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Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
"Ufficio relazioni sindacali" - Serv. Contrattazione collettiva
Atto di indirizzo
all’ARAN per la trattativa ai sensi dell'art. 30 dell'Accordo del 24
febbraio 2000 sulla sequenza contrattuale prevista dall'art. 44 del CCNL
26 maggio 1999 - comparto Scuola - personale delle scuole italiane
all'estero.
Il Presidente dei Consiglio dei
Ministri, tramite il Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il
Ministero della pubblica istruzione e il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, acquisito il parere del
Ministero degli affari esteri, nell'esercizio delle competenze relative
alla contrattazione collettiva dei dipendenti delle Amministrazioni di cui
all'art. 46, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, impartisce
all'ARAN i seguenti indirizzi, ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto
legislativo n. 29 del 1993, per le trattative inerenti il comparto Scuola
relativamente al personale da destinare all'estero, di cui all'art. 18
dell'Accordo del 24 febbraio 2000 sulla sequenza contrattuale prevista
dall'art.44 del CCNL 26 maggio 1999.
L'art. 9 della legge n. 147 del 2000, recante "Proroga dell'efficacia
di talune disposizioni connesse ad impegni internazionali e misure
riguardanti l'organizzazione del Ministero degli affari esteri", ha
introdotto per via legislativa rilevanti modifiche nella materia della
selezione e destinazione del personale dello Stato alle istituzioni
scolastiche ed universitarie all'estero e alle scuole europee.
Ai sensi dell'art. 1, comma 3, lett. b), del CCNL sottoscritto il 4 agosto
1995 e dell'art. 44 del CCNL 26 maggio 1999 del comparto Scuola, prima
dell'entrata in vigore della suddetta legge questa materia è stata
regolata rispettivamente dagli Accordi successivi dell'11 dicembre 1996 e
del 24 febbraio 2000.
L'art.30 dell'Accordo sulla sequenza contrattuale del 24 febbraio 2000
(Adeguamento delle norme contrattuali) ha previsto un impegno delle parti
ad incontrarsi, "qualora fossero emanate riforme relative alle
materie del presente Accordo".
Considerato che, dopo la sottoscrizione dell'Accordo in questione, è
entrata in vigore la citata legge 26 maggio 2000, n. 147, sussistono i
presupposti previsti dall'art. 30 per l'adeguamento contrattuale, alla
riforma introdotta per via legislativa.
L'oggetto della trattativa sarà costituito dalla revisione della
disciplina contrattuale precedente all'entrata in vigore dell'art. 9 della
legge n. 147 del 2000 nel rispetto dei principi fondamentali contenuti
nella medesima norma, quali, in particolare, i criteri della selettività,
dell'alternanza e del congruo periodo di servizio metropolitano tra un
incarico e l'altro.
Nell'attuare l'adeguamento, pertanto, dovrà essere assicurata
l'alternanza tra personale in servizio nelle scuole metropolitane e
personale in servizio all'estero, evitando che il conferimento
dell'incarico possa configurarsi come assegnazione a tempo indeterminato.
Lo svolgimento del servizio nelle scuole metropolitane per un congruo
numero di anni scolastici dopo la cessazione dell'incarico all'estero
consentirà l'accrescimento professionale, del personale interessato,
attraverso la diversificazione delle esperienze, anche in considerazione
dell'importante processo di riforma che sta interessando la scuola
italiana in questi anni.
In particolare, la trattativa potrà riguardare i seguenti aspetti:
- i requisiti di ammissione alla
selezione;
- il regime di prove da sottoporre ai
candidati ai fini dell'inserimento in graduatoria;
- le modalità di aggiornamento della
graduatoria stessa.
Il Ministro
Bassanini
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