Oggetto:
Flussi di cassa e bilancio di
competenza
Si rimette l’unita nota tecnica, con preghiera di valutare
l’opportunità di un intervento chiarificatore nei riguardi degli uffici
periferici competenti.
Si coglie l’occasione per
rinnovare la richiesta di abrogazione delle norme in materia dei flussi di
cassa con decorrenza dall’esercizio finanziario 2001.
Si tratterebbe di un segnale
di forte sostegno per il buon funzionamento delle istituzioni scolastiche
autonome sia in termini di certezza delle risorse che di semplificazione
delle procedure.
Lì,
15 Novembre 2000
Il Presidente
Giorgio
Germani |
La
contabilità scolastica tra flussi di cassa
e bilancio di competenza in attesa del nuovo regolamento
(NOTA TECNICA)
Il 1° settembre 2000 è entrato in vigore il regolamento
in materia di autonomia scolastica ma non il nuovo regolamento di
contabilità pure previsto dalla stessa norma primaria (art.
21 L. 59/97).
Pertanto, per espressa
disposizione del citato regolamento in materia di autonomia (art. 14, c.
6) nelle more di adozione del nuovo regolamento di contabilità seguitano
ad applicarsi gli articoli 26, 27, 28 e 29 del testo unico approvato con
D. L.vo 297/94 e le norme specifiche contenute nel D.I. 28/5/1975.
Per effetto delle citate
disposizioni di legge e di regolamento, le istituzioni scolastiche
predispongono e deliberano un bilancio di previsione in termini di
competenza che comprende le somme che si prevede di accertare e quelle che
si prevede di impegnare entro l’esercizio finanziario a cui si riferisce
il bilancio stesso.
Per lo svolgimento delle
proprie attività istituzionali, amministrative e didattiche le scuole
dispongono di mezzi finanziari in larga misura provenienti dallo Stato
(finanza derivata).
A legislazione vigente le
istituzioni scolastiche ricevono dallo Stato le seguenti specifiche
risorse prevalentemente a “destinazione vincolata”:
-
Finanziamento per
supplenze brevi;
-
Finanziamento per
somme dovute a titolo di IRAP sulle retribuzioni corrisposte ai
dipendenti;
-
Finanziamento per
tutti i tipi di esami;
-
Finanziamento per
il miglioramento dell’offerta formativa che comprende varie voci
(ore eccedenti, IDEI, indennità di direzione e di amministrazione,
fondo dell’istituzione scolastica, indennità di funzioni superiori
e di reggenza, progetti nelle scuole situate nelle aree a rischio,
progetti nelle scuole in aree a forte processo immigratorio, funzioni
obiettivo e funzioni aggiuntive);
-
Assegnazioni per
attività di formazione in servizio;
-
Finanziamenti per
il funzionamento amministrativo e didattico;
-
Finanziamento del
piano dell’offerta formativa;
-
ecc., ecc.
In presenza delle citate
disposizioni e della riferita articolazione dei finanziamenti stabiliti,
con la legge finanziaria 1999 (L.
23/12/1998, n. 448, art. 29) viene introdotta la (famigerata)
disciplina dei flussi di cassa che comporta per le istituzioni scolastiche
vincoli significativi sia sul fronte dei pagamenti che su quello delle
erogazioni dei finanziamenti spettanti.
Questa disciplina, le cui
norme di dettaglio sono contenute nel D.M.
93/99 e nelle CC.MM. 187/99,
285/99 e 55/2000,
è in completa antitesi sia con la piena attuazione dell’autonomia che
con le regole di un bilancio redatto in termini di competenza.
Consapevole di questa
stridente contraddizione, nell’emanare il decreto applicativo della
legge (D.M. 93/99), il Ministero si preoccupa giustamente e doverosamente
di affermare che i vincoli posti sia in materia di pagamenti che di
erogazioni non producono effetti sulle previsioni di spesa redatte in
termini di competenza.
Logica conseguenza di questa
inequivoca affermazione è che non solo i bilanci debbono essere redatti,
deliberati e approvati secondo le regole ormai consolidate dal lontano
1975 ma che essa deve essere formalmente e sostanzialmente osservata dagli
uffici scolastici provinciali, anche per quanto attiene la puntuale
emanazione dei decreti di assegnazione dei diversi finanziamenti ed i
provvedimenti di erogazione in sede di reintegro delle giacenze di cassa.
Purtroppo per ragioni
incomprensibili e comunque non giustificate diversi uffici scolastici
provinciali non emanano o fanno difficoltà ad emanare i decreti di
assegnazione e procedono alle erogazioni di cassa senza tenere in conto
alcuno i finanziamenti spettanti alle scuole secondo i relativi bilanci.
Talché si verificano situazioni obiettive di incertezza e di confusione
che rischiano di alterare non solo i bilanci delle scuole ma anche il
bilancio dello Stato.
Al fine di evitare “disastri
contabili” difficili da gestire sarà bene seguire con scrupolo le norme
vigenti in materia di assegnazioni e di erogazioni e mettere le scuole in
“condizioni di certezza” per quanto attiene i finanziamenti loro
spettanti a diverso titolo.
L’emanazione dei
provvedimenti di assegnazione si rende urgente in vista della chiusura
dell’esercizio finanziario 2000.
Lì,
15 Novembre 2000
Il Presidente
Giorgio
Germani |