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Ultimo aggiornamento
04 febbraio 2012

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO COMPARTO SCUOLA
ANNI 1998-2001
(Proposte del MPI)
Versione del 8 Luglio 1999
Bozza 8 Luglio 1999: Scarica il testo in formato compresso
Versione definitiva Leggi il file (attendi un po' per l'apertura del file) Scarica il file 31 Agosto 1999

Documenti CCNL 1998/2001Pagine collegate



Proposte MPI: Scarica il testo in formato compresso
Contrattazione Integrativa
Documento unitario CGIL-CISL-UIL Scuola

Indennità di Direzione Indennità di Amministrazione Funzioni strumentali
Indennità zone a rischio
Intesa MPI-OOSS
Elenco delle zone a rischio
Fondo
dell'Istituzione Scolastica
Formazione
--------------------
Aree a forte processo immigratorio


INDICE

Rapporto di lavoro
-
Finalità del contratto integrativo
- Campo di applicazione, durata, decorrenza del contratto
- Interpretazione autentica
- Relazioni sindacali

Particolari tipologie di situazione
-
Scuole collocate in aree a rischio
- Aree a forte processo immigratorio

Formazione
-
Formazione

Distribuzione delle risorse in generale
- Fondo istituzioni scolastiche
- Compenso individuale accessorio
- Progetti speciali
- Ulteriori risorse
- Altri compensi

Norme di area
Docenti
-
Funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa
- Trattamento economico connesso allo sviluppo della professione docente

Capi di istituto
-
Incarichi aggiuntivi
- Individuazione risorse
- Valutazione
- Mobilità

Personale A.T.A
-
Formazione
- Organici
- Disciplina dei contenuti professionali
- Incarichi
- Risorse
- Mobilità

Educazione degli adulti e particolari tipologie di corsi
Mobilità
-
Principi generali
- Mobilità territoriale, professionale e intercompartimentale
- Utilizzazioni

Servizi minimi
-
Criteri per la determinazione dei contingenti

Normativa
-
Completamento delegificazione, disapplicazione e norme di salvaguardia
- Verifica costi modifica disciplina istituti comuni

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BOZZA PROVVISORIA TESTO PREDISPOSTO DALL'AMMINISTRAZIONE SU:
INDENNITA' DI DIREZIONE

Art. ______ - (indennità di direzione)

1. A decorrere dal 1° settembre 1999, l’indennità accessoria di cui all’art. 21 del CCNL scuola del 26 maggio 1999 viene corrisposta ai dirigenti scolastici, ed ai docenti incaricati della direzione o della presidenza, delle istituzioni scolastiche e educative statali e delle scuole speciali statali di ogni ordine e grado.
2. L’indennità compete, nella misura del 50% anche ai vice rettori ed alle vice direttrici dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato nonché al personale educativo incaricato della funzione. Essa spetta altresì ai direttori dei conservatori di musica e delle accademie e ai coordinatori degli istituti superiori per le industrie artistiche.
3. Nel caso in cui il capo d’istituto, il vice rettore o la vice direttrice si trovi in posizione di stato implicante il mancato esercizio della funzione direttiva, l’indennità viene corrisposta anche al dipendente che lo sostituisca ai sensi della normativa vigente.
4. Per le istituzioni scolastiche affidate in reggenza l’indennità di direzione viene corrisposta nella misura del 50% sia al capo d’istituto, sia al docente vicario della istituzione scolastica affidata in reggenza. Nel caso di assenza o impedimento del capo d’istituto reggente l’indennità in parola viene corrisposta nella misura dell’ulteriore 50% al docente vicario della istituzione scolastica affidata in reggenza.
5. L’indennità di cui al presente articolo è assoggettata alle ritenute previste per i compensi accessori ed è costituita:
- Da una quota base determinata in misura unica;
- Da una quota connessa alla dimensione dell’istituzione scolastica, determinata in base all’organico di diritto relativo al personale docente della scuola stessa;
- Da una quota calcolata in base all’esistenza presso la scuola di situazioni di complessità.
6. Essa viene erogata nelle misure e secondo parametri individuati nella tabella ____ allegata al presente contratto in ragione di tanti dodicesimi per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestati nell’anno o situazioni di stato assimilate al servizio. Per i periodi inferiori al mese detta indennità è liquidata in ragione di 1/30 per ciascun giorno compreso nel periodo di servizio. Nei casi di assenza per malattia l’indennità di cui trattasi è assoggettata alla disciplina prevista dagli artt 23 del CCNL scuola del 4 agosto 1995, come modificato dall’art. 49 del CCNL scuola del 26 maggio 1999 e dall’art. 25 del CCNL scuola del 4 agosto 1995. Per i periodi di servizio prestati in posizione di stato che comportino la riduzione dello stipendio l’indennità stessa è ridotta nella medesima misura.
7. Alla liquidazione dell’indennità in parola provvedono:

  • a. per la generalità dei capi d’istituto, l’istituzione scolastica di titolarità;
  • b. per il personale docente incaricato della direzione, per quello educativo incaricato della vice rettorato e per quello docente vicario che sostituisca il capo d’istituto nei casi in cui quest’ultimo sia assente o impedito a svolgere la funzione:
    - la direzione provinciale del tesoro per la quota di detta indennità corrispondente al compenso individuale accessorio di cui all’art. ____ del presente contratto spettante all’interessato in relazione allo status di docente o educatore;
    - l’istituzione scolastica presso cui l’interessato svolge il proprio incarico per la differenza tra l’importo della presente indennità ed il compenso individuale accessorio di cui all’art. ____ del presente contratto:
  • c. per il personale senza sede di titolarità il provveditore agli studi della provincia di servizio (ovvero la scuola di ultima titolarità???)
  • d. per il capo d’istituto reggente l’indennità di direzione relativa all’istituzione scolastica affidatagli in reggenza è liquidata da quest’ultima.

8. In aggiunta all’indennità di cui al presente articolo, al personale dirigente scolastico continuano ad essere corrisposte le indennità previste dalle vigenti disposizioni di legge, quali le indennità per la partecipazione alle commissioni di esami di stato, alle commissioni di concorso, per la realizzazione di iniziative di formazione ecc.
9. L’indennità in questione è corrisposta, con le medesime modalità sopraindicate anche al personale che si trovi nelle posizioni di stato previste dall’art. 50 del CCNL scuola del 26 maggio 1999.

DISAPPLICAZIONI

Sono abrogati i seguenti articoli del CCNL scuola del 4 agosto 1995:
Art. 23 – comma 8 – lett. a) 2° periodo;
Art. 33 ?????
Art. 69 – comma 2;
Artt. 73, 75 e 76.

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BOZZA PROVVISORIA TESTO PREDISPOSTO DALL'AMMINISTRAZIONE SU:
INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE

Art. (Indennità di amministrazione)

1. A decorrere dal 1° settembre 1999, l’indennità accessoria di cui all’art. 35 del CCNL- scuola del 26 maggio 1999 viene corrisposta ai direttori amministrativi delle accademie e dei conservatori ed ai responsabili amministrativi delle istituzioni scolastiche ed educative e delle scuole speciali statali di ogni ordine e grado, compresi i responsabili amministrativi dei conservatori, delle accademie e degli istituti superiori per le industrie artistiche.
2. Nel caso in cui il personale di cui sopra si trovi in posizione di stato implicante il mancato esercizio della funzione, l’indennità di amministrazione viene corrisposta per lo stesso periodo anche al personale ATA che lo sostituisce ai sensi della normativa vigente.
3. L’indennità di cui al presente articolo viene erogata, con i medesimi criteri e modalità già previste per i dirigenti scolastici dal precedente art….., nelle misure individuate nella tabella ……. allegata al presente contratto.
4. Alla liquidazione dell’indennità in questione provvede:
a. per la generalità degli aventi diritto l’istituzione scolastica di titolarità;
b. per il personale ATA di cui al precedente comma 2 che sostituisca il titolare della funzione nei casi di assenza o impedimento di quest’ultimo:
- la direzione provinciale del tesoro per la quota di detta indennità corrispondente al compenso individuale accessorio di cui all’art……. del presente contratto spettante all’interessato in relazione allo status di ATA;
- l’istituzione scolastica presso cui l’interessato svolge il proprio incarico per la differenza tra l’importo della presente indennità ed il compenso individuale accessorio di cui all’art….. del presente contratto;
c. per il direttore amministrativo e il responsabile amministrativo chiamati a sostituire il proprio omologo presso altra istituzione scolastica, provvede detta ultima istituzione scolastica, la quale corrisponderà all’interessato l’indennità in questione, in rapporto ai giorni di durata della sostituzione sulla base dei parametri, di cui alla già citata tabella……. detratta la quota base, di cui alla tabella medesima, anch’essa rapportata ai giorni di durata della sostituzione;
d. per il personale senza sede di titolarità il provveditore agli studi della provincia di servizio (ovvero la scuola di ultima titolarità???).
5. In aggiunta all’indennità di cui al presente articolo, al direttore amministrativo e responsabile amministrativo continuano ad essere corrisposte le indennità previste dalle vigenti disposizioni di legge, quali: le indennità per la partecipazione alle commissioni di concorso, realizzazione di iniziative di formazione, ecc.
6. L’indennità in questione è corrisposta, con le medesime modalità sopraindicate anche al personale che si trovi nelle posizioni di stato previste dall’art. 50 del CCNL-scuola del 26 maggio 1999.
7. Al finanziamento degli oneri derivanti dall’erogazione dell’indennità in questione al personale che sostituisce il direttore amministrativo o il responsabile amministrativo nei casi di sua assenza o impedimento viene mantenuta,a livello di Amministrazione centrale, una quota dello stanziamento destinato all’indennità di amministrazione pari al 5%.

DISAPPLICAZIONI

sono abrogati i seguenti articoli del CCNL-scuola del 4 agosto 1995:
art. 23 – comma 8, lettera a) 2° periodo;
art. 69 – comma 2;
artt 73,75 e 76

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BOZZA PROVVISORIA TESTO PREDISPOSTO DALL'AMMINISTRAZIONE SU:
FUNZIONI STRUMENTALI AL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA.

Art.

Funzioni Strumentali al Piano dell'Offerta Formativa

1. Per contribuire alla realizzazione delle finalità della scuola dell'autonomia e per valorizzare anche dal punto di vista retributivo la professionalità e l'impegno aggiuntivo degli insegnanti da adibire alle specifiche funzioni obiettivo individuate dalle singole istituzioni scolastiche all’interno delle aree previste dall'art.28, comma I, del CCNL Scuola sottoscritto il 26 maggio del corrente anno, a ciascuna istituzione scolastica dimensionata secondo i parametri contenuti nel D.P.R. 18 giugno 1998 n.233, sono assegnate risorse finanziarie per il conferimento di quattro funzioni obiettivo, da retribuire come salario accessorio con una somma di £.3.000.000= annui lordi ciascuna.
Il numero di funzioni complessive da assegnare, non inferiore a 50.000=, risulterà dalla suddivisione delle risorse complessive previste dal contratto nazionale per l'importo su indicato di £.3.000.000=.
Alle istituzioni scolastiche che non posseggono i su indicati parametri di dimensionamento all'atto della applicazione del presente contratto vengono assegnate tre sole funzioni obiettivo.
Le risorse residue ottenute, nell'ambito di quelle complessive da assegnare, sono utilizzate per rafforzare, nell'ordine e in ragione di non più di una ulteriore unità per scuola, le funzioni strumentali delle istituzione scolastiche verticalizzate e degli istituti aggregati, delle scuole dove sono in funzione corsi di educazione degli adulti o corsi di formazione integrata corsi presso gli ospedali e le carceri, delle scuole ed istituti secondari in cui siano in servizio più di 80 insegnanti, dei circoli didattici con più di 800 alunni.
Alle Accademie, ai Conservatori di musica, alle scuole con annesso convitto, ai Convitti nazionali ed agli Educandati sono assegnate risorse per il conferimento di 2 o 3 funzioni obiettivo se gli insegnanti o il personale educativo in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato è fino a 50 unità o più di 50.
Gli insegnanti con rapporto di lavoro a tempo parziale non sono destinatari di funzioni obiettivo.
Il piano di ripartizione delle predette economie da ridistribuire viene predisposto dal Ministero della Pubblica Istruzione sentite le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto.
2. Il collegio dei docenti, nel mese di settembre, su proposta di una commissione istruttoria nominata al suo interno e prima dell'inizio delle lezioni, identifica in connessione agli obiettivi del P.O.F. le funzioni-obiettivo riferite alle aree previste dal citato art. 28 fissando, altresì, contestualmente, le competenze e i requisiti professionali necessari per l'accesso a ciascuna delle funzioni medesime.
Nelle scuole verticalizzate e negli istituti aggregati le decisioni sono adottate dal collegio dei docenti unitario; nei circoli didattici con sezioni di scuola materna statale le decisioni sono adottate dai collegi in seduta congiunta.
3. Nell'allegato al presente articolo si indicano, per ciascuna delle aree di cui al comma precedente a titolo esemplificativo e salva ogni autonoma decisione del collegio dei docenti, alcune funzioni-obiettivo da conferire per incarico.
4. Il collegio dei docenti, sulla base dei parametri fissati e su proposta della predetta commissione istruttoria, ferma restando comunque l'autonomia organizzativa del collegio stesso, assegna nei 15 giorni successivi con motivata deliberazione le funzioni obiettivo agli aspiranti che ne abbiano fatto domanda ed abbiano dichiarato la loro disponibilità a frequentare specifiche iniziative di formazione in servizio. Per l'a.s. 1999-2000 i termini su indicati sono prorogati di 30 giorni.
La commissione istruttoria formula le proposte di competenza sulla base del tradizionale stato di servizio e valutando in particolare gli incarichi ricoperti e i relativi risultati, nonché le esperienze e i progetti significativi anche di innovazione didattica realizzati nel corso dell'attività professionale a favore dei propri alunni e/o a beneficio degli alunni dell'intero istituto. Possono essere anche valutati titoli indicativi di reputazione professionale dell'insegnante, quali pubblicazioni, incarichi in altri istituti, relazioni in conferenze, incarichi di direzione o di docenza in iniziative di formazione destinate agli insegnanti.
A regime costituisce elemento fondamentale della individuazione delle competenze per l'accesso alle funzioni la partecipazione ai corsi di formazione attivati dall'amministrazione scolastica, ai sensi del citato art. 28 e utilizzando le risorse finanziarie iscritte nel bilancio di previsione del Ministero della . Pubblica Istruzione, per mezzo dei quali si acquisisce uno specifico credito. La predetta attività di formazione sarà oggetto di particolare verifica e valutazione da parte dell'Osservatorio da istituire a norma dell'art. 12 del CCNL del 26 maggio 1999.
Il lavoro istruttorio e le decisioni del collegio dei docenti non devono in nessun caso concludersi con l'assegnazione di punteggi nè con la formazione di graduatorie, dovendo l'esercizio delle funzioni obiettivo essere anche basato sulla capacità dei docenti prescelti di coordinare il lavoro proprio con quello dei colleghi e sul consenso che i docenti stessi siano ritenuti con adeguata motivazione essere in grado di suscitare nella comunità scolastica di appartenenza.
5. A conclusione di ciascun anno scolastico, in sede di verifica delle attività del P.O.F. e comunque non oltre il mese di giugno, il collegio dei docenti, sulla base di una relazione redatta da ciascun insegnante incaricato della funzione e delle indicazioni circa il regolare svolgimento degli incarichi fornite dal Capo di Istituto, esprime una valutazione ai fini dell'eventuale conferma degli incarichi medesimi per gli anni scolastici successivi.
Per il personale educativo l'individuazione e l'assegnazione delle funzioni obiettivo, nonché la loro valutazione, è effettuata dal collegio del personale educativo stesso.
6. Il Capo di istituto dispone entro la fine dell'anno scolastico il pagamento in unica soluzione del compenso accessorio annuo a ciascuno dei docenti incaricati dello svolgimento delle funzioni obiettivo, purché essi abbiano prestato almeno 180 giorni di effettivo servizio nell'anno scolastico di riferimento.
7. Nel numero delle funzioni-obiettivo assegnate ad ogni istituzione scolastica, a norma del comma 1, è compresa la funzione di collaboratore vicario del Capo di istituto.

Allegato all'art.

Area 1- Gestione del piano dell'offerta formativa:
a) coordinamento delle attività del Piano
b) coordinamento progettazione curricolare
c) valutazione delle attività del Piano
d) coordinamento dei rapporti tra la scuola e le famiglie

Area 2 - Sostegno al lavoro dei docenti:

a) analisi dei bisogni formativi e gestione del Piano di formazione e aggiornamento
b) accoglienza dei nuovi docenti
c) produzione dei materiali didattici
d) utilizzo delle nuove tecnologie e della biblioteca
e) cura della documentazione educativa

Area 3 - Interventi e servizi per studenti:
a) coordinamento attività extracurricolari
b) coordinamento e gestione delle attività di continuità, di orientamento e tutoraggio
c) coordinamento delle attività di compensazione integrazione e recupero

Area 4 - Realizzazione di progetti formativi d'intesa con enti ed istituzioni esterni alle scuole:
a) Rapporti con enti pubblici o Aziende anche per la realizzazione di stage formativi
b) Attività di scuola-lavoro

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BOZZA PROVVISORIA TESTO PREDISPOSTO DALL'AMMINISTRAZIONE SU:
INDENNITA' AL PERSONALE NELLE SCUOLE SITUATE NELLE ZONE A RISCHIO.

Art.

Disciplina dell'indennità da corrispondere al personale in servizio nelle scuole situate nelle zone a rischio

1. Al fine di porre in essere, attraverso specifici progetti da diffondere in via sperimentale, interventi mirati al contenimento della dispersione scolastica nelle aree a rischio di devianza sociale e criminalità minorile, individuate dal ministero della pubblica istruzione d'intesa con le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL 26 maggio 1999, nelle quali l'insuccesso scolastico è sensibilmente superiore alla media nazionale, le norme contenute nel presente articolo intendono incentivare, sostenere e retribuire l'intenso e difficile impegno del personale disponibile ad operare nelle scuole collocate nelle zone predette e a permanervi per la durata prevista dal progetto e, comunque, per non meno di tre anni.
2. Il Ministero della Pubblica Istruzione sulla base delle risorse contrattuali disponibili - per un ammontare di 93 mld. a partire dall'a.s. 1999/2000 - e delle eventuali ulteriori risorse di varia natura messe a disposizione dei progetti dagli enti locali, dalle autorità sanitarie, dagli uffici dei giudici dei minori, dalle associazioni di assistenza sociale, dagli altri soggetti interistituzionali interessati e dall'Unione Europea invita, per il tramite dei competenti Provveditori agli studi, in relazione al carattere sperimentale dell'iniziativa, un numero contenuto di scuole appartenenti ai vari ordini e gradi situate nelle predette zone a rischio a presentare - entro il 30 settembre p.v. per l'anno scolastico 1999/2000 ed entro il 31 dicembre di ogni anno a regime - uno specifico progetto di durata pluriennale, finalizzato a sostenere e ad ampliare nelle situazioni individuate la scolarizzazione la socializzazione e il successo scolastico degli alunni.
3. Il numero delle scuole invitate a presentare il progetto di cui al comma precedente può essere superiore al numero massimo delle scuole tra le quali è possibile ripartire le risorse rese disponibili dal presente contratto, al fine di indirizzare le scelte verso progetti ritenuti particolarmente idonei e per predisporre una mappa di istituzioni scolastiche nelle zone individuate da poter anche gradualmente coinvolgere nel programma di interventi sulla dispersione, diffusi e ampliati in ragione della disponibilità manifestata dagli enti locali e dagli altri soggetti citati a porre in essere accordi di programma per l'assegnazione e la migliore utilizzazione di ulteriori risorse professionali, finanziarie, strumentali e logistiche.
4. Entro 30 giorni dalla loro presentazione, il Ministero sceglie i progetti da finanziare sulla base dei criteri generali stabiliti nel successivo comma 5 e comunica alle scuole che li hanno predisposte le risorse assegnate.
5. I progetti in argomento, costruiti in relazione alle specifiche esigenze del territorio di riferimento e dotati possibilmente della necessaria flessibilità di applicazione, devono contenere la previsione di attività d'insegnamento curricolari ed integrative, da svolgere anche con arricchimento delle modalità e dei tempi di funzionamento delle scuole interessate, sia sulla base dell'orario antimeridiano sia su orario prolungato e in collegamento con le specifiche iniziative di competenza, poste in essere parallelamente e congiuntamente dagli enti locali e dagli altri soggetti citati nel comma 2, che nel loro insieme concretizzino un sostanziale arricchimento dell'offerta formativa. L'orario prolungato deve essere utilizzato per l'arricchimento delle attività destinate ai ragazzi, evitando comunque di produrre un appesantimento complessivo del loro lavoro e cercando di utilizzare le iniziative anche per rafforzare i rapporti con le famiglie e per coinvolgerle nelle finalità del programma. Nei progetti devono essere indicate, inoltre, le unità di personale docente ed A.T.A. chiamate a svolgere - ai vari livelli di responsabilità e funzione - le attività previste. Tutto il personale in servizio nell'istituzione può essere coinvolto nel progetto.
I progetti devono anche contenere proposte di specifiche attività formative modulari, da finanziare con le risorse iscritte nel bilancio di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione e da far svolgere con le modalità previste dall'art....del presente accordo, rivolte possibilmente a tutto il personale coinvolto nel progetto e con precedenza a quello di nuova nomina o al primo anno di trasferimento.
In relazione alle finalità del contenimento della dispersione scolastica e alla necessità di una azione volta soprattutto alla prevenzione del fenomeno, saranno prioritariamente finanziati con le specifiche risorse contrattuali i progetti redatti da scuole materne e scuole dell'obbligo in continuità e, in genere, progetti che prevedano il coinvolgimento dell'intera istituzione scolastica e di tutto il personale in servizio.
6. Il personale impegnato nelle attività di progetto deve dichiararsi disponibile a permanere in servizio nella scuola, anche a seguito di nuova assunzione a tempo indeterminato o di provvedimento di mobilità territoriale e professionale, per la durata del progetto medesimo e, comunque, per non meno di tre anni. In caso di esubero, con la contrattazione integrativa e nell'ambito della diffusione dell'organico funzionale, saranno disciplinate forme di permanenza del personale in servizio impegnato nel progetto e per la durata del progetto medesimo.
7. A conclusione di ciascun anno scolastico, e comunque non oltre il mese di giugno, in sede di verifica delle attività del P.O.F., che nelle scuole interessate dall'attuazione del progetto mirato al recupero degli abbandoni scolastici è caratterizzato appunto dalle specifiche attività progettuali, il collegio dei docenti valuta anche sulla base di una relazione redatta dagli insegnanti titolari delle funzioni-obiettivo, assegnate a norma dell'articolo.....e delle indicazioni fornite dal Capo d'istituto, lo stato di attuazione del progetto e il raggiungimento anche se gradualmente iniziato degli obiettivi fissati, con particolare riguardo all'abbandono scolastico, alla socializzazione all'interno della scuola, al rafforzarsi dei rapporti con le famiglie, ai risultati scolastici raggiunti. Il collegio deve anche fornire indicazioni circa il lavoro svolto dal personale in relazione ai compiti assegnati. Le valutazioni possono essere espresse eventualmente per mezzo di una griglia strutturata, nella quale siano illustrati gli elementi su indicati posti alla base della valutazione medesima, ed altri indicatori quali il numero degli alunni iscritti nelle varie classi, le attività svolte anche nel settore degli interventi didattici educativi integrativi, le ore di servizio anche in eccedenza al normale orario prestato da ciascuna unità di personale coinvolto nel progetto, la percentuale di riduzione degli abbandoni rispetto alla media degli anni scolastici precedenti.
8. La valutazione del progetto, di competenza del collegio dei docenti secondo le indicazioni contenute nei precedenti commi, è comunicata a cura del Capo di istituto al Provveditore agli studi e inviata al Ministero della Pubblica Istruzione per la certificazione che sarà effettuata anche per mezzo della consulenza del CEDE.
9. A seguito della valutazione effettuata dal collegio dei docenti e comunicata alle predette autorità il Capo d'istituto dispone nei giorni immediatamente successivi il pagamento in unica soluzione del compenso accessorio annuo a ciascuna unità di personale coinvolta nel progetto, purché ciascun destinatario del compenso sia stato effettivamente in servizio a scuola per almeno 180 giorni nel corso dell'anno scolastico di riferimento. Il compenso è pari a £. 5.000.000= per i Capi d'Istituto; a £. 4.500.000= per i docenti;
a £. 2.500.000= per il direttore dei servizi generali ed amministrativi; a £. 1.200.000= per il restante personale.
Lo svolgimento delle attività aggiuntive previste dal progetto da parte del personale impegnato nel progetto medesimo può essere retribuito anche con le risorse del fondo di istituto, in aggiunta ai predetti compensi accessori specifici, purché ciò sia previsto dal P.O.F. e dal progetto.
10. In relazione alla disponibilità complessiva di risorse e del numero delle scuole sulle quali intervenire, i progetti sono confermati se effettivamente realizzati. Essi possono anche essere integrati e modificati in relazione alle risultanze emerse nel corso della loro applicazione.

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INTESA TRA IL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, RAPPRESENTATO DAL MINISTRO, PROF. LUIGI BERLINGUER E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEL COMPARTO SCUOLA CGIL, CISL, UIL E SNALS, FIRMATARIE DEL CCNL DEL 26 MAGGIO1999

Premesso e considerato

- che l'art. 11 del CCNL del comparto Scuola sottoscritto il 26 maggio 1999 stabilisce che il Ministero della Pubblica Istruzione d'intesa con le 00.SS. individui, tenendo conto delle risorse disponibili, scuole situate in zone a rischio di devianza sociale e criminalità minorile e caratterizzate da abbandoni scolastici sensibilmente superiori alla media nazionale e che le scuole così individuate elaborino progetti finalizzati al recupero dell'insuccesso scolastico, da finanziare con le risorse previste dal CCNL medesimo e con modalità e criteri individuati con la contrattazione integrativa;
- che le aree a rischio di cui trattasi sono già in parte note all'Amministrazione scolastica la quale, per l'attuazione di progetti finanziati dai Fondi Strutturali Europei nel sessennio 1994/19999, ha dovuto definire indicatori relativi al contesto scolastico (quali la dispersione scolastica, il disagio scolastico, lo stato dell'edilizia), indicatori relativi al contesto socio-economico (quali sviluppo globale e benessere sociale), nonché criteri aggiuntivi basati sui tassi di criminalità giovanile rilevati dal Ministero dell'Interno, tenendo altresì conto della presenza di alunni portatori di handicap rispetto agli alunni per classe;
- che aree a rischio con le caratteristiche su indicate sono anche presenti all'interno delle grandi aree metropolitane non comprese tra quelle nelle quali sono attualmente diffusi i progetti predetti e che, pertanto, è necessario ampliare le zone di intervento progettuale;
- che l'Amministrazione scolastica utilizza già criteri di selezione di progetti finalizzati al contenimento del fenomeno della dispersione scolastica nonché criteri di valutazione dei risultati;
- che sulla base delle aree territoriali prioritariamente individuate con l'ausilio dei predetti criteri è necessario coinvolgere nella scelta specifica delle scuole i competenti Provveditori agli studi;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Nell'allegato A alla presente intesa sono elencate le province da considerare nella loro globalità aree a rischio di devianza sociale e criminalità minorile, caratterizzate da abbandoni scolastici sensibilmente superiori alla media nazionale. Nell'allegato sono anche elencate le aree metropolitane di Genova, Torino, Milano e Roma all'interno delle quali sono da considerare zone a rischio parti di territorio o quartieri.
Art. 2 - I Provveditori agli studi delle province cui si riferiscono le predette aree, sentite le Amministrazioni Locali, la Prefettura, le Aziende Sanitarie Locali, nonché le altre Autorità istituzionali locali, anche ai fini di risorse aggiuntive da destinare ai progetti di cui alla presente intesa, comunicano al Ministero della pubblica istruzione l'elenco delle scuole, graduate secondo una scala di priorità, invitate ad elaborare, secondo le modalità e i tempi previsti dalla contrattazione integrativa nazionale di cui all'art. 11 del CCNL, un progetto pluriennale rivolto al sostegno e all'ampliamento della scolarizzazione, della socializzazione e del successo scolastico degli alunni.
Art. 3 - L'attività di coordinamento tra i competenti uffici ministeriali e periferici per l'attuazione della presente intesa e degli accordi contrattuali integrativi è affidata al Direttore Generale dell'Istruzione Elementare.

Letto, approvato e sottoscritto dalle parti in data............................
presso il Ministero della pubblica istruzione.
Il Ministro I Segretari Generali CGIL -CISL- UIL- SNALS

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ALLEGATO A

PROVINCE E AREE METROPOLITANE CHE PRESENTANO ALTI INDICI DI DISPERSIONE SCOLASTICA CONNESSI A FENOMENI DI CRIMINALITA' GIOVANILE E DISAGIO SOCIALE.

Province aree metropolitane

1. PALERMO
2. GENOVA
3. CATANIA
4. TORINO
5. CALTANISSETTA
6. MILANO
7. CAGLIARI
8. ROMA
9. SASSARI
10. NAPOLI
11. AGRIGENTO
12. SIRACUSA
13. TRAPANI
14. RAGUSA
15 FOGGIA
16. ORISTANO
17. ENNA
18. VIBO-VALENTIA
19. AVELLINO
20. CASERTA
21. COSENZA
22. TARANTO
23. NUORO
24. BRINDISI
25. MESSINA
26. BARI
27. REGGIO CALABRIA

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BOZZA PROVVISORIA TESTO PREDISPOSTO DALL'AMMINISTRAZIONE SU:
FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

Art. (fondo dell’istituzione scolastica)

1. A decorrere dal 1° settembre 1999 è costituito nelle istituzioni scolastiche ed educative statali di ogni ordine e grado, comprese le scuola speciali statali, i conservatori, le accademie e gli istituti superiori per le industrie artistiche il "fondo dell’istituzione scolastica".
2. Detto fondo è alimentato dalle risorse iscritte agli specifici capitoli dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione. Per l’anno finanziario 1999 lo stanziamento di bilancio è pari ai 4/12 delle somme iscritte sui capitoli 1051, 5963, 5964, 5965, 5966, 5967, 5968, in quanto con precedente contrattazione decentrata nazionale gli 8/12 sono stati attribuiti per finanziare il fondo di cui all’art. 71 del CCNL-scuola del 4 agosto 1995 per il periodo gennaio-agosto 1999.
Da dette risorse vanno decurtate, per ciascun anno di applicazione del presente contratto:
- la quota utilizzata per finanziare a norma degli artt. 75 e 76 del citato CCNL-scuola/1995, le indennità di direzione e di amministrazione;
- la quota degli Interventi Didattici Integrativi (IDEI) finalizzata al finanziamento, in aggiunta alle anzidette risorse, del fondo delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di II grado;
- la quota di 1 miliardo da destinare al finanziamento per le attività aggiuntive svolte dal personale docente comandato in base ad apposita procedura concorsuale presso gli IRSSAE, il CEDE e la BDP???.
3. Il fondo è inoltre alimentato dalle risorse previste dall’art. 41 del CCNL-scuola del 26 maggio 1999 non utilizzate per compensare gli istituti indicati nei commi 2, 3,e 4 dell’art. 42 del contratto stesso.
4. Una quota degli stanziamenti di cui ai precedenti commi 1 e 2 è riservata all’erogazione al personale docente ed educativo dell’indennità di bilinguismo e trilinguismo nei casi in cui essa non sia già prevista a carico di soggetti diversi dall’Amministrazione della pubblica istruzione dalla normativa vigente, e all’erogazione del compenso per l’effettuazione di turni notturni e festivi al personale educativo ed ATA dei convitti nazionali, degli educandati femminili statali e delle scuole speciali statali. Le misure di dette indennità e compensi sono fissate nella tabella…… allegata al presente contratto.
5. Il fondo è infine alimentato dai finanziamenti previsti dalle vigenti disposizioni legislative, ivi compresa la legge 440/97, per la quota parte destinata a retribuire le prestazioni del personale, da ulteriori risparmi e da tutte le somme introitate dalla scuola finalizzate a compensare le prestazioni aggiuntive del personale, ivi comprese quelle derivanti da risorse comunitarie, da enti pubblici o soggetti privati.
6. Le somme eventualmente non utilizzate alla fine di ciascun anno finanziario sono utilizzate per le stesse finalità nell’esercizio successivo.
7. La ripartizione degli stanziamenti previsti dai precedenti commi 2 e 3 è effettuata a livello delle istituzioni scolastiche di cui al precedente comma1, in base al numero dei posti previsti nell’organico di diritto per il personale docente compreso quello di sostegno e dei posti previsti per l’insegnamento della religione cattolica.
8. Il fondo dell’istituzione scolastica è finalizzato a retribuire le prestazioni aggiuntive, effettuate a norma dell’art.25 del CCNL-scuola del 26 maggio 1999 dal personale docente, educativo ed ATA, con esclusione dei direttori amministrativi dei conservatori e delle accademie e dei responsabili amministrativi in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato nelle istituzioni scolastiche di cui al precedente comma 1.
9. La misura oraria lorda tabellare del compenso per le anzidette prestazioni aggiuntive è quella fissata nella tabella ….. allegata al presente contratto.
10. A norma dell’art. 25 del CCNL-scuola 26 maggio 1999, le attività aggiuntive retribuibili con il fondo dell’istituzione scolastica sono:
a. quelle programmate nel piano dell’offerta formativa:
- ore aggiuntive d’insegnamento effettivamente prestate fino ad un massimo di 6 ore settimanali, comprese le ore di approfondimento negli istituti professionali;
- ore aggiuntive e funzionali all’insegnamento prestate dal personale docente. Esse consistono tra l’altro nello svolgimento dei compiti relativi a: 1) progettazione di interventi formativi; 2) produzione di materiali con particolare riferimento anche a prodotti informatizzati utili per la didattica, finalizzati ad una utilizzazione collegiale; 3) partecipazione a progetti comunitari nazionali o locali mirati al miglioramento della produttività dell’insegnamento e del servizio ed al sostegno dei processi di innovazione; 4) maggior raccordo tra scuole statali con riguardo ai circoli didattici e tra scuola e mondo del lavoro; 5) partecipazione ad attività realizzate sulla base di convenzioni con enti locali e con terzi, con oneri a carico degli stessi, aventi per oggetto prestazioni di servizi o utilizzazione di strutture e di personale per progetti aperti al territorio coerenti con le finalità di istituto ( tutoraggio, coordinamento, progettazione e verifica POF, coordinamento organi, dipartimenti, ecc. art. 43 comma 3???)
- ore aggiuntive prestate dal personale ATA,
- ore di pratica sportiva il cui ammontare complessivo va individuato nell’ambito di uno specifico progetto indicato nel, PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA, progetto che può riguardare solo una parte dei docenti in servizio nell’istituzione scolastica;
b. quelle funzionali all’insegnamento di cui all’art. 42 – comma 3 lettera a) del CCNL.scuola del 4 agosto 1995 alla lettera a) eventualmente eccedenti il limite ivi previsto:
c. quelle assegnate dal capo d’istituto a docenti con funzioni di collaborazione disciplinate dall’art. 19 comma 4 del CCNL-scuola del 26 maggio 1999.
11. Ogni attività retribuita con il fondo dell’istituzione scolastica dovrà essere verificata e certificata.
L’attribuzione degli incarichi continua ad essere disciplinata dall’art. 72 – comma 2 del CCNL-scuola del 4 agosto 1995.

DISAPPLICAZIONI
art. 43 comma 3 CCNL/95
art. 71
art. 72 – commi 1, 3 e 4

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BOZZA PROVVISORIA TESTO DELL'AMMINISTRAZIONE SU:
FORMAZIONE

Art. 1 - La formazione continua per il personale della scuola
Art. 2 - Osservatorio di orientamento e di monitoraggio
Art. 3 - La contrattazione
Art. 4 - La risorse e i criteri di ripartizione
Art. 5 - Standard organizzativi e di costo
Art. 6 - Il diritto allo studio e la partecipazione
Art. 7 - I soggetti che offrono formazione per gli insegnanti
Art. 8 - Formazione iniziale
Art. 9 - Formazione in ingresso
Art. 10- Formazione per le funzioni-obiettivi
Art. 11 - Formazione per il personale che opera nelle scuole collocate in aree a rischio educativo
Art. 12 - Formazione per li insegnanti che operano nelle scuole con elevata presenza di studenti in lingua nativa non italiana
Art. 13 - Formazione degli insegnanti che erano nel settore dell’educazione degli adulti e in particolari contesti (art. 39)
Art. 14 - Formazione degli insegnanti nel settore della formazione integrata post-secondaria
Art. 15 - Formazione connessa al potenziamento della ricerca sperimentazione, documentazione e aggiornamento educativo (art. 15, comma 7)
Art. 16 - Formazione in connessione con la valorizzazione della professionalità 

Art.1 - La formazione continua per il personale della scuola

1. A norma dell'art.12 - comma 1 - del CCNL scuola del 26 maggio 1999, con il presente articolo si individuano gli obiettivi cui deve tendere l'istituzione, l'organizzazione e la realizzazione di iniziative di formazione continua per il personale della scuola.
2. L'amministrazione scolastica, con le risorse finanziarie annualmente disponibili, ha l'obbligo di costruire progressivamente un sistema di opportunità formative, artico lato e di qualità (art.10, comma 2). La formazione continua è una risorsa strategica per il miglioramento della scuola e, come tale, è un diritto degli insegnanti, del personale educativo e ATA e dei dirigenti scolastici (art.13, comma 1).
3. Le iniziative di formazione hanno per obiettivi il miglioramento e la crescita professionale del personale, la qualità dell'educazione, la lotta alla dispersione scolastica, l'arricchimento professionale legato alle trasformazioni del sistema scolastico (autonomia), alle innovazioni di ordinamento, alla riorganizzazione dei servizi amministrativi, la riconversione e riqualificazione professionale, anche in relazione alla mobilità territoriale, professionale e intercompartimentale, e gli interventi per particolari esigenze (formazione finalizzata).
4. La formazione, la riqualificazione e la riconversione professionale sono orientate verso le esigenze emergenti dall'attuazione dell'autonomia scolastica, al potenziamento del la ricerca, sperimentazione, documentazione e oggi ornamento educativo, all'espansione dell'istruzione e formazione integrata post-secondaria (art.15, comma 7). Al personale della scuola viene data la possibilità di definire percorsi personali di crescita professionale, anche con apposite misure di carattere individuale.
5. Nel l'impostazione del la formazione l'amministrazione scolastica assicura, anche secondo schemi di intervento pluriennale, pari opportunità di accesso per tutto il personale della scuola, a prescindere dalla specifica realtà territoriale e dal contesto operativo in cui il personale opera (art. 10, comma 2).
6. La formazione continua degli insegnanti tiene conto del profilo professionale e delle sue componenti fondamentali così come individuate nel CCNL, cioè delle competenze organizzative e relazionali, conoscenze disciplinari, competenze di metodologia didattica, nella prospettiva della valorizzazione dell'autonomia didattica e di ricerca propria degli insegnanti. Comprende la formazione iniziale, la formazione in ingresso e la formazione in servizio.
7. Per il personale ATA la formazione continuo è funzionale alla crescita professionale nell'ambito della riorganizzazione dei servizi amministrativi, tecnici e generali, soprattutto in relazione all'informatizzazione, in corso nella scuola.
8. La formazione continua dei dirigenti scolastici ha lo scopo di migliorarne le prestazioni nella gestione della scuola autonoma dal punto di vista organizzativo e degli esiti di apprendimento da parte degli studenti di contribuire ad attivare una rete di relazioni con il territorio comprese le espressioni della società del lavoro e delle professioni e all'utilizzo efficace delle risorse rivolta al miglioramento dell'offerta formativa.
9. La formazione del personale dello scuola comprende modalità diverse - dai corsi brevi di aggiornamento ai corsi strutturati - segue approcci diversi - dalla formazione d'aula , alla formazione a distanza, all'apprendimento professionale in rete, all'autoformazione, all'apprendimento indipendente e alla formazione sul lavoro -; per gli insegnanti, in particolare, si inserisce nell'ambito dell'autonomia di ricerca e prevede modalità specifiche - dalla ricerca-azione a progetti di ricerca - e una pluralità di percorsi - da quelli organizzati dalle stesse scuole o reti dì scuole a percorsi universitari (art.12, comma 1)-.
10. Il sistema di formazione continua del personale della scuola è strutturalmente differenziato e Si basa sull'azione delle singole scuole, sui piani territoriali provinciali (o subprovinciali) e sugli interventi di carattere generale
· alle scuole, singolarmente o in rete e in consorzi, competono le iniziative di formazione collegate con il Piano dell'offerta formativa a supporto dell'autonomia scolastica;
· i piani territoriali a livello provinciale garantiscono servizi professionali a supporto della progettualità delle scuole nel campo della formazione continua del personale;
· gli interventi di carattere generale derivano alle trasformazioni di sistema, sia di ordinamento sia curricolari.

Art. 2 - Osservatorio di orientamento e di monitoraggio

1. L'Osservatorio è una struttura di orientamento e di monitoraggio in relazione al l'arricchimento professionale legato alle trasformazioni di sistema, alla riconversione e riqualificazione professionale e alla mobilità, anche nella prospettiva di potenziamento degli strumenti di controllo qualitativo della spesa (art.12, comma 3).
2. L'Osservatorio è composto da 9 esperti nominati dal Ministro d'intesa con le 00.55. firmatarie del contratto che in sede di primo incontro definiscono le modalità di organizzazione e di funzionamento, tra cui la scelta di un coordinatore. Progressivamente l'Osservatorio sarà funzionalmente decentrato a livello regionale (Art.12, comma 3).
3. Rispetto agli ambiti di competenza indicati - fabbisogno qualitativo e quantitativo delle risorse umane e loro riconversione professionale - i compiti dell'Osservatorio sono:
· la individuazione delle grandi aree di fabbisogni formativi per il personale della scuola
· la definizione delle metodologie formative funzionali agli obiettivi
· l'individuazione dei criteri per il riconoscimento dei crediti formativi relativi alle professionalità per le funzioni-obiettivo
- la collaborazione per la progettazione dei corsi di formazione finalizzata (docenti per le funzioni obiettivo e docenti operanti nelle aree a rischio)
- la definizione delle tipologie formative valide per l'educazione degli adulti (art.39 c)
4. L'Osservatorio viene costituito entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto integrativo nazionale. Il Ministero assicura, riservando proprie specifiche risorse a tale scopo, le condizioni di lavoro per l'Osservatorio.

Art. 3 - La contrattazione

1. La formazione viene impostata, organizzata e realizzata attraverso la contrattazione integrativa e la contrattazione decentrata nazionale e provinciale anche secondo modalità dl concertazione e dl bilateralismo.
2. La contrattazione integrativa ha durata quadriennale e definisce le scelte fondamentali, i criteri di ripartizione delle risorse e le soluzioni organizzative per la formazione del personale della scuola.
3. Annualmente si realizza la contrattazione nazionale sulla base della quale il Ministro definisce, non oltre il 31 maggio, la direttiva annuale.
4. Alfine di facilitare il coordinamento ed accrescere l'efficacia del complesso di interventi nel settore della formazione del personale della scuola alla sede unica di contrattazione presso il Ministero corrisponde una un'unica struttura responsabile per il settore.
5. A livello provinciale nell'ambito della contrattazione decentrata si definiscono gli obiettivi dei piani territoriali. di formazione, cioè dell'insieme degli interventi formativi e di supporto che vanno al di là delle possibilità di azione delle scuole, singole o in rete. I piani territoriali tengono conto delle tipologie di soggetti (personale ATA, capi di istituto...) e di campi particolari di intervento (promozione di nuove problematiche, risposte a specificità territoriali, emergenze, lotta all'insuccesso scolastico, rischio socio-educativo...) ed includono misure specifiche in relazione ai servizi professionali di sostegno alla progettualità delle singole scuole (informazione, consulenza, collaborazione con associazioni ed enti locali...).
6. A livello di singola scuola il capo di istituto fornisce ai soggetti sindacali un'informazione preventiva sulle priorità e sui criteri, adottati dal Collegio dei docenti, per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art.6, comma 3).

Art.4 - Le risorse finanziarie e i criteri generali di ripartizione

1. Le risorse finanziarie per la formazione continua del personale derivano dagli appositi capitoli di bilancio del Ministero, da interventi legislativi sia a carattere permanente sia di natura temporanea, dai programmi dell'Unione Europea. Le risorse vengono allocate secondo criteri di carattere generale che riflettono l'architettura dell'intero sistema e ne assicurano lo sviluppo e il consolidamento all'interno dei singoli settori di intervento.
2. Ogni singola scuola ha una specifica responsabilità per la formazione del personale che in essa opera. Alle scuole viene assegnato direttamente almeno il 50% delle risorse complessive che costituisce il budget per lo sviluppo professionale del personale. Nell'assegnazione delle risorse si tiene conto del numero degli addetti e di particolari criteri oggettivi di complessità.
2.1 Nell'ambito del Piano dell'offerta formativa la scuola definisce le azioni, annuali e/o pluriennali, per lo sviluppo professionale del personale, in relazione agli obiettivi del Piano stesso, tenendo conto dei risultati di eventuali processi di autoanalisi e favorendo i progetti personali di crescita professionale degli insegnanti;
2.2 L'intervento delle scuole nel campo della formazione è diretto (organizzazione in proprio o in rete di azioni formative) o indiretto (partecipazione del personale a corsi e iniziative organizzate all'esterno della scuola; acquisizione di servizi di consulenza e di assistenza tecnica).
2.3 Nelle risorse del budget per lo sviluppo professionale assegnate alle scuole possono essere incluse, accanto alle risorse svincolate da precise finalizzazioni, risorse dedicate alla realizzazione di particolari progetti di interesse generale.
3. Agli Uffici scolastici operanti a livello provinciale o responsabili degli interventi condotti a tale livello vengono assegnate risorse finalizzate. Il livello di risorse assegnate varia dal 10% al 15% dell'ammontare complessivo delle risorse per la formazione : la variabilità è legata a criteri oggettivi basati sull'offerta formativa esistente sul territorio e sulla sua qualità.
I criteri specifici di utilizzo delle risorse a livello provinciale o subprovinciale e i soggetti destinatari dell'assegnazione verranno eventualmente ridefiniti a mano a mano che si completa il riassetto in corso dell'amministrazione scolastica periferica.
4. All'amministrazione centrale appartengono le iniziative di formazione di interesse generale nella prospettiva di un sistema compiuto di formazione continua del personale della scuola, i progetti speciali legati a specifici campi di azione (ad esempio l'introduzione delle tecnologie, il sostegno all'handicap, educazione degli adulti ...) e le azioni connesse alle modifiche di ordinamento e di curricolo nazionale. All'amministrazione centrale fanno, altresì, capo gli interventi per la riconversione, la riqualificazione e la mobilità professionale e per l'anno di formazione; nonché l'impostazione e il coordinamento delle azioni di cui ai successivi artt.

Art. 5 - Standard organizzativi e di costo

1. Per assicurare qualità ed efficacia alle azioni di formazione il Ministero, sentite le 0055, definisce gli standard, organizzativi, funzionali e di costo, per l'insieme delle iniziative di formazione (art.12, comma 5).
2. Gli standard vengono definiti per l'azione formati va tenendo conto delle modalità (convegni, cicli di conferenze, azioni formative vere e proprie), delle tipologie di intervento (aggiornamento, riconversione, riqualificazione, sviluppo professionale), dei modelli adottati (formazione a distanza, autoformazione/apprendimento indipendente, apprendimento collaborativo in rete).
3. La definizione di standard riguarderà anche le innovazioni per lo sviluppo professionale degli insegnanti (borse di ricerca per insegnanti e forme particolari di collaborazione con l'università, ..) che il Ministero si impegna a sviluppare sperimentalmente e a diffondere successivamente nell'arco di validità del presente contratto.

Art.6 - Il diritto allo studio e la partecipazione alla formazione

1. Per raggiungere gli obiettivi definiti è indispensabile garantire pari condizioni di fruizione a tutto il personale l’amministrazione scolastica realizza specifici interventi perequati vi rispetto alle diversità territoriali. In sede di contrattazione decentrata si definiscono i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio (art.4, comma 2).
2. Gli insegnanti possono usufruire, con l'esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa vigente sulle supplenze brevi dei diversi gradi scolastici, di cinque giorni nel corso dell'anno scolastico per la partecipazione a iniziative di aggiornamento riconosciute dall'amministrazione (art.13, comma 3).
3. All'interno delle singole scuole per il personale in servizio, iscritto ai corsi di laurea, a corsi di perfezionamento o a scuole di specializzazione, soprattutto se utili al reimpiego (art.15, comma 4), sono previste modalità specifiche di articolazione dell'orario di lavoro e l'utilizzo dei permessi di studio retribuiti.
4. Il personale che partecipa a iniziative di formazione che rientrano nei programmi di azione di interesse generale promossi dall'amministrazione a livello centrale o periferico, o ad iniziative organizzate dalle istituzioni scolastiche di appartenenza è considerato in servizio a tutti gli effetti. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi comporta, ove spettante, il trattamento di missione e il rimborso delle spese di viaggio.
5. In particolare per il periodo 1999-2001 il completamento della laurea (scuola dell'infanzia e scuola elementare) o l'iscrizione a corsi di laurea pertinenti degli insegnanti in servizio nelle scuole dell'infanzia e della scuola elementare hanno un carattere di priorità (all'interno delle decisioni del collegio dei docenti), anche in riferimento all'esercizio del diritto allo studio.
6. E' da favorire il corso alla formazione a distanza e all'apprendimento in rete prevedendo particolari forme di attestazione e di verifica J' competenze. La partecipazione ad iniziative basate sulla formazione a distanza o sul ricorso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione viene attestata dal capo di istituto o può risultare dalla stessa organizzazione dell'iniziativa.
7. Nel settore della formazione finalizzata la partecipazione dà luogo alla verifica delle competenze e alla certificazione anche nella prospettiva dello sviluppo e della valorizzazione del la professionalità.
8. Per assicurare il pieno esercizio del diritto alla formazione il Ministero assicura, a partire dall'anno 1999-2000, la necessaria informazione cui corsi di formazione al personale della scuola ricorrendo anche alle tecnologie della comunicazione e dell'informazione, soprattutto in relazione alla mobilità territoriale, professionale e intercompartimentale (art. 15, comma 5).

Art.7 - I soggetti che offrono formazione per gli insegnanti

1. Per la formazione del personale della scuola opera una pluralità di soggetti. Si introduce il principio dell'accreditamento degli enti o delle agenzie per la formazione del personale della scuola. E' abolita l'autorizzazione dei corsi di aggiornamento per gli insegnanti, sostituita dal riconoscimento da parte dell'amministrazione dei corsi che rispondano ad alcuni standard minimi di riferimento.
2. Sono considerati soggetti qualificati per la formazione del personale della scuola le università (dipartimenti, consorzi...) e gli IRRSAE sulla base di specifici criteri (esperienza e attività svolta, livello di diffusione, competenze specifiche...) il Ministero può riconoscere come soggetti qualificati le associazioni professionali, le associazioni disciplinari collegate a comunità scientifiche e gli istituti pubblici di ricerca scientifica.
3. Il Ministero, sentite le 00.SS. e sulla base dei criteri sotto indicati, definisce i requisiti specifici e le procedure da seguire per l'accreditamento di soggetti privati - non inclusi nel comma n.2 precedente - come fornitori di servizi formativi per il personale della scuola. I criteri generali di riferimento sono :
· la missione dell'ente o dell'agenzia, tenendo anzitutto conto delle finalità contenute nello statuto
· l'attività svolta per lo sviluppo professionale del personale della scuola
· l'esperienza accumulata nel campo della formazione
· l'attività di ricerca condotta e le iniziative di innovazione metodologica condotte nel settore specifico
· il livello di professionalizzazione raggiunto, anche con riferimento a specifiche certificazioni e accreditamenti già avuti e alla differenza funzionale di compiti e di competenze
· la padronanza di approcci innovativi, anche in relazione al monitoraggio e alla valutazione di impatto delle azioni di formazione
· il ricorso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione
· la documentata conoscenza della natura e delle caratteristiche dei processi di sviluppo professionale degli insegnanti
· la specifica competenza di campo in relazione alle aree progettuali di lavoro
- la disponibilità a consentire il monitoraggio, l'ispezione e la valutazione delle singole azioni di formazione.
I soggetti accreditati possono partecipare a progetti di carattere nazionale promossi dal l'amministrazione scolastica.
4. Oltre alle iniziative realizzate dai soggetti elencati possono essere riconosciute dall'amministrazione centrale e periferica iniziative di formazione - ad esclusione di convegni, seminari e simposi - rivolte al personale della scuola che rientrino negli obiettivi indicati. Le iniziative devono attenersi agli standard definiti per la formazione del personale della scuola. Per ottenere il riconoscimento il Ministero definisce le procedure rivedendo le norme contenute nell'0.M. 305/96 e nella direttiva 70/97.

Art.8 - Formazione iniziale

1. Nell'ottica di valorizzare la scuola quale sede che contribuisce alla formazione dei futuri maestri, per il periodo 1999-2001 il Ministero avvia un'azione di sostegno alle scuole che accolgono tirocinanti con la formulazione di orientamenti e linee guida per le scuole, l'assistenza e consulenza per la definizione di vere e proprie convenzioni con l'università e la disseminazione di buone pratiche.
2. Il Ministero, sentite le OO.SS.,riconosce le funzioni di supporto all'attività didattica da parte dei docenti in formazione, anche nell'ottica di favorire il graduale ingresso nel la professione.

Art.9 - Formazione in ingresso

1. Per i docenti di nuova nomina, a tempo determinato (da definire)
2. Per i docenti di nuova nomina a tempo indeterminato in prova l'anno di formazione il Ministero definisce gli standard organizzativi e di costo a livello nazionale e i programmi; la realizzazione della formazione avviene, attraverso specifici progetti contestualizzati, da parte di reti e/o di consorzi di scuole a cui il Ministero assegna risorse finanziarie finalizzate, secondo una programmazione a livello provinciale (art.14, comma 2).
3. L'impostazione delle attività tiene conto dell'esigenza di personalizzare i percorsi di formazione, di armonizzare l'apprendimento assistito sul lavoro - con il sostegno di tutors appositamente formati - e l'approfondimento teorico.
4. Nel corso dell'anno di formazione i progetti specifici dovranno prevedere opportunità formative opzionali per il miglioramento delle competenze tecnologiche e delle conoscenze in lingua straniera, anche nella prospettiva di diffondere, tra gli insegnanti, l'acquisizione di certificazioni internazionalmente riconosciute.

Art. 10 - Formazione per le funzioni obiettivo

1. Per la preparazione del personale che dovrà svolgere le funzioni obiettivo previste (art.28, comma 1) - gestione del piano dell'offerta formativa, il sostegno al lavoro dei docenti, interventi e servizi per gli studenti, realizzazione di progetti formativi d'intesa con enti e istituzioni esterni alla scuola - il Ministero organizza corsi finalizzati con le seguenti caratteristiche:
a) i corsi hanno l'obiettivo di promuovere l'acquisizione delle competenze necessarie, di sostenere lo svolgimento delle funzioni strumentali e di assicurare la massima efficacia
b) i corsi saranno riferiti alle quattro aree previste dal contratto, avranno una durata di almeno 30 ore e potranno essere organizzati anche secondo un'impostazione modulare con riconoscimento di particolari crediti formati vi e professionali; in fase di prima realizzazione i corsi avranno un struttura articolata in momenti di formazione a distanza (10 ore) e in fasi di formazione a livello locale (20 ore).
c) a livello nazionale - in collaborazione con l'Osservatorio - sarà definita la cornice di finalità, verranno precisati i contenuti essenziali (anche con criteri di polivalenza e di specificità), si determineranno gli orientamenti per l'equilibrio tra conoscenze, competenze ed esperienze sul campo e si preciseranno i criteri di verifica delle competenze e di certificazione;
d) le risorse specifiche saranno assegnate alle singole scuole mentre l'offerta dei corsi avverrà da parte di reti di scuole, di soggetti qualificati o di soggetti accreditati (vedi gli articoli successivi)
e) le iniziative prevedono la verifica delle competenze e la certificazione dei corsi stessi.
2. Nell'anno scolastico 1999-2000 i corsi verranno estesi e interesseranno tutte le 50.000 persone chiamate a svolgere funzioni di sistema. Negli anni successi vi i corsi finalizzati per le funzioni di sistema sarà disponibile su base corrente.
3. Per il 1999-2000 le iniziative avranno un carattere di priorità nella ripartizione delle risorse per la formazione.

Art. 11 - Formazione per il personale che opera nelle scuole collocate nelle aree a rischio educativo

1. L'obiettivo delle iniziative di formazione è quello di accrescere l'efficacia dell'insegnamento, prevenire la dispersione scolastica e aumentare significativamente i livelli di successo scolastico. In particolare la formazione è lo strumento che accompagna e sostiene la progettualità delle singole scuole impegnate in questo campo.
2. Data la natura degli obiettivi e il contesto in cui si colloca l'azione di formazione adotta metodi e tecniche particolarmente efficaci con stretto collegamento tra l'approfondimento teorico, la riflessione sulla pratica e l'esperienza pratica stessa. L'impostazione della formazione deve valorizzare l'autonomia di ricerca della scuola e, in particolare, degli insegnanti.
3. Partecipano alle attività di formazione, in relazione ai progetti delle singole scuole, gli insegnanti, il personale ATA e i capi di istituto. I corsi sono organizzati dalle scuole, singole o in rete, e si avvolgono della collaborazione di soggetti qualificati o accreditati.
4.I corsi hanno inizio con l'anno scolastico 1999-2001, sono oggetto di specifico monitoraggio e di valutazione di impatto.

Art. 12 - Formazione per gli insegnanti che operano nelle scuole con elevata presenza di studenti di lingua nativa non italiana

1. Le iniziative di formazione rivolte a rendere reale l'accoglienza e il successo scolastico per gli studenti e alunni di lingua nativa diversa dall'italiano sono una priorità da perseguire all'interno di un'azione di interesse generale rivolte a costruire tra il personale della scuola le conoscenze e le competenze indispensabili, esse costituiscono una componente essenziale delle politiche per l'immigrazione.
2. Tenendo conto dei bisogni di carattere diverso e dell'esigenza di un approccio sistematico le attività formati ve sono orientate in quattro direzioni: pronto intervento linguistico, corsi specifici sull'insegnamento della lingua italiana come lingua seconda, approfondimento delle tematiche dell'educazione multiculturale, messa a disposizione degli insegnanti di risorse didattiche e formative.
3. A seguito di specifiche intese i corsi per l'insegnamento della lingua italiana come lingua seconda possono anche essere offerti dall'Università come corsi di perfezionamento. Per la predisposizione di materiali per il pronto intervento linguistico e per la messa a disposizione di risorse didattiche si fa ricorso alle tecnologie della comunicazione e del l'informazione.
4. Per l'impostazione e l'organizzazione delle attività le scuole e l'amministrazione si avvalgono della collaborazione con le università, con gli IRRSAE e con la BDP, cooperano con le iniziative già realizzate o in corso da parte degli enti locali e delle organizzazioni non governative.

Art. 13 - Formazione degli insegnanti che operano nel settore dell’educazione degli adulti e in particolari contesti (art. 39)

1. Gli obiettivi delle iniziative di formazione finalizzata sono l'acquisizione e lo sviluppo di specifiche competenze per l'educazione degli adulti e l'attivazione delle condizioni per il pieno sviluppo delle politiche di formazione permanente. Le iniziative sono rivolte ai docenti che operano nei centri territoriali permanenti, nei corsi serali della scuola secondaria superiore, nelle scuole presso ospedali e istituti penitenziari.
2. I corsi mirano, soprattutto, a diffondere la conoscenza dei processi di apprendimento in età adulta, ad accrescere la familiarità con le metodologie attive di insegnamento, a sviluppare la padronanza dei modelli didattici ed organizzativi propri del settore ed ispirati alla flessibilità (modularità, riconoscimento dei crediti formati vi e professionali percorsi individuali di apprendimento, certificazione delle competenze...).
3. Le tipologie formative valide ai fini dell'insegnamento di settore sono definite nell'ambito dei compiti dell'Osservatorio.
4. Per l'intero settore dell'educazione degli adulti, delle scuole in ospedale e nelle scuole carcerarie il Ministero, sentite le OO.SS., definisce con la direttiva annuale il piano di interventi di formazione per gli insegnanti.

Art. 14- Formazione degli insegnanti che operano nella formazione integrata post-secondaria (Patto sociale)

Art. 15 - Formazione connessa al potenziamento della ricerca, sperimentazione, documentazione e aggiornamento educativo (art. 15, comma 7)

1. A partire dall'anno scolastico 1999-2000 il Ministero promuove l'organizzazione di specifici percorsi formativi per il personale della scuola che nell’amministrazione centrale e periferica ha responsabilità o collabora alla definizione, alla progettazione, all'attuazione e alla valutazione delle iniziative di formazione e di sviluppo professionale.

Art. 16 - Formazione in connessione con la valorizzazione della professionalità (art. 29)

1. In connessione con la maggiorazione stipendiale a seguito di procedura concorsuale selettiva per prove e titoli, verranno organizzati, con possibilità di partecipazione distribuita sul territorio, seminari di alta qualificazione in collaborazione con le Università.
2. I seminari di alta qualificazione mirano a consolidare gli alti livelli di professionalità raggiunta da parte degli insegnanti anche in funzione di una valorizzazione della stessa nell'ambito delle iniziative di sviluppo professionale degli insegnanti e potranno essere la base di partenza per l'avvio di forme particolari di collaborazione tra gli insegnanti e l'Università.
3. Le collaborazioni con l'Università che potranno derivare dalla partecipazione ai seminari di alta qualificazione riguarderanno i temi specifici di competenze degli insegnanti stessi - in termini sia di discipline sia di problematiche didattiche e formative generali -, saranno rivolte a migliorare la qualità dell'insegnamento e a favorire la ricerca educativa e potranno anche essere inserite nell'ambito dei percorsi universitari di formazione iniziale degli insegnanti.
4. Al fine di assicurare efficacia e funzionalità, il Ministero, sentite le 00.SS. avvia interventi specifici, anche con il ricorso della formazione a distanza, per la formazione dei membri delle commissioni giudicatrici.

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BOZZA PROVVISORIA SU AREE A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO

Aree a forte processo immigratorio

  1. Per contribuire alla piena integrazione degli alunni provenienti da altri Paesi iscritti alle scuole dell'obbligo funzionanti nelle aree a forte processo immigratorio e per riconoscere l'impegno aggiuntivo degli insegnanti delle predette scuole, le risorse del fondo di istituto nelle situazioni in argomento possono essere anche utilizzate per erogare salario accessorio ai predetti insegnanti.
  2. Le modalità di destinazione e di erogazione delle risorse, secondo le specifiche previsioni del P.O.F. delle scuole funzionanti nelle aree interessate, sono disciplinate dal successivo art.…. del presente contratto.

 
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