In riferimento alla Nota n.74/4.1.10.C.G datata 20.1.1999 relativa alla legge regionale
recante "Diritto allo studio ed all'apprendimento per tutta la vita e qualificazione
del sistema formativo integrato" il Governo, nella seduta del Consiglio dei Ministri
del 12 febbraio 1999, ha rilevato che la legge della Regione Emilia Romagna invade per
taluni profili le competenze riservate allo Stato.
In particolare, mentre va riaffermato che il diritto allo studio, inteso nel senso più
ampio e moderno e riferito a tutti gli interventi di sostegno economico e di fornitura dei
servizi necessari ad assicurare il successo scolastico, rientra nelle competenze
regionali, si esclude che in esso possano essere compresi interventi che incidono sulla
materia dell'istruzione la quale, come si evince dal riparto delle competenze a livello
costituzionale e come recentemente ribadito dall'articolo 1, comma 3 lettera q) della
legge 15 marzo 1997, n.59, è di esclusiva competenza statale.
In particolare la materia della parità scolastica, che attiene agli ordinamenti
dell'istruzione, è riservata alla competenza normativa statale.
Le Regioni potranno intervenire nella suddetta materia solo nei limiti delle specifiche
deleghe loro attribuite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, dopo l'approvazione
del relativo regolamento.
In particolare sono censurabili:
- L'articolo 2, comma 2, lett.g) che prevede iniziative di
reti di scuole nell'ambito di progetti regionali viola l'autonomia delle scuole organi
dello Stato, soggetto esclusivamente alla disciplina normativa statale;
- Ll'articolo 9, comma 1, che nel riservare alla Regione,
tra l'altro funzioni di "valutazione e controllo" nelle materie di cui alla
legge stessa, risulta illegittimo in relazione al previsto esercizio di poteri di
controllo e valutazione anche in materie - quali la sperimentazione didattica (articolo 2,
comma 2, lett.a) e gli interventi di istruzione all'interno del sistema formativo
integrato (articolo 2, comma1, lett. b) - che rientrano nella competenza esclusiva dello
Stato non essendo ammissibile un controllo regionale su attività di competenza statale;
- L'articolo 9, comma 10, nell'imporre a tutti i soggetti
del sistema formativo e quindi anche alle scuole "pubbliche" di fornirsi
reciprocamente informazioni, dati statistici e ogni altro elemento, esorbita dalla
competenza regionale;
- L'articolo 10, commi 5 e 6 dettando prescrizioni
vincolanti in tema di convenzioni dei Comuni con le scuole dell'infanzia, eccede dalla
competenza regionale e viola l'autonomia di detti Enti, garantita dall'articolo 128 della
Costituzione.
Per i suesposti motivi il Governo ha rinviato la legge a
nuovo esame del Consiglio regionale. Il Governo osserva inoltre che l'articolo 8, comma 1,
lettera b), dovrebbe contenere un riferimento agli specifici contratti di settore e, al
tempo stesso, fare salve altre fattispecie disciplinate da disposizioni di principio
contenute nella legislazione nazionale (volontariato).
Si osserva anche che:
- La individuazione delle scuole "non statali" è
fatta con dizioni diverse nell'articolo 1, comma 3, lett. c) e nell'articolo 7, comma 1,
lett. a), con possibili futuri problemi applicativi, ingenerando incertezze del diritto;
- La legge regionale avrebbe dovuto in ogni caso indicare,
almeno in linea di massima, i criteri per l'attribuzione di assegni di studio agli
studenti, previsti dall'articolo 12 a parziale copertura tra l'altro delle spese di
iscrizione e frequenza delle scuole statali e non statali e non limitarsi a inviare la
materia ad un atto della Giunta;
- Per quanto concerne infine la norma finanziaria di cui
all'art.15, si osserva che la legge avrebbe potuto più opportunamente prevedere le
modalità di copertura degli oneri derivanti dalla legge stessa, e ciò pur in presenza
delle disposizioni contenute nell'art.11 della l.r. n.31/1977. Tanto si prega di
comunicare ai competenti organi regionali assicurando.
D'ORDINE MINISTRO P.I.
CAPO DIPARTIMENTO |