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Ultimo aggiornamento
01 luglio 2010

RESOCONTO Assemblea Nazionale Straordinaria FNADA
(Roma – Hotel Ergife – 22 novembre 2000)

RIFLESSIONI E PROPOSTE Riflessioni e proposte - 22 Novembre 2000

Documenti FNACAPagine collegate

Convocazione
Assemblea FNADA


Il funzionamento delle istituzioni scolastiche autonome

      Lo scenario istituzionale delineato dalla L. 59/97 e dalle norme di attuazione (Decreti legislativi e regolamenti) rappresenta un punto di equilibrio condivisibile tra poteri, competenze e responsabilità dello Stato e degli enti territoriali (Regioni, Province e Comuni) e valorizza il protagonismo delle scuole conferendo loro soggettività sia giuridica che politica. La disciplina in vigore, ancora tutta da attuare, mantiene l’unitarietà nazionale del sistema in un quadro corretto di riconoscimento delle autonomie (territoriali e funzionali). Le ipotesi di totale trasferimento alle Regioni delle competenze in materia d’istruzione non ci convincono e mettono a rischio l’unitarietà nazionale del servizio.

      La riforma del Ministero della Pubblica Istruzione è sostanzialmente condivisibile ma occorre evitare il pericolo di un neocentralismo regionale e si deve porre particolare attenzione alla costituzione dei “centri territoriali di servizio” affinché non diventino la brutta copia dei sopprimendi Provveditorati agli Studi.

      Le istituzioni scolastiche autonome debbono costituirsi, in sistema delle autonomie scolastiche, che si organizza come interlocutore autorevole nei confronti dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni (almeno quelli medio-grandi). Sarà necessario dotarsi di un organismo di rappresentanza a livello nazionale e territoriale similare a quelli già sperimentati dagli Enti territoriali.

        Sul punto dichiariamo la nostra disponibilità e il nostro contributo per arrivare in tempi ragionevoli alla costituzione dell’associazione nazionale delle istituzioni scolastiche autonome (ANISA).

        La riuscita dell’esperienza autonomistica delle scuole è collegata ad alcune condizioni e aspetti essenziali non ancora sufficientemente definiti e chiari, che possono così sintetizzarsi:

        ¨           adeguate risorse finanziarie e professionali (finanziamenti ed organici);

        ¨           snellimento delle procedure e maggiore delegificazione con rafforzamento della potestà regolamentare delle singole scuole;

        ¨           potenziamento e miglioramento del sistema informativo nazionale e possibilità di interazione con i sistemi informatici autonomamente realizzati dalle scuole;

        ¨  urgente completamento del quadro normativo con espresso riferimento alla legge di riforma degli organi collegiali e al regolamento di contabilità;

        ¨  chiara e coerente definizione delle competenze e delle responsabilità degli organi collegiali e individuali interni alle scuole;

        ¨  ricorso diffuso agli accordi di rete per la gestione di servizi e attività di comune interesse.

      In materia di risorse finanziarie torniamo a ribadire con forza l’esigenza di abrogazione delle norme sui flussi di cassa (una vera e propria “antinomia” rispetto all’autonomia) ed a rinnovare la proposta di far coincidere l’anno finanziario con l’anno scolastico, così da rendere effettiva la “programmazione integrata” (Piano annuale delle attività e Bilancio, o programma annuale, troverebbero perfetta coincidenza temporale senza costringere le scuole ad alchimie contabili sui 4/12 e gli 8/12).

        In vigenza delle norme sui flussi di cassa e di quelle che prescrivono un bilancio finanziario in termini di competenza è comunque indispensabile che i competenti uffici dell’amministrazione scolastica provvedono a determinare le assegnazioni dei vari finanziamenti spettanti e ad effettuare le erogazioni in coerenza con le assegnazioni.

     Relativamente agli organi collegiali è necessario che la legge di riforma distingua chiaramente quali sono gli organi di governo e quali gli organi tecnici. E’, altresì, necessario che la stessa applichi il principio della separazione tra responsabilità politiche di governo e responsabilità operative di gestione evitando commistioni ingiustificate. Su questi versanti i testi in discussione nella sede parlamentare non sono affatto soddisfacenti.

        La nostra proposta è per un solo organo di governo (il consiglio dell’istituzione scolastica), per due organi tecnici (il collegio dei docenti ed il consiglio di classe) e per l’esclusione del Dirigente Scolastico e del Direttore dei servizi generali e amministrativi dall’organo di governo come membri effettivi, mentre sarebbe auspicabile una loro partecipazione come organi di supporto tecnico (senza diritto di voto) che curano l’istruttoria e provvedono all’esecuzione delle decisioni.

      Per quel che concerne gli organi individuali, o figure monocratiche (il dirigente e il direttore), obbligati alla collaborazione istituzionale e professionale, sono indispensabili norme di cooperazione funzionale per evitare confusioni, conflitti e duplicazioni improduttive di atti e provvedimenti. Fermo restando che la legale rappresentanza e la conduzione unitaria spettano al dirigente è fuor di dubbio che l’organizzazione puntuale dei servizi amministrativi e generali e la gestione operativa del personale ATA spettano al direttore, nell’ambito di “criteri e direttive” che non possono mai scadere nel dettaglio specifico pena il rischio di assumere la natura di “ordini”. Tra i chiarimenti invocati rientra la puntuale specificazione delle competenze e responsabilità del direttore in ordine alla “rilevanza esterna”, alla “firma degli atti di competenza” e alla sottoposizione del personale ATA “alle sue dirette dipendenze”.

Gli adeguamenti contrattuali

A)    Aspetti normativi

     L’acquisizione di una posizione di elevata responsabilità, con lo svolgimento di compiti direttivi, pone obiettivamente l’esigenza di rivendicare una distinta disciplina contrattuale come espressamente previsto dal D. L.vo 29/93 e successive modifiche e integrazioni.

      La complessità di gestione del servizio istruzione, con tutte le implicazioni di ordine giuridico ed operativo, impone una riconsiderazione in ordine alla classificazione del personale per recuperare in tutte le istituzioni scolastiche autonome l’area “C” e il profilo professionale del responsabile amministrativo come figura intermedia con funzioni vicarie.

        L’accesso a detto profilo dovrebbe coinvolgere gli assistenti amministrativi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nella misura del 50% dei posti disponibili, previa frequenza e superamento di un corso/concorso.

      L’orario di lavoro del Direttore dei servizi generali e amministrativi viene concordato con il dirigente, nell’ambito dell’orario di servizio dell’istituzione scolastica, garantendo la presenza tutte le volte che sia richiesto dalla natura delle attività affidate. Il direttore assicura comunque una presenza ordinaria di 36 ore settimanali su cinque o sei giorni.

      Le competenze del direttore in materia di gestione del personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze, riguardano espressamente:

        ¨           l’organizzazione del lavoro, ivi compreso l’orario;

        ¨           l’assegnazione di sedi e compiti;

        ¨  la concessione di assenze, permessi e ferie;

        ¨  il conferimento di incarichi per funzioni aggiuntive e per attività aggiuntive:

        ¨  la titolarità dell’azione disciplinare, ivi compresa l’irrogazione di talune sanzioni.

        Per effetto delle specifiche competenze in materia di gestione del personale ATA, il direttore fa parte della delegazione di parte pubblica per la contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica.

B)    Aspetti economici

      Per il trattamento economico fondamentale è utile e opportuno unificare lo stipendio tabellare e l’indennità integrativa speciale.

      Il gravame contributivo sul trattamento fondamentale dovrebbe essere rapportato al massimo pensionabile, al fine di escludere dallo stesso tutti i trattamenti accessori. Si tratterebbe di un’operazione di semplificazione e di convenienza sia per lo Stato che per il personale e per le stesse istituzioni scolastiche.

     L’inquadramento economico del Direttore dei servizi generali e amministrativi deve essere pari a quello dei Direttori amministrativi dei conservatori e delle accademie, con mantenimento dell’anzianità maturata nel profilo di responsabile amministrativo.

      In materia di trattamento accessorio si propone di passare dall’attuale situazione di indennità di amministrazione e accesso al fondo dell’istituzione ad una nuova situazione che preveda l’istituzione di una “retribuzione di posizione” e di una “retribuzione di risultato”.

        La retribuzione di posizione dovrebbe oscillare tra i 6 ed i 12 milioni annui per 13 mensilità, mentre la retribuzione di risultato, oggetto di contrattazione individuale con il Dirigente Scolastico, dovrebbe rapportarsi alla retribuzione di posizione da un minimo del 20% ad un massimo del 40%.

        La retribuzione di posizione assume il carattere di un trattamento accessorio fisso e continuativo, cui provvede l’amministrazione del Tesoro, mentre la retribuzione di risultato ha il carattere di un corrispettivo a prestazione che trova copertura e finanziamento nel bilancio delle singole istituzioni scolastiche.

      I compensi per attività aggiuntive necessitano di una significativa rivalutazione e quelli per indennità di lavoro notturno e festivo debbono riguardare il personale di tutte le istituzioni scolastiche quando ricorrono dette situazioni.

      Il buono mensa deve essere previsto per tutto il personale delle scuole che osservano un orario di lavoro pari o superiore alle 8 ore giornaliere.

Il Presidente
Giorgio Germani

 
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