In ordine al contenuto del D.M. in parola si esprimono osservazioni critiche in quanto la
sua concreta attuazione determinerà effetti di minori risorse e più vincoli ed una
ingiustificata penalizzazione:
- minori risorse poiché i limiti in materia di
pagamento correlati alle erogazioni e alle giacenze di cassa diminuiranno l'ammontare
degli interessi attivi e la capacità negoziale delle scuole di ottenere contributi dagli
istituti di credito;
- più vincoli poiché si limita la capacità di
pagamento, proprio nel momento in cui l'ampliamento dell'autonomia consente più attività
e quindi maggiori esigenze di spesa, si complica la gestione contabile che deve prestare
attenzione all'utilizzo delle risorse con distinzione tra quelle di provenienza statale e
quelle di altra provenienza, si richiedono adempimenti tecnici difficoltosi se non
impossibili:
.
- come si fa a stabilire quanta parte del fondo di cassa al
31/12/1998 sia di provenienza non statale, quando quel fondo è la risultante
"storica" di una gestione contabile? Per fare un lavoro "certosino"
bisognerebbe risalire al primo bilancio di ogni scuola;
- come può l'istituto cassiere certificare l'ammontare
delle disponibilità liquide residue provenienti dal bilancio dello Stato quando non è
tenuto, per convenzione, a conoscere il bilancio della scuola, né a tener conto delle
imputazioni delle spese, né a conoscere se queste spese vengono effettuate, o meno con
fondi del bilancio dello Stato? Una simile imposizione, ammesso che sia possibile,
trasformerebbe di fatto il servizio di cassa in un servizio di tesoreria; è questo
l'intento ?
.
- ingiustificata penalizzazione poiché dal volume
complessivo dei pagamenti effettuati nel 97 si fa detrarre non la quota dei
pagamenti afferenti riscossioni non provenienti dal bilancio dello Stato, ma il volume
totale di quelle riscossioni. Talché se una scuola ha riscosso dal Comune L. 20.000.000
ma ha pagato solo 10.000.000 con quei fondi, secondo limpostazione ministeriale,
deve detrarre non lammontare dei pagamenti ma quello della riscossione, con una
evidente penalizzazione nella determinazione del limite dei pagamenti eseguibili
nellanno 1999 con i fondi del Bilancio dello Stato.
La legge da cui scaturisce il decreto in
esame non indica l'ammontare delle giacenze di cassa delle istituzioni scolastiche
provenienti dal bilancio dello Stato, mentre questa indicazione è fissata nel decreto:
"le giacenze non possono essere superiori al 30%".
La nostra proposta è di elevare detta misura almeno al 50%.
La legge indica che il volume dei
pagamenti disposti dalle scuole nel 1997 sia incrementato del 6% mentre il Decreto opera a
riguardo una ripartizione che prevede il 3% per le Scuole e il 3% a livello provinciale,
di cui i 2/3 destinati ai Provveditorati agli Studi ed il rimanente terzo per il
riequilibrio nella distribuzione delle risorse fra i Provveditorati agli Studi.
La nostra proposta è che lincremento delle Scuole sia uguale al 4,5% e il restante
1,5% dellincremento provinciale sia così destinato: 1% ai Provveditorati agli Studi
e 0,5% per il riequilibrio fra i Provveditorati.
Da ultimo preme rilevare che l'incidenza
negativa dei vincoli contenuti nel decreto è attutita dal fatto che le scuole hanno
ancora un bilancio finanziario di competenza.
Cosa sarebbe accaduto ai bilanci del 1999 se, come qualcuno malauguratamente ipotizza, si
avessero bilanci finanziari di cassa ? Ma, competenza o cassa, comunque le nuove
disposizioni determineranno chiusure degli esercizi finanziari con significative entità
di residui attivi o di crediti.
Noi pensiamo che potrebbero esserci soluzioni diverse e vorremmo discuterne, anche in
ragione della professionalità che ci deriva dalla "pratica" di ogni giorno. |