on line dal 31/10/1998
50.000.000 di visitatori

DAL 2012

Adeguamento norme CCNL
Precedente ] Su ]

ANNO XV

Clicca qui per visitare il sito dell'Anquap - Il portale dei quadri pubbliciTorna alla pagina iniziale di FNADA Web
Il nuovo Forum è in linea: provalo !
Ultimo aggiornamento
03 maggio 2012

Paola Perlini


VicePresidente FNACA
INTERVENTO TECNICO
"
L’adeguamento delle norme contrattuali alla piena attuazione dell’autonomia scolastica"
Atti Assemblea Nazionale FNACA 11 Aprile 2000 Scarica il file in formato compresso Attività FNACA 1999/2000 ATTI Assemblea Nazionale Straordinaria FNACA - 11 Aprile 2000Pagine collegate


INTERVENTO TECNICO di Paola Perlini (VicePresidente FNACA)
L’adeguamento delle norme contrattuali
alla piena attuazione dell’autonomia scolastica


L’ultimo contratto di lavoro della Scuola, fortemente innovativo rispetto ai precedenti, ha colto gli aspetti fondamentali della stagione del cambiamento che sta interessando la scuola.
Cambiamento richiesto dagli studenti, da tutti gli operatori, dalle imprese, dalla società.
Dopo decenni di immobilismo e disinteresse la società italiana ha riscoperto la scuola, la sua importanza strategica, il suo inserimento nella dimensione europea, la necessità di dare una risposta ai tanti problemi aperti, primo fra tutti la riduzione dell’abbandono scolastico.
Il CCNL e il CCNI hanno avuto il pregio di predisporre norme comuni e norme di area in modo coerente con la scelta politica dell’autonomia compiuta del legislatore affermando i valori delle capacità individuali, del merito, della valutazione dell’operato e della formazione specifica con interventi economici significativi e differenziati.
Positiva anche la norma in materia di relazioni sindacali a livello di istituzione scolastica introdotta nell’ottica di responsabilizzare alle scelte coloro che dovranno gestire il servizio.
I nuovi profili professionali del personale ATA propongono figure con maggiori responsabilità come quella del Direttore dei servizi generali e amministrativi al quale viene richiesto come titolo di studio per il reclutamento la laurea in discipline giuridiche ed economiche. Figura professionale che deve assicurare l’unitarietà della gestione dei servizi amministrativi e generali della scuola in coerenza con il piano dell’offerta formativa.
Vengono inoltre introdotte figure professionali specifiche sia nell’area docente (funzioni obiettivo) che ATA (funzioni aggiuntive) con attribuzioni e responsabilità individuate da ogni istituzione scolastica e con il preciso dovere di partecipare a iniziative di formazione per un determinato numero di ore.

Nelle scuole in cui si è colto il significato positivo di questi nuovi "apporti" le attività programmate e svolte hanno migliorato la qualità della prestazione e hanno aiutato il difficile percorso della "riforma".
Là dove non si sono attivate le funzioni si è persa un’importante occasione per tutta la comunità educante. Sebbene sia comprensibile che i "cambiamenti" profondi, scardinando certezze e abitudini, possono generare confusione e più o meno giustificati malcontenti.

Il CCNI ha previsto inoltre una serie di opportunità per docenti e ATA di effettuare prestazioni specifiche con una retribuzione aggiuntiva ad hoc come le collaborazioni plurime che si possono prestare in altre scuole sprovviste di particolari competenze professionali, la gestione dei progetti inseriti nelle scuole delle aree a rischio e in quelle a forte processo immigratorio.
I progetti speciali previsti per lo snellimento burocratico ed il recupero degli arretrati relativi ai provvedimenti di stato giuridico ed economico non sono stati ancora attivati ma costituiscono soluzioni idonee ai problemi aperti nell’amministrazione scolastica.
L’art. 44, comma 2, del CCNL del 26/5/99 sulle sequenze contrattuali prevede che "le parti firmatarie si impegnano ad adeguare entro il 30/6/2000 le norme del CCNL in relazione alla piena attuazione dell’autonomia scolastica ed ad ulteriori modifiche legislative eventualmente intervenute".
E’ necessario infatti a pochi mesi dall’entrata a regime dell’autonomia scolastica fare il punto della situazione sulle norme attuate ed in procinto di attuazione che hanno riflessi sul contratto e sulle esperienze effettuate in questo primo anno di vigenza contrattuale con gli istituti innovativi prima ricordati.
La contrattazione integrativa si svolgerà dall’1/9/2000 anche a livello di istituzione scolastica ed il Dirigente Scolastico assumerà la titolarità delle relazioni sindacali in base a quanto disposto dal D. L.vo n. 59 del 6/3/98.
Per la complessità della materia e la pluralità delle categorie interessate sarebbe opportuno che in questa attività il Dirigente fosse affiancato dal Direttore dei servizi generali e amministrativi per le specifiche competenze amministrative dello stesso.
Inoltre poiché per le figure professionali che, in posizione di elevata responsabilità, svolgono compiti direzionali sono stabilite discipline distinte nell’ambito dei contratti collettivi di comparto e, tenuto conto che il profilo del Direttore dei servizi generali e amministrativi ha questa configurazione, si chiede una distinta disciplina contrattuale sia per gli aspetti normativi che per quelli economici.

Gli aspetti normativi sui quali è necessario riaprire il confronto sono i seguenti:

  • – inquadramento giuridico del Direttore dei servizi generali e amministrativi alla pari con il Direttore Amministrativo di Accademie e Conservatori. Identico è il tipo di reclutamento, quasi identico il profilo, uguale deve essere il trattamento giuridico ed economico;

  • – il Direttore dei servizi generali e amministrativi "ha alle sue dirette dipendenze il personale ATA", pertanto gli dovranno essere assegnate le seguenti competenze in materia di gestione di detto personale:

  • concessione di permessi, assenze e ferie,

  • titolarità dell’azione disciplinare e irrogazione di talune sanzioni: rimprovero verbale e rimprovero scritto,

  • conferimento di incarichi per attività aggiuntive;

  • – individuazione di una figura intermedia fra il Direttore e gli assistenti amministrativi con funzione vicaria del Direttore, per ovviare agli inconvenienti insorti con l’attuale modalità che prevede tale incarico per il primo risultato nella graduatoria delle funzioni aggiuntive degli assistenti amministrativi;

  • – revisione delle modalità di scelta delle funzioni aggiuntive che tengano conto di criteri diversificati e non legati quasi esclusivamente ai titoli di studio posseduti;

  • – inserimento nella disciplina contrattuale del comparto scuola del personale ATA trasferito dagli Enti Locali.
    Quanto disposto dalla norma introdotta con l’art. 8 della L. 124 è cosa complessa e delicata per i riflessi legati al rapporto di lavoro e agli aspetti relazionali. Il personale suddetto ha diritto a chiarezza, equità di trattamento ed al riconoscimento completo del servizio precedentemente svolto;

  • – definizione di tabelle di corrispondenza ai fini dell’inquadramento professionale e retributivo nel caso di mobilità esterna al comparto, sia obbligatoria che volontaria;

  • – previsione per il personale ATA del diritto, già riconosciuto al personale direttivo e docente, di usufruire di esoneri totali e parziali dal servizio per la partecipazione a particolari commissioni e gruppi istituiti a livello centrale o periferico a supporto del processo di autonomia e per la rappresentanza di Associazioni professionali del settore;

  • – diritto ad una formazione in servizio continua per tutti i profili ATA, ben calibrata rispetto alle esigenze specifiche. Organizzazione di attività di aggiornamento che tengano conto dei profili innovativi della riforma i cui fondi necessari all’attuazione siano concessi soprattutto alle Scuole.

Per quanto attiene agli aspetti economici dovrà essere recepito quanto segue:

  • – la struttura retributiva del personale del comparto scuola può mantenere la vigente impostazione che la vede distinta in trattamento fondamentale e trattamento accessorio con opportuni correttivi dettati dalla necessità di adeguare il tipo di prestazione alla retribuzione superando l’ingiusto meccanismo delle anzianità che porta a retribuire in misura superiore prestazioni professionali di rango inferiore.
    Naturalmente le posizioni retributive di maggior favore resterebbero attribuite come assegno ad personam non riassorbibile;

  • – in particolare per il Direttore dei servizi generali e amministrativi si chiede l’inquadramento economico del Direttore Amministrativo di Accademie e Conservatori nelle fasce retributive raggiunte con l’anzianità di servizio di responsabile amministrativo;

  • – in materia di trattamento accessorio si propone per il Direttore dei servizi generali e amministrativi l’istituzione di una retribuzione di posizione e di una retribuzione di risultato.
    La retribuzione di posizione e quella di risultato assorbono tutte le competenze, le indennità e le attività aggiuntive. Si escluderebbe così dalla partecipazione alla distribuzione del fondo di Istituto il Direttore dei servizi generali e amministrativi, distribuzione gestita in modo completamente diverso da ogni istituzione scolastica.
    L’importo della retribuzione di posizione varia da un minimo ad un massimo in base alle dimensioni e alla complessità dell’istituzione scolastica.
    La retribuzione di risultato viene corrisposta a seguito di valutazione annuale i cui criteri vanno chiaramente individuati.
    La retribuzione di posizione e di risultato sono collegate all’esercizio effettivo della prestazione;

  • – adeguamento economico per assistenti amministrativi e tecnici e per i collaboratori scolastici in conseguenza delle maggiori responsabilità gestionali, dei maggiori carichi di lavoro e del prolungamento del tempo scuola introdotti con l’autonomia scolastica;

  • – necessità di una sostanziosa rivalutazione di tutti i compensi per attività aggiuntive e di allargamento delle indennità di lavoro notturno e festivo alla totalità del personale scolastico che per varie esigenze deve prestare servizio in quelle fasce orarie;

  • – istituzione del buono mensa per il personale della scuola che effettua rientri pomeridiani nell’ambito di una giornata lavorativa superiore alle otto ore. Nella P.A. solo il personale della scuola è escluso da questo beneficio. I colleghi che sono transitati dagli Enti Locali allo Stato e che effettuavano le nostre stesse prestazioni hanno perso questa possibilità che rappresentava una giusta integrazione al relativo servizio prestato per un numero consistente di ore;

  • – la necessità di assoggettare i compensi fondamentali al contributo figurativo del 118% come massimo pensionabile ed escludere quindi i compensi accessori dalla ritenuta contributiva e dal relativo conguaglio.

Riteniamo che le richieste avanzate siano la logica conseguenza di quanto previsto dal citato comma 2 dell’art. 44 del CCNL del 26/5/99 e che il riconoscimento di quanto sopra rappresentato contribuisca a porre le basi di un sistema nuovo di pensare "la scuola" dove ogni operatore, a fronte di precise competenze e responsabilità, abbia una retribuzione adeguata e trovi così la propria motivazione e nel sentirsi indispensabile alla definizione, attuazione e valutazione del progetto globale.

 
Su ] SIMPI & SISSI ] Risorse professionali ] [ Adeguamento norme CCNL ]
[Home Page] [Torna all'inizio della pagina]