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Ultimo aggiornamento
15 gennaio 2012

Dirigenti e Direttori ...

Documenti FNACAPagine collegate


Al Ministro P.I.
Al Capo di Gabinetto MPI
Alle OO.SS. del Comparto Scuola
Agli Organi di Informazione


Oggetto: Rapporti tra Dirigenti Scolastici e Direttori dei servizi generali e amministrativi -
                   Documento

     Per opportuna conoscenza si trasmette l’allegato documento che intende offrire un contributo dottrinale e operativo nel segno della collaborazione istituzionale e professionale.

Lì, 30 Gennaio 2001

Il Presidente
Giorgio Germani


Rapporti tra Dirigenti Scolastici
e Direttori dei servizi generali e amministrativi

DOCUMENTO

        Il riconoscimento dell’autonomia e l’attribuzione generalizzata della personalità giuridica alle istituzioni scolastiche ha portato anche la “funzione dirigenziale” per i capi di istituto e la “funzione direttiva” per i capi dei servizi di segreteria.
        L’evoluzione dell’assetto istituzionale e la modifica di funzioni e responsabilità concernenti le due figure monocratiche, richiede una chiara e coerente disciplina dei loro rapporti. Purtroppo il mancato e coerente raccordo tra norme di legge e di regolamento e la normativa contrattuale non aiuta a stabilire con ragionevole certezza quali sono le competenze degli uni e degli altri e rischia di generare confusioni e conflitti.
        I punti nodali del rapporto riguardano le direttive, la firma degli atti e la sottoposizione del personale ATA. Con spirito di approfondimento e di ricerca, il presente documento intende offrire un contributo dottrinale e operativo nel segno della collaborazione istituzionale e professionale.

A -   La Direttiva

        “Il dirigente non entra direttamente – cioè con ordini di servizio – nelle materie affidate al direttore: si limita a trasmettergli direttive, cioè l’indicazione scritta, determinata e puntuale delle attività da organizzare e dei risultati da conseguire, corredate – se necessario – dall’indicazione di risorse e vincoli. A partire da quel momento, come svolgere il compito è questione che riguarda il direttore, il quale ha autonomia nella scelta e nell’attivazione dei mezzi posti a sua disposizione, purché adempia alla direttiva secondo le indicazioni ricevute e nei tempi assegnati” (A. Petrolino, “Dirigere le Scuole autonome” in Autonomia e Dirigenza, Luglio-Agosto-Settembre 2000).

        “Le direttive di massima devono intendersi come istruzioni di carattere generale relative al conseguimento di un risultato che il direttore deve assicurare. La direttiva deve precisare lo scopo che si vuole perseguire mediante la prefissione di criteri generali. Il carattere della direttiva viene evidentemente meno quando si impartiscono istruzioni dettagliate e puntuali estese a regolare gli aspetti particolari dell’organizzazione del servizio.
        Il rapporto tra dirigente e direttore, per espressa previsione di legge (l’art. 21, comma 16, della L. 59/97), si deve svolgere sulla base di direttive di massima e non di ordini di servizio” (R. Callà, Il profilo del direttore dei servizi generali e amministrativi delle scuole, Euroedizioni, Torino, Maggio 2000).

 

        “La direttiva di massima contiene indirizzi ed obiettivi che il direttore deve tradurre in concreti provvedimenti di organizzazione ed in piani operativi di attività. La direttiva indica “cosa” e “perché”, i provvedimenti ed i piani indicano “come”, “quando” e “chi” (G. Germani – P. Perlini, L’autonomia scolastica a regime, Euroedizioni, Torino, Settembre 2000).

        “Non siamo più di fronte ad un classico rapporto di gerarchia, fondato sul potere di ordine, ma ad un rapporto di funzioni fondato su un potere di direzione” (G. Germani – P. Perlini, La gestione finanziaria e patrimoniale delle scuole autonome, Casa Editrice Spaggiari, Parma, Dicembre 2000).

        “Gli obiettivi sono indicati generalmente dal capo di istituto in linea di massima, in modo che l’autonomia del coordinatore amministrativo possa attuarsi nella scelta dei mezzi e del personale ATA, ritenuti più idonei allo scopo e con valutazioni di equità e criteri di convenienza rimessi al suo giudizio (S. Auriemma, L’ufficio di segreteria nelle istituzioni scolastiche, Tecnodid, Napoli, Novembre 1993).

        La rassegna delle opinioni espresse sul piano dottrinale dai diversi autori (alcuni direttamente coinvolti, gli altri no) si presenta sostanzialmente convergente ed è sufficientemente precisa nel definire la distinzione dei compiti, che risultano chiaramente complementari e non entrano in rotta di collisione se ciascuno dei due soggetti fa la sua parte senza sconfinamenti.

B -   La firma degli atti

        Il profilo professionale attribuisce al Direttore dei servizi generali e amministrativi la firma degli atti di competenza.
        Lo stesso profilo, ma anche la norma avente valore di legge contenuta nel D. L.vo 59/98 (disciplina della qualifica dirigenziale dei capi di istituto, ecc.) affermano che “il direttore è dotato di autonomia operativa ed ha responsabilità diretta – cioè non trasferibile al dirigente – in materia di atti amministrativi-contabili, di ragioneria e di economato; ha inoltre la direzione operativa dei servizi generali e amministrativi e potere di coordinamento rispetto al rimanente personale ATA” (A. Petrolino, stesso documento già citato nel precedente paragrafo).

        La chiarezza in ordine al quadro delle attribuzioni del direttore è necessaria al fine di individuare gli atti che possono essere firmati dal direttore stesso.

        “In quanto titolare di funzioni di sovrintendenza, di organizzazione, di coordinamento e di verifica dei risultati, negli ambiti sopra descritti, risulta logico che la definizione, l’esecuzione e la firma degli atti relativi a detti ambiti appartenga alla competenza ed alla responsabilità del direttore e non del dirigente, salvo che l’emanazione degli atti stessi non comporti valutazioni ed apprezzamenti discrezionali, nel qual caso è indubbia la competenza del dirigente.
        La delimitazione degli ambiti e la definizione della distinzione tra atti a procedimento e contenuto vincolato e atti di natura discrezionale offre una chiave di lettura operativamente e giuridicamente praticabile (G. Germani, Documento FNACA, 12 aprile 1999).

        Per chiarezza espositiva si ribadisce che gli ambiti di competenza del direttore riguardano: gli atti a carattere amministrativo-contabile, gli atti di ragioneria, gli atti di economato, gli atti di organizzazione dei servizi generali ed amministrativi, gli atti di gestione del personale ATA posto alle sue dirette dipendenze, le certificazioni, gli attestati e le dichiarazioni.
        Così definito il quadro delle attribuzioni, si può tentare una elencazione possibile degli atti che il direttore può firmare per competenza propria:

  • tutte le certificazioni, le attestazioni e le dichiarazioni costituenti manifestazioni di conoscenza;

  • le autenticazioni di firma e di copia;

  • gli atti di comunicazione e notificazione;

  • gli atti di organizzazione dei servizi generali e amministrativi;

  • gli ordini di servizio rivolti al personale ATA;

  • la concessione di assenze, ferie e permessi al personale ATA;

  • il conferimento di incarichi per attività aggiuntive al personale ATA;

  • l’avvio del procedimento disciplinare, nei riguardi del personale ATA, con segnalazione dei fatti da contestare;

  • gli atti istruttori relativi all’attività negoziale;

  • gli atti in veste di responsabile del procedimento (ex legge 241/90), atteso che l’ufficio di segreteria si configura come unità organizzativa;

  • gli atti contabili e fiscali espressamente previsti (al momento quelli del D.I. 28/5/1975, successivamente quelli dell’emanando regolamento di contabilità);

  • gli atti eventualmente delegati dal dirigente.

Nota bibliografica
Sul punto vedansi le pubblicazioni degli autori indicati nel precedente paragrafo.

C -   La sottoposizione del personale ATA

        La norma contrattuale che pone il personale ATA alle dirette dipendenze del direttore, nell’ambito dei servizi generali e amministrativi, rappresenta la logica e naturale evoluzione di quanto già stabilito in sede legislativa (vedasi art. 25 bis, c. 5, D. L,vo 29/93, introdotto dal D. L.vo 59/98).
        Se il direttore sovrintende e organizza i servizi generali e amministrativi dell’istituzione scolastica, coordinando il relativo personale è naturale e coerente che il personale addetto ai servizi in parola debba essere posto alle sue dirette dipendenze.
        Diversamente risulterebbe impossibile esercitare le funzioni di sovrintendenza e di organizzazione non sussistendo il necessario vincolo di dipendenza che impone ai sottoposti l’esecuzione delle direttive e delle istruzioni ricevute.
        La titolarità dei servizi amministrativi e generali in termini di sovrintendenza non è assegnata al direttore dalla norma contrattuale, cosa che avrebbe violato la riserva di legge contenuta nell’art. 2 L. 421/92, ma dalla norma avente valore di legge dianzi richiamata che disciplina la qualifica dirigenziale dei capi d’istituto delle istituzioni scolastiche autonome. Ergo, la legge conferisce la titolarità dell’ufficio mentre il contratto disciplina coerentemente il rapporto di lavoro, ivi comprese le “interrelazioni” e le “gerarchie” tra i diversi profili professionali.
        Le norme contrattuali presentano, però, smagliature e incoerenze anche intrinseche concernenti la mancata formale modifica di alcune competenze che il CCNL 4/8/1995 assegnava al dirigente e che ora dovrebbero essere del direttore in quanto “capo” del personale ATA (ferie, permessi retribuiti, permessi brevi, assenze, autorizzazioni ad assentarsi dal luogo di lavoro, competenze in materia disciplinare).
        Una sottolineatura specifica merita l’attività degli assistenti tecnici al fine di stabilire se la loro attività rientri, o meno, nei servizi generali e quindi appartenga, o meno, alla titolarità di sovrintendenza e di organizzazione del direttore.
        Il profilo professionale del direttore non prevede “competenza alcuna in materia di servizi tecnici. Se il direttore non sovrintende e non organizza detti servizi come è possibile che gli assistenti tecnici siano posti alle sue dirette dipendenze?” (G. Germani, Documento FNACA 12/4/1999).

        “Al direttore non compete la valutazione sulla qualità delle prestazioni degli assistenti tecnici. La prestazione di questi ultimi inerisce all’attività didattica e, pertanto, questi devono rendere conto direttamente al dirigente scolastico. Per quanto concerne il rispetto dell’orario di servizio anche gli assistenti tecnici rispondono al direttore” (R. Callà, Il profilo del Direttore dei servizi generali e amministrativi delle Scuole”, Euroedizioni, Torino, Maggio 2000).

        Nel definire l’area e le funzioni del personale ATA, la norma contrattuale (art. 30 CCNL 26/5/1999) prevede servizi amministrativi, servizi generali e servizi tecnici; nella specificazione delle funzioni del profilo professionale di collaboratore scolastico la norma contrattuale (art. 31 CCNL 26/5/1999, tabella A) afferma inequivocabilmente che questo profilo e non altri “è addetto ai servizi generali della Scuola”.
        La disamina comparata delle norme dianzi richiamate porta alle seguenti conclusioni:

  • il personale amministrativo ed i collaboratori scolastici, in quanto addetti ai servizi amministrativi e generali, dipendono dal direttore per l’esercizio delle proprie funzioni, per lo svolgimento dell’orario di lavoro e per la fruizione dei vari istituti contrattuali;

  • gli assistenti tecnici, in quanto addetti a servizi tecnici non dipendono dal direttore per l’esercizio delle proprie funzioni. Gli assistenti tecnici, in quanto appartenenti al personale ATA, dipendono dal direttore per lo svolgimento dell’orario di lavoro (art. 52 CCNI 31/8/1999) e per la fruizione dei vari istituti contrattuali.

 

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