
scolastica la quale, per l'attuazione di progetti finanziati dai Fondi Strutturali Europei
nel sessennio 1994/19999, ha dovuto definire indicatori relativi al contesto scolastico
(quali la dispersione scolastica, il disagio scolastico, lo stato dell'edilizia),
indicatori relativi al contesto socio-economico (quali sviluppo globale e benessere
sociale), nonché criteri aggiuntivi basati sui tassi di criminalità giovanile rilevati
dal Ministero dell'Interno, tenendo altresì conto della presenza di alunni portatori di
handicap rispetto agli alunni per classe;
- che aree a rischio con le caratteristiche su indicate sono anche presenti all'interno
delle grandi aree metropolitane non comprese tra quelle nelle quali sono attualmente
diffusi i progetti predetti e che, pertanto, è necessario ampliare le zone di intervento
progettuale;
- che l'Amministrazione scolastica utilizza già criteri di selezione di progetti
finalizzati al contenimento del fenomeno della dispersione scolastica nonché criteri di
valutazione dei risultati;
- che sulla base delle aree territoriali prioritariamente individuate con l'ausilio dei
predetti criteri è necessario coinvolgere nella scelta specifica delle scuole i
competenti Provveditori agli studi;
SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
Art. 1 - Nell'allegato A alla presente intesa sono
elencate le province da considerare nella loro globalità aree a rischio di devianza
sociale e criminalità minorile, caratterizzate da abbandoni scolastici sensibilmente
superiori alla media nazionale. Nell'allegato sono anche elencate le aree metropolitane di
Genova, Torino, Milano e Roma all'interno delle quali sono da considerare zone a rischio
parti di territorio o quartieri.
Art. 2 - I Provveditori agli studi delle province cui si riferiscono le predette aree,
sentite le Amministrazioni Locali, la Prefettura, le Aziende Sanitarie Locali, nonché le
altre Autorità istituzionali locali, anche ai fini di risorse aggiuntive da destinare ai
progetti di cui alla presente intesa, comunicano al Ministero della pubblica istruzione
l'elenco delle scuole, graduate secondo una scala di priorità, invitate ad elaborare,
secondo le modalità e i tempi previsti dalla contrattazione integrativa nazionale di cui
all'art. 11 del CCNL, un progetto pluriennale rivolto al sostegno e all'ampliamento della
scolarizzazione, della socializzazione e del successo scolastico degli alunni.
Art. 3 - L'attività di coordinamento tra i competenti uffici ministeriali e
periferici per l'attuazione della presente intesa e degli accordi contrattuali integrativi
è affidata al Direttore Generale dell'Istruzione Elementare.
Letto, approvato e sottoscritto dalle parti in
data............................
presso il Ministero della pubblica istruzione.
Il Ministro I Segretari Generali CGIL -CISL- UIL- SNALS

ALLEGATO A
PROVINCE E AREE METROPOLITANE CHE PRESENTANO ALTI
INDICI DI DISPERSIONE SCOLASTICA CONNESSI A FENOMENI DI CRIMINALITA' GIOVANILE E DISAGIO
SOCIALE.
Province aree metropolitane
1. PALERMO
2. GENOVA
3. CATANIA
4. TORINO
5. CALTANISSETTA
6. MILANO
7. CAGLIARI
8. ROMA
9. SASSARI
10. NAPOLI
11. AGRIGENTO
12. SIRACUSA
13. TRAPANI
14. RAGUSA
15 FOGGIA
16. ORISTANO
17. ENNA
18. VIBO-VALENTIA
19. AVELLINO
20. CASERTA
21. COSENZA
22. TARANTO
23. NUORO
24. BRINDISI
25. MESSINA
26. BARI
27. REGGIO CALABRIA

BOZZA PROVVISORIA TESTO
PREDISPOSTO DALL'AMMINISTRAZIONE SU:
FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA
Art. (fondo dellistituzione scolastica)
1. A decorrere dal 1° settembre 1999 è costituito nelle
istituzioni scolastiche ed educative statali di ogni ordine e grado, comprese le scuola
speciali statali, i conservatori, le accademie e gli istituti superiori per le industrie
artistiche il "fondo dellistituzione scolastica".
2. Detto fondo è alimentato dalle risorse iscritte agli specifici capitoli dello stato di
previsione del Ministero della pubblica istruzione. Per lanno finanziario 1999 lo
stanziamento di bilancio è pari ai 4/12 delle somme iscritte sui capitoli 1051, 5963,
5964, 5965, 5966, 5967, 5968, in quanto con precedente contrattazione decentrata nazionale
gli 8/12 sono stati attribuiti per finanziare il fondo di cui allart. 71 del
CCNL-scuola del 4 agosto 1995 per il periodo gennaio-agosto 1999.
Da dette risorse vanno decurtate, per ciascun anno di applicazione del presente contratto:
- la quota utilizzata per finanziare a norma degli artt. 75 e 76 del citato
CCNL-scuola/1995, le indennità di direzione e di amministrazione;
- la quota degli Interventi Didattici Integrativi (IDEI) finalizzata al finanziamento, in
aggiunta alle anzidette risorse, del fondo delle istituzioni scolastiche di istruzione
secondaria di II grado;
- la quota di 1 miliardo da destinare al finanziamento per le attività aggiuntive svolte
dal personale docente comandato in base ad apposita procedura concorsuale presso gli
IRSSAE, il CEDE e la BDP???.
3. Il fondo è inoltre alimentato dalle risorse previste dallart. 41 del CCNL-scuola
del 26 maggio 1999 non utilizzate per compensare gli istituti indicati nei commi 2, 3,e 4
dellart. 42 del contratto stesso.
4. Una quota degli stanziamenti di cui ai precedenti commi 1 e 2 è riservata
allerogazione al personale docente ed educativo dellindennità di bilinguismo
e trilinguismo nei casi in cui essa non sia già prevista a carico di soggetti diversi
dallAmministrazione della pubblica istruzione dalla normativa vigente, e
allerogazione del compenso per leffettuazione di turni notturni e festivi al
personale educativo ed ATA dei convitti nazionali, degli educandati femminili statali e
delle scuole speciali statali. Le misure di dette indennità e compensi sono fissate nella
tabella
allegata al presente contratto.
5. Il fondo è infine alimentato dai finanziamenti previsti dalle vigenti disposizioni
legislative, ivi compresa la legge 440/97, per la quota parte destinata a retribuire le
prestazioni del personale, da ulteriori risparmi e da tutte le somme introitate dalla
scuola finalizzate a compensare le prestazioni aggiuntive del personale, ivi comprese
quelle derivanti da risorse comunitarie, da enti pubblici o soggetti privati.
6. Le somme eventualmente non utilizzate alla fine di ciascun anno finanziario sono
utilizzate per le stesse finalità nellesercizio successivo.
7. La ripartizione degli stanziamenti previsti dai precedenti commi 2 e 3 è effettuata a
livello delle istituzioni scolastiche di cui al precedente comma1, in base al numero dei
posti previsti nellorganico di diritto per il personale docente compreso quello di
sostegno e dei posti previsti per linsegnamento della religione cattolica.
8. Il fondo dellistituzione scolastica è finalizzato a retribuire le prestazioni
aggiuntive, effettuate a norma dellart.25 del CCNL-scuola del 26 maggio 1999 dal
personale docente, educativo ed ATA, con esclusione dei direttori amministrativi dei
conservatori e delle accademie e dei responsabili amministrativi in servizio con contratto
di lavoro a tempo indeterminato e determinato nelle istituzioni scolastiche di cui al
precedente comma 1.
9. La misura oraria lorda tabellare del compenso per le anzidette prestazioni aggiuntive
è quella fissata nella tabella
.. allegata al presente contratto.
10. A norma dellart. 25 del CCNL-scuola 26 maggio 1999, le attività aggiuntive
retribuibili con il fondo dellistituzione scolastica sono:
a. quelle programmate nel piano dellofferta formativa:
- ore aggiuntive dinsegnamento effettivamente prestate fino ad un massimo di 6 ore
settimanali, comprese le ore di approfondimento negli istituti professionali;
- ore aggiuntive e funzionali allinsegnamento prestate dal personale docente. Esse
consistono tra laltro nello svolgimento dei compiti relativi a: 1) progettazione di
interventi formativi; 2) produzione di materiali con particolare riferimento anche a
prodotti informatizzati utili per la didattica, finalizzati ad una utilizzazione
collegiale; 3) partecipazione a progetti comunitari nazionali o locali mirati al
miglioramento della produttività dellinsegnamento e del servizio ed al sostegno dei
processi di innovazione; 4) maggior raccordo tra scuole statali con riguardo ai circoli
didattici e tra scuola e mondo del lavoro; 5) partecipazione ad attività realizzate sulla
base di convenzioni con enti locali e con terzi, con oneri a carico degli stessi, aventi
per oggetto prestazioni di servizi o utilizzazione di strutture e di personale per
progetti aperti al territorio coerenti con le finalità di istituto ( tutoraggio,
coordinamento, progettazione e verifica POF, coordinamento organi, dipartimenti, ecc. art.
43 comma 3???)
- ore aggiuntive prestate dal personale ATA,
- ore di pratica sportiva il cui ammontare complessivo va individuato nellambito di
uno specifico progetto indicato nel, PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA, progetto che può
riguardare solo una parte dei docenti in servizio nellistituzione scolastica;
b. quelle funzionali allinsegnamento di cui allart. 42 comma 3 lettera
a) del CCNL.scuola del 4 agosto 1995 alla lettera a) eventualmente eccedenti il limite ivi
previsto:
c. quelle assegnate dal capo distituto a docenti con funzioni di collaborazione
disciplinate dallart. 19 comma 4 del CCNL-scuola del 26 maggio 1999.
11. Ogni attività retribuita con il fondo dellistituzione scolastica dovrà essere
verificata e certificata.
Lattribuzione degli incarichi continua ad essere disciplinata dallart. 72
comma 2 del CCNL-scuola del 4 agosto 1995.
DISAPPLICAZIONI
art. 43 comma 3 CCNL/95
art. 71
art. 72 commi 1, 3 e 4

BOZZA PROVVISORIA TESTO
DELL'AMMINISTRAZIONE SU:
FORMAZIONE
Art. 1 - La formazione continua per il personale della
scuola
Art. 2 - Osservatorio di orientamento e di monitoraggio
Art. 3 - La contrattazione
Art. 4 - La risorse e i criteri di ripartizione
Art. 5 - Standard organizzativi e di costo
Art. 6 - Il diritto allo studio e la partecipazione
Art. 7 - I soggetti che offrono formazione per gli insegnanti
Art. 8 - Formazione iniziale
Art. 9 - Formazione in ingresso
Art. 10- Formazione per le funzioni-obiettivi
Art. 11 - Formazione per il personale che opera nelle scuole collocate in aree a rischio
educativo
Art. 12 - Formazione per li insegnanti che operano nelle scuole con elevata presenza di
studenti in lingua nativa non italiana
Art. 13 - Formazione degli insegnanti che erano nel settore delleducazione degli
adulti e in particolari contesti (art. 39)
Art. 14 - Formazione degli insegnanti nel settore della formazione integrata
post-secondaria
Art. 15 - Formazione connessa al potenziamento della ricerca sperimentazione,
documentazione e aggiornamento educativo (art. 15, comma 7)
Art. 16 - Formazione in connessione con la valorizzazione della professionalità
Art.1 - La formazione continua per il
personale della scuola
1. A norma dell'art.12 - comma 1 - del CCNL scuola del 26
maggio 1999, con il presente articolo si individuano gli obiettivi cui deve tendere
l'istituzione, l'organizzazione e la realizzazione di iniziative di formazione continua
per il personale della scuola.
2. L'amministrazione scolastica, con le risorse finanziarie annualmente disponibili, ha
l'obbligo di costruire progressivamente un sistema di opportunità formative, artico lato
e di qualità (art.10, comma 2). La formazione continua è una risorsa strategica per il
miglioramento della scuola e, come tale, è un diritto degli insegnanti, del personale
educativo e ATA e dei dirigenti scolastici (art.13, comma 1).
3. Le iniziative di formazione hanno per obiettivi il miglioramento e la crescita
professionale del personale, la qualità dell'educazione, la lotta alla dispersione
scolastica, l'arricchimento professionale legato alle trasformazioni del sistema
scolastico (autonomia), alle innovazioni di ordinamento, alla riorganizzazione dei servizi
amministrativi, la riconversione e riqualificazione professionale, anche in relazione alla
mobilità territoriale, professionale e intercompartimentale, e gli interventi per
particolari esigenze (formazione finalizzata).
4. La formazione, la riqualificazione e la riconversione professionale sono orientate
verso le esigenze emergenti dall'attuazione dell'autonomia scolastica, al potenziamento
del la ricerca, sperimentazione, documentazione e oggi ornamento educativo, all'espansione
dell'istruzione e formazione integrata post-secondaria (art.15, comma 7). Al personale
della scuola viene data la possibilità di definire percorsi personali di crescita
professionale, anche con apposite misure di carattere individuale.
5. Nel l'impostazione del la formazione l'amministrazione scolastica assicura, anche
secondo schemi di intervento pluriennale, pari opportunità di accesso per tutto il
personale della scuola, a prescindere dalla specifica realtà territoriale e dal contesto
operativo in cui il personale opera (art. 10, comma 2).
6. La formazione continua degli insegnanti tiene conto del profilo professionale e delle
sue componenti fondamentali così come individuate nel CCNL, cioè delle competenze
organizzative e relazionali, conoscenze disciplinari, competenze di metodologia didattica,
nella prospettiva della valorizzazione dell'autonomia didattica e di ricerca propria degli
insegnanti. Comprende la formazione iniziale, la formazione in ingresso e la formazione in
servizio.
7. Per il personale ATA la formazione continuo è funzionale alla crescita professionale
nell'ambito della riorganizzazione dei servizi amministrativi, tecnici e generali,
soprattutto in relazione all'informatizzazione, in corso nella scuola.
8. La formazione continua dei dirigenti scolastici ha lo scopo di migliorarne le
prestazioni nella gestione della scuola autonoma dal punto di vista organizzativo e degli
esiti di apprendimento da parte degli studenti di contribuire ad attivare una rete di
relazioni con il territorio comprese le espressioni della società del lavoro e delle
professioni e all'utilizzo efficace delle risorse rivolta al miglioramento dell'offerta
formativa.
9. La formazione del personale dello scuola comprende modalità diverse - dai corsi brevi
di aggiornamento ai corsi strutturati - segue approcci diversi - dalla formazione d'aula ,
alla formazione a distanza, all'apprendimento professionale in rete, all'autoformazione,
all'apprendimento indipendente e alla formazione sul lavoro -; per gli insegnanti,
in particolare, si inserisce nell'ambito dell'autonomia di ricerca e prevede modalità
specifiche - dalla ricerca-azione a progetti di ricerca - e una pluralità di percorsi -
da quelli organizzati dalle stesse scuole o reti dì scuole a percorsi universitari
(art.12, comma 1)-.
10. Il sistema di formazione continua del personale della scuola è strutturalmente
differenziato e Si basa sull'azione delle singole scuole, sui piani territoriali
provinciali (o subprovinciali) e sugli interventi di carattere generale
· alle scuole, singolarmente o in rete e in consorzi, competono le iniziative di
formazione collegate con il Piano dell'offerta formativa a supporto dell'autonomia
scolastica;
· i piani territoriali a livello provinciale garantiscono servizi professionali a
supporto della progettualità delle scuole nel campo della formazione continua del
personale;
· gli interventi di carattere generale derivano alle trasformazioni di sistema, sia di
ordinamento sia curricolari.
Art. 2 - Osservatorio di orientamento e
di monitoraggio
1. L'Osservatorio è una struttura di orientamento e di
monitoraggio in relazione al l'arricchimento professionale legato alle trasformazioni di
sistema, alla riconversione e riqualificazione professionale e alla mobilità, anche nella
prospettiva di potenziamento degli strumenti di controllo qualitativo della spesa (art.12,
comma 3).
2. L'Osservatorio è composto da 9 esperti nominati dal Ministro d'intesa con le 00.55.
firmatarie del contratto che in sede di primo incontro definiscono le modalità di
organizzazione e di funzionamento, tra cui la scelta di un coordinatore. Progressivamente
l'Osservatorio sarà funzionalmente decentrato a livello regionale (Art.12, comma 3).
3. Rispetto agli ambiti di competenza indicati - fabbisogno qualitativo e quantitativo
delle risorse umane e loro riconversione professionale - i compiti dell'Osservatorio sono:
· la individuazione delle grandi aree di fabbisogni formativi per il personale della
scuola
· la definizione delle metodologie formative funzionali agli obiettivi
· l'individuazione dei criteri per il riconoscimento dei crediti formativi relativi alle
professionalità per le funzioni-obiettivo
- la collaborazione per la progettazione dei corsi di formazione finalizzata (docenti per
le funzioni obiettivo e docenti operanti nelle aree a rischio)
- la definizione delle tipologie formative valide per l'educazione degli adulti
(art.39 c)
4. L'Osservatorio viene costituito entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente
contratto integrativo nazionale. Il Ministero assicura, riservando proprie specifiche
risorse a tale scopo, le condizioni di lavoro per l'Osservatorio.
Art. 3 - La contrattazione
1. La formazione viene impostata, organizzata e
realizzata attraverso la contrattazione integrativa e la contrattazione decentrata
nazionale e provinciale anche secondo modalità dl concertazione e dl bilateralismo.
2. La contrattazione integrativa ha durata quadriennale e definisce le scelte
fondamentali, i criteri di ripartizione delle risorse e le soluzioni organizzative per la
formazione del personale della scuola.
3. Annualmente si realizza la contrattazione nazionale sulla base della quale il Ministro
definisce, non oltre il 31 maggio, la direttiva annuale.
4. Alfine di facilitare il coordinamento ed accrescere l'efficacia del complesso di
interventi nel settore della formazione del personale della scuola alla sede unica di
contrattazione presso il Ministero corrisponde una un'unica struttura responsabile per il
settore.
5. A livello provinciale nell'ambito della contrattazione decentrata si definiscono gli
obiettivi dei piani territoriali. di formazione, cioè dell'insieme degli interventi
formativi e di supporto che vanno al di là delle possibilità di azione delle scuole,
singole o in rete. I piani territoriali tengono conto delle tipologie di soggetti
(personale ATA, capi di istituto...) e di campi particolari di intervento (promozione di
nuove problematiche, risposte a specificità territoriali, emergenze, lotta all'insuccesso
scolastico, rischio socio-educativo...) ed includono misure specifiche in relazione ai
servizi professionali di sostegno alla progettualità delle singole scuole (informazione,
consulenza, collaborazione con associazioni ed enti locali...).
6. A livello di singola scuola il capo di istituto fornisce ai soggetti sindacali
un'informazione preventiva sulle priorità e sui criteri, adottati dal Collegio dei
docenti, per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art.6, comma 3).
Art.4 - Le risorse finanziarie e i
criteri generali di ripartizione
1. Le risorse finanziarie per la formazione continua del
personale derivano dagli appositi capitoli di bilancio del Ministero, da interventi
legislativi sia a carattere permanente sia di natura temporanea, dai programmi dell'Unione
Europea. Le risorse vengono allocate secondo criteri di carattere generale che riflettono
l'architettura dell'intero sistema e ne assicurano lo sviluppo e il consolidamento
all'interno dei singoli settori di intervento.
2. Ogni singola scuola ha una specifica responsabilità per la formazione del personale
che in essa opera. Alle scuole viene assegnato direttamente almeno il 50% delle risorse
complessive che costituisce il budget per lo sviluppo professionale del personale.
Nell'assegnazione delle risorse si tiene conto del numero degli addetti e di particolari
criteri oggettivi di complessità.
2.1 Nell'ambito del Piano dell'offerta formativa la scuola definisce le azioni, annuali
e/o pluriennali, per lo sviluppo professionale del personale, in relazione agli obiettivi
del Piano stesso, tenendo conto dei risultati di eventuali processi di autoanalisi e
favorendo i progetti personali di crescita professionale degli insegnanti;
2.2 L'intervento delle scuole nel campo della formazione è diretto (organizzazione in
proprio o in rete di azioni formative) o indiretto (partecipazione del personale a corsi e
iniziative organizzate all'esterno della scuola; acquisizione di servizi di consulenza e
di assistenza tecnica).
2.3 Nelle risorse del budget per lo sviluppo professionale assegnate alle scuole possono
essere incluse, accanto alle risorse svincolate da precise finalizzazioni, risorse
dedicate alla realizzazione di particolari progetti di interesse generale.
3. Agli Uffici scolastici operanti a livello provinciale o responsabili degli interventi
condotti a tale livello vengono assegnate risorse finalizzate. Il livello di risorse
assegnate varia dal 10% al 15% dell'ammontare complessivo delle risorse per la formazione
: la variabilità è legata a criteri oggettivi basati sull'offerta formativa esistente
sul territorio e sulla sua qualità.
I criteri specifici di utilizzo delle risorse a livello provinciale o subprovinciale e i
soggetti destinatari dell'assegnazione verranno eventualmente ridefiniti a mano a mano che
si completa il riassetto in corso dell'amministrazione scolastica periferica.
4. All'amministrazione centrale appartengono le iniziative di formazione di interesse
generale nella prospettiva di un sistema compiuto di formazione continua del personale
della scuola, i progetti speciali legati a specifici campi di azione (ad esempio
l'introduzione delle tecnologie, il sostegno all'handicap, educazione degli adulti ...) e
le azioni connesse alle modifiche di ordinamento e di curricolo nazionale.
All'amministrazione centrale fanno, altresì, capo gli interventi per la riconversione, la
riqualificazione e la mobilità professionale e per l'anno di formazione; nonché
l'impostazione e il coordinamento delle azioni di cui ai successivi artt.
Art. 5 - Standard organizzativi e di
costo
1. Per assicurare qualità ed efficacia alle azioni di
formazione il Ministero, sentite le 0055, definisce gli standard, organizzativi,
funzionali e di costo, per l'insieme delle iniziative di formazione (art.12, comma 5).
2. Gli standard vengono definiti per l'azione formati va tenendo conto delle modalità
(convegni, cicli di conferenze, azioni formative vere e proprie), delle tipologie di
intervento (aggiornamento, riconversione, riqualificazione, sviluppo professionale), dei
modelli adottati (formazione a distanza, autoformazione/apprendimento indipendente,
apprendimento collaborativo in rete).
3. La definizione di standard riguarderà anche le innovazioni per lo sviluppo
professionale degli insegnanti (borse di ricerca per insegnanti e forme particolari di
collaborazione con l'università, ..) che il Ministero si impegna a sviluppare
sperimentalmente e a diffondere successivamente nell'arco di validità del presente
contratto.
Art.6 - Il diritto allo studio e la
partecipazione alla formazione
1. Per raggiungere gli obiettivi definiti è
indispensabile garantire pari condizioni di fruizione a tutto il personale
lamministrazione scolastica realizza specifici interventi perequati vi rispetto alle
diversità territoriali. In sede di contrattazione decentrata si definiscono i criteri per
la fruizione dei permessi per il diritto allo studio (art.4, comma 2).
2. Gli insegnanti possono usufruire, con l'esonero dal servizio e con sostituzione ai
sensi della normativa vigente sulle supplenze brevi dei diversi gradi scolastici, di
cinque giorni nel corso dell'anno scolastico per la partecipazione a iniziative di
aggiornamento riconosciute dall'amministrazione (art.13, comma 3).
3. All'interno delle singole scuole per il personale in servizio, iscritto ai corsi di
laurea, a corsi di perfezionamento o a scuole di specializzazione, soprattutto se utili al
reimpiego (art.15, comma 4), sono previste modalità specifiche di articolazione
dell'orario di lavoro e l'utilizzo dei permessi di studio retribuiti.
4. Il personale che partecipa a iniziative di formazione che rientrano nei programmi di
azione di interesse generale promossi dall'amministrazione a livello centrale o
periferico, o ad iniziative organizzate dalle istituzioni scolastiche di appartenenza è
considerato in servizio a tutti gli effetti. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la
partecipazione ad essi comporta, ove spettante, il trattamento di missione e il rimborso
delle spese di viaggio.
5. In particolare per il periodo 1999-2001 il completamento della laurea (scuola
dell'infanzia e scuola elementare) o l'iscrizione a corsi di laurea pertinenti degli
insegnanti in servizio nelle scuole dell'infanzia e della scuola elementare hanno un
carattere di priorità (all'interno delle decisioni del collegio dei docenti), anche in
riferimento all'esercizio del diritto allo studio.
6. E' da favorire il corso alla formazione a distanza e all'apprendimento in rete
prevedendo particolari forme di attestazione e di verifica J' competenze. La
partecipazione ad iniziative basate sulla formazione a distanza o sul ricorso alle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione viene attestata dal capo di istituto o
può risultare dalla stessa organizzazione dell'iniziativa.
7. Nel settore della formazione finalizzata la partecipazione dà luogo alla verifica
delle competenze e alla certificazione anche nella prospettiva dello sviluppo e della
valorizzazione del la professionalità.
8. Per assicurare il pieno esercizio del diritto alla formazione il Ministero assicura, a
partire dall'anno 1999-2000, la necessaria informazione cui corsi di formazione al
personale della scuola ricorrendo anche alle tecnologie della comunicazione e
dell'informazione, soprattutto in relazione alla mobilità territoriale, professionale e
intercompartimentale (art. 15, comma 5).
Art.7 - I soggetti che offrono
formazione per gli insegnanti
1. Per la formazione del personale della scuola opera una
pluralità di soggetti. Si introduce il principio dell'accreditamento degli enti o delle
agenzie per la formazione del personale della scuola. E' abolita l'autorizzazione dei
corsi di aggiornamento per gli insegnanti, sostituita dal riconoscimento da parte
dell'amministrazione dei corsi che rispondano ad alcuni standard minimi di riferimento.
2. Sono considerati soggetti qualificati per la formazione del personale della scuola le
università (dipartimenti, consorzi...) e gli IRRSAE sulla base di specifici criteri
(esperienza e attività svolta, livello di diffusione, competenze specifiche...) il
Ministero può riconoscere come soggetti qualificati le associazioni professionali, le
associazioni disciplinari collegate a comunità scientifiche e gli istituti pubblici di
ricerca scientifica.
3. Il Ministero, sentite le 00.SS. e sulla base dei criteri sotto indicati, definisce i
requisiti specifici e le procedure da seguire per l'accreditamento di soggetti privati -
non inclusi nel comma n.2 precedente - come fornitori di servizi formativi per il
personale della scuola. I criteri generali di riferimento sono :
· la missione dell'ente o dell'agenzia, tenendo anzitutto conto delle finalità contenute
nello statuto
· l'attività svolta per lo sviluppo professionale del personale della scuola
· l'esperienza accumulata nel campo della formazione
· l'attività di ricerca condotta e le iniziative di innovazione metodologica condotte
nel settore specifico
· il livello di professionalizzazione raggiunto, anche con riferimento a specifiche
certificazioni e accreditamenti già avuti e alla differenza funzionale di compiti e di
competenze
· la padronanza di approcci innovativi, anche in relazione al monitoraggio e alla
valutazione di impatto delle azioni di formazione
· il ricorso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione
· la documentata conoscenza della natura e delle caratteristiche dei processi di sviluppo
professionale degli insegnanti
· la specifica competenza di campo in relazione alle aree progettuali di lavoro
- la disponibilità a consentire il monitoraggio, l'ispezione e la valutazione delle
singole azioni di formazione.
I soggetti accreditati possono partecipare a progetti di carattere nazionale promossi dal
l'amministrazione scolastica.
4. Oltre alle iniziative realizzate dai soggetti elencati possono essere riconosciute
dall'amministrazione centrale e periferica iniziative di formazione - ad esclusione di
convegni, seminari e simposi - rivolte al personale della scuola che rientrino negli
obiettivi indicati. Le iniziative devono attenersi agli standard definiti per la
formazione del personale della scuola. Per ottenere il riconoscimento il Ministero
definisce le procedure rivedendo le norme contenute nell'0.M. 305/96 e nella direttiva
70/97.
Art.8 - Formazione iniziale
1. Nell'ottica di valorizzare la scuola quale sede che
contribuisce alla formazione dei futuri maestri, per il periodo 1999-2001 il Ministero
avvia un'azione di sostegno alle scuole che accolgono tirocinanti con la formulazione di
orientamenti e linee guida per le scuole, l'assistenza e consulenza per la definizione di
vere e proprie convenzioni con l'università e la disseminazione di buone pratiche.
2. Il Ministero, sentite le OO.SS.,riconosce le funzioni di supporto all'attività
didattica da parte dei docenti in formazione, anche nell'ottica di favorire il graduale
ingresso nel la professione.
Art.9 - Formazione in ingresso
1. Per i docenti di nuova nomina, a tempo determinato (da
definire)
2. Per i docenti di nuova nomina a tempo indeterminato in prova l'anno di formazione il
Ministero definisce gli standard organizzativi e di costo a livello nazionale e i
programmi; la realizzazione della formazione avviene, attraverso specifici progetti
contestualizzati, da parte di reti e/o di consorzi di scuole a cui il Ministero assegna
risorse finanziarie finalizzate, secondo una programmazione a livello provinciale (art.14,
comma 2).
3. L'impostazione delle attività tiene conto dell'esigenza di personalizzare i percorsi
di formazione, di armonizzare l'apprendimento assistito sul lavoro - con il sostegno di
tutors appositamente formati - e l'approfondimento teorico.
4. Nel corso dell'anno di formazione i progetti specifici dovranno prevedere opportunità
formative opzionali per il miglioramento delle competenze tecnologiche e delle conoscenze
in lingua straniera, anche nella prospettiva di diffondere, tra gli insegnanti,
l'acquisizione di certificazioni internazionalmente riconosciute.
Art. 10 - Formazione per le funzioni
obiettivo
1. Per la preparazione del personale che dovrà svolgere
le funzioni obiettivo previste (art.28, comma 1) - gestione del piano dell'offerta
formativa, il sostegno al lavoro dei docenti, interventi e servizi per gli studenti,
realizzazione di progetti formativi d'intesa con enti e istituzioni esterni alla scuola -
il Ministero organizza corsi finalizzati con le seguenti caratteristiche:
a) i corsi hanno l'obiettivo di promuovere l'acquisizione delle competenze necessarie, di
sostenere lo svolgimento delle funzioni strumentali e di assicurare la massima efficacia
b) i corsi saranno riferiti alle quattro aree previste dal contratto, avranno una durata
di almeno 30 ore e potranno essere organizzati anche secondo un'impostazione modulare con
riconoscimento di particolari crediti formati vi e professionali; in fase di prima
realizzazione i corsi avranno un struttura articolata in momenti di formazione a distanza
(10 ore) e in fasi di formazione a livello locale (20 ore).
c) a livello nazionale - in collaborazione con l'Osservatorio - sarà definita la cornice
di finalità, verranno precisati i contenuti essenziali (anche con criteri di polivalenza
e di specificità), si determineranno gli orientamenti per l'equilibrio tra conoscenze,
competenze ed esperienze sul campo e si preciseranno i criteri di verifica delle
competenze e di certificazione;
d) le risorse specifiche saranno assegnate alle singole scuole mentre l'offerta dei corsi
avverrà da parte di reti di scuole, di soggetti qualificati o di soggetti accreditati
(vedi gli articoli successivi)
e) le iniziative prevedono la verifica delle competenze e la certificazione dei corsi
stessi.
2. Nell'anno scolastico 1999-2000 i corsi verranno estesi e interesseranno tutte le 50.000
persone chiamate a svolgere funzioni di sistema. Negli anni successi vi i corsi
finalizzati per le funzioni di sistema sarà disponibile su base corrente.
3. Per il 1999-2000 le iniziative avranno un carattere di priorità nella ripartizione
delle risorse per la formazione.
Art. 11 - Formazione per il personale che opera nelle
scuole collocate nelle aree a rischio educativo
1. L'obiettivo delle iniziative di formazione è quello
di accrescere l'efficacia dell'insegnamento, prevenire la dispersione scolastica e
aumentare significativamente i livelli di successo scolastico. In particolare la
formazione è lo strumento che accompagna e sostiene la progettualità delle singole
scuole impegnate in questo campo.
2. Data la natura degli obiettivi e il contesto in cui si colloca l'azione di formazione
adotta metodi e tecniche particolarmente efficaci con stretto collegamento tra
l'approfondimento teorico, la riflessione sulla pratica e l'esperienza pratica stessa.
L'impostazione della formazione deve valorizzare l'autonomia di ricerca della scuola e, in
particolare, degli insegnanti.
3. Partecipano alle attività di formazione, in relazione ai progetti delle singole
scuole, gli insegnanti, il personale ATA e i capi di istituto. I corsi sono organizzati
dalle scuole, singole o in rete, e si avvolgono della collaborazione di soggetti
qualificati o accreditati.
4.I corsi hanno inizio con l'anno scolastico 1999-2001, sono oggetto di specifico
monitoraggio e di valutazione di impatto.
Art. 12 - Formazione per gli insegnanti che operano
nelle scuole con elevata presenza di studenti di lingua nativa non italiana
1. Le iniziative di formazione rivolte a rendere reale
l'accoglienza e il successo scolastico per gli studenti e alunni di lingua nativa diversa
dall'italiano sono una priorità da perseguire all'interno di un'azione di interesse
generale rivolte a costruire tra il personale della scuola le conoscenze e le competenze
indispensabili, esse costituiscono una componente essenziale delle politiche per
l'immigrazione.
2. Tenendo conto dei bisogni di carattere diverso e dell'esigenza di un approccio
sistematico le attività formati ve sono orientate in quattro direzioni: pronto intervento
linguistico, corsi specifici sull'insegnamento della lingua italiana come lingua seconda,
approfondimento delle tematiche dell'educazione multiculturale, messa a disposizione degli
insegnanti di risorse didattiche e formative.
3. A seguito di specifiche intese i corsi per l'insegnamento della lingua italiana come
lingua seconda possono anche essere offerti dall'Università come corsi di
perfezionamento. Per la predisposizione di materiali per il pronto intervento linguistico
e per la messa a disposizione di risorse didattiche si fa ricorso alle tecnologie della
comunicazione e del l'informazione.
4. Per l'impostazione e l'organizzazione delle attività le scuole e l'amministrazione si
avvalgono della collaborazione con le università, con gli IRRSAE e con la BDP, cooperano
con le iniziative già realizzate o in corso da parte degli enti locali e delle
organizzazioni non governative.
Art. 13 - Formazione degli insegnanti che operano nel
settore delleducazione degli adulti e in particolari contesti (art. 39)
1. Gli obiettivi delle iniziative di formazione
finalizzata sono l'acquisizione e lo sviluppo di specifiche competenze per l'educazione
degli adulti e l'attivazione delle condizioni per il pieno sviluppo delle politiche di
formazione permanente. Le iniziative sono rivolte ai docenti che operano nei centri
territoriali permanenti, nei corsi serali della scuola secondaria superiore, nelle scuole
presso ospedali e istituti penitenziari.
2. I corsi mirano, soprattutto, a diffondere la conoscenza dei processi di apprendimento
in età adulta, ad accrescere la familiarità con le metodologie attive di insegnamento, a
sviluppare la padronanza dei modelli didattici ed organizzativi propri del settore ed
ispirati alla flessibilità (modularità, riconoscimento dei crediti formati vi e
professionali percorsi individuali di apprendimento, certificazione delle competenze...).
3. Le tipologie formative valide ai fini dell'insegnamento di settore sono definite
nell'ambito dei compiti dell'Osservatorio.
4. Per l'intero settore dell'educazione degli adulti, delle scuole in ospedale e nelle
scuole carcerarie il Ministero, sentite le OO.SS., definisce con la direttiva annuale il
piano di interventi di formazione per gli insegnanti.
Art. 14- Formazione degli insegnanti che
operano nella formazione integrata post-secondaria (Patto sociale)
Art. 15 - Formazione connessa al potenziamento della
ricerca, sperimentazione, documentazione e aggiornamento educativo (art. 15, comma 7)
1. A partire dall'anno scolastico 1999-2000 il Ministero
promuove l'organizzazione di specifici percorsi formativi per il personale della scuola
che nellamministrazione centrale e periferica ha responsabilità o collabora alla
definizione, alla progettazione, all'attuazione e alla valutazione delle iniziative di
formazione e di sviluppo professionale.
Art. 16 - Formazione in connessione con la
valorizzazione della professionalità (art. 29)
1. In connessione con la maggiorazione stipendiale a
seguito di procedura concorsuale selettiva per prove e titoli, verranno organizzati, con
possibilità di partecipazione distribuita sul territorio, seminari di alta qualificazione
in collaborazione con le Università.
2. I seminari di alta qualificazione mirano a consolidare gli alti livelli di
professionalità raggiunta da parte degli insegnanti anche in funzione di una
valorizzazione della stessa nell'ambito delle iniziative di sviluppo professionale degli
insegnanti e potranno essere la base di partenza per l'avvio di forme particolari di
collaborazione tra gli insegnanti e l'Università.
3. Le collaborazioni con l'Università che potranno derivare dalla partecipazione ai
seminari di alta qualificazione riguarderanno i temi specifici di competenze degli
insegnanti stessi - in termini sia di discipline sia di problematiche didattiche e
formative generali -, saranno rivolte a migliorare la qualità dell'insegnamento e a
favorire la ricerca educativa e potranno anche essere inserite nell'ambito dei percorsi
universitari di formazione iniziale degli insegnanti.
4. Al fine di assicurare efficacia e funzionalità, il Ministero, sentite le 00.SS. avvia
interventi specifici, anche con il ricorso della formazione a distanza, per la formazione
dei membri delle commissioni giudicatrici.

BOZZA PROVVISORIA SU AREE A FORTE PROCESSO
IMMIGRATORIO
Aree a forte processo immigratorio
- Per contribuire alla piena integrazione degli alunni
provenienti da altri Paesi iscritti alle scuole dell'obbligo funzionanti nelle aree a
forte processo immigratorio e per riconoscere l'impegno aggiuntivo degli insegnanti delle
predette scuole, le risorse del fondo di istituto nelle situazioni in argomento possono
essere anche utilizzate per erogare salario accessorio ai predetti insegnanti.
- Le modalità di destinazione e di erogazione delle risorse,
secondo le specifiche previsioni del P.O.F. delle scuole funzionanti nelle aree
interessate, sono disciplinate dal successivo art.
. del presente contratto.
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