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Ultimo aggiornamento
04 febbraio 2012

ARAN: Prova tecnica di articolato
(10 Settembre 1998)

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Personale ATA


Premessa.

La stagione del rinnovo del contratto-scuola coincide col processo di attuazione dell'autonomia scolastica che costituisce la stella polare della politica riformatrice avviata nel settore. L'occasione è troppo importante per non sfruttarla al meglio.
Tuttavia, se un rinnovo contrattuale coricato sul presente sarebbe un inaccettabile masso erratico e comunque rimarrebbe abbondantemente al di sotto delle aspettative, occorre evitare anche l'errore opposto. Infatti, un rinnovo contrattuale catapultato sul futuro finirebbe per lasciare indisturbato il presente e dunque, a causa del velleitarismo dei suoi astratti furori, prometterebbe un futuro destinato a non arrivare mai.
Con pragmatismo ed equilibrio, è invece legittimo prepararsi ad un rinnovo calibrato su obiettivi intermedi e parziali, tendente cioè alla ricerca consensuale delle innovazioni di natura (non solo) normativa finalizzate all'accompagnamento e al sostegno d'un processo di cambiamento anche e soprattutto culturale; un processo che si svilupperà secondo dinamiche che, sebbene non sia dato presagirne tutte le modalità, è possibile orientare in maniera razionale.
Per questo, la saggezza empirica impone di programmare - come, peraltro, suggerisce l'atto di indirizzo per le trattative che il Governo ha inviato all'Aran - un'articolata sequenza contrattuale in applicazione di una metodologia che, pur non perdendo di vista l'insieme, non può non essere selettiva e dunque gradualistica, in sincronia col profilarsi dei problemi mano a mano che maturano le condizioni per risolverli.
In questa prospettiva, sarebbe insensato impostare il rinnovo contrattuale in termini antagonistici rispetto alla normativa negoziata nel 1995. Anzi, il nuovo contratto deve appropriarsi degli elementi o spunti innovativi, e in qualche modo anticipatori, sparsi nel vecchio. E' innegabile, infatti, che le sue clausole più significative riflettono l'esigenza di intervenire per rimuovere le principali cause di crisi della scuola che hanno ricadute negative sullo "status" professionale degli operatori delle istituzioni scolastiche, a cominciare dai docenti colpiti da sindrome impiegatizia, per recuperarne l'identità perduta. Pertanto, richiamarsi alle più feconde di queste anticipazioni oggi non è soltanto un'opportunità: equivale ad un atto legislativamente dovuto.

In sintesi, un contratto che si propone di favorire il cambiamento deve in via prioritaria

  • Ridefinire gli istituti normativi del rapporto di lavoro del personale insegnante che lo caratterizzano rispetto alla generalità dei rapporti di lavoro subordinato allo scopo di rivalorizzarne il ruolo sociale, incentivando l'adempimento della complessiva prestazione professionale in stretto raccordo con le necessità dell'utenza e del contesto territoriale di riferimento;
  • Rivisitare ruolo, finalità e sostegni dei processi di formazione e aggiornamento permanenti del personale insegnante, inclusi i docenti assunti a tempo determinato che provengano dalle graduatorie ad esaurimento;
  • Correggere il sistema normativo di progressione economica, la cui versione attuale è causa di malessere nell'ampia misura in cui risulta lesivo dell'etica professionale e, al tempo stesso, scredita gli strumenti formativi a cui, viceversa, occorre restituire le funzioni proprie;
  • Riorientare la formazione del personale ATA ai fini della riclassificazione e mobilità professionale del medesimo;
  • Ridisegnare il profilo della professione docente, collocandone l'esercizio in una dimensione collegiale effettivamente partecipata ovvero accentuando la centralità del progetto d'istituto;
  • Favorire la sperimentazione di assetti flessibili e più efficienti di gestione dell'istituzione scolastica, anche attraverso la semplificazione e la trasparenza delle procedure;
  • Enfatizzare l'incompatibilità col riordino istituzionale e organizzativo degli appesantimenti burocratici che deformano la funzione educativa del docente;
  • Promuovere l'autonomia didattica, fornendo adeguato sostegno alla capacità progettuale dell’istituzione scolastica.

Se e nella misura in cui le realtà si assesteranno nella direzione desiderata, il 1° gennaio 2001 non segnerà per la scuola un salto nel buio, ma un salto di qualità. Il che permetterà di dire che, pur restando uno strumento per la soddisfazione di interessi particolari, la contrattazione collettiva tutela gli interessi generali meglio dello strumento della legge.

Obblighi di servizio del personale docente

  1. La prestazione di lavoro a cui è tenuto il personale docente si conforma agli indirizzi delineati nel progetto d'istituto che i docenti elaborano, attuano e verificano.
  2. La prestazione di lavoro si articola in attività d'insegnamento e in attività, individuali e collegiali, funzionali all 'insegnamento.
  3. Le attività funzionali all'insegnamento comprendono:
  • La preparazione dell'attività didattica, ivi comprese le attività di aggiornamento programmate dal collegio dei docenti nell'ambito ed in coerenza col progetto d'istituto;
  • La predisposizione di materiali didattici;
  • La preparazione, correzione e valutazione degli elaborati;
  • La partecipazione alle riunioni dei consigli di classe e interclasse, di dipartimento e d'istituto;
  • La preparazione delle suddette riunioni e l'esecuzione degli atti deliberativi;
  • Scrutini ed esami;
  • I rapporti periodici con le famiglie degli alunni.

Forme nuove di cooperazione all'adempimento

  1. L'amministrazione scolastica è tenuta a ridurre al minimo indispensabile le fiscalità burocratiche che aggravano l'adempimento degli obblighi di servizio dei dipendenti.
  2. L'amministrazione scolastica è altresì tenuta ad introdurre nell'organizzazione interna dei Nuclei provinciali di supporto dell'autonomia scolastica previsti dalla normativa vigente tutti gli adeguamenti necessari per metterli nelle condizioni operative di esercitare con efficienza ed efficacia i compiti che il presente contratto demanda ai medesimi.

Progetto d'istituto

  1. Il progetto deve tendere al miglioramento dell'offerta formativa in relazione alle differenziate esigenze degli alunni e dell'ambiente socioeconomico e culturale di riferimento.
    In esso sono esplicitate le scelte di orientamento, razionalizzazione e finalizzazione dell'insieme delle attività formative, didattiche e pedagogiche - incluse le attività di carattere collegiale funzionali all'insegnamento - da svolgere in due o più anni.
    Il documento che ne riproduce la sintesi identifica altresì la tipologia delle professionalità occorrenti per l'erogazione del servizio in regime di autonomia dell'istituzione.
  2. Il progetto è deliberato dal collegio dei docenti per gli aspetti formativi, di organizzazione della didattica e pedagogici e dal consiglio d'istituto per gli aspetti finanziari e organizzativi generali.
  3. Il progetto può formulare anche un'articolata offerta formativa rivolta al pubblico, ad esclusione degli. alunni iscritti all'istituto, e prevedere che la medesima sia gestita in regime di convenzione, nell'ambito dell'istituto, dai docenti in qualità di liberi professionisti.
  4. Acquisito il parere del Nucleo provinciale di supporto dell'autonomia scolastica, il capo d'istituto predispone il piano attuativo del progetto e lo sottopone all'approvazione del collegio dei docenti e al consiglio d'istituto per gli aspetti di rispettiva competenza. Limitatamente agli aspetti organizzativi, il piano attuativo è oggetto di esame congiunto con le rappresentanze sindacali.
  5. Il capo d'istituto è tenuto a rinviare il progetto agli organismi che lo hanno elaborato e deliberato, qualora nel medesimo non siano individuati organi, criteri e parametri di valutazione, anche intermedia, del servizio scolastico. E' tenuto altresì a trasmettere ai medesimi organismi l'eventuale richiesta di riesame del progetto pervenuta dal Nucleo provinciale di supporto dell'autonomia scolastica.

Premio di risultato in relazione ad obiettivi specificamente predeterminati

  1. La contrattazione decentrata nazionale quantificherà le risorse finanziarie da destinare a compensi aggiuntivi erogabili nella forma di un premio di risultato correlato alla realizzazione di obiettivi specifici e qualificanti eventualmente individuati nell'ambito del progetto.
  2. Gli importi saranno corrisposti alle aliquote del personale scolastico dipendente dall'istituzione scolastica il cui apporto è espressamente previsto dal progetto.
    Superata la verifica intermedia prevista nel progetto, il premio può essere corrisposto a scaglioni di entità crescente a cadenza annuale.

Progetti speciali d'istituto

  1. Il personale appartenente a scuole situate in contesti di particolare disagio ambientale (zone a rischio di devianza giovanile e criminalità minorile e/o aree caratterizzate da abbandoni scolastici superiori alla soglia critica e/o da elevata densità immigratoria) è incentivato a progettare e realizzare interventi mirati di istruzione-formazione.
    L'individuazione delle scuole situate nelle suddette aree e zone è effettuata dal Ministero della PI, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie.
    Per il trasferimento volontario alle scuole di cui sopra è prevista un'apposita corsia preferenziale.
  2. Le misure incentivanti sono le seguenti:
        a) corresponsione al personale coinvolto di una indennità mensile commisurata alle prestazioni esigibili per la durata prevista della realizzazione del progetto;
        b) corresponsione d'un premio di risultato subordinatamente alla verifica del raggiungimento dell'obiettivo quali-quantitativo indicato nel progetto;
        c) conservazione "ad personam" d'una quota non inferiore al ….. % della retribuzione accessori a di cui alla lett. a) nello stipendio del personale che abbia partecipato alla realizzazione del progetto per l'intera durata inizialmente prevista. La durata minima non può essere inferiore a cinque anni.
  3. L'ammontare complessivo delle risorse destinate ai progetti ed i criteri di allocazione e utilizzo delle medesime a livello d'istituto - inclusa l'assegnazione di una quota al finanziamento di moduli formativi specifici per il personale - saranno determinati dalla contrattazione decentrata nazionale.
  4. Ai progetti speciali si applica la procedura di cui all'art…..

Orario di lavoro

  1. L'attività d'insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola materna, in 22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole ed istituti d'istruzione secondaria ed artistica.
    Le ore d'insegnamento sono di norma distribuite in non meno di cinque giornate settimanali. Fermi restando gli obblighi di servizio, il progetto d'istituto può prevedere moduli didattici flessibili, funzionali alle opzioni didattico-educative che lo caratterizzano, programmando la ripartizione oraria individuale su base plurisettimanale, tenuto conto in ogni caso dell'esigenza di garantire la qualità dell'insegnamento da svolgere e il tempo-scuola minimo graduabile in relazione all'utenza e alla tipologia dei processi di insegnamento-apprendimento.
  2. Per le attività di carattere collegiale funzionali all'insegnamento è stabilito un monte-ore annuo non inferiore a …..
    La distribuzione oraria per lo svolgimento delle attività collegiali è decisa in sede di approvazione del piano attuativo del progetto d'istituto.
  3. In quanto oggettivamente documentate e autorizzate compatibilmente con gli stanziamenti d'istituto, le prestazioni eccedenti l'orario d'insegnamento ovvero il monte ore annuo delle attività di cui al comma 2 sono retribuite con una maggiorazione pari al …. % del trattamento economico in godimento.

Formazione

  1. La partecipazione ad attività formative finalizzate, certificate e verificate e un' opportunità per tutto il personale docente, educativo e ATA.
    Spetta al datore di lavoro garantirne l'equa fruizione da parte degli interessati, inclusi i docenti assunti a tempo determinato che provengano dalle graduatorie ad esaurimento.
  2. La transizione del sistema scolastico al regime di autonomia previsto dalla normativa vigente sarà accompagnata da adeguate iniziative di formazione. Le risorse finanziarie disponibili saranno determinate in sede di contrattazione decentrata nazionale.
    Allo scopo di potenziare gli strumenti di controllo qualitativo della spesa, è istituita una cabina di regia, composta da tre o cinque esperti nominati dal Ministro della PI, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie.
    A riforma completata del sistema scolastico, e comunque non oltre il 31 dicembre 2000, le parti contraenti valuteranno l'opportunità di una revisione dell 'organismo.
  3. La cabina di regia non ha compiti di gestione diretta.
    Essa formula i criteri di certificazione della qualità dei moduli formativi corrispondenti al fabbisogno quali-quantitativo di risorse umane, e alla loro riconversione professionale, che l'attuazione dell'autonomia scolastica farà prevedibilmente emergere.
    Definisce le modalità di riconoscimento di crediti formativi corrispondenti alle professionalità necessarie per l'espletamento degli incarichi di coordinamento di cui agli artt….
    Con riferimento ai medesimi incarichi, contribuisce altresì alla progettazione dei relativi corsi di specializzazione, individuandone gli elementi formativi caratterizzanti.
  4. Ferma restando la libertà di proposta e di scelta dei collegi dei docenti in ordine ai percorsi formativi attivabili, la certificazione di qualità dei medesimi spetta ai Nuclei provinciali di supporto dell'autonomia scolastica.

Assenze per motivi di studio e formazione

  1. Ogni iniziativa formativa deve svolgersi al di fuori dell'orario d'insegnamento. Può essere riconosciuta natura formativa anche all'attività di collaborazione con strutture universitarie che sia certificata dalle medesime.
  2. In caso di comprovata necessità di deroga al divieto di sovrapposizione oraria, al docente possono essere concessi permessi con trattamento di missione e rimborso delle spese di viaggio.
  3. Possono essere autorizzate assenze retribuite anche in caso di richiesta, da parte del docente di fruire d'un periodo sabbatico per soggiorni di studio presso istituzioni universitarie italiane o straniere che si concludano con gli accertamenti previsti da apposite convenzione con le stesse. Tali convenzioni possono essere perfezionate anche dall'istituto a cui appartiene il docente.
    La fruizione di periodi sabbatici può essere richiesta dal medesimo docente ad intervalli non inferiori a sette anni. La durata massima di ciascun periodo non può superare un semestre.
  4. La concessione di permessi e periodi sabbatici entro i limiti di disponibilità del fondo d'istituto presuppone l'assegnazione di supplenze ai docenti in organico, sulla base di criteri rotazione.
    Il provvedimento è adottato dal capo d'istituto.

Incarichi di coordinamento didattico

  1. Ogni docente può esercitare funzioni di coordinatore didattico di dipartimento ovvero d’istituto, qualora ne abbia acquisito le competenze scientifico-pedagogiche mediante la partecipazione a corsi di specializzazione che si concludano con prove selettive in entrata e in uscita.
  2. La designazione del coordinatore ha carattere elettivo e spetta al collegio dei docenti.

Incarichi di coordinamento organizzativo-gestionale

  1. Ogni docente può esercitare le funzioni di supporto operativo individuate nel progetto d'istituto, qualora ne abbia acquisito le competenze professionali mediante la partecipazione a corsi di specializzazione che si concludano con prove selettive in entrata e in uscita.
  2. La designazione spetta al capo d'istituto.
    In presenza di più docenti selezionabili, la designazione ha luogo sulla base di motivati giudizi comparativi attinenti i crediti formativi certificati ed i crediti professionali derivanti da esperienze in servizio dei candidati.
    Coerentemente con la natura fiduciaria dell'incarico, i crediti formativi e professionali sono valutati tenendo conto dei criteri di affidabilità che sia dato desumere dall'anzianità di effettivo servizio maturata dai candidati nell'istituto.
  3. Il regolare svolgimento di uno o più incarichi per una durata complessiva non inferiore a cinque anni costituisce titolo valutabile anche ai fini dell'ammissione al corso-concorso previsto dalla normativa vigente per l'accesso alla dirigenza scolastica.

Norme comuni degli incarichi

  1. Possono chiedere l'ammissione ai corsi di specializzazione i docenti con un anzianità di effettivo servizio non inferiore a cinque anni. Possono chiedere di essere presi in considerazione ai fini del conferimento dell'incarico i docenti dei quali sia stata positivamente valutata la partecipazione ai suddetti corsi nel triennio precedente.
  2. L'incarico ha la durata prevista per l'attuazione del progetto d'istituto ed è rinnovabile. E' revocabile per gravi motivi. Non comporta esonero dall'attività d'insegnamento.
  3. La retribuzione accessoria dovuta per l'espletamento dell'incarico sarà determinata in sede di contrattazione decentrata nazionale.
  4. I Provveditori agli Studi trasmetteranno alla cabina di regia di cui all'art.... schede informative aggiornate in ordine alla quantità e alla tipologia degli incarichi conferiti.
    Il monitoraggio è finalizzato anche all'istituzione di anagrafi territoriali degli incarichi allo scopo di attivare il trasferimento volontario dei relativi titolari presso le scuole che ne facciano richiesta.

Progressione economica

  1. Fino all'entrata in vigore della normativa istitutiva del sistema nazionale di valutazione, la progressione economica del personale docente si svilupperà mediante aumenti retributivi connessi allo svolgimento senza demerito dell'attività dovuta.
  2. La condizione del passaggio stipendiale è dichiarata dal capo d'istituto, sulla base del parere del comitato di valutazione espresso dal collegio dei docenti. In caso contrario, la progressione economica decorre dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in cui matura la condizione predetta.
  3. Numero, cadenza ed andamento della curva degli aumenti sono ridefiniti allo scopo di riconoscere la progressività dell'arricchimento professionale correlato a dati social-tipici d'esperienza.

Norma transitoria

Improntata a criteri di semplificazione amministrativo-contabile, la riarticolazione degli aumenti retributivi avrà luogo mediante procedure automatizzate che non comportano la revisione delle posizioni individuali acquisite.

Classificazione del personale ATA

  1. Il sistema classificatorio è articolato in …….. qualifiche.
    Nell'ambito della qualifica apicale è prevista, relativamente ai servizi amministrativi e generali dell'istituzione scolastica, un'area di posizioni organizzative conferibili per incarico e retribuite con indennità il cui valore minimo e massimo è definito dal contratto nazionale.
  2. Al dipendente è attribuita la qualifica corrispondente alle mansioni di assunzione od a quelle successivamente svolte che siano considerabili equivalenti in base ai criteri del presente sistema classificatorio ovvero a quelle di valore superiore assegnate in conformità alle regole contenute nel presente accordo.

Variabilità delle mansioni

  1. Ciascuna qualifica identifica la totalità delle mansioni esigibili in quanto professionalmente equivalenti.
  2. L'assegnazione di mansioni equivalenti costituisce atto di esercizio del potere determinativo dell'oggetto del contratto di lavoro.

Accesso alle qualifiche superiori

  1. Nei limiti dei posti vacanti della dotazione organica di ciascuna qualifica, la progressione verticale si realizza tramite procedure selettive.
  2. Espletate le verifiche di idoneità, diversamente modellate in ragione dei livelli di professionalità, la selezione si attua tenuto conto anche della valutazione
    a) della capacità dimostrata e dell'esperienza professionale acquisita;
    b) della qualità degli itinerari formativi effettivamente percorsi e del profitto individualmente accertato;
    c) del rendimento individuale certificato.

Norma di inquadramento del personale in servizio

Il personale in servizio alla data di stipulazione del presente accordo è inserito con effetto dalla medesima data nel nuovo sistema classicatorio con l'attribuzione della qualifica e del livello economico corrispondenti alla ex qualifica funzionale ed al trattamento economico in godimento.

Arbitrato

  1. Se il tentativo obbligatorio di conciliazione non riesce o comunque è decorso il termine legalmente previsto, le parti possono concordare di deferire al collegio arbitrale di cui al comma successivo la risoluzione della controversia insorta in materia di classificazione professionale.
  2. Il collegio arbitrale è composto di tre membri di cui due sono nominati dalla parti e il terzo, con funzioni di presidente, è designato dai medesimi di comune accordo.
  3. Il collegio svolge l'attività istruttoria con libertà di forma, raccogliendo prove anche testimoniali e, su istanza di parte o d'ufficio, ogni altro elemento di valutazione rilevante ai fini della decisione.
    Il collegio pronuncia il lodo entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza congiunta delle parti e ne dà immediata comunicazione alle medesime.
    La liquidazione dei compensi agli arbitri è a carico della parte soccombente in misura pari a 2/3 e le spese eventualmente sostenute per l'espletamento dell'istruttoria sono ripartite tra le parti in misura eguale.

 
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