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PROTOCOLLO D’INTESA tra IL MINISTERO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI CGIL, CISL, UIL E SNALS
LE PARTI, premesso che
la presente intesa è
finalizzata a rimuovere gli ostacoli ed i problemi segnalati dalle
organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e SNALS e dalle rispettive
Confederazioni in merito alla funzionalità dei servizi a.t.a. in
previsione dell’avvio dell’autonomia scolastica nelle scuole, anche a
seguito dell’attuazione dell’art.8 della legge 124/99, e a definire
gli interventi di sostegno e supporto necessari a garantirne il buon
funzionamento a partire dal 1/9/2000 attraverso:
- - la rideterminazione delle dotazioni
organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle
scuole che devono corrispondere ai compiti e alle attività connesse
all’attribuzione dell’autonomia alle istituzione scolastiche e
all’efficace erogazione dei servizi formativi, secondo i principi
organizzativi e le modalità di distribuzione previste dall’art. 53
del C.C.N.I.;
- - l’attuazione della legge
124/1999, che richiede adempimenti tempestivi e coordinati,
particolarmente per quel che riguarda il trasferimento di funzioni e
personale dagli enti locali alla Stato, secondo i criteri concertati
con le OO.SS. e le altre Amministrazioni statali e locali interessate.
CONCORDANO
1) in merito alla
necessità di costituire una sede di concertazione e monitoraggio sulle
modalità di attuazione del trasferimento allo Stato delle funzioni e del
personale già di competenza degli Enti locali, con la partecipazione di
rappresentanti del Ministero della Pubblica Istruzione, del Lavoro e
Previdenza Sociale, dell’Interno, del Tesoro, Bilancio e Programmazione
Economica, del Dipartimento per la Funzione Pubblica, dell’A.N.C.I.,
dell’U.P.I., dell’U.N.C.E.M. e delle Organizzazioni sindacali che
sottoscrivono la presente intesa;
2) sull’esigenza di limitare all’anno scolastico 2000-01 i criteri di
determinazione degli organici del personale A.T.A. adottati
dall’Amministrazione, considerato che per la ristrettezza dei tempi a
disposizione, non è stata raggiunta l’intesa nella procedura di cui
all’articolo 53 del contratto sopra richiamato. Ciò al fine di
verificare gli effetti di tali criteri con riguardo:
- a) alla consistenza quantitativa delle
dotazioni organiche e alla corrispondenza complessiva con la dotazione
definita per l’anno scolastico corrente;
- b) all’aderenza degli stessi criteri
alle esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche e
all’assolvimento dei nuovi compiti derivanti dal regolamento
sull’autonomia delle scuole;
- c) all’adozione di opportune misure
correttive, da definire in sede di concertazione entro il 15
febbraio 2001, qualora gli effetti dei criteri di cui al punto 2,
congiunti alle conseguenze del dimensionamento delle istituzioni
scolastiche, risultassero inadeguati alle esigenze del sistema
scolastico, tenuto conto, in particolare, del personale trasferito
dagli Enti locali e delle funzioni svolte mediante contratti e
progetti di lavori socialmente utili;
3) di rideterminare,
conseguentemente, le dotazioni organiche della scuola dell’autonomia con
effetto definitivo dall’anno scolastico 2001-02 e con l’obiettivo di
assicurare a tutte le istituzioni scolastiche dotazioni adeguate alle
effettive esigenze, riequilibrando, inoltre, i criteri adottati per i
diversi gradi e ordini di scuola in relazione all’avvenuto processo di
dimensionamento delle scuole e del decentramento dell’amministrazione
periferica. A tale proposito i criteri definitivi dovranno individuare una
dotazione di base comune di operatori amministrativi e collaboratori
scolastici in rapporto ai parametri di dimensionamento, in attuazione
dei principi indicati dall’articolo 53 del C.C.N.I.;
4) fermo restando la scadenza naturale dei contratti, sulla necessità di
proroga di un anno di quelli in cui l’amministrazione è subentrata,
aventi scadenza antecedente al 30 giugno 2000 e stipulati dagli enti
locali per assicurare l’esercizio di funzioni connesse alle attività
delle istituzioni scolastiche che, fino al 31 dicembre 1999, avevano
personale a carico degli stessi enti;
5) sulla necessità di prosecuzione dei progetti di lavori socialmente
utili, in atto nella scuola, promossi da enti locali per le finalità di
cui al punto 4, con particolare riguardo agli adempimenti previsti
dall’articolo 5 del decreto
legislativo 81/2000;
6) sull’esigenza di una rapida conclusione delle trattative
sull’accordo collettivo per il personale trasferito dagli enti locali
allo Stato;
7) sull’impegno a perseguire la stabilizzazione dei soggetti impegnati
nei lavori socialmente utili, a mezzo di contratti d’appalto;
8) sull’esigenza di garantire omogeneità di trattamento, nelle
operazioni di reclutamento del personale, tra le persone già incluse
nelle graduatorie provinciali predisposte dai Provveditorati agli Studi e
quelle che hanno precedentemente prestato servizio, in scuole statali, con
rapporti di lavoro a tempo determinato con gli Enti locali.
Per le finalità
sopraindicate IL MINISTRO SI IMPEGNA
I) a garantire le risorse
necessarie a finanziare la retribuzione accessoria del personale A.T.A.,
al fine di riconoscere parità di trattamento tra i lavoratori trasferiti
dagli Enti locali e quelli già dipendenti dallo Stato;
II) ad emanare i provvedimenti necessari per le assunzioni a tempo
indeterminato e a tempo determinato dall’inizio dell’attività
didattica nel prossimo anno scolastico, garantendo parità di trattamento
a tutto il personale, come sopra indicato, tramite modalità che
prevedano:
-
a) la compilazione,
per le qualifiche professionali amministrative e tecniche, di elenchi
provinciali di aspiranti al conferimento di supplenze a partire dalla
fascia di coloro che abbiano prestato almeno 30 giorni di servizio
nelle scuole statali, compresi coloro che abbiano svolto i medesimi
servizi con rapporto di lavoro costituito con gli enti locali;
-
b) l’adozione di
analoga procedura di cui al punto a) per le qualifiche ausiliarie, che
preveda l’ulteriore integrazione delle graduatorie provinciali per
il conferimento delle supplenze con il personale precario degli enti
locali;
-
c) a verificare,
nell’ambito dell’attuazione della riforma del collocamento, le
condizioni e le possibilità per la definizione di procedure
specifiche di reclutamento coerenti con le esigenze di funzionalità
della scuola dell’autonomia, da attivare dopo l’esaurimento degli
elenchi di cui al precedente punto b);
III) a promuovere gli
opportuni provvedimenti legislativi, ove risultino necessari al
conseguimento degli obiettivi indicati ai punti I e II;
IV) ad attuare, in fase di riorganizzazione dell’Amministrazione
periferica, scelte di gradualità tali da non sovraccaricare le
istituzioni scolastiche con compiti amministrativi e gestionali,
programmando gli opportuni interventi di formazione e aggiornamento del
personale amministrativo della scuola e degli stessi uffici provinciali;
V) a risolvere efficacemente il problema posto dai numerosi provvedimenti
amministrativi, in arretrato negli uffici di cui sopra, relativi a
personale docente e a.t.a. in servizio, escludendo, peraltro,
l’affidamento dei relativi adempimenti alle istituzioni scolastiche e
definendo specifici progetti di smaltimento appositamente finanziati;
VI) a potenziare e adeguare l’attuale sistema di informatizzazione
dei servizi amministrativi scolastici alle esigenze della scuola
dell’autonomia;
VII) a reperire risorse finanziarie per la formazione in servizio
di tutto il personale sopraindicato e per la retribuzione delle
prestazioni aggiuntive richieste, attuando quanto già previsto dai
contratti collettivi nazionali integrativi;
VIII) a procedere alla definizione del regolamento sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, recependo le
norme contrattuali relative alle competenze attribuite ai direttori dei
servizi generali e amministrativi;
IX) ad effettuare interventi volti a garantire il tempestivo pagamento
del personale supplente da parte degli uffici del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
X) a garantire, comunque, il regolare e tempestivo pagamento del personale
supplente assunto temporaneamente dai Capi di istituto.
XI) a convocare le organizzazioni sindacali entro
il 15 giugno, per definire la corretta applicazione degli
articoli 50 e 52, comma 8, del C.C.N.I
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