Al Ministro della P.I. Roma
Al Capo di Gabinetto M.P.I.
Al Dirigente dellUfficio Legislativo M.P.I.
Al Presidente e ai membri delle Commissioni
Parlamentari Cultura e Istruzione
della Camera dei Deputati
e del Senato della Repubblica
e p.c. Alle OO.SS. del Comparto Scuola
Oggetto: Finanziaria 2000 - Proposte di modifica.
In ordine al disegno di legge
"Finanziaria 2000" deliberato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del
29/9/1999, ed ora all'attenzione del Parlamento, si presentano le seguenti proposte di
modifica riguardanti il personale della scuola, il bilancio delle istituzioni scolastiche
e le erogazioni di cassa alle scuole:
personale della scuola: si propone di
inserire anche il personale ATA, e non solo docenti e dirigenti scolastici, nelle
previsioni normative di cui all'art. 26 Legge 448/98 (finanziaria 1999), con riferimento
ai compiti connessi all'attuazione dellautonomia, allassegnazione alle
associazioni professionali del personale direttivo, docente e ATA, ai comandi presso
università, istituti di istruzione superiore e associazioni professionali e alla
fruizione di periodi di aspettativa (periodi sabbatici). La proposta ha la finalità di
eliminare una esclusione immotivata e discriminatoria;
bilancio delle istituzioni scolastiche ed
erogazioni di cassa
Al fine di fissare in via legislativa alcuni importanti e basilari principi e per
disciplinare in maniera diversa da quanto avvenuto con l'art. 29 della L. 448/98 il
delicato e complesso tema delle erogazioni di cassa, si avanza la seguente proposta, che
tenta di contemperare le esigenze delle "scuole autonome" con i vincoli della
contabilità pubblica:
"Il bilancio delle istituzioni scolastiche
ed educative è redatto in termini finanziari di competenza. L'unità temporale di
riferimento per la redazione dei bilanci è l'anno scolastico, con decorrenza
dall1/9/2000.
Le erogazioni di cassa, nei limiti delle assegnazioni derivanti dal bilancio dello Stato,
avvengono con cadenza semestrale nei mesi di aprile ed ottobre.
In presenza di rilevanti entità dell'avanzo di amministrazione, il Ministro della P.I.
può sospendere le assegnazioni derivanti dal bilancio dello Stato.
In presenza di rilevanti entità delle giacenze di cassa, i dirigenti responsabili dei
centri di spesa possono sospendere le erogazioni derivanti dal bilancio dello Stato.
Le modalità procedurali per le sospensioni delle assegnazioni e delle erogazioni sono
definite con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione, di concerto con il Ministro
del Tesoro ecc. entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge".
Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento
e confronto e si porgono distinti ossequi.
Lì, 6 ottobre 1999
Il Presidente
Giorgio Germani