Premessa
La stagione del rinnovo del
contratto-scuola coincide col processo di attuazione dell'autonomia scolastica che
costituisce la stella polare della politica riformatrice avviata nel settore.
L'occasione è troppo importante per non sfruttarla al meglio.
Tuttavia, se un rinnovo contrattuale coricato sul presente sarebbe un inaccettabile masso
erratico e comunque rimarrebbe abbondantemente al di sotto delle aspettative, occorre
evitare anche l'errore opposto. Infatti, un rinnovo contrattuale catapultato sul futuro
finirebbe per lasciare indisturbato il presente e dunque, a causa del velleitarismo dei
suoi astratti furori, prometterebbe un futuro destinato a non arrivare mai.
Con pragmatismo ed equilibrio, è invece legittimo prepararsi ad un rinnovo calibrato su
obiettivi intermedi e parziali, tendente cioè alla ricerca consensuale delle innovazioni
di natura (non solo) normativa finalizzate all'accompagnamento e al sostegno d'un processo
di cambiamento anche e soprattutto culturale; un processo che si svilupperà secondo
dinamiche che, sebbene non sia dato presagirne tutte le modalità, è possibile orientare
in maniera razionale.
Per questo, la saggezza empirica impone di programmare - come, peraltro, suggerisce l'atto
di indirizzo per le trattative che il Governo ha inviato all'Aran -un'articolata sequenza
contrattuale in applicazione di una metodologia che, pur non perdendo di vista l'insieme,
non può non essere selettiva e dunque gradualistica, in sincronia col profilarsi dei
problemi mano a mano che maturano le condizioni per risolverli.
In questa prospettiva, sarebbe insensato impostare il rinnovo contrattuale in termini
antagonistici rispetto alla normativa negoziata nel 1995. Anzi, il nuovo contratto deve
appropriarsi degli elementi o spunti innovativi, e in qualche modo anticipatori, sparsi
nel vecchio. E' innegabile, infatti, che le sue clausole più significative riflettono
l'esigenza di intervenire per rimuovere le principali cause di crisi della scuola che
hanno ricadute negative sullo "status" professionale degli operatori delle
istituzioni scolastiche, a cominciare dai docenti colpiti da sindrome impiegatizia, per
ricuperarne l'identità perduta. Pertanto, richiamarsi alle più feconde di queste
anticipazioni oggi non è soltanto un'opportunità: equivale ad un atto legislativamente
dovuto.
In sintesi, un contratto che si propone di
favorire il cambiamento deve in via prioritaria
- ridefinire gli istituti normativi dei rapporto di lavoro del
personale insegnante che lo caratterizzano rispetto alla generalità dei rapporti di
lavoro subordinato allo scopo di rivalorizzarne il ruolo sociale, premiando il pieno
espletamento della funzione docente in stretto raccordo con le necessità dell'utenza e
del contesto territoriale di riferimento;
- rivisitare ruolo, finalità e sostegni dei processi di
formazione e aggiornamento permanenti dei personale insegnante, inclusi i docenti assunti
a tempo determinato che provengano dalle graduatorie ad esaurimento;
- rivedere il sistema normativo di progressione economica, la
cui versione attuale è causa di malessere nell'ampia misura in cui risulta lesivo
dell'etica professionale e, al tempo stesso, scredita gli strumenti formativi a cui,
viceversa, occorre restituire le funzioni proprie;
- riorientare la formazione del personale ATA ai fini della
riclassificazione e mobilità professionale del medesimo, tenendo conto delle specifiche
esigenze della scuola autonoma;
- ridisegnare il profilo della professione docente,
incentivandone l'esercizio in una dimensione collegiale effettivamente partecipata,
accentuando la centralità del progetto d'istituto;
- favorire la sperimentazione di assetti flessibili e più
efficienti di gestione dell'istituzione scolastica, anche attraverso la semplificazione e
la trasparenza delle procedure;
- enfatizzare l'incompatibilità, rispetto al riordino
istituzionale e organizzativo, degli appesantimenti burocratici che deformano la funzione
educativa del docente;
- promuovere l'autonomia didattica, fornendo adeguato sostegno
alla capacità progettuale dell'istituzione scolastica.
Se e nella misura in cui le realtà si
assesteranno nella direzione desiderata, il 1° gennaio 2001 non segnerà per la scuola un
salto nel buio, ma un salto di qualità. Il che permetterà di dire che, pur restando uno
strumento per la soddisfazione di interessi particolari, la contrattazione collettiva
tutela gli interessi generali meglio dello strumento della legge.
Art. 1 - Obblighi di servizio del
personale docente
1. I contenuti della prestazione
professionale del personale docente si definiscono in rapporto agli indirizzi delineati
nel progetto d'istituto che i docenti elaborano collegialmente e la cui esecuzione è
verificabile con gli strumenti previsti.
2. Essa si articola in attività d'insegnamento e in attività, individuali e collegiali,
funzionari all'insegnamento.
3. Le attività funzionari all'insegnamento comprendono
- la preparazione dell'attività didattica, ivi comprese le
attività di aggiornamento programmate dal collegio dei docenti nell'ambito ed in coerenza
col progetto d'istituto;
- la predisposizione di materiali didattici;
- la preparazione, correzione e valutazione degli elaborati;
- la partecipazione alle riunioni del collegio dei docenti e
degli altri organi collegiali previsti dalla normativa vigente;
- scrutini ed esami;
- i rapporti periodici con le famiglie degli alunni.
Art. 2 - Orario di lavoro
1. L'attività d'insegnamento si svolge in
25 ore settimanali nella scuola materna, in 22 ore settimanali nella scuola elementare e
in 18 ore settimanali nelle scuole ed istituti d'istruzione secondaria ed artistica.
Le ore d'insegnamento sono di norma distribuite in non meno di cinque giornate
settimanali. Fermi restando gli obblighi di servizio, il progetto d'istituto può
prevedere moduli didattici flessibili, funzionali alle opzioni didattico-educative che lo
caratterizzano, programmando la ripartizione oraria individuale su base plurisettimanale,
tenuto conto in ogni caso dell'esigenza di garantire la qualità dell'insegnamento da
svolgere e il tempo-scuola minimo da assicurare agli studenti graduabile in relazione
all'utenza e alla tipologia dei processi di insegnamento-apprendimento.
2. Per le attività di carattere collegiale funzionali all'insegnamento, con esclusione di
scrutini ed esami, è stabilito un monte-ore annuo non superiore a 100, comprendente anche
le attività di aggiornamento e formazione programmate dal collegio dei docenti e previste
dal progetto di istituto.
La distribuzione oraria per lo svolgimento delle attività collegiali è decisa in sede di
approvazione del piano attuativo del progetto d'istituto.
3. In quanto oggettivamente documentate e autorizzate compatibilmente con gli stanziamenti
d'istituto, le prestazioni eccedenti l'orario d'insegnamento ovvero il monte ore annuo
delle attività di cui al comma 2 sono retribuite con una maggiorazione pari al
%
del trattamento economico in godimento.
Art. 3 - Cooperazione all'adempimento
1. La formazione del personale in servizio
costituisce una risorsa che l'amministrazione scolastica è tenuta a procurare al medesimo
allo scopo di accrescere la qualità degli adempimenti da esso dovuti e di svilupparne
l'attitudine a realizzare le esigenze connesse al regime di autonomia della scuola
prefigurato dalla normativa vigente.
Spetta al datore di lavoro garantire l'equa fruizione delle opportunità formative da
parte del personale docente, educativo e ATA, inclusi i docenti assunti a tempo
determinato che provengano dalle graduatorie ad esaurimento. In ogni caso, le concrete
condizioni di fruibilità dipendenti da specificità territoriali saranno individuate
dalla contrattazione integrativa a livello provinciale.
2. In tutte le sedi decisionali ed operative gli organi responsabili sono tenuti a ridurre
al minimo indispensabile le fiscalità burocratiche che aggravano l'adempimento degli
obblighi di servizio dei dipendenti.
3. L'amministrazione scolastica centrale e periferica è altresì tenuta ad introdurre
nell'organizzazione interna dei Nuclei provinciali di supporto dell'autonomia scolastica
previsti dalla normativa vigente tutti gli adeguamenti necessari per metterli nelle
condizioni operative di esercitare con efficienza ed efficacia i compiti che il presente
contratto demanda ai medesimi fino all'entrata in funzione del sistema nazionale di
valutazione.
Art. 4 - Progetto di istituto e
correlati compiti e funzioni del personale
1. Nel quadro degli obiettivi generali
perseguiti dal sistema nazionale di istruzione, il progetto d'istituto è finalizzato
all'individuazione e alla gestione dell'offerta normativa. Questa deve corrispondere alle
differenziate esigenze degli alunni e dell'ambiente esterno, tenendo tempestivamente conto
dei mutamenti delle stesse.
Nel rispetto della libertà di insegnamento e della pluralità delle opzioni
metodologiche, esso si sostanza in scelte di orientamento e programmazione dell'insieme
delle attività formative, didattiche e pedagogiche - incluse le attività di carattere
collegiale funzionali all'insegnamento - da svolgere nell'arco di tempo liberamente
stabilito.
Il documento che ne riproduce la sintesi identifica altresì organismi e parametri di
valutazione del servizio atti a bilanciarne eventuali fenomeni di autoreferenzialità.
2. Entro la data d'inizio delle lezioni, il progetto è deliberato dal collegio dei
docenti per gli aspetti formativi, di organizzazione della didattica e pedagogici e dal
consiglio d'istituto per gli aspetti finanziari e organizzativi generali.
3. Il progetto può formulare anche un'articolata offerta formativa rivolta al pubblico,
ad esclusione degli alunni iscritti all'istituto, e prevedere che la medesima sia gestita
in regime di convenzione, nell'ambito dell'istituto, dai docenti in qualità di liberi
professionisti.
4. Acquisito il parere favorevole del Nucleo provinciale di supporto dell'autonomia
scolastica, il capo d'istituto predispone il piano attuativo del progetto e lo sottopone
all'approvazione del collegio dei docenti e al consiglio d'istituto per gli aspetti di
rispettiva competenza.
Art. 5 - Misure Incentivanti del
progetto di istituto nelle aree a rischio
1. L'individuazione delle scuole situate
nelle zone a rischio di devianza giovanile e criminalità minorile e/o aree caratterizzate
da abbandoni scolastici superiori alla soglia critica e/o da elevata densità immigratoria
su dette aree e zone è effettuata dal Ministero della P.I., sentite le organizzazioni
sindacali firmatarie.
Per il trasferimento volontario alle scuole di cui sopra sarà prevista un'apposita corsia
preferenziale.
2. Le misure incentivanti sono le seguenti:
a) corresponsione al personale coinvolto di
un'indennità mensile commisurata alle prestazioni esigibili per la durata prevista della
realizzazione del progetto;
b) conservazione "ad personam" d'una quota non inferiore al
% della
retribuzione accessoria di cui alla lett. a) nello stipendio del personale che abbia
partecipato alla realizzazione del progetto per l'intera durata inizialmente prevista.
La durata minima non può essere inferiore a cinque anni.
3. L'ammontare complessivo delle risorse
destinate ai progetti ed i criteri di allocazione e utilizzo delle medesime a livello
d'istituto - inclusa l'assegnazione di una quota al finanziamento di moduli formativi
specifici per il personale saranno determinati dalla contrattazione decentrata nazionale:
questa individuerà, altresì, criteri per la determinazione dei compiti e delle funzioni
aggiuntive ed integrative, rispetto all'ordinaria gamma di adempimenti, riconoscibili ai
sensi dei precedenti commi.
Art. 6 - Formazione
1. La transizione del sistema scolastico al
regime di autonomia previsto dalla normativa vigente sarà accompagnata da adeguate
iniziative di formazione. Le risorse finanziarie disponibili saranno determinate in sede
di contrattazione decentrata nazionale.
2. Allo scopo di potenziare gli strumenti di controllo qualitativo della spesa, è
istituito a livello nazionale un Osservatorio di orientamento e monitoraggio, con la
partecipazione di esperti.
A riforma completata del sistema scolastico, e comunque non oltre il 31 dicembre 2000, le
parti contraenti valuteranno l'opportunità di una revisione dell'organismo. Nel
frattempo, allo scopo di attivare la costruzione di una rete di servizi formativi a
livello territoriale, sarà avviato il decentramento funzionale dell'Osservatorio a
livello provinciale. Articolazione e modalità di composizione dell'Osservatorio saranno
stabilite in sede di contrattazione decentrata nazionale.
3. L'Osservatorio non ha compiti di gestione diretta.
In raccordo coi processi di riforma in atto, la cui evoluzione farà prevedibilmente
emergere esigenze di mobilità interna al comparto e di acquisizione di competenze nuove,
l'Osservatorio definisce
- le metodologie generali dei moduli formativi corrispondenti
al fabbisogno quali-quantitativo di risorse umane e alla loro riconversione professionale;
- i criteri generali per il riconoscimento dei crediti
formativi corrispondenti alle professionalità necessarie per l'espletamento degli
incarichi di coordinamento di cui all'art 8. Con riferimento ai medesimi incarichi,
contribuisce altresì alla progettazione dei relativi corsi di specializzazione,
individuandone gli elementi formativi caratterizzanti;
- le linee generali per la formazione del personale coinvolto
nella realizzazione dei progetti di cui all'art. 5.
4. Determinati gli standard di costo,
l'amministrazione scolastica, individua con criteri di trasparenza, e per insiemi omogenei
di moduli, i soggetti in possesso dei requisiti di idoneità a svolgere attività
formativa a livello nazionale, in attuazione degli indirizzi elaborati dall'Osservatorio,
e a livello periferico in coerenza con obiettivi e finalità dei progetti di istituto.
Art. 7 - Assenze per motivi di studio e
formazione
1. Ogni iniziativa formativa deve svolgersi
al di fuori dell'orario d'insegnamento. Può essere riconosciuta natura formativa anche
all'attività di collaborazione con strutture universitarie che sia certificata dalle
medesime.
2. In caso di comprovata necessità di deroga al divieto di sovrapposizione oraria, al
docente possono essere concessi permessi con trattamento di missione e rimborso delle
spese di viaggio.
3. Possono essere autorizzate assenze retribuite anche in caso di richiesta, da parte del
docente di fruire d'un periodo sabbatico per soggiorni di studio presso istituzioni
universitarie italiane o straniere che si concludano con gli accertamenti previsti da
apposite convenzione con le stesse. Tali convenzioni possono essere perfezionate anche
dall'istituto a cui appartiene il docente.
4. La fruizione di periodi sabbatici può essere richiesta dal medesimo docente ad
intervalli non inferiori a sette anni. La durata massima di ciascun periodo non può
superare un semestre.
5. Permessi e periodi sabbatici sono concedibili entro i limiti di disponibilità del
fondo d'istituto e nel rispetto della garanzia di funzionalità del servizio. Il
provvedimento è adottato dal capo d'istituto.
Art. 8 - Accesso ad incarichi
1. Nell'ambito del progetto di istituto e
ferme restando le funzioni normativamente spettanti al dirigente scolastico, il collegio
dei docenti identifica le attività di coordinamento giudicate necessarie per l'efficace
svolgimento dei compiti educativi in regime di autonomia dell'istituzione scolastica.
Tali attività possono riguardare, in particolare:
- il coordinamento didattico di dipartimento;
- il coordinamento della formazione didattica dei nuovi
assunti;
- il coordinamento delle attività di sostegno ad allievi in
posizioni svantaggiate;
- il coordinamento e la promozione di attività di ricerca;
- il coordinamento e la promozione di rapporti
inter-istituzionali.
2. I Provveditori agli Studi trasmetteranno
all'Osservatorio di cui all'art. 6 schede informative aggiornate in ordine alla quantità
e alla tipologia degli incarichi conferiti.
Il monitoraggio è finalizzato anche all'istituzione di anagrafi territoriali degli
incarichi allo scopo di attivare il trasferimento volontario dei relativi titolari presso
le scuole che ne facciano richiesta.
3. La contrattazione decentrata nazionale determina le retribuzioni accessorie dovute per
l'espletamento degli incarichi, il numero complessivo degli incarichi conferibili
annualmente, le procedure di conferimento nonché i requisiti necessari per accedere agli
incarichi, privilegiando la partecipazione a corsi di specializzazione con prove selettive
in entrata e in uscita e/o la valutazione del curriculum professionale.
Art. 9 - Progressione economica
1. Fino all'entrata in funzione del sistema
nazionale di valutazione, la progressione economica del personale docente si svilupperà
mediante aumenti retributivi connessi allo svolgimento senza demerito dell'attività
dovuta in ciascun anno scolastico.
2. La condizione del passaggio stipendiale è dichiarata dal capo d'istituto, sentito il
coordinatore didattico, ove presente.
In caso contrario, la progressione economica decorre dall'inizio dell'anno scolastico
successivo a quello in cui matura la condizione predetta.
3. A domanda, il passaggio stipendiale può essere anticipato sulla base di un parere
formulato da un apposito comitato di valutazione composto in prevalenza da docenti esterni
alla scuola di appartenenza del richiedente. Il comitato formula il proprio parere con
riferimento ai titoli culturali presentati ed ai crediti professionali certificati.
Laccelerazione non può avere luogo anteriormente al decorso del primo biennio di
maturazione della posizione stipendiale.
Art. 10 - Mobilità
1. In sede di contrattazione decentrata
nazionale sarà riqualificata la mobilità del personale della scuola, in modo da
assicurare le più ampie opportunità per il miglioramento di efficacia della prestazione
e delle condizioni personali di lavoro.
a) in particolare sarà promossa la
mobilità intercompartimentale su base volontaria, con il presupposto della certezza e
trasparenza di procedura e delle garanzie di mantenimento e sviluppo del trattamento
economico in godimento;
b) la mobilità professionale, previa adeguata formazione e con la previsione di prove
selettive.
2. Le procedure preordinate alla mobilità
a domanda saranno improntate al criterio della maggiore possibile aderenza alle esigenze
personali e familiari degli interessati in coerenza anche con le esigenze
didattico-organizzative della scuola autonoma.
A tal fine, la mobilità d'ufficio si realizza nell'ambito territoriale determinato dal
ruolo provinciale o regionale di appartenenza; in sede di mobilità a domanda e d'ufficio,
inoltre, sarà valorizzata in modo consistente la permanenza almeno triennale in sede,
tale da sostenere la programmazione pluriennale dell'attività scolastica e la continuità
degli interventi formativi. |