PERSONALE DI ACCADEMIE E CONSERVATORI
ART. 1 - Destinatari
La presente sequenza contrattuale ha come destinatari i docenti e i
non docenti delle Accademie di Belle Arti, degli ISIA, dell'Accademia
Nazionale di Danza, dell'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica e dei
Conservatori di Musica, istituzioni che negli articoli seguenti sono
nominate Istituzioni di Alta Cultura.
Per quanto disposto dalla Legge 124/1999, la presente sequenza
contrattuale ha come destinatari, altresì, i modelli viventi delle
Accademie di Belle Arti.
Capo I - Relazioni
sindacali
ART. 2 - OBIETTIVI E STRUMENTI
1. Il sistema delle relazioni
sindacali, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle rispettive
responsabilità dell'amministrazione e dei sindacati, persegue l'obiettivo
di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle
condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza di
incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati alla
collettività.
Il sistema delle relazioni sindacali è improntato alla correttezza e
trasparenza dei comportamenti.
2. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli
relazionali:
a) contrattazione collettiva: si svolge a livello integrativo nazionale e
a livello di singola istituzione di alta cultura;
b) partecipazione: si articola negli istituti dell'informazione e della
concertazione;
c) interpretazione autentica dei contratti collettivi di cui all'art.2 del
CCNL 26-5-1999 del comparto scuola, per quanto concerne i riflessi
applicativi sul settore dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica.
ART. 3 - CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA
1. La contrattazione collettiva integrativa è finalizzata ad
incrementare la qualità del servizio, sostenendo i processi innovatori in
atto anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte.
I contratti collettivi, nei vari livelli previsti, definiscono i criteri
di distribuzione al personale - ivi compreso il personale utilizzato -
delle risorse disponibili, nonchè i criteri generali di verifica dei
risultati, in relazione agli specifici obiettivi programmati.
In sede di contrattazione collettiva integrativa nazionale, presso il
MURST, sono disciplinati i criteri generali per:
a) la mobilità interna al comparto ed intercompartimentale;
b) procedure e criteri di utilizzazione del personale tenuto conto delle
specificità culturali e professionali anche ai fini delle prestazioni
aggiuntive;
c) i criteri per l'attribuzione dell'indennità di amministrazione ai
direttori amministrativi ed ai direttori dei servizi generali ed
amministrativi;
d) le linee di indirizzo per l'attività di formazione in servizio, per
l'aggiornamento e per l'eventuale riconversione del personale anche in
caso di applicazione dell'art.35 del D.Lgs.29/1993 nonchè i criteri
relativi alla ripartizione delle risorse ed alle modalità di verifica dei
risultati conseguiti;
e) le linee di indirizzo e i criteri per la tutela della salute
nell'ambiente di lavoro;
f) le indennità di turno notturno, notturno - festivo e festivo spettanti
al personale delle istituzioni di alta cultura di cui all'art.1.
3. La contrattazione integrativa si svolge con i limiti stabiliti
dall'art. 45 del decreto legislativo n. 29/1993.
Entro il primo mese di negoziato le parti non assumono iniziative
unilaterali nè procedono ad azioni dirette.
Sulle materie che incidono sull'ordinato e tempestivo avvio dell'anno
accademico la contrattazione deve concludersi entro il 30 luglio.
ART. 4 - PARTECIPAZIONE
1. Il MURST fornisce informazioni e, ove necessaria, la relativa
documentazione cartacea e/o informatica ai soggetti identificati
all'articolo 7 sulle seguenti materie:
a) criteri per la definizione e la distribuzione degli organici di tutto
il personale, con riferimento a quanto previsto, dal decreto legislativo
n. 29/ 1993 e dalla L.508/1999;
b) operatività di nuovi sistemi informativi o di modifica dei sistemi
preesistenti concernenti i servizi amministrativi e di supporto
dell'attività accademica;
c) dati generali sullo stato dell'occupazione degli organici e di
utilizzazione del personale.
2. Ricevuta l'informazione i soggetti sindacali di cui all'articolo 7
possono chiedere che si dia inizio alla procedura di concertazione su:
a) criteri per la definizione e la distribuzione degli organici di tutto
il personale con riferimento a quanto previsto, dal decreto legislativo n.
29/1993 e dalla L.508/1999.
La concertazione si svolge in appositi incontri che iniziano entro 10
giorni dal ricevimento della richiesta. Nella concertazione le parti
verificano la possibilità di un accordo mediante un confronto che deve
concludersi entro 15 giorni dalla sua attivazione. Dell'esito della
concertazione è redatto verbale dal quale risultino le posizioni delle
parti. Durante il periodo in cui si svolge la concertazione le parti non
assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto della stessa.
Sulle materie che incidono sull'ordinato e tempestivo avvio dell'anno
accademico la concertazione deve concludersi entro il 30 luglio.
ART. 5 - RELAZIONI A LIVELLO DI
ISTITUZIONE
1. Ciascuna istituzione
accademica è sede di contrattazione integrativa.
2. Il direttore fornisce ai soggetti sindacali di cui all'articolo 7
un'informazione preventiva, consegnando l'eventuale documentazione, sulle
seguenti materie:
a) proposte di organizzazione didattica e di determinazione degli
organici;
b) criteri generali per l' utilizzazione del personale in rapporto alla
programmazione didattica deliberata dal collegio dei docenti;
c) utilizzazione dei servizi sociali;
d) modalità e criteri di applicazione dei diritti sindacali, nonché i
contingenti di personale previsti dall'articolo 2 dell'allegato accordo
sull'attuazione della legge 146/1990;
e) attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di
lavoro;
f) attività e i progetti retribuiti con il fondo d'istituto o con altre
risorse derivanti da convenzioni ed accordi;
g) criteri generali per la retribuzione e l'utilizzazione del personale
docente e non docente effettivamente impegnato nello svolgimento delle
attività aggiuntive;
h) criteri generali per le politiche dell'orario e dell'organizzazione del
lavoro
i) criteri generali per l'organizzazione dell'orario di lavoro del
personale non docente tenuto conto delle esigenze delle singole
istituzioni di alta cultura e per l'individuazione del personale non
docente da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto;
j) criteri generali per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
k) criteri generali per la fruizione dei permessi per il diritto allo
studio;
l) criteri generali di individuazione e modalità di utilizzazione del
personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative,
nonchè da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla
singola istituzione accademica con altri enti e istituzioni.
m) linee di indirizzo per la realizzazione dei piani di aggiornamento e
formazione del personale non docente e criteri generali per la scelta del
personale da impegnare in tali piani;
3. L' informazione è successiva relativamente a:
- unità di personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con
il fondo di istituto;
L'informazione viene fornita in appositi incontri da concordare tra le
parti.
4. Ricevute le informazioni, sulle materie indicate nei predetti punti c),
d), e), g), i), ed m, si svolge la contrattazione integrativa.
5.Le parti, decorsi sessanta giorni dall'inizio effettivo delle
trattative, riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa
e decisione relativamente alle materie non direttamente implicanti
l'erogazione di risorse destinate al trattamento economico, nel rispetto,
comunque, delle specifiche discipline fissate dal presente Ccnl.Durante il
predetto periodo di sessanta giorni deve essere programmato un congruo
numero di incontri, comunque funzionale alla più sollecita e positiva
conclusione delle trattative.
ART. 6 - CLAUSOLE DI RAFFREDDAMENTO
Entro il primo mese del negoziato relativo alla contrattazione le
parti non assumono iniziative unilaterali nè procedono ad azioni dirette.
Durante il periodo in cui si svolge la concertazione le parti non assumono
iniziative unilaterali sulle materie oggetto della stessa.
ART. 7 - COMPOSIZIONE DELLE DELEGAZIONI
1. Le delegazioni trattanti sono costituite come segue:
I - A LIVELLO NAZIONALE DI
AMMINISTRAZIONE
a) Per la parte pubblica:
- dal Ministro o da un suo delegato;
- da una rappresentanza dei dirigenti titolari degli uffici direttamente
interessati alla trattativa.
b) Per le organizzazioni sindacali:
- dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria
firmatarie del presente accordo.
II -A LIVELLO DI ISTITUZIONE DI ALTA
CULTURA
a) Per la parte pubblica: dal
direttore;
b) Per le organizzazioni sindacali:
dalle R.S.U. e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di
categoria firmatarie del presente accordo.
2. Il MURST può avvalersi, nella
contrattazione collettiva integrativa, dell'assistenza dell'Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.RA.N.).
CAPO II - Rapporto di
lavoro
ART. 8 - Valutazione del direttore
delle istituzioni di alta cultura.
In attesa dell'apertura dello specifico comparto previsto dall'art.2,
comma 6, della L.508/1999, il procedimento di cui all'art.20 del CCNL
26-5-1999 si conclude, per i direttori delle istituzioni di alta cultura,
ivi compresi quelli incaricati, con una valutazione espressa, tenuto conto
della specificità delle funzioni esercitate, da un nucleo nazionale
istituito presso il MURST.
ART. 9 - Direttore dei servizi generali ed amministrativi.
Ai sensi dell'art.34, II° comma, del CCNL 26-5-1999 del comparto
scuola il responsabile amministrativo che abbia superato l'apposito corso
modulare di formazione con valutazione finale è inquadrato direttore dei
servizi generali ed amministrativi per lo svolgimento delle funzioni
indicate nell'allegato A. Le relative attività sono coordinate in via
generale dal direttore amministrativo.
L'inquadramento avviene secondo quanto disposto dall'art.8 del CCNL
15-3-2001 del comparto scuola, secondo biennio.
Il direttore dei servizi generali ed amministrativi può essere
incaricato, nei casi di assenza o impedimento, superiore a quindici
giorni, di entrambi i direttori amministrativi, di svolgere funzione
vicaria di questi ultimi dal direttore che, se non ritiene di conferire le
funzioni vicarie, lo segnala al MURST, con le relative motivazioni.
ART.10 - Norme transitorie sulla
mobilità del personale ATA.
Fino all'anno Accademico
2001-2002 i direttori dei servizi generali ed amministrativi e tutto il
personale non docente di Accademie e Conservatori mantengono titolo a
transitare a domanda, nei ruoli provinciali delle istituzioni scolastiche,
secondo i criteri e le modalità previsti dalla disciplina della mobilità
relativa al personale ATA del comparto scuola.
ART.11 - Direttori amministrativi.
L'assegno ad personam di cui
all'art.3, comma 3, del CCNL 1-8-1996 del secondo biennio scuola 1996-97
non è riassorbibile con l'indennità di amministrazione prevista
dall'art.35 del CCNL 26-5-1999 del comparto scuola, quadriennio 1998-2001,
e dall'art.34 del CCNI 31-8-1999 del comparto scuola.
ART.12- Modelli viventi.
Le problematiche inerenti il rapporto di lavoro dei modelli viventi
saranno oggetto di contrattazione integrativa da effettuarsi presso il
MURST, con particolare riguardo ai criteri di assunzione e organizzazione
del lavoro.
ART.13- Norma di rinvio e disapplicazioni.
Sino a quando non sarà sottoscritto il CCNL relativo ad Accademie e
Conservatori per il quadriennio 2002-2005, continuano ad applicarsi, ove
compatibili con le disposizioni del presente accordo, le disposizioni
dell'accordo successivo 1/8/1996, della sequenza contrattuale 24/2/2000,
del CCNL 26-5-1999, quadriennio normativo e primo biennio economico e del
CCNL 15-3-2001, secondo biennio economico del comparto scuola.
Allegato A
Profilo: Direttore dei servizi
generali ed amministrativi nelle Accademie e nei Conservatori
Svolge attività lavorativa di rilevante
complessità ed avente rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomia
operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili e ne cura
l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle
attività, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti.
Ha autonomia operativa e responsabilità diretta nella definizione e
nell'esecuzione degli atti a carattere amministrativo-contabile, di
ragioneria e di economato, che assumono nei casi previsti rilevanza anche
esterna.
Firma tutti gli atti di sua competenza.
L'espletamento delle funzioni sarà volto ad assicurare l'unitarietà
della gestione dei servizi amministrativi e generali della istituzione in
coerenza e strumentalmente rispetto alle finalità ed obiettivi della
stessa, in particolare della programmazione didattica.
Può svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e programmi
richiedenti specifica specializzazione professionale, con autonoma
determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può svolgere
incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e formazione nei
confronti del personale. Possono essergli affidati incarichi ispettivi.
E' consegnatario dei beni mobili e gestisce il fondo delle minute spese.
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