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II bozza ARAN


 

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Ultimo aggiornamento
04 febbraio 2012

Ipotesi di accordo ARAN
II bozza (prova tecnica di articolato)
(29 Ottobre 1998)
Documento ARAN sul Personale ATA

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Premessa

La stagione del rinnovo del contratto-scuola coincide col processo di attuazione dell'autonomia scolastica che costituisce la stella polare della politica riformatrice avviata nel settore.
L'occasione è troppo importante per non sfruttarla al meglio.
Tuttavia, se un rinnovo contrattuale coricato sul presente sarebbe un inaccettabile masso erratico e comunque rimarrebbe abbondantemente al di sotto delle aspettative, occorre evitare anche l'errore opposto. Infatti, un rinnovo contrattuale catapultato sul futuro finirebbe per lasciare indisturbato il presente e dunque, a causa del velleitarismo dei suoi astratti furori, prometterebbe un futuro destinato a non arrivare mai.
Con pragmatismo ed equilibrio, è invece legittimo prepararsi ad un rinnovo calibrato su obiettivi intermedi e parziali, tendente cioè alla ricerca consensuale delle innovazioni di natura (non solo) normativa finalizzate all'accompagnamento e al sostegno d'un processo di cambiamento anche e soprattutto culturale; un processo che si svilupperà secondo dinamiche che, sebbene non sia dato presagirne tutte le modalità, è possibile orientare in maniera razionale.
Per questo, la saggezza empirica impone di programmare - come, peraltro, suggerisce l'atto di indirizzo per le trattative che il Governo ha inviato all'Aran -un'articolata sequenza contrattuale in applicazione di una metodologia che, pur non perdendo di vista l'insieme, non può non essere selettiva e dunque gradualistica, in sincronia col profilarsi dei problemi mano a mano che maturano le condizioni per risolverli.
In questa prospettiva, sarebbe insensato impostare il rinnovo contrattuale in termini antagonistici rispetto alla normativa negoziata nel 1995. Anzi, il nuovo contratto deve appropriarsi degli elementi o spunti innovativi, e in qualche modo anticipatori, sparsi nel vecchio. E' innegabile, infatti, che le sue clausole più significative riflettono l'esigenza di intervenire per rimuovere le principali cause di crisi della scuola che hanno ricadute negative sullo "status" professionale degli operatori delle istituzioni scolastiche, a cominciare dai docenti colpiti da sindrome impiegatizia, per ricuperarne l'identità perduta. Pertanto, richiamarsi alle più feconde di queste anticipazioni oggi non è soltanto un'opportunità: equivale ad un atto legislativamente dovuto.

In sintesi, un contratto che si propone di favorire il cambiamento deve in via prioritaria

  • ridefinire gli istituti normativi dei rapporto di lavoro del personale insegnante che lo caratterizzano rispetto alla generalità dei rapporti di lavoro subordinato allo scopo di rivalorizzarne il ruolo sociale, premiando il pieno espletamento della funzione docente in stretto raccordo con le necessità dell'utenza e del contesto territoriale di riferimento;
  • rivisitare ruolo, finalità e sostegni dei processi di formazione e aggiornamento permanenti dei personale insegnante, inclusi i docenti assunti a tempo determinato che provengano dalle graduatorie ad esaurimento;
  • rivedere il sistema normativo di progressione economica, la cui versione attuale è causa di malessere nell'ampia misura in cui risulta lesivo dell'etica professionale e, al tempo stesso, scredita gli strumenti formativi a cui, viceversa, occorre restituire le funzioni proprie;
  • riorientare la formazione del personale ATA ai fini della riclassificazione e mobilità professionale del medesimo, tenendo conto delle specifiche esigenze della scuola autonoma;
  • ridisegnare il profilo della professione docente, incentivandone l'esercizio in una dimensione collegiale effettivamente partecipata, accentuando la centralità del progetto d'istituto;
  • favorire la sperimentazione di assetti flessibili e più efficienti di gestione dell'istituzione scolastica, anche attraverso la semplificazione e la trasparenza delle procedure;
  • enfatizzare l'incompatibilità, rispetto al riordino istituzionale e organizzativo, degli appesantimenti burocratici che deformano la funzione educativa del docente;
  • promuovere l'autonomia didattica, fornendo adeguato sostegno alla capacità progettuale dell'istituzione scolastica.

Se e nella misura in cui le realtà si assesteranno nella direzione desiderata, il 1° gennaio 2001 non segnerà per la scuola un salto nel buio, ma un salto di qualità. Il che permetterà di dire che, pur restando uno strumento per la soddisfazione di interessi particolari, la contrattazione collettiva tutela gli interessi generali meglio dello strumento della legge.

Art. 1 - Obblighi di servizio del personale docente

1. I contenuti della prestazione professionale del personale docente si definiscono in rapporto agli indirizzi delineati nel progetto d'istituto che i docenti elaborano collegialmente e la cui esecuzione è verificabile con gli strumenti previsti.
2. Essa si articola in attività d'insegnamento e in attività, individuali e collegiali, funzionari all'insegnamento.
3. Le attività funzionari all'insegnamento comprendono

  • la preparazione dell'attività didattica, ivi comprese le attività di aggiornamento programmate dal collegio dei docenti nell'ambito ed in coerenza col progetto d'istituto;
  • la predisposizione di materiali didattici;
  • la preparazione, correzione e valutazione degli elaborati;
  • la partecipazione alle riunioni del collegio dei docenti e degli altri organi collegiali previsti dalla normativa vigente;
  • scrutini ed esami;
  • i rapporti periodici con le famiglie degli alunni.

Art. 2 - Orario di lavoro

1. L'attività d'insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola materna, in 22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole ed istituti d'istruzione secondaria ed artistica.
Le ore d'insegnamento sono di norma distribuite in non meno di cinque giornate settimanali. Fermi restando gli obblighi di servizio, il progetto d'istituto può prevedere moduli didattici flessibili, funzionali alle opzioni didattico-educative che lo caratterizzano, programmando la ripartizione oraria individuale su base plurisettimanale, tenuto conto in ogni caso dell'esigenza di garantire la qualità dell'insegnamento da svolgere e il tempo-scuola minimo da assicurare agli studenti graduabile in relazione all'utenza e alla tipologia dei processi di insegnamento-apprendimento.
2. Per le attività di carattere collegiale funzionali all'insegnamento, con esclusione di scrutini ed esami, è stabilito un monte-ore annuo non superiore a 100, comprendente anche le attività di aggiornamento e formazione programmate dal collegio dei docenti e previste dal progetto di istituto.
La distribuzione oraria per lo svolgimento delle attività collegiali è decisa in sede di approvazione del piano attuativo del progetto d'istituto.
3. In quanto oggettivamente documentate e autorizzate compatibilmente con gli stanziamenti d'istituto, le prestazioni eccedenti l'orario d'insegnamento ovvero il monte ore annuo delle attività di cui al comma 2 sono retribuite con una maggiorazione pari al …% del trattamento economico in godimento.

Art. 3 - Cooperazione all'adempimento

1. La formazione del personale in servizio costituisce una risorsa che l'amministrazione scolastica è tenuta a procurare al medesimo allo scopo di accrescere la qualità degli adempimenti da esso dovuti e di svilupparne l'attitudine a realizzare le esigenze connesse al regime di autonomia della scuola prefigurato dalla normativa vigente.
Spetta al datore di lavoro garantire l'equa fruizione delle opportunità formative da parte del personale docente, educativo e ATA, inclusi i docenti assunti a tempo determinato che provengano dalle graduatorie ad esaurimento. In ogni caso, le concrete condizioni di fruibilità dipendenti da specificità territoriali saranno individuate dalla contrattazione integrativa a livello provinciale.
2. In tutte le sedi decisionali ed operative gli organi responsabili sono tenuti a ridurre al minimo indispensabile le fiscalità burocratiche che aggravano l'adempimento degli obblighi di servizio dei dipendenti.
3. L'amministrazione scolastica centrale e periferica è altresì tenuta ad introdurre nell'organizzazione interna dei Nuclei provinciali di supporto dell'autonomia scolastica previsti dalla normativa vigente tutti gli adeguamenti necessari per metterli nelle condizioni operative di esercitare con efficienza ed efficacia i compiti che il presente contratto demanda ai medesimi fino all'entrata in funzione del sistema nazionale di valutazione.

Art. 4 - Progetto di istituto e correlati compiti e funzioni del personale

1. Nel quadro degli obiettivi generali perseguiti dal sistema nazionale di istruzione, il progetto d'istituto è finalizzato all'individuazione e alla gestione dell'offerta normativa. Questa deve corrispondere alle differenziate esigenze degli alunni e dell'ambiente esterno, tenendo tempestivamente conto dei mutamenti delle stesse.
Nel rispetto della libertà di insegnamento e della pluralità delle opzioni metodologiche, esso si sostanza in scelte di orientamento e programmazione dell'insieme delle attività formative, didattiche e pedagogiche - incluse le attività di carattere collegiale funzionali all'insegnamento - da svolgere nell'arco di tempo liberamente stabilito.
Il documento che ne riproduce la sintesi identifica altresì organismi e parametri di valutazione del servizio atti a bilanciarne eventuali fenomeni di autoreferenzialità.
2. Entro la data d'inizio delle lezioni, il progetto è deliberato dal collegio dei docenti per gli aspetti formativi, di organizzazione della didattica e pedagogici e dal consiglio d'istituto per gli aspetti finanziari e organizzativi generali.
3. Il progetto può formulare anche un'articolata offerta formativa rivolta al pubblico, ad esclusione degli alunni iscritti all'istituto, e prevedere che la medesima sia gestita in regime di convenzione, nell'ambito dell'istituto, dai docenti in qualità di liberi professionisti.
4. Acquisito il parere favorevole del Nucleo provinciale di supporto dell'autonomia scolastica, il capo d'istituto predispone il piano attuativo del progetto e lo sottopone all'approvazione del collegio dei docenti e al consiglio d'istituto per gli aspetti di rispettiva competenza.

Art. 5 - Misure Incentivanti del progetto di istituto nelle aree a rischio

1. L'individuazione delle scuole situate nelle zone a rischio di devianza giovanile e criminalità minorile e/o aree caratterizzate da abbandoni scolastici superiori alla soglia critica e/o da elevata densità immigratoria su dette aree e zone è effettuata dal Ministero della P.I., sentite le organizzazioni sindacali firmatarie.
Per il trasferimento volontario alle scuole di cui sopra sarà prevista un'apposita corsia preferenziale.
2. Le misure incentivanti sono le seguenti:

a) corresponsione al personale coinvolto di un'indennità mensile commisurata alle prestazioni esigibili per la durata prevista della realizzazione del progetto;
b) conservazione "ad personam" d'una quota non inferiore al …% della retribuzione accessoria di cui alla lett. a) nello stipendio del personale che abbia partecipato alla realizzazione del progetto per l'intera durata inizialmente prevista.
La durata minima non può essere inferiore a cinque anni.

3. L'ammontare complessivo delle risorse destinate ai progetti ed i criteri di allocazione e utilizzo delle medesime a livello d'istituto - inclusa l'assegnazione di una quota al finanziamento di moduli formativi specifici per il personale saranno determinati dalla contrattazione decentrata nazionale: questa individuerà, altresì, criteri per la determinazione dei compiti e delle funzioni aggiuntive ed integrative, rispetto all'ordinaria gamma di adempimenti, riconoscibili ai sensi dei precedenti commi.

Art. 6 - Formazione

1. La transizione del sistema scolastico al regime di autonomia previsto dalla normativa vigente sarà accompagnata da adeguate iniziative di formazione. Le risorse finanziarie disponibili saranno determinate in sede di contrattazione decentrata nazionale.
2. Allo scopo di potenziare gli strumenti di controllo qualitativo della spesa, è istituito a livello nazionale un Osservatorio di orientamento e monitoraggio, con la partecipazione di esperti.
A riforma completata del sistema scolastico, e comunque non oltre il 31 dicembre 2000, le parti contraenti valuteranno l'opportunità di una revisione dell'organismo. Nel frattempo, allo scopo di attivare la costruzione di una rete di servizi formativi a livello territoriale, sarà avviato il decentramento funzionale dell'Osservatorio a livello provinciale. Articolazione e modalità di composizione dell'Osservatorio saranno stabilite in sede di contrattazione decentrata nazionale.
3. L'Osservatorio non ha compiti di gestione diretta.
In raccordo coi processi di riforma in atto, la cui evoluzione farà prevedibilmente emergere esigenze di mobilità interna al comparto e di acquisizione di competenze nuove, l'Osservatorio definisce

  • le metodologie generali dei moduli formativi corrispondenti al fabbisogno quali-quantitativo di risorse umane e alla loro riconversione professionale;
  • i criteri generali per il riconoscimento dei crediti formativi corrispondenti alle professionalità necessarie per l'espletamento degli incarichi di coordinamento di cui all'art 8. Con riferimento ai medesimi incarichi, contribuisce altresì alla progettazione dei relativi corsi di specializzazione, individuandone gli elementi formativi caratterizzanti;
  • le linee generali per la formazione del personale coinvolto nella realizzazione dei progetti di cui all'art. 5.

4. Determinati gli standard di costo, l'amministrazione scolastica, individua con criteri di trasparenza, e per insiemi omogenei di moduli, i soggetti in possesso dei requisiti di idoneità a svolgere attività formativa a livello nazionale, in attuazione degli indirizzi elaborati dall'Osservatorio, e a livello periferico in coerenza con obiettivi e finalità dei progetti di istituto.

Art. 7 - Assenze per motivi di studio e formazione

1. Ogni iniziativa formativa deve svolgersi al di fuori dell'orario d'insegnamento. Può essere riconosciuta natura formativa anche all'attività di collaborazione con strutture universitarie che sia certificata dalle medesime.
2. In caso di comprovata necessità di deroga al divieto di sovrapposizione oraria, al docente possono essere concessi permessi con trattamento di missione e rimborso delle spese di viaggio.
3. Possono essere autorizzate assenze retribuite anche in caso di richiesta, da parte del docente di fruire d'un periodo sabbatico per soggiorni di studio presso istituzioni universitarie italiane o straniere che si concludano con gli accertamenti previsti da apposite convenzione con le stesse. Tali convenzioni possono essere perfezionate anche dall'istituto a cui appartiene il docente.
4. La fruizione di periodi sabbatici può essere richiesta dal medesimo docente ad intervalli non inferiori a sette anni. La durata massima di ciascun periodo non può superare un semestre.
5. Permessi e periodi sabbatici sono concedibili entro i limiti di disponibilità del fondo d'istituto e nel rispetto della garanzia di funzionalità del servizio. Il provvedimento è adottato dal capo d'istituto.

Art. 8 - Accesso ad incarichi

1. Nell'ambito del progetto di istituto e ferme restando le funzioni normativamente spettanti al dirigente scolastico, il collegio dei docenti identifica le attività di coordinamento giudicate necessarie per l'efficace svolgimento dei compiti educativi in regime di autonomia dell'istituzione scolastica.
Tali attività possono riguardare, in particolare:

  • il coordinamento didattico di dipartimento;
  • il coordinamento della formazione didattica dei nuovi assunti;
  • il coordinamento delle attività di sostegno ad allievi in posizioni svantaggiate;
  • il coordinamento e la promozione di attività di ricerca;
  • il coordinamento e la promozione di rapporti inter-istituzionali.

2. I Provveditori agli Studi trasmetteranno all'Osservatorio di cui all'art. 6 schede informative aggiornate in ordine alla quantità e alla tipologia degli incarichi conferiti.
Il monitoraggio è finalizzato anche all'istituzione di anagrafi territoriali degli incarichi allo scopo di attivare il trasferimento volontario dei relativi titolari presso le scuole che ne facciano richiesta.
3. La contrattazione decentrata nazionale determina le retribuzioni accessorie dovute per l'espletamento degli incarichi, il numero complessivo degli incarichi conferibili annualmente, le procedure di conferimento nonché i requisiti necessari per accedere agli incarichi, privilegiando la partecipazione a corsi di specializzazione con prove selettive in entrata e in uscita e/o la valutazione del curriculum professionale.

Art. 9 - Progressione economica

1. Fino all'entrata in funzione del sistema nazionale di valutazione, la progressione economica del personale docente si svilupperà mediante aumenti retributivi connessi allo svolgimento senza demerito dell'attività dovuta in ciascun anno scolastico.
2. La condizione del passaggio stipendiale è dichiarata dal capo d'istituto, sentito il coordinatore didattico, ove presente.
In caso contrario, la progressione economica decorre dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in cui matura la condizione predetta.
3. A domanda, il passaggio stipendiale può essere anticipato sulla base di un parere formulato da un apposito comitato di valutazione composto in prevalenza da docenti esterni alla scuola di appartenenza del richiedente. Il comitato formula il proprio parere con riferimento ai titoli culturali presentati ed ai crediti professionali certificati.
L’accelerazione non può avere luogo anteriormente al decorso del primo biennio di maturazione della posizione stipendiale.

Art. 10 - Mobilità

1. In sede di contrattazione decentrata nazionale sarà riqualificata la mobilità del personale della scuola, in modo da assicurare le più ampie opportunità per il miglioramento di efficacia della prestazione e delle condizioni personali di lavoro.

a) in particolare sarà promossa la mobilità intercompartimentale su base volontaria, con il presupposto della certezza e trasparenza di procedura e delle garanzie di mantenimento e sviluppo del trattamento economico in godimento;
b) la mobilità professionale, previa adeguata formazione e con la previsione di prove selettive.

2. Le procedure preordinate alla mobilità a domanda saranno improntate al criterio della maggiore possibile aderenza alle esigenze personali e familiari degli interessati in coerenza anche con le esigenze didattico-organizzative della scuola autonoma.
A tal fine, la mobilità d'ufficio si realizza nell'ambito territoriale determinato dal ruolo provinciale o regionale di appartenenza; in sede di mobilità a domanda e d'ufficio, inoltre, sarà valorizzata in modo consistente la permanenza almeno triennale in sede, tale da sostenere la programmazione pluriennale dell'attività scolastica e la continuità degli interventi formativi.


Attuazione della legge 146/1990.
Proposta Aran: Riformulazione dell'art. 2, commi 2 - 4, dell'accordo del 1995

1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore dei presente accordo, in sede di contrattazione decentrata a livello nazionale saranno individuati i criteri generali per la determinazione dei contingenti dei personale educativo ed A.T.A. necessari ad assicurare le prestazioni indispensabili di cui al comma 1. In sede di contrattazione decentrata a livello provinciale, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore dell'accordo a livello di Ministero, saranno individuati i contingenti per ciascuna tipologia di istituti scolastici presente nella Provincia, nonché le modalità di formazione dei medesimi.
Gli accordi decentrati di cui al presente comma hanno validità quadriennale; nelle more della loro definizione restano in vigore le norme derivanti dai precedenti accordi nella stessa materia.
2. I nominativi del personale da includere nei contingenti di cui al comma 2 saranno comunicati ai singoli interessati tre giorni prima dell'effettuazione dello sciopero.
Il soggetto individuato ha il diritto di chiedere la sostituzione, ove possibile, entro il giorno successivo alla predetta comunicazione.
3. In occasione di ogni sciopero, i capi d'istituto inviteranno in forma scritta il personale docente a comunicare la volontà di aderire allo sciopero entro il decimo giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero oppure entro il quinto, qualora lo sciopero sia proclamato per più comparti.
Decorso tale termine, sulla base dei dati conoscitivi disponibili i capi d'istituto valuteranno l'entità della riduzione del servizio scolastico e, almeno tre giorni prima dell'effettuazione dello sciopero, comunicheranno le modalità di funzionamento o la sospensione dei servizio alle famiglie nonché al Provveditore agli Studi. Dalla comunicazione al Provveditore dovrà altresì risultare se il capo d'istituto aderirà allo sciopero per consentire al medesimo Provveditore di designare l'eventuale sostituto.
L'astensione individuale dallo sciopero in luogo dell'astensione dal lavoro comunicata, o comunque prevista, equivale ad un'offerta di prestazione di lavoro legittimamente rifiutabile.

 
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