Oggetto: Regolamento di contabilità e Bilancio di Previsione 1999
La presente per esporre considerazioni, proposte e
osservazioni in ordine alla redazione del nuovo regolamento di contabilità per le
istituzioni scolastiche e alle disposizioni impartite per il bilancio di previsione 1999,
con circolare 438 del 30/10/1998.
REGOLAMENTO DI CONTABILITA'
- Avvalersi della facoltà di deroga alle norme generali di
contabilità dello Stato per far coincidere anno scolastico ed anno finanziario. Ciò
favorirebbe la programmazione integrata tra le attività didattiche, il bilancio e la sua
gestione; renderebbe agevole l'autovalutazione e la valutazione dei risultati; eviterebbe
la sovrapposizione di responsabilità gestionali, dovute alla diffusa mobilità del
personale con particolare riferimento al Dirigente Scolastico e al Responsabile
Amministrativo;
- Mantenere il bilancio finanziario dì competenza, come
strumento flessibile che agevola sia la fase previsionale che quella di gestione, Il
passaggio ad una "gestione dì cassa" rappresenterebbe una involuzione ai
vincoli e di rigidità de1 tutto ingiustificata, proprio quando si va verso un
rafforzamento dell'autonomia. Chi aveva una gestione mista di competenza e cassa, come gli
enti locali, è passato alla sola gestione di competenza, non si capisce perché noi che
già l'abbiamo, con positiva esperienza, dovremmo cambiare. Le innovazioni peggiorative
sarebbe bene risparmiarcele;
- Abbandonare I' ipotesi di ricalcare il Bilancio dello
Stato, imponendoci due documenti contabili: uno decisionale ed uno gestionale, per
1'assoluta incomparabilità della situazione statuale con quella delle istituzioni
scolastiche. Il processo di "entificazione" che sta interessando le scuole le
avvicina molto di più ai modelli organizzativi degli enti locali, che non a quelli dello
Stato;
- Procedere ulteriormente nella semplificazione
avviata con il modello unificato di bilancio, accorpando in macroaree le voci di entrata e
di spese, riducendo i vincoli di destinazione delle entrate e snellendo le procedure, Ad
esempio le variazioni, gli assestamenti e gli storni che non incidono sostanzialmente sul
piano dell'offerta formativa potrebbero essere adottati con provvedimenti dì
"detemina' del Dirigente Scolastico e del Direttore dei servizi dì segreteria;
- Disciplinare in maniera chiara e compiuta le competenze e
le, responsabilità degli organi, degli uffici e dei servizi, cosi da
rendere funzionale e trasparente il buon andamento delle scuole. In questo ambito non si
potrà prescindere dalla valorizzazione di specifiche competenze tecnico-gestionalí, che
non possono essere ricondotte tutte ed esclusivamente al Dirigente Scolastico. E'
inevitabile su questo versante la collocazione di una Direzione Amministrativa che assuma
la responsabilità della gestione amministrativo-contabìle.
Sappiamo che un'apposita commissione sta
lavorando alla predisposizione del "regolamento di contabilità" e vorremmo
poterci confrontare per portare un contributo di scienza e dì esperienza.
BILANCIO DI PREVISIONE 1999
- L'approvazione del bilancio non è più competenza del
Provveditore agli Studi ma del Consiglio dì Circolo o dì Istituto, ai sensi e per
gli effetti dell'art. 4, comma 2. della Legge 5 3 7/93 , collegato alla finanziaria
1994, che rende incompatibile la nuova disposizione con la precedente contenuta nel DPR
416/74. Resta I'obbligo dell'invio del bilancio al Provveditore per consentire a questi
l'esercizio della funzione di vigilanza;
- L'invio del bilancio e della situazione finanziaria è
competenza del Responsabile Amministrativo e non del Dirigente Scolastico: nel caso del
bilancio trattasi dell'invio di una deliberazione avente carattere esclusivamente
contabile, nel caso della situazione finanziaria trattasi di una
"certificazione" contabile;
- La modulistica deve essere aggiornata per effetto delle
disposizioni contenute nella lettera circolare prot. n. 27814 del 19/5/1998 in materia di
gestione dei fondi della legge 440197;
- La contabilizzazione dei finanziamenti e delle spese per
I'Irap andrebbe riferita a capitoli di entrata e di spesa diversi da quelli utilizzati nel
1998, atteso che la stessa imposta andrebbe considerata alla stregua dell'Irpef
Distinti ossequi.
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