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ART. 8 - Direttori dei servizi generali ed
amministrativi
1.
A decorrere dall’1.9.2000 ai Direttori dei servizi generali
ed amministrativi, inquadrati in tale profilo ai sensi dell’art.
34 del CCNL 26.5.1999, è attribuita la posizione stipendiale
iniziale equivalente al 70% di quella dei Direttori amministrativi.
2.
In aggiunta allo stipendio definito ai sensi del comma 1,
all’atto dell’inquadramento, è riconosciuta una retribuzione
individuale di anzianità pari alla differenza tra: la posizione
stipendiale in godimento, comprensiva dell’ eventuale assegno
personale, nonché del rateo di anzianità in corso di maturazione e
lo stipendio iniziale del profilo di provenienza. Tale retribuzione
viene utilizzata, con il criterio della temporizzazione, al
fine della collocazione di ciascun dipendente all’interno delle
posizioni economiche del profilo attribuito.
3.
L’indennità integrativa speciale e la progressione
stipendiale riconosciuta ai sensi del comma 2 competono per intero. |
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
in calce al CCNL II biennio
Le
parti concordano sull’opportunità che in sede di prossimo rinnovo
contrattuale per il quadriennio 2002 – 2005 si proceda per i
Direttori dei servizi generali ed amministrativi ad un pieno
recupero del differenziale tra la posizione stipendiale iniziale
del Responsabile amministrativo e quella del Direttore
amministrativo. |