Oggetto: Dimensionamento ottimale della rete scolastica.
Registriamo che in alcuni casi sono
state emanate, relativamente a quanto in oggetto, direttive in contrasto con la vigente
normativa indicando - per esempio - la c.d. "verticalizzazione" fra Istituti di
scuola materna ed elementare e scuole medie come opzione prioritaria.
Al Proposito ricordiamo che lart.
2, comma 5, D.P.R. 233 del 18/06/1998 stabilisce che:
"Qualora le singole scuole non
raggiungano gli indici di riferimento sopra indicati, sono unificate prioritariamente
con le scuole dello stesso grado comprese nel medesimo ambito territoriale".
Il successivo comma 6 ribadisce che solo
nel caso in cui vi siano scuole che
"... non raggiungono, da sole o unificate
con scuole dello stesso grado, dimensioni ottimali, sono costituiti istituti di
istruzione comprensivi di scuola materna, elementare e media ... ".
Appare perciò chiaro che indicare la
"verticalizzazione" quale opzione prioritaria (ed eventualmente realizzarla
anche laddove fossero possibili fusioni fra scuole dello stesso grado) costituisce una
palese violazione della norma che ne contraddice spirito e ratio.
Per quanto attiene le deroghe rispetto ai
parametri indicati nel Regolamento, si ritiene necessario che le stesse siano sempre
adeguatamente motivate, e che non si disciplinino deroghe estensive rispetto a quelle
indicate nel Regolamento medesimo.
Si pone altresì in evidenza come il dimensionamento ottimale delle Istituzioni
scolastiche sia altra cosa rispetto alla semplice razionalizzazione della rete
scolastica già prevista a partire dalla L. 426/88; trattasi infatti non di interventi
finalizzati sostanzialmente alla soppressione di situazioni scolastiche particolarmente
"deboli", bensì di una vera e propria ristrutturazione complessiva
della presenza scolastica sul territorio, al che avremo Istituzioni scolastiche diverse
da quelle precedenti.
Da ciò consegue che le operazioni finalizzate al dimensionamento ottimale delle
Istituzioni scolastiche non può che rientrare in quanto previsto dal comma 70
dellart. 1 della L. 662/96 alla voce "fusione": nuovo insediamento
scolastico che nasce dalla confluenza di due o più scuole, anche di ordine e grado
diversi.
Tutto ciò premesso si chiede pertanto
che:
sia garantito il rispetto del D.P.R.
233/98 circa la priorità dei provvedimenti da adottare;
sia privilegiato il provvedimento di
fusione nel caso di accorpamenti di Istituzioni scolastiche aventi dimensioni similari,
mentre - nel caso di accorpamenti fra un Istituto di rilevanti dimensioni ed uno
fortemente sottodimensionato si proceda con provvedimento di aggregazione.
Questa Federazione si riserva, qualora
riscontrasse comportamenti palesemente difformi dalla norma che determinassero lesione di
diritti e/o interessi di propri Associati, di esperire ogni azione atta a tutelare detti
diritti e/o interessi. |