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Nota tecnica DM 93/99
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ANNO XV

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Ultimo aggiornamento
03 maggio 2013

Trattamento economico Direttori SGA

Documenti FNACAPagine collegate


Al Ministro della P.I.
Al Capo di Gabinetto
Al Dirigente del Servizio Affari
    
economico-finanziari


Oggetto: Flussi di cassa e bilancio di competenza

        Si rimette l’unita nota tecnica, con preghiera di valutare l’opportunità di un intervento chiarificatore nei riguardi degli uffici periferici competenti.
        Si coglie l’occasione per rinnovare la richiesta di abrogazione delle norme in materia dei flussi di cassa con decorrenza dall’esercizio finanziario 2001.
        Si tratterebbe di un segnale di forte sostegno per il buon funzionamento delle istituzioni scolastiche autonome sia in termini di certezza delle risorse che di semplificazione delle procedure.

Lì, 15 Novembre 2000

Il Presidente
Giorgio Germani


La contabilità scolastica tra flussi di cassa
e bilancio di competenza in attesa del nuovo regolamento
(NOTA TECNICA)

        Il 1° settembre 2000 è entrato in vigore il regolamento in materia di autonomia scolastica ma non il nuovo regolamento di contabilità pure previsto dalla stessa norma primaria (art. 21 L. 59/97).
        Pertanto, per espressa disposizione del citato regolamento in materia di autonomia (art. 14, c. 6) nelle more di adozione del nuovo regolamento di contabilità seguitano ad applicarsi gli articoli 26, 27, 28 e 29 del testo unico approvato con D. L.vo 297/94 e le norme specifiche contenute nel D.I. 28/5/1975.
        Per effetto delle citate disposizioni di legge e di regolamento, le istituzioni scolastiche predispongono e deliberano un bilancio di previsione in termini di competenza che comprende le somme che si prevede di accertare e quelle che si prevede di impegnare entro l’esercizio finanziario a cui si riferisce il bilancio stesso.
        Per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, amministrative e didattiche le scuole dispongono di mezzi finanziari in larga misura provenienti dallo Stato (finanza derivata).
        A legislazione vigente le istituzioni scolastiche ricevono dallo Stato le seguenti specifiche risorse prevalentemente a “destinazione vincolata”:

  • Finanziamento per supplenze brevi;

  • Finanziamento per somme dovute a titolo di IRAP sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti;

  • Finanziamento per tutti i tipi di esami;

  • Finanziamento per il miglioramento dell’offerta formativa che comprende varie voci (ore eccedenti, IDEI, indennità di direzione e di amministrazione, fondo dell’istituzione scolastica, indennità di funzioni superiori e di reggenza, progetti nelle scuole situate nelle aree a rischio, progetti nelle scuole in aree a forte processo immigratorio, funzioni obiettivo e funzioni aggiuntive);

  • Assegnazioni per attività di formazione in servizio;

  • Finanziamenti per il funzionamento amministrativo e didattico;

  • Finanziamento del piano dell’offerta formativa;

  • ecc., ecc.

        In presenza delle citate disposizioni e della riferita articolazione dei finanziamenti stabiliti, con la legge finanziaria 1999 (L. 23/12/1998, n. 448, art. 29) viene introdotta la (famigerata) disciplina dei flussi di cassa che comporta per le istituzioni scolastiche vincoli significativi sia sul fronte dei pagamenti che su quello delle erogazioni dei finanziamenti spettanti.
        Questa disciplina, le cui norme di dettaglio sono contenute nel D.M. 93/99 e nelle CC.MM. 187/99, 285/99 e 55/2000, è in completa antitesi sia con la piena attuazione dell’autonomia che con le regole di un bilancio redatto in termini di competenza.
        Consapevole di questa stridente contraddizione, nell’emanare il decreto applicativo della legge (D.M. 93/99), il Ministero si preoccupa giustamente e doverosamente di affermare che i vincoli posti sia in materia di pagamenti che di erogazioni non producono effetti sulle previsioni di spesa redatte in termini di competenza.
        Logica conseguenza di questa inequivoca affermazione è che non solo i bilanci debbono essere redatti, deliberati e approvati secondo le regole ormai consolidate dal lontano 1975 ma che essa deve essere formalmente e sostanzialmente osservata dagli uffici scolastici provinciali, anche per quanto attiene la puntuale emanazione dei decreti di assegnazione dei diversi finanziamenti ed i provvedimenti di erogazione in sede di reintegro delle giacenze di cassa.
        Purtroppo per ragioni incomprensibili e comunque non giustificate diversi uffici scolastici provinciali non emanano o fanno difficoltà ad emanare i decreti di assegnazione e procedono alle erogazioni di cassa senza tenere in conto alcuno i finanziamenti spettanti alle scuole secondo i relativi bilanci. Talché si verificano situazioni obiettive di incertezza e di confusione che rischiano di alterare non solo i bilanci delle scuole ma anche il bilancio dello Stato.
        Al fine di evitare “disastri contabili” difficili da gestire sarà bene seguire con scrupolo le norme vigenti in materia di assegnazioni e di erogazioni e mettere le scuole in “condizioni di certezza” per quanto attiene i finanziamenti loro spettanti a diverso titolo.
        L’emanazione dei provvedimenti di assegnazione si rende urgente in vista della chiusura dell’esercizio finanziario 2000.

Lì, 15 Novembre 2000

Il Presidente
Giorgio Germani

 
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