Documento ARAN - Ottobre 1998
Ipotesi di accordo: "2a prova
tecnica di articolato"
In data 29 Ottobre u.s. l'ARAN ha
presentato alle OO.SS. un secondo documento di "prova tecnica di articolato" sul
quale formuliamo le seguenti osservazioni:
- La premessa è sostanzialmente identica al primo documento
del Settembre 1998. Pertanto rinnoviamo la nostra critica, anzi la rafforziamo in ragione
di una ingiustificata e immotivata insistenza;
- Nelle parti relative a "cooperazione
all'adempimento" e "progetto di istituto, ecc.", si continuano ad
ipotizzare procedure e discipline concernenti gli organi collegiali e i nuclei di supporto
all'autonomia, che non possono essere definiti in sede contrattuale. Governo e Parlamento
non hanno bisogno di supplenze improprie che finirebbero solo con il generare confusione e
conflitti;
- La materia delle assenze per motivi di studio e formazione
deve riguardare anche il personale ATA;
- La parte relativa alla progressione economica continua ad
escludere, inspiegabilmente, il personale ATA;
- La designazione del sostituto del capo di istituto nel caso
che questi aderisca ad uno sciopero non può essere una competenza del Provveditore agli
agli Studi, atteso che l'ordinamento già disciplina compiutamente questa materia;
- Alla nuova declaratoria dell'Art. 32, comma terzo, al punto
3 deve essere aggiunto
"nel rispetto delle competenze degli organi
collegiali scolastici" (vedi D.L.vo sulla dirigenza scolastica);
- Alla nuova declaratoria dell'Art. 36, primo comma, al punto
3 deve essere aggiunto
"ed è coadiuvato dal Direttore dei servizi di
segreteria che sovrintende ai servizi amministrativi e a quelli generali" (anche
qui vedi D.L.vo sulla dirigenza scolastica);
- In prima applicazione l'accesso al nuovo profilo del
Direttore dei servizi di segreteria deve essere assicurato ai responsabili amministrativi
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, previa frequenza obbligatoria di apposito
corso di formazione in servizio senza prove selettive (poiché l'accesso alla dirigenza
dei capi di istituto in servizio non prevede prove selettive non si vede perché ciò
debba essere prescritto per il responsabile amministrativo);
- Si condivide l'ipotesi del nuovo sistema classificatorio del
personale ATA in tre aree e si propone che
"nell'ambito dell'area apicale
è prevista una retribuzione di posizione organizzativa il cui valore minimo e massimo è
stabilito dal contratto nazionale. E', altresì, prevista una retribuzione di risultato
tra il 10% ed il 25% della retribuzione di posizione".
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