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Statuto FNADA
Articolo 7 - Composizione
e funzionamento Consiglio dei Delegati
Il Consiglio dei Delegati è
composto da un rappresentante per Regione più i componenti del
Consiglio di Presidenza. Nelle Regioni con più di 250 associati è
previsto un altro rappresentante.
Partecipano alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto, il
Presidente del Collegio dei Probiviri e quello del Collegio dei
Revisori.
Il Consiglio dei Delegati si riunisce almeno due volte all’anno.
E’ organo di governo gestionale della Federazione, e delibera tutte
le proposte del Consiglio di Presidenza.
Inoltre:
-
– predispone la Relazione
finanziaria e il Bilancio in termini sia di previsione che di
rendiconto;
-
– predispone i regolamenti per
il funzionamento degli organi e la gestione
amministrativo-contabile;
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– decide la programmazione e
la realizzazione delle attività annuali (conferenze di servizio,
corsi di formazione, seminari, ecc.);
-
– disciplina l’organizzazione
dello sportello informativo e di consulenza professionale;
-
– organizza e regolamenta il
servizio di consulenza professionale e legale;
-
– decide in ordine all’affidamento
del contratto assicurativo sulla tutela dei rischi professionali
e/o delle forme di previdenza complementare;
-
– approva le proposte di
politica scolastica da presentare in ambito europeo, nazionale e
territoriale;
-
– approva le proposte per la
disciplina contrattuale del rapporto di lavoro;
-
– elabora e approva una
proposta per la costituzione di una Associazione professionale di
categoria in ambito europeo.

Entro il 19 Maggio 2001
Inviare i nominativi dei delegati regionali ai seguenti recapiti
email:
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