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Servizi minimi in caso di
sciopero - Dirigenza area V |
11 Luglio 2001 |
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1. Ai sensi della legge 12 giugno 1990, n.146, come modificata dalla legge 83/2000, i servizi pubblici da considerare essenziali nell’area della dirigenza scolastica sono: a)
l’istruzione scolastica, in particolare per gli aspetti contemplati
dall’art.1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, comma 2, lettera d); I servizi di cui alle lettere b), c) e d) sono considerati per gli aspetti strettamente connessi e collegati al servizio di cui alla lettera a). ART. 2 - PRESTAZIONI INDISPENSABILI 1.Nell’ambito dei servizi pubblici essenziali di cui all’ art.1 dovrà essere assicurata, con le modalità di cui ai commi successivi, l’effettività del loro contenuto essenziale e la continuità, per gli aspetti contemplati nella lett.d), comma 2 dell’art. 1 della legge 12 giugno 1990, n.146, delle seguenti prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero,al fine di contemperare l’ esercizio del diritto di sciopero con la garanzia del diritto all’istruzione e degli altri valori e diritti costituzionalmente tutelati: a)
attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli
scrutini e degli esami finali nonché degli esami di idoneità; 2.
In occasione di ogni sciopero, i direttori generali regionali inviteranno
in forma scritta i dirigenti scolastici a rendere comunicazione volontaria
circa l’adesione allo sciopero entro il decimo giorno dalla
comunicazione della proclamazione dello sciopero oppure entro il quinto,
qualora lo sciopero sia proclamato per più comparti. 3.In caso di adesione allo sciopero del
dirigente scolastico, le relative funzioni aventi carattere di prestazioni
indispensabili, di cui al comma 1, saranno svolte dal collaboratore che
esercita, su delega del dirigente scolastico, le funzioni vicarie, di
collaborazione o, in caso di impedimenti, dal docente di ciò incaricato
dal dirigente scolastico. ART. 3 - NORME DA RISPETTARE IN CASO DI SCIOPERO 1. La comunicazione della proclamazione di qualsiasi azione di sciopero relativa alla dirigenza scolastica, da parte delle strutture e rappresentanze sindacali, deve avvenire con un preavviso non inferiore a giorni 15 e deve contenere l’indicazione se lo sciopero sia indetto per l’intera giornata oppure se sia indetto per un periodo più breve. Il preavviso non può essere inferiore a giorni 10, nel caso di azioni di sciopero che interessino più comparti. 2.
La proclamazione e la revoca degli scioperi relativi alle vertenze
nazionali di comparto deve essere comunicata alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica e al Ministero della
Pubblica Istruzione - Gabinetto del Ministro; la PROCLAMAZIONE DI SCIOPERI
RELATIVI A VERTENZE. In caso di sciopero il Ministero della Pubblica Istruzione e gli Uffici Scolastici Regionali sono tenuti a trasmettere agli organi di stampa ed alle reti radiotelevisive di maggiore diffusione nell’area interessata dallo sciopero una comunicazione circa i tempi, le modalità e l’eventuale revoca dell’azione di sciopero. Le Amministrazioni predette si assicurano che gli organi di informazione garantiscano all’utenza una informazione chiara, esauriente e tempestiva dello sciopero, anche relativamente alla frequenza e alle fasce orarie di trasmissione dei messaggi. Analoga comunicazione viene effettuata dalle stesse amministrazioni anche nell’ipotesi di revoca, sospensione o rinvio dello sciopero ai sensi dell’art.4, comma 10. 3. Al fine di garantire i servizi essenziali e le relative prestazioni indispensabili indicati nell’articolo 2: a) non saranno effettuati scioperi a tempo indeterminato; b) il primo sciopero, per qualsiasi tipo di vertenza, non può superare la durata massima di un’intera giornata. c) gli scioperi successivi al primo per la medesima vertenza non supereranno i due giorni consecutivi. Nel caso in cui dovessero essere previsti a ridosso dei giorni festivi, la loro durata non potrà comunque superare la giornata. d) in caso di scioperi distinti nel tempo che incidono sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, tra l’effettuazione di un’azione di sciopero e la proclamazione della successiva non possono sussistere intervalli di tempo inferiori a 10 giorni. Il bacino di utenza può essere nazionale o regionale. La comunicazione dell’esistenza di scioperi che insistono sul medesimo bacino di utenza è fornita, nel caso di scioperi nazionali, dal Dipartimento della Funzione Pubblica e, negli altri casi dalle Amministrazioni competenti per territorio, entro 24 ore dalla richiesta delle OO.SS. interessate allo sciopero; e) gli scioperi brevi - che sono alternativi rispetto agli scioperi indetti per l’intera giornata - di durata inferiore alla giornata si svolgeranno in un unico periodo di ore continuative all’inizio od alla fine della stessa giornata; f) gli scioperi effettuati in concomitanza con le iscrizioni degli alunni dovranno garantirne comunque l’efficace svolgimento e non potranno comportare un differimento oltre il terzo giorno successivo alle date previste come terminali delle operazioni relative alle disposizioni ministeriali; g) gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l’effettuazione degli scrutini trimestrali o quadrimestrali non finali non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a 5 giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico; h) gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l’effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell’attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione. Negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a 5 giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione; i) sono altresì escluse forme surrettizie di sciopero o forme improprie di astensione dal lavoro; l) gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturale; m) le disposizioni del presente articolo in tema di preavviso minimo e di indicazione della durata non si applicano nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell’ordine costituzionale o di protesta per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori. 5. Nel caso in cui l’astensione collettiva si svolga con forme di sciopero “virtuale” che prevedano la regolare prestazione lavorativa, la trattenuta di una quota della retribuzione commisurata alla durata dell’astensione programmata è destinata a finalità sociali indicate dall’organizzazione sindacale che indice l’azione di sciopero. In sede locale, sono individuate, con un protocollo d’intesa tra organizzazioni sindacali rappresentative e direzione generale regionale, le procedure per l’attuazione di tale forma di sciopero e per la nomina di un comitato paritetico di garanti composto dalla amministrazione interessata, dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni degli utenti come individuate dalla legge 281/1998. Il suddetto comitato vigila sull’attuazione della procedura, con particolare riferimento alla rilevazione dell’elenco dei partecipanti, alla destinazione dei fondi e alla diffusione, presso l’opinione pubblica, delle ragioni della protesta e delle particolari modalità di tale iniziativa. ART. 4 - PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E DI CONCILIAZIONE 1) Clausola di raffreddamento: entro il primo mese del negoziato relativo alla contrattazione le parti non assumono iniziative unilaterali nè procedono ad azioni dirette. Durante il periodo in cui si svolge la concertazione le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto della stessa. 2) A) I preventivi tentativi di conciliazione in caso di conflitto sindacale di rilievo nazionale si svolgono presso il Ministero del Lavoro. B) Se la controversia è locale il tentativo di conciliazione avverrà presso la Prefettura del capoluogo di regione se la controversia è di ambito regionale o presso la prefettura della provincia interessata. 3) In caso di insorgenza di una controversia sindacale che possa portare alla proclamazione di uno sciopero nazionale il Ministero del Lavoro, entro 3 giorni lavorativi decorrenti dalla comunicazione scritta, trasmessa anche via fax, che chiarisca le motivazioni e gli obiettivi della formale proclamazione dello stato di agitazione e richieda l’apertura della procedura conciliativa, provvede a convocare le parti in controversia al fine di tentare la conciliazione del conflitto. 4) Il Ministero del Lavoro può chiedere alle organizzazioni sindacali e alle amministrazioni pubbliche coinvolte notizie e chiarimenti per la utile conduzione del tentativo di conciliazione che deve esaurirsi entro l’ulteriore termine di 3 giorni dall’apertura del confronto. 5) Con le stesse procedure e modalità di cui al comma precedente, nel caso di controversie regionali o subregionali, i soggetti di cui al comma 2, lettera B) provvedono alla convocazione delle OO.SS. per l’espletamento del tentativo di conciliazione entro un termine di 5 giorni lavorativi. Il tentativo deve esaurirsi entro l’ulteriore termine di 5 giorni dall’apertura del confronto. 6) Decorsi inutilmente i termini indicati nel comma 4 o nel comma 5 il tentativo di conciliazione si considera comunque espletato, ai fini di quanto previsto dall’art.2 comma 2 della legge 146/90 come modificata dalla legge 83/2000. 7) Il tentativo di conciliazione si considera altresì espletato ove i soggetti di cui al comma 2 non abbiano provveduto a convocare le parti in controversia entro i giorni lavorativi dalla comunicazione scritta dello stato di agitazione indicati ai comma 3 e 5. 8) Le parti concordano che il periodo complessivo della procedura conciliativa di cui al comma 2 abbia una durata complessivamente non superiore a 6 giorni lavorativi dalla formale proclamazione dello stato di agitazione. 9) Del tentativo di conciliazione di cui al comma 3 o 5 viene redatto verbale che, sottoscritto dalle parti, è inviato alla Commissione di Garanzia. Se la conciliazione riesce, il verbale dovrà contenere l’espressa dichiarazione di revoca dello stato di agitazione proclamato che non costituisce forma sleale di azione sindacale ai sensi dell’art.2 comma 6 della legge 146/90 così come modificata dalla legge 83/2000. In caso contrario, nel verbale dovranno essere indicate le ragioni del mancato accordo e le parti si riterranno libere di procedere secondo le consuete forme sindacali nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali. 10) Le revoche, le sospensioni ed i rinvii dello sciopero proclamato non costituiscono forma sleale di azione sindacale ai sensi dell’art.2 comma 6 della legge 146/90 modificata dalla legge 83/2000 anche nel caso siano dovute ad oggettivi elementi di novità nella posizione di parte datoriale. 11) Fino al completo esaurimento in tutte le loro fasi delle procedure sopra individuate, le parti non intraprendono iniziative unilaterali e non possono adire l’autorità giudiziaria sulle materie oggetto della controversia. 12) Ove sia proclamata una seconda iniziativa di sciopero, nell’ambito della medesima vertenza e da parte del medesimo soggetto, a distanza di non più di 120 giorni dall’effettuazione o revoca della precedente azione di sciopero, non sussiste l’obbligo di reiterare la procedura di cui ai commi precedenti. ART.5. - SANZIONI In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla legge 146/1990 modificata dalla legge 83/2000 e di quelle contenute nel presente accordo, si applicano gli articoli 4 e 9 della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000. ART.6 - DISAPPLICAZIONI Dalla data di sottoscrizione del presente accordo sono inapplicabili le disposizioni incompatibili con l’accordo stesso. |
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