Oggetto:
Sistema di relazioni sindacali.
Il Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro relativo al 2° biennio economico 2000/01 del comparto
scuola, sottoscritto il 15.03.01, disciplina, negli artt. 2 - 3 - 4, il
nuovo sistema di relazioni sindacali.
L'art. 2, in particolare, prevede che la devoluzione a livello regionale
delle materie finora trattate a livello nazionale o provinciale
dell'amministrazione scolastica comporti anche l'attribuzione al predetto
livello regionale della competenza alla relativa contrattazione, o alle
altre forme di relazioni sindacali previste al riguardo dal CCNL
26.5.1999.
Si rappresenta quanto sopra per sottolineare l'esigenza che il passaggio,
tuttora in atto, alle Direzioni generali regionali di numerose procedure
relative allo stato giuridico ed al trattamento economico del personale
docente ed A.T.A. sia accompagnato, contestualmente, dall'attivazione al
riguardo, del livello regionale di relazioni sindacali.
Con l'occasione, per quanto riguarda le relazioni sindacali a livello di
istituto, si fa presente che l'art. 3, comma 1 elenca le materie oggetto
di contrattazione integrativa già previste dall'art. 6, comma 5 del CCNL
del 26.5.99 mentre il comma 2 individua ulteriori ambiti di contrattazione
integrativa, funzionali alla gestione delle risorse. Tali ambiti, perciò,
vanno attivati contestualmente ai primi, secondo i tempi e le priorità
definiti nella stessa sede contrattuale.
Quanto alla composizione delle delegazioni trattanti, regolata dall'art. 9
del CCNL del 26.5.99, si rappresenta l'opportunità che, a livello
regionale, la delegazione di parte datoriale venga composta anche da
dirigenti, e non solo da funzionari.
IL DIRETTORE GENERALE
Antonio Zucaro
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