Premessa
Il patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione, siglato
il 22 dicembre scorso, ha confermato l'impegno del Governo per un piano pluriennale di
interventi per il potenziamento e la qualificazione della formazione di base assicurata
dalla scuola.
Il processo di attuazione dell'autonomia scolastica è in fase avanzata e sono definiti i
relativi provvedimenti formali che forniscono strumenti ed opportunità per promuovere e
sostenere i processi innovatori attesi.
Il Ministero della Pubblica Istruzione ha promosso gli atti di sua competenza per
l'approntamento dello strumento legislativo necessario per prelevare dalla tabella A del
bilancio 1999 gli stanziamenti da destinare alla contrattazione integrativa del personale
scolastico per il biennio 1999 - 2000.
In tale contesto, un contratto - scuola che si propone di
favorire il cambiamento deve in via prioritaria:
- Ridefinire gli istituti normativi del rapporto di lavoro del
personale insegnante che lo caratterizzano rispetto alla generalità dei rapporti di
lavoro subordinato, allo scopo di rivalorizzarne il ruolo sociale, premiando il pieno
espletamento della funzione docente in stretto raccordo con le necessità dell'utenza e
del contesto territoriale di riferimento;
- Rivisitare ruolo, finalità e sostegno dei processi di
formazione e aggiornamento permanenti del personale insegnante, inclusi i docenti assunti
tempo determinato che provengano dalle graduatorie ad esaurimento;
- Ridisegnare il profilo della professione docente,
incentivandone l'esercizio in una dimensione collegiale effettivamente partecipata,
accentuando la centralità del piano dell'offerta formativa;
- Riorientare la formazione del personale ATA ai fini della
riclassificazione e mobilità professionale del medesimo, tenendo conto delle specifiche
esigenze della scuola autonoma;
- Favorire la sperimentazione di assetti flessibili e più
efficienti di gestione dell'istituzione scolastica, anche attraverso la semplificazione e
la trasparenza delle procedure;
- Eliminare gli appesantimenti burocratici che deformano la
funzione educativa del docente;
- Favorire l'autonomia didattica, fornendo adeguato sostegno
alla capacità progettuale dell'istituzione scolastica.
Conseguentemente, la tornata contrattuale deve proporsi, in
particolare, gli specifici obiettivi, di cui ai successivi punti.
Capo I - Norme comuni
ART. 1 - COOPERAZIONE ALL'ADEMPIMENTO
1. La formazione continua in servizio costituisce una
risorsa che l'amministrazione scolastica è tenuta a procurare al personale scolastico per
migliorarne la qualità professionale e l'attitudine a realizzare le esigenze connesse al
regime di autonomia della scuola prefigurato dalla normativa vigente.
2. Spetta al datore di lavoro garantire l'equa fruizione delle opportunità formative da
parte del personale docente, educativo e ATA, inclusi i docenti assunti a tempo
determinato che provengano dalle graduatorie ad esaurimento. In ogni caso, saranno
assicurate le concrete condizioni di fruibilità legate a specificità territoriali.
3. Allo scopo di realizzare un sistema che coniughi efficienza ed efficacia del servizio e
la trasparenza amministrativa in tutte le strutture scolastiche i responsabili delle
medesime sono tenuti a compiere gli atti formali necessari per eliminare le fiscalità
burocratiche che aggravano l'adempimento degli obblighi dei dipendenti.
Al medesimo scopo deve essere privilegiato l'uso dello strumento della comunicazione
collegiale, contenendone la verbalizzazione entro il limite strettamente indispensabile, e
deve essere data integrale attuazione alla normativa in materia di semplificazione
amministrativa.
4. In sede di contrattazione integrativa nazionale saranno determinati i criteri per
l'attivazione di progetti nazionali volti:
- Al monitoraggio ed al recupero degli arretrati relativi ai
provvedimenti di stato giuridico ed economico;
- Alla istituzione di un libretto personale informatizzato
aggiornabile, contenente tutti i dati concernenti la carriera ed il trattamento economico
dell'interessato.
I fondi necessari per l'attuazione dei suddetti progetti
graveranno sul fondo generale di cui all'art.......
ART. 2 - MISURE INCENTIVANTI PER PROGETTI
NELLE AREE A RISCHIO
1. Il Ministero della PI entro 30 giorni dall'entrata in
vigore del presente contratto, sentite le organizzazioni sindacati firmatarie e d'intesa
con le altre Amministrazioni Pubbliche per il necessario coinvolgimento ai fini
dell'attuazione di interventi integrati, individua le zone a rischio di devianza giovanile
e criminalità minorile e le aree caratterizzate da abbandoni scolastici superiori alla
media nazionale.
2. Le scuole situate nelle predette zone ed aree possono elaborare progetti d'istituto
finalizzati al recupero dell'insuccesso scolastico. Saranno finanziati i progetti scelti
dal Ministero della P.I. in base alle disponibilità delle risorse complessive previste
nella contrattazione integrativa di cui al successivo comma 5 ed ai criteri selettivi ivi
individuati.
3. Al personale delle predette scuole si applicano le seguenti disposizioni:
- Corresponsione al personale effettivamente coinvolto nel
progetto di istituto di cui al precedente comma di un'indennità mensile accessoria
commisurata alle prestazioni esigibili per la durata prevista della realizzazione del
progetto stesso;
- Conservazione "ad personam" d'una quota della
retribuzione accessoria di cui alla lett. a) nella retribuzione fondamentale del personale
che abbia partecipato alla realizzazione del progetto per l'intera durata prevista. La
durata minima non può essere inferiore a cinque anni.
4. Per il trasferimento volontario alle scuole di cui sopra
sarà prevista un'apposita corsia preferenziale, condizionata alla dichiarazione di
disponibilità ad assicurare una permanenza per la durata prevista della realizzazione del
progetto di istituto.
5. In sede di contrattazione integrativa nazionale saranno determinati:
- L'ammontare complessivo delle risorse destinate ai progetti
ed i criteri di allocazione e utilizzo delle medesime a livello d'istituto, inclusa
l'assegnazione di una quota al finanziamento di moduli formativi specifici per il
personale;
- I criteri generali per la selezione dei progetti da
finanziare;
- I criteri generali di verifica dei risultati in relazione
agli specifici obiettivi programmati.
ART. 3 - FORMAZIONE AI FINI DELL'AUTONOMIA
SCOLASTICA
1. La transizione del sistema scolastico al regime di
autonomia previsto dalla normativa vigente sarà accompagnata da qualificate iniziative di
formazione e, ove necessario, di riconversione professionale. Le risorse finanziarie
occorrenti saranno determinate in sede di contrattazione decentrata nazionale all'interno
delle quantità economiche complessivamente destinate a tali finalità.
Nella predetta sede di contrattazione va riaffermato l'obiettivo prioritario della
formazione, da sostenere anche attraverso i processi di qualificazione dell'offerta e da
verificare negli esiti, riconducendola alle finalità proprie della maggiore
qualificazione e - ove necessario - riconversione professionale, richieste dai processi
innovatori in atto allo scopo di potenziare e migliorare la qualità delle prestazioni di
servizio, e in primo luogo quelle relative all'esercizio di funzioni di sistema, nonché
l'offerta formativa nel territorio, in particolare sia per il recupero degli abbandoni e
la prevenzione dell'insuccesso scolastico, sia in relazione all'esigenza di formazione
continua e ricorrente degli adulti. A tale fine, l'attività di formazione non va più
richiesta per la progressione economica ordinaria.
In via prioritaria si dovranno assicurare alle istituzioni scolastiche opportuni
finanziamenti per la partecipazione del personale in servizio ad iniziative di formazione
necessarie per una qualificata risposta alle esigenze derivanti dal piano dell'offerta
formativa.
2. Allo scopo di potenziare gli strumenti di controllo qualitativo della spesa, è
istituito a livello nazionale un Osservatorio di orientamento e monitoraggio, con la
partecipazione di esperti.
Non oltre il 31 dicembre 2000, le parti contraenti valuteranno l'opportunità di una
revisione dell'organismo. Nel frattempo, allo scopo di attivare la costruzione di una rete
di servizi formativi a livello territoriale, sarà avviato il decentramento funzionale
dell'Osservatorio a livello regionale. Articolazione e modalità di composizione
dell'Osservatorio saranno stabilite in sede di contrattazione integrativa nazionale, in
modo da assicurare la massima funzionalità e snellezza operativa.
3. L'Osservatorio non ha compiti di gestione diretta.
In raccordo coi processi di riforma in atto, la cui evoluzione farà prevedibilmente
emergere esigenze di mobilità interna ed esterna al comparto e di acquisizione di
competenze nuove, l'Osservatorio definisce:
- Le metodologie generali dei moduli formativi corrispondenti
al fabbisogno quali-quantitativo di risorse umane e alla loro riconversione professionale;
- I criteri generali per il riconoscimento dei crediti
formativi corrispondenti alle professionalità necessarie per l'espletamento degli
incarichi di cui all'art..... Con riferimento ai medesimi incarichi, contribuisce altresì
alla progettazione dei relativi corsi di formazione finalizzata, individuandone gli
elementi formativi caratterizzanti e le modalità di certificazione degli stessi;
- Le linee generali per la formazione del personale coinvolto
nella realizzazione dei progetti di cui all'art.....
L'Osservatorio attua, inoltre, il monitoraggio degli
incarichi di cui agli artt....e.... anche ai fini dell'istituzione di anagrafi
territoriali degli incarichi stessi, per favorire il trasferimento volontario dei relativi
titolari presso le scuole interessate.
4. Determinati gli standard di costo, I'amministrazione scolastica individua, con criteri
di trasparenza, i soggetti in possesso dei requisiti di idoneità a svolgere attività
formativa per insiemi omogenei di moduli a livello nazionale, in attuazione degli
indirizzi elaborati dall'Osservatorio, e a livello periferico in coerenza con obiettivi e
finalità dei progetti di istituto.
5. Gli oneri connessi all'istituzione ed al funzionamento dell'Osservatorio sono definiti
in sede di contrattazione integrativa nazionale e posti a carico delle disponibilità
finanziarie complessivamente reperite a tale livello di contrattazione.
ART. 4 - IMPIEGO FLESSIBILE DELLE RISORSE
PROFESSIONALI
1. L'attuazione dell'autonomia ed i processi innovatori che
interessano il sistema scolastico rendono ineludibile la ridefinizione degli assetti
organizzativi secondo criteri di funzionalità e flessibilità nella individuazione e
distribuzione delle risorse professionali, anche ai fini della diffusione di esperienze di
qualità "eccellenti" e della introduzione di sistemi innovativi.
Nel quadro dei principi posti nel precedente comma le istituzioni scolastiche,
singolarmente o in consorzio fra loro, allo scopo di realizzare specifici obiettivi
didattici da perseguire nell'arco di almeno un triennio, possono selezionare, mediante
separate procedure concorsuali per soli titoli, il personale docente in possesso delle
professionalità specifiche ed aggiuntive necessarie per il perseguimento degli obiettivi
programmati.
Il personale utilizzabile a tali fini non può eccedere il 5% della dotazione organica di
istituto.
La procedura concorsuale deve essere adeguatamente pubblicizzata e puntualmente definita
circa gli obiettivi attesi e le competenze richieste; la durata della utilizzazione è
correlata alla attuazione del progetto formativo, comunque non superiore ad un sessennio.
La partecipazione alla procedura concorsuale è subordinata all'impegno del docente a non
avanzare domande di trasferimento o passaggio ad altra scuola nel periodo di
utilizzazione, durante il quale lo stesso docente conserva la titolarità della sede.
3. I docenti possono prestare la propria collaborazione ad altre scuole che, per la
realizzazione di specifici progetti, abbiano necessità di disporre di particolari
competenze ed abilità professionali. Tale collaborazione non comporta esoneri anche
parziali dall'insegnamento nelle scuole di titolarità o di servizio ed è autorizzata dal
competente capo d'istituto ove non ostino motivate esigenze di servizio.
4. La contrattazione integrativa nazionale individuerà forme di incentivazione anche di
tipo economico per le prestazioni di cui ai precedenti commi 2 e 3.
5. Le scuole che realizzano le forme di utilizzazione o collaborazione previste dai
precedenti commi 2 e 3 invieranno tempestivamente al provveditore agli studi schede
informative in ordine alla tipologia ed alla quantità degli incarichi in tal modo
conferiti. Il provveditore stesso trasmetterà tali schede all'Osservatorio di cui
all'art.... per le finalità ivi indicate.
ART. 5 - MOBILITA'
1. In sede di contrattazione integrativa nazionale sulla
mobilità sarà attribuito un punteggio aggiuntivo di significativa rilevanza:
- Per la dichiarata ed effettiva disponibilità alla
prestazione continuativa nella scuola e posto o cattedra occupati per almeno un triennio,
allo scopo di sostenere i processi di autonomia;
- Per la effettiva partecipazione, per almeno tre anni, ai
nuovi esami di stato che si svolgeranno a partire dall'anno scolastico 1998-1999.
2. Il personale scolastico che abbia ottenuto il
trasferimento a domanda ad una delle scuole o ad uno dei distretti richiesti non può
presentare per l'anno scolastico successivo un'ulteriore domanda di trasferimento, salvo
il caso di sopraggiunte, gravi e documentate esigenze di salute o di famiglia.
3. Nell'ambito degli istituti di istruzione secondaria di II grado i passaggi fra i
diversi tipi e ordini di scuola si effettuano a prescindere dal possesso dei requisiti
previsti dall'art. 411, commi 1,3 e 4 del D. Lgs. n. 297 del 16/4/1994.
4. Per il personale educativo, in sede di contrattazione integrativa nazionale saranno
elaborati criteri generali e strumenti operativi adeguati affinché venga contenuta al
minimo necessario l'incidenza sulla mobilità della distinzione fra organico del personale
maschile e organico del personale femminile e ciò in coerenza con i processi evolutivi di
riforma delle istituzioni convittuali.
5. Possono essere disposti i trasferimenti a domanda dei responsabili amministrativi da
Accademie e Conservatori alle scuole ed istituti di ogni ordine e grado e viceversa. Tale
operazione viene effettuata in fase successiva a quella dei trasferimenti nell'ambito,
rispettivamente, delle Accademie e Conservatori e delle scuole ed istituti di ogni ordine
e grado.
6. Allo scopo di assicurare la necessaria continuità didattica e di assecondare i
relativi processi formativi, la conferma a domanda della utilizzazione sui posti che
realizzano attività di educazione degli adulti è disposta con precedenza assoluta.
È del pari disposta con precedenza assoluta la utilizzazione a domanda sui predetti posti
del personale in possesso di idonei titoli culturali e professionali, subordinatamente
all'impegno di produrre domanda di conferma sugli stessi posti per i due anni scolastici
successivi.
Art. 6 - MOBILITÀ PROFESSIONALE
COMPARTIMENTALE ED INTERCOMPARTIMENTALE
1. A sostegno dei processi di innovazione che esigono un
equilibrio dinamico tra le esigenze del sistema scolastico e le aspettative del personale,
la mobilità professionale, compartimentale ed intercompartimentale, a domanda e
d'ufficio, è agevolata dalla seguente disciplina:
- Frequenza di corsi di formazione e riqualificazione, con
prove finali selettive, mirati all'assegnazione di posti di lavoro vacanti;
- Rimborsi spese e/o compensi forfettari per l'effettiva
frequenza dei corsi anzidetti;
- Priorità nell'assegnazione dei posti di lavoro situati in
ambito provinciale
- Indennità forfettaria quale rimborso spese per la prima
sistemazione.
2. Il docente che ha frequentato con esito positivo i corsi
di cui al precedente comma è tenuto ad accettare la sede di nuova assegnazione
relativamente al tipo di posto o cattedra per il quale ha frequentato il corso.
3. La mobilità di cui al precedente comma 1 è finalizzata al razionale e funzionale
utilizzo delle professionalità esistenti. Il medesimo obiettivo, qualora la consistenza
della mobilità volontaria risulti inadeguata, sarà realizzato mediante mobilità
d'ufficio in ambito prima provinciale e successivamente regionale.
4. Al fine di attivare le procedure per l'attuazione della mobilità intercompartimentale,
il Ministero della Pubblica Istruzione segnalerà al Dipartimento della Funzione Pubblica,
al Ministero del Lavoro ed all'Aran il personale risultante comunque eccedentario.
5. Nella sede della annuale contrattazione integrativa nazionale sulla mobilità del
personale saranno definiti in modo puntuale i criteri e le modalità operative per quanto
riguarda, in particolare, l'individuazione del personale, la misura dei rimborsi,
l'informazione al personale sugli elementi essenziali della procedura e dell'eventuale
nuovo rapporto di lavoro.
Una quota di fondi da determinare in sede di contrattazione integrativa nazionale deve
essere destinata per favorire la mobilità professionale all'interno del comparto, in
particolare la riconversione professionale.
6. Per rispondere adeguatamente alle esigenze di attuazione dell'autonomia scolastica, gli
organici del personale educativo ed ATA di cui al presente articolo possono essere
rideterminati funzionalmente in base a modelli organizzativi anche di carattere
innovativo, a livello di singola scuola o provinciale, purché senza oneri aggiuntivi
complessivi di spesa. Rientrano in tali ipotesi, a titolo esemplificativo:
- La ridistribuzione del personale fra le scuole di ogni
ordine e grado, nonché da e verso i Conservatori e le Accademie;
- La possibilità di destinare unità di personale ATA a
consorzi o reti di scuole;
- La modifica dei contingenti e/o delle tipologie di posto.
La contrattazione integrativa nazionale determinerà i
criteri generali per la definizione delle procedure di cui al presente comma.
7. Nei confronti del personale che abbia fruito della mobilità professionale di cui al
presente articolo è applicabile l'istituto della restituzione al ruolo di provenienza, su
posto disponibile in tale ruolo, a domanda o, nel caso di verificato esito negativo della
prestazione lavorativa, anche d'ufficio. Sono, comunque, fatte salve le norme sul periodo
di prova, ove previsto, nonché la competenza degli organi individuali o collegiali cui è
demandata la formulazione di pareri obbligatori e l'adozione dei conseguenti
provvedimenti.
Capo II - Norme di area
Sezione I - Dirigenti scolastici
ART. 7 - I DIRIGENTI SCOLASTICI
1. Fino all'attribuzione della qualifica dirigenziale ai
capi d'istituto, restano ferme nel primo biennio contrattuale 1998-99 le norme contenute
nel capo II, sezione I del CCNL 4-8-1995. Nell'attuale fase transitoria, i capi di
istituto eserciteranno le proprie funzioni in un rapporto di stretta finalizzazione
all'ingresso delle istituzioni scolastiche nel regime di autonomia previsto dalla
normativa vigente valorizzando le competenze acquisite nei corsi obbligatori di cui al D.
L.vo 59/1997.
2. Il Capo d'istituto può avvalersi, nello svolgimento delle proprie funzioni
organizzative e amministrative, della collaborazione di docenti da lui individuati. La
scelta è effettuata, ferma restando la natura fiduciaria dell'incarico correlata alla
responsabilità sugli esiti dell'incarico stesso, secondo criteri di efficienza ed
efficacia nel servizio scolastico, nonché sulla base di motivazioni congrue e trasparenti
avuto riguardo sia agli obiettivi da perseguire sia alle competenze professionali
disponibili.
3. Ai capi di istituto, ivi compresi gli incaricati ed i reggenti, spetta una indennità
accessoria mensile. Il relativo importo sarà determinato in sede di contrattazione
integrativa nazionale, che potrà definire anche maggiorazioni in relazione alla tipologia
e alla dimensione degli istituti. La stessa contrattazione potrà determinare compensi
annuali aggiuntivi per i capi di istituto che abbiano superato positivamente le verifiche
periodiche di cui all'art. 36, commi 1 e 2 del CCNL 4-8-1995. Agli oneri di cui al
presente comma si fa fronte con una quota del Fondo generale di cui all'art....
4. Sulla base degli indirizzi e delle scelte di carattere organizzativo e finanziario
deliberati dal consiglio di istituto, il capo di istituto predispone gli strumenti
attuativi del piano dell'offerta formativa della scuola.
5. Ai fini di quanto previsto al comma precedente, in relazione agli specifici aspetti di
carattere generale e organizzativo inerenti al funzionamento dei servizi scolastici, il
capo di istituto, prima dell'inizio dell'anno scolastico, previa convocazione di una
apposita riunione, consulta il personale ATA.
Sezione II - Personale docente
ART. 8 - LA PROFESSIONE DOCENTE
1. La centralità della funzione docente deve trovare più
pregnante espressione e compimento nella dimensione collegiale che caratterizza la piena
attuazione dell'autonomia scolastica.
2. Il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari,
pedagogiche, metodologico - didattiche, organizzativo- relazionali e di ricerca, tra loro
correlate ed interagenti, che si sviluppano ed approfondiscono col maturare
dell'esperienza didattica, l'attività di studio e di sistematizzazione della pratica
didattica. I contenuti della prestazione professionale del personale docente si
definiscono nel quadro degli obiettivi generali perseguiti dal sistema nazionale di
istruzione e nel rispetto degli indirizzi delineati nel piano dell'offerta formativa della
scuola.
3. La prestazione dovuta si articola in attività d'insegnamento e in attività,
individuali e collegiali, funzionali all'insegnamento.
L'attività di insegnamento si realizza nel rapporto educativo diretto con gli alunni, per
le discipline curricolari o opzionali e per gli altri momenti formativi previsti - anche
in forme integrate interistituzionali - dal piano dell'offerta formativa, relativamente ai
quali l'attività può non essere incardinata in una classe purché sia dallo stesso piano
chiaramente definita quanto a obiettivi, destinatari, tempi, risorse e verifica dei
risultati attesi.
4. Le attività funzionali all'insegnamento comprendono in particolare:
- La preparazione dell'attività didattica, ivi comprese le
attività formative programmate dal collegio dei docenti nell'ambito ed in coerenza col
piano dell'offerta formativa;
- La partecipazione alle riunioni del collegio dei docenti e
degli altri organi collegiali previsti dalla normativa vigente;
- Scrutini ed esami;
- I rapporti periodici con le famiglie degli alunni
5. Le istituzioni scolastiche potranno prevedere in forma
sperimentale la possibilità che i docenti svolgano, anche in qualità di liberi
professionisti, attività didattiche rivolte al pubblico, con esclusione degli alunni
interni all'istituto per quanto riguarda le materie di insegnamento comprese nel
curriculum scolastico. Le relative deliberazioni dovranno precisare anche il regime delle
responsabilità.
6. I docenti, nella loro dimensione collegiale, elaborano, attuano e verificano, per gli
aspetti pedagogico-didattici, il piano dell'offerta formativa, adattandone l'articolazione
alle differenziate esigenze degli alunni e tenendo conto del contesto socio - economico e
culturale di riferimento.
7. Nelle istituzioni convittuali e in quelle scolastiche con convitti annessi, il piano
dell'offerta formativa di cui al precedente comma, comprendente anche l'offerta di servizi
convittuali, è redatto dai docenti collegialmente con il personale educativo.
8. Per realizzare gli obiettivi sopra indicati, nei periodi intercorrenti tra l'inizio
delle attività didattiche e l'avvio delle lezioni e tra la fine delle lezioni e la
conclusione delle attività didattiche, il personale docente è impegnato
nell'elaborazione e definizione del piano dell'offerta formativa ed in attività di
verifica e valutazione dell'applicazione del piano stesso. Negli stessi periodi potranno
essere attuati anche interventi didattici ed educativi integrativi, previsti dal piano
dell'offerta formativa e da norme speciali, ed attività di formazione e di aggiornamento.
ART. 9 - ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE
DOCENTE
1. L'orario di lavoro dei docenti, definito nei limiti e
con le articolazioni indicate nei commi che seguono, è coordinato dal Capo d'Istituto,
nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, in modo da finalizzarlo alla
valorizzazione delle risorse umane per il miglioramento dell'efficacia formativa della
scuola.
2. L'obbligo di insegnamento è definito in 25 ore settimanali nella scuola materna, in 22
ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti di
istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate
settimanali.
3. Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite per gli insegnanti elementari vanno
aggiunte 2 ore da dedicare alle necessità derivanti dalla gestione dell'organico
funzionale, e, successivamente, alla programmazione didattica, da attuarsi in incontri
collegiali dei docenti assegnati alle stesse classi in tempi non coincidenti con l'orario
delle lezioni. Nell'ambito delle 22 ore d'insegnamento, la quota oraria eventualmente
eccedente l'attività frontale e di assistenza alla mensa può essere destinata, previa
programmazione, a supplenze e\o ad attività di arricchimento dell'offerta formativa e di
recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di
apprendimento, anche con riferimento ad alunni stranieri, in particolare provenienti da
paesi extracomunitari. Nel caso in cui il collegio dei docenti non abbia effettuato tale
programmazione, le predette ore saranno totalmente destinate per supplenze in sostituzione
di docenti assenti fino a un massimo di 5 giorni nell'ambito plesso di assegnazione.
4. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli
istituti d'arte, l'obbligo di insegnamento frontale del personale assegnato sulla base
dell'organico funzionale è articolato in corrispondenza con le esigenze di flessibilità
del piano dell'offerta formativa della scuola. A tal fine, sulla base del monte ore
complessivo annuo determinato con riferimento all'obbligo di 18 ore settimanali e
nell'ambito delle dotazioni del personale in servizio, la programmazione deliberata dal
collegio docenti può prevedere:
- Unità didattiche di durata anche inferiore o superiore ai
60 minuti, che comunque non comportino nell'ambito di ciascuna settimana una prestazione
di servizio - aggiuntiva alle 18 - in misura superiore a 6 ore o a 6 unità didattiche.
- L'utilizzazione di una parte dell'orario obbligatorio per lo
svolgimento di funzioni (ivi comprese quelle di studio e di ricerca) o di attività di
insegnamento non collegate direttamente alla classe (ad esempio, per gruppi di livello,
sportelli, insegnamento individualizzato, interventi didattici ed educativi integrativi e
di recupero; attività aggiuntive d'insegnamento volte all'arricchimento e
all'integrazione dell'offerta formativa);
- Il superamento dell'orario d'obbligo annuale, limitatamente
ad un numero predeterminato di docenti da retribuire con il compenso aggiuntivo di cui
all'ultimo comma.
5. Nel programmare la ripartizione oraria individuale del
monte ore annuo su base plurisettimanale, deve tenersi conto in ogni caso dell'esigenza di
garantire la qualità dell'insegnamento da svolgere e il tempo-scuola minimo da assicurare
agli studenti, graduabile in relazione all'utenza e alla tipologia dei processi di
insegnamento-apprendimento, ivi compreso il monte ore annuo disciplinare previsto dai
programmi .
6. Per le attività di carattere collegiale funzionali all'insegnamento, con esclusione di
scrutini ed esami, è stabilito un monte ore annuo non superiore a 40. Per le attività
formative programmate dal collegio dei docenti è stabilito un monte ore annuo non
inferiore a 20. Alle altre attività collegiali è destinato un monte ore annuo non
inferiore a 30 ore.
7. In quanto oggettivamente documentate e autorizzate compatibilmente con gli stanziamenti
d'istituto, le prestazioni eccedenti l'orario obbligatorio d'insegnamento ovvero il monte
ore annuo delle attività di cui al comma 4, lettera c)), sono retribuite con una
maggiorazione percentuale del trattamento economico tabellare in godimento inclusa l'IIS.
ART. 10 - FUNZIONI STRUMENTALI AL PIANO
DELL'OFFERTA FORMATIVA
1. Per la realizzazione delle finalità istituzionali della
scuola in regime di autonomia, la risorsa fondamentale è costituita dal patrimonio
professionale dei docenti, dal quale è possibile trarre certificate competenze da
valorizzare per l'espletamento di funzioni specifiche.
Tali funzioni possono riguardare sia aspetti dell'attività gestionale - organizzativa sia
ambiti di intervento pedagogico - didattico. La prima tipologia di funzioni rientra nella
competenza del capo d'istituto ed è individuata dal medesimo ai fini dell'esercizio
delegato. La seconda è identificata dal collegio dei docenti, in coerenza con il piano
dell'offerta formativa, ferme restando le attribuzioni degli altri organi collegiali e
dello stesso capo d'istituto. Quest'ultima, in via esemplificativa, consiste nel:
- Coordinamento didattico di dipartimento;
- Coordinamento della formazione didattica dei nuovi assunti;
- Coordinamento delle attività finalizzate all'attuazione del
diritto alla studio e\o di sostegno ad allievi in posizioni svantaggiate;
- Coordinamento, promozione di attività di ricerca,
produzione di materiali utili per la didattica;
- Coordinamento e promozione di rapporti inter-istituzionali.
In sede di prima applicazione e, comunque, non oltre l'a.s.
2000-2001, il collegio docenti, ai fini dell'accesso agli incarichi, determina
contestualmente e puntualmente, oltre agli obiettivi, le competenze professionali
specifiche necessarie per il perseguimento di tali obiettivi, gli standard operativi, i
parametri di valutazione dei risultati attesi e la durata di ciascun incarico.
Successivamente alla predetta data, l'accesso a tali incarichi è riservato ai docenti che
abbiano frequentato appositi corsi di formazione con prove selettive d'ingresso e finali,
organizzati dall'Amministrazione della P.I. o sottoposti, per quanto concerne la qualità
della formazione, alla vigilanza da parte dell'Amministrazione stessa, tenuto conto delle
indicazioni fornite dall'Osservatorio di cui all'art. 3.
2. Gli incarichi aventi ad oggetto le funzioni menzionate nel comma 1, ivi compresi quelli
conferiti dal dirigente scolastico, sostituiscono precedenti, analoghi incarichi e non
possono comportare esoneri totali dall'insegnamento. Le ore di esonero dall'insegnamento
complessivamente messe a disposizione della scuola in base alla normativa vigente possono
essere redistribuite in maniera funzionale per l'espletamento degli incarichi anzidetti.
3. Le scuole invieranno tempestivamente al competente provveditore agli studi - che le
trasmetterà subito all'Osservatorio di cui all'art
.. - schede informative
aggiornate in ordine alla quantità e alla tipologia degli incarichi conferiti e ciò per
il monitoraggio previsto da detto articolo.
4. La contrattazione integrativa nazionale determina, nell'ambito delle risorse di cui
all'art. 16, le retribuzioni accessorie dovute per l'espletamento degli incarichi
(liquidabili anche in unica soluzione), il numero degli incarichi complessivamente
conferibili, i criteri generali e le procedure di conferimento. Requisito essenziale sarà
poi la dichiarata disponibilità a permanere nella scuola per almeno un triennio.
5. L'espletamento delle funzioni di cui al presente articolo è valutabile ai fini
dell'accesso agli incarichi in altre scuole e, più in generale, nell'Amministrazione
scolastica, nonché ai fini dell'accesso alla dirigenza scolastica.
Art. 11 - TRATTAMENTO ECONOMICO CONNESSO
ALLO SVILUPPO DELLA PROFESSIONALITÀ DOCENTE
1. Ciascun docente, decorsi almeno 10 anni di effettivo
servizio di insegnamento dalla nomina in ruolo, può richiedere la valutazione della
propria qualità professionale.
2. A tal fine, in ciascuna provincia e per raggruppamenti di cattedra individuati per aree
omogenee, saranno avviate procedure secondo i seguenti criteri:
- La procedura è concorsuale per titoli;
- La selezione è effettuata da commissioni provinciali
nominate dal provveditore e composte da ispettori tecnici, presidi ed esperti esterni;
- La procedura concorsuale si articola nella valutazione del
servizio positivamente valutato ai sensi delle disposizioni vigenti, di titoli culturali e
professionali, di pubblicazioni e lavori originali e nell'esito positivo di prove, scritta
ed orale, sulle competenze disciplinari, pedagogiche e metodologico - didattica; la
partecipazione al concorso potrà essere supportata dalla frequenza di appositi corsi
organizzati dall'Amministrazione;
- Il riconoscimento della particolare qualità professionale
potrà essere conferito, con un'unica procedura concorsuale da attivarsi entro il 1999,
fino ad un massimo del 5% del personale docente di ruolo con decorrenza 31-12-1999, fino
ad un altro massimo del 5% con decorrenza 31-12-2000 e fino ad un altro massimo del 5% con
decorrenza 31-12-2001. Successivamente a tale data, con le stesse procedure concorsuali e
con cadenza biennale, possono essere conferiti i posti resisi disponibili a seguito delle
cessazioni dal servizio del personale che fruisce del riconoscimento previsto dal presente
articolo, in modo che venga assicurato il mantenimento della predetta quota del 15%;
- Il docente che abbia ottenuto il predetto riconoscimento ha
diritto ad una maggiorazione pari al
.% del differenziale tra la posizione
stipendiale in godimento e quella immediatamente superiore. La maggiorazione costituisce
una componente del trattamento economico accessorio;
- Lo stesso docente ogni sei anni dovrà produrre
un'articolata relazione sull'attività didattica, di studio e di ricerca ulteriormente
svolta; tale attività è oggetto di valutazione da parte delle commissioni di cui alla
successiva lettera g). La valutazione positiva è condizione per acquisire titolo ad
identica maggiorazione percentuale anche nella posizione stipendiale successiva a quella
in godimento prevista nella progressione economica ordinaria. Detta maggiorazione cessa
anche in caso di mancata richiesta. Decorso un quadriennio il docente può presentare una
nuova relazione che, in caso di valutazione positiva delle attività documentate,
determinerà la ripresa della maggiorazione di cui alla precedente lettera e);
- Le commissioni previste alla precedente lettera f)) sono
costituite presso le segreterie tecniche regionali degli ispettori tecnici su nomina del
sovrintendente scolastico regionale.
3. La contrattazione integrativa nazionale fisserà gli
ulteriori criteri operativi della procedura di cui al presente articolo.
Sezione III - Personale
ATA
ART. 12 - AREA E FUNZIONI
1. Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario
statale degli istituti e scuole di istruzione primaria e secondaria, degli istituti
d'arte, dei licei artistici, dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti,
dell'accademia nazionale di danza, dell'accademia nazionale d'arte drammatica, delle
istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, assolve alle funzioni
amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse
all'attività delle istituzioni scolastiche, anche in rapporto di collaborazione con i
capi di istituto e con il personale docente.
2. Il personale di cui al comma precedente è collocato nella distinta area del personale
A.T.A.
ART. 13 - IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE
DEI SERVIZI DI SEGRETERIA
1. Contestualmente con la piena attuazione dell'autonomia
scolastica e con la ridefinizione delle funzioni dei dirigenti scolastici, dovrà essere
definito, nel quadro dell'unità di conduzione affidata al dirigente scolastico, il
profilo professionale di responsabile della direzione dei servizi di segreteria nelle
scuole ed istituti di ogni ordine e grado.
2. A tale profilo si accede con il possesso di diploma di laurea in discipline giuridiche,
economiche, amministrative o organizzative. In prima applicazione, vi può accedere il
personale con contratto a tempo indeterminato del profilo professionale di responsabile
amministrativo in servizio alla data del presente contratto nelle scuole di ogni ordine e
grado e nei Conservatori ed Accademie, previa frequenza di apposito corso di formazione ed
aggiornamento con prova selettiva finale. Per il personale in possesso di esperienza
professionale almeno decennale negli istituti secondari superiori già dotati di autonomia
amministrativo-contabile in qualità di responsabile amministrativo, coordinatore
amministrativo o segretario ragioniere economo, possono essere previsti percorsi formativi
più abbreviati. Si applica, in proposito, la disciplina di cui all'art.25 ter, comma 5,
del D.Lgs. 29/1993, come integrato dal D.Lgs. 59/1998, per i lavoratori in particolari
posizioni.
3. Contenuti e modalità operative dei corsi di formazione sono definiti attraverso
contrattazione integrativa nazionale. Sono del pari definiti con contrattazione
integrativa nazionale i criteri e le modalità di sostituzione del responsabile della
direzione dei servizi di segreteria, che sarà affidata per reggenza o per incarico a
personale in servizio nella stessa o in altre scuole, in possesso dei necessari titoli
professionali.
4. Ai fini dell'attuazione del presente articolo può trovare applicazione quanto previsto
al successivo art. 18, comma 4.
ART. 14 - SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE
PROFESSIONALE DEL PERSONALE ATA
1. Il nuovo sistema di classificazione del personale,
improntato a criteri di flessibilità correlati alle innovazioni organizzative è
articolato in quadro aree comprendenti ciascuna una o più categorie e profili
professionali:
- Nel primo biennio contrattuale ai direttori amministrativi
delle Accademie e dei Conservatori ed ai responsabili Amministrativi delle scuole ed
istituti di ogni ordine e grado è corrisposta una indennità di amministrazione,
determinata in sede di contrattazione integrativa nazionale, avuto riguardo, in
particolare, alla tipologia ed alla dimensione dell'istituzione scolastica. La predetta
indennità di amministrazione sarà corrisposta al responsabile della direzione dei
servizi generali ed amministrativi, allorché avrà piena attuazione l'autonomia
scolastica e la operatività di tale profilo professionale;
- Profili collocati nelle aree secondo l'allegato A)
descrivono il contenuto professionale di attribuzioni specifiche relative all'area di
appartenenza. All'interno della stessa area i profili caratterizzati da mansioni e
funzioni contraddistinte da differenti gradi di complessità e di contenuto possono essere
collocati su posizioni economiche diverse.
2. Ogni dipendente è inquadrato, in base alla ex qualifica
e profilo professionale di appartenenza, nell'area e nella posizione economica ove questa
è confluita.
3. In tutti i casi di mobilità verticale, il personale ATA ha titolo al riconoscimento
dell'anzianità di servizio di ruolo maturato nella carriera immediatamente inferiore
nella misura del 50%, prevista dall'art. 569, comma 2, del TU approvato con DPR 297/1994.
ART. 15 - NORME DI PRIMA APPLICAZIONE
1. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore
del presente contratto è inserito nel nuovo sistema di classificazione con effetto
automatico dalla stessa data mediante l'attribuzione dell'area e della posizione al suo
interno secondo la tabella
di corrispondenza, senza incremento di spesa.
2. Le dotazioni organiche del personale ATA restano invariate e i relativi contingenti
sono attribuiti con i medesimi criteri e senza incremento di spesa, ai nuovi livelli ed
aree in base all'allegata tabella ........
3. Sono portate a compimento tutte le procedure selettive o concorsuali interne alle
singole amministrazioni indette per la copertura di posti vacanti, in corso ovvero già
programmate, in base alle vigenti disposizioni, alla data di entrata in vigore del
presente CCNL. I vincitori sono automaticamente inquadrati nel nuovo sistema di
classificazione, nella posizione ove risulta confluita quella cui si riferisce la
procedura selettiva o concorsuale con effetto dalla data stabilita nel contratto
individuale.
Capo III - Aspetti economico-retributivi
generali:
ART. 16
Il contratto prevede il finanziamento dei seguenti istituti
economici:
- Il recupero generalizzato dell'inflazione programmata del
trattamento economico fondamentale;
- Una retribuzione integrativa legata ai processi di
attuazione dell'autonomia, così articolata:
- Una quota distribuita in via generalizzata;
- Una ulteriore quota al personale direttamente impegnato
nell'a.s. 1999-2000 nell'attuazione di iniziative funzionali alla sperimentazione
dell'autonomia;
- Estensione della quota sub b) al personale direttamente
impegnato nell'attuazione dell'autonomia nel 2000.
- Una maggiorazione retributiva, di carattere accessorio,
conseguente all'accertamento delle competenze acquisite ed alla valutazione della qualità
delle prestazioni rese da corrispondere, a regime e con verifiche periodiche, al personale
docente nella misura non superiore al 15%; la predetta maggiorazione consiste in una somma
commisurata al
..% del differenziale tra la posizione stipendiale in godimento e
quella immediatamente superiore.
2. Per quanto concerne il finanziamento di cui al punto A),
saranno utilizzate le disponibilità previste dalla legge finanziaria 1998 per i rinnovi
contrattuali.
3. Per quanto riguarda il finanziamento di cui ai punti B) e C) si provvederà mediante le
seguenti risorse:
- Le risorse derivanti dai risparmi conseguenti al passaggio
dalla struttura retributiva tabellare prevista dal DPR 399/1988 a quella vigente, in
coerenza con quanto previsto dagli artt. 27, comma 4, e 77 del CCNL del 1995;
- La risorse previste nella misura dello 0,8% dall'art.2,
comma 8, Legge finanziaria 1999;
- Le risorse che risultano iscritte nello stato di previsione
del Ministero della Pubblica Istruzione per l'anno 1999 e successivi, relative al fondo
per il miglioramento dell'offerta formativa e per le prestazioni aggiuntive di cui alle
pertinenti Unità Previsionali di Base;
- Le risorse che risultano iscritte nello stato di previsione
del Ministero della Pubblica Istruzione per l'anno 1999 e successivi, di cui al cap. 1294
(UPB 2.1.3.3);
- L'accantonamento iscritto nella tabella A della Legge
finanziaria 1999 sotto il Ministero della Pubblica Istruzione con la finalizzazione
"Compensi incentivanti e riqualificazione professionale" per un importo
complessivo di L. 2.700 miliardi riferito al triennio 1999-2001.
- Recupero dell'inflazione programmata sull'accessorio.
Nell'ambito della disponibilità di cui al presente comma
sarà assegnata una quota pari al 40% alle finalità di cui al punto B.
Capo IV
Art. 17
Il CCNL dovrà porre particolare attenzione nell'adeguare
la normativa sulle relazioni sindacali all'obiettivo della piena attuazione dell'autonomia
scolastica in un quadro di semplificazione e di trasparenza dei rapporti fra
amministrazione e OO.SS., avendo riguardo nel contempo alle esigenze dei fruitori del
servizio scolastico.
Saranno in particolare puntualmente individuate le sedi e le materie per l'esercizio dei
diritti sindacali di contrattazione decentrata, informazione e concertazione.
Art. 18
Le parti procederanno, con sequenza predeterminata e
secondo cadenze concordate, al completamento della contrattualizzazione del rapporto di
lavoro, mediante il recupero alla disciplina pattizia degli istituti non
regolamentati dal precedente CCNL e l'eventuale revisione delle norme contrattuali
da attualizzare, nonché con l'individuazione delle materie demandate alla contrattazione
integrativa.
Art. 19
Sarà prevista la piena contrattualizzazione dei criteri di
erogazione di qualsiasi ulteriore somma destinata dallo Stato a compensare attività del
personale della scuola, da realizzare in sede di contrattazione integrativa ed attuativa
del CCNL; quest'ultima dovrà comunque contenere la disciplina fondamentale riguardante lo
svolgimento dell'attività stessa. |