Oggetto: La
contabilità delle istituzioni scolastiche tra aspetti essenziali da salvaguardare ed
elementi di novità da introdurre
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Il processo di ampliamento dellautonomia delle istituzioni scolastiche previsto
dallart. 21 della legge 59/97 coinvolge inevitabilmente anche la disciplina
contabile, per una corretta programmazione e gestione delle risorse finanziarie e
patrimoniali, per una chiara definizione della capacità negoziale e per una adeguata
attività di riscontro della gestione, con riguardo sia ai profili di legittimità che di
conseguimento dei risultati. La regolazione normativa si iscrive nel campo della
contabilità pubblica, ma presenta caratteri di specificità che hanno giustificato e
ancora giustificano la scelta di una disciplina in deroga alle norme generali di
contabilità dello Stato.
La più significativa ed evidente specificità è certamente quella riferita al calendario
scolastico che non coincide con quello solare e rende difficile il necessario raccordo tra
programmazione e organizzazione delle attività didattiche ed il bilancio e la gestione
contabile. Ergo, la prima deroga da introdurre dovrebbe essere proprio quella di far
coincidere anno scolastico ed anno finanziario. In questo modo sarebbe impossibile
sottrarsi ad una corretta "programmazione integrata" e sarebbe agevolato il
compito di autovalutazione e di valutazione dei risultati. Peraltro, si eviterebbe anche
una sovrapposizione negativa di responsabilità gestionali dovuta alla diffusa mobilità
che interessa il personale della scuola. Questa decisione segnerebbe un elemento positivo
di novità rispetto al quale non riesco ad intravedere controindicazioni convincenti.
Loperazione potrebbe decorrere dal 1/9/2000 con lentrata in vigore del
regolamento sullautonomia e la messa a regime del dimensionamento ottimale.
Un aspetto essenziale da salvaguardare è invece quello del "bilancio finanziario di
competenza", ovvero un bilancio che si caratterizza per le somme che si prevede di
accertare e per quelle che si prevede di impegnare, come mezzo flessibile di
programmazione che gli strumenti tecnici delle "variazioni" e degli
"storni" consentono agevolmente di adeguare alle modificazioni che intervengono
in corso danno. Peraltro, le variazioni e gli storni che non incidono
sostanzialmente sul piano dellofferta formativa potrebbero essere adottati con
provvedimenti di determina del Dirigente Scolastico e del Direttore dei servizi di
segreteria, lasciando allorgano collegiale di governo solo le scelte fondamentali
che toccano non solo la gestione contabile ma coinvolgono la realizzazione stessa e gli
aggiornamenti del piano dellofferta formativa. Il passaggio ad una "gestione di
cassa", come da taluni ipotizzato, rappresenterebbe uninvoluzione di vincoli e
di rigidità del tutto ingiustificata proprio quando la definizione di assetto
istituzionale tende a privilegiare lautonomia e la flessibilità.
Se anche nella contabilità degli enti locali la recente disciplina di riordino della
materia ha inteso privilegiare il bilancio finanziario di competenza, dopo un lungo
periodo di gestione mista tra competenza e cassa, vi sarà pure qualche buona ragione sia
politica che tecnica a sostegno di questa scelta, condivisa dalla dottrina, dagli esperti
e dagli operatori.
Lipotesi, da alcuni sostenuta, di ricalcare il bilancio dello Stato con
ladozione di due documenti contabili: uno decisionale ed uno gestionale è del tutto
improponibile per lassoluta incomparabilità dei due bilanci. Si tratterebbe di una
scelta che finirebbe solo con generare complicazioni e confusioni di cui non si avverte
certo la necessità.
Le stesse esigenze di autonomia e di flessibilità prima richiamate impongono, però,
unopera di semplificazione tendente a ridurre, attraverso aggregazioni funzionali,
le troppe voci di entrata e di spesa, così da rendere il documento contabile agile e di
facile lettura anche per i non addetti. Si potrebbe anche tentare una evoluzione
nominalistica per rendere più gradevole la terminologia, ad esempio in luogo di ENTRATE
si potrebbe parlare di "RISORSE" e invece di SPESE si potrebbe dire
"INTERVENTI".
La volontà di rendere quanto più possibile discrezionale luso delle risorse è
condivisibile e da perseguire senza dimenticare, però, che vi saranno sempre
"interventi obbligati" e che non potranno essere totalmente eliminate le
"risorse a destinazione vincolata". Questa sottolineatura vuol essere un
richiamo al buon senso e al realismo, affinché la voglia di progettare, di programmare,
di migliorare lofferta formativa e di elaborare proposte complesse non faccia
perdere di vista quellordinaria amministrazione e quella normalità con la quale
dobbiamo comunque fare i conti anche nella vita personale e familiare.
Il modello unificato di Bilancio, introdotto a partire dallesercizio finanziario
1997, ha già compiuto una positiva azione di semplificazione, che può e deve essere
migliorata, senza sconvolgere limpianto di fondo.
Particolarmente delicata e complessa sarà la definizione delle funzioni da assegnare agli
ORGANI e agli UFFICI, anche in ragione di una attività legislativa che non si è
sviluppata in modo organico e compiuto: si è individuata la funzione dirigenziale, sono
state delineate le forme di collaborazione alla funzione stessa ma non sono ancora
cambiate né la composizione né le competenze degli organi collegiali e non è stato
definito il ruolo dellUfficio di segreteria, con attribuzione di compiti e
titolarità dello stesso.
Non regolamentare le funzioni di organi e uffici sarebbe scelta infelice e
rappresenterebbe una grave omissione, oltre che una involuzione rispetto al vigente D.I.
28/5/1975.
Regolamentare in doveroso ossequio al principio di legalità imporrebbe di confermare le
attuali competenze degli organi collegiali, il che renderebbe inapplicabile il D. L.vo
sulla dirigenza.
Regolamentare disciplinando ex-novo le funzioni significherebbe appropriarsi indebitamente
di una competenza legislativa che il Parlamento ha inteso custodire gelosamente.
Come si vede un "bel rebus" dal quale non sarà facile uscire a meno che il
Parlamento non approvi in tempi brevi la legge di riforma degli organi collegiali a
livello di istituto, nellambito della quale siano chiaramente disciplinate anche le
funzioni amministrative.Si rimette
in allegato un parziale contributo tecnico di articolato (All. 1 e 2)
su taluni principi generali di bilancio e programmazione e su alcuni aspetti sostanziali
dellattività negoziale. |
Lì, 13 Febbraio 1999
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Il Presidente FNACA
Giorgio Germani
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Allegato 1
Parziale contributo tecnico
di articolato
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Decreto
Istruzioni generali
per lautonoma allocazione delle risorse,
per la formazione di bilanci, per la gestione delle risorse,
per la scelta dellaffidamento del servizio di tesoreria e di cassa
e per le modalità di riscontro delle gestioni delle istituzioni scolastiche
Capo I - Principi generali
Art. 1 Finalità e ambito di
applicazione
1. Lordinamento finanziario,
contabile e patrimoniale delle istituzioni scolastiche, nonché lattività negoziali
delle medesime sono disciplinate dalle disposizioni del presente decreto, anche in deroga
alle norme vigenti in materia di contabilità dello Stato.
2. Lordinamento stabilisce le disposizioni contabili che si applicano alle attività
di programmazione finanziaria, di previsione, di gestione, di investimento e di revisione,
nonché alla disciplina di eventuali dissesti dovuti a fatti eccezionali debitamente
documentati e motivati.
3. Lordinamento stabilisce le norme relative alle competenze specifiche degli organi
collegiali e degli organi individuali preposti alla programmazione, adozione ed attuazione
dei provvedimenti che hanno carattere finanziario e contabile, facendo salva la
distinzione tra funzioni di indirizzo e di controllo e compiti di gestione.
4. Restano salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle provincie autonome
di Trento e Bolzano.
Art. 2 Servizio Finanziario
1. Le istituzioni scolastiche
organizzano nellambito dellufficio di segreteria un servizio finanziario o di
ragioneria cui è affidato il coordinamento e la gestione dellattività contabile.
2. Il Responsabile amministrativo che svolge funzioni di direzione dellufficio di
segreteria assume la conduzione del servizio finanziario ed è preposto alla verifica di
veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa da
iscriversi nel bilancio annuale o pluriennale ed alla verifica periodica dello stato di
accertamento delle entrate e di impegno delle spese.
3. Sulle proposte di deliberazione dellorgano collegiale di governo e sui
provvedimenti di determina del Dirigente scolastico, il Responsabile amministrativo
esprime un parere obbligatorio di regolarità contabile.
4. Sugli stessi atti (deliberazione collegiale e provvedimenti di determina) il
responsabile amministrativo effettua le attestazioni di copertura delle spese. La mancata
attestazione di copertura rende nulli di diritto gli atti medesimi, con conseguente
diretta responsabilità amministrativa per coloro che li hanno adottati.
5. I fornitori di beni e servizi, gli esecutori di lavori e interventi, i liberi
professionisti, i prestatori dopera e il personale della scuola e di altre
amministrazioni che intrattengono rapporti e/o ricevono incarichi dalle istituzioni
scolastiche sono tenuti a controllare che sui corrispettivi previsti per le loro
forniture, prestazioni, incarichi sia riportata lattestazione di copertura della
spesa come prescritto dal precedente comma.
6. Il Responsabile amministrativo ha lobbligo di segnalare al Dirigente scolastico,
allorgano collegiale di governo, allorgano di revisione ed a quello di
vigilanza fatti e comportamenti concernenti la gestione delle entrate e delle spese che
possono pregiudicare gli equilibri del bilancio, indicando i possibili rimedi. In ogni
caso la segnalazione è effettuata entro sette giorni dalla conoscenza di fatti,
situazioni e comportamenti. Lorgano collegiale di governo provvede al riequilibrio
entro 30 giorni dal ricevimento della segnalazione, anche su proposta del Dirigente
scolastico.
7. Le istituzioni scolastiche istituiscono un servizio di economato, cui è preposto il
Responsabile amministrativo o un impiegato da questi delegato, per la gestione delle spese
di ufficio di non rilevante entità. Lammontare della somma da attribuire al
servizio di economato e la modalità di gestione del servizio sono stabilite
dallorgano collegiale di governo con specifica deliberazione da assumere e/o da
confermare in occasione dellapprovazione del bilancio di previsione.
Capo II - Bilanci e
Programmazione
Art. 3 Principi del bilancio
1. Le istituzioni scolastiche
deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziaria redatto in termini di
competenza, per lanno successivo, osservando i principi di unità, annualità,
universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. La
situazione economica, come definita al comma 6 del presente articolo, non può presentare
un disavanzo.
2. Il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, salvo le
eccezioni di legge e/o degli atti di normazione secondaria scaturenti dalla legge.
3. Lunità temporale della gestione è lanno finanziario che inizia il 1°
settembre e termina il 31 agosto dellanno successivo in modo da far coincidere
lanno finanziario e lanno scolastico, così da favorire la programmazione
integrata tra le attività didattiche e il documento contabile. Eventuali interventi
normativi di modifica del vigente periodo temporale riguardante lanno scolastico
comportano una conseguente modifica dellanno finanziario. Dopo il termine di
scadenza dellanno finanziario non possono più effettuarsi accertamenti di entrate e
impegni di spesa in conto dellesercizio scaduto.
4. Tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione a carico
delle istituzioni scolastiche e di eventuali altre spese ad esse connesse. Parimenti tutte
le spese sono iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative
entrate. La gestione finanziaria è unica come il relativo bilancio di previsione: sono
vietate le gestioni di entrate e di spese che non siano iscritte in bilancio.
5. Il bilancio di previsione è redatto nel rispetto dei principi di veridicità ed
attendibilità, sostenuti da analisi riferite ad un adeguato arco di tempo o, in mancanza,
da altri idonei parametri di riferimento.
6. Il bilancio di previsione viene approvato in pareggio finanziario complessivo.
7. Le istituzioni scolastiche assicurano la conoscenza dei contenuti significativi e
caratteristici del bilancio annuale con le modalità previste dal regolamento interno e/o
dalla carta dei servizi.
Art. 4 Esercizio provvisorio e
gestione provvisoria
1. Nelle more di approvazione del
bilancio di previsione, le istituzioni scolastiche possono effettuare spese in misura non
superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio del precedente
anno finanziario.
2. Fanno eccezione al limite di cui sopra le spese di personale, di canoni, imposte e
tasse, di obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e ogni altra
spesa necessaria per evitare danni patrimoniali certi e gravi allistituzione
scolastica.
Art. 5 Caratteristiche del
Bilancio
1. Lunità elementare del
bilancio per lentrate è la risorsa e per la spesa è lintervento. Nei servizi
per conto terzi, sia nellentrata che nella spesa, lunità elementare è il
capitolo che ne indica loggetto.
2. Il bilancio di previsione annuale ha carattere autorizzatorio, costituendo limite agli
impegni di spesa, fatta eccezione per i servizi per conto di terzi.
3. In sede di predisposizione del bilancio di previsione annuale il consiglio
dellistituzione assicura idoneo finanziamento agli impegni pluriennali assunti nel
corso degli esercizi precedenti.
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Allegato 2
Attività negoziale
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1. Lattività negoziale delle istituzioni scolastiche ha per oggetto:
- lacquisto e/o la locazione di beni e servizi;
- la vendita e/o la locazione di beni e servizi;
- lesecuzione di interventi di manutenzione;
- le prestazioni dopera;
- lassunzione di mutui e prestiti;
- i contratti di sponsorizzazione;
- i contratti di comodato per lacquisizione o cessione
di beni;
- i contratti di gestione finalizzata delle risorse
finanziarie;
- la partecipazione a protocolli dintesa, accordi di
programma, reti di scuole e consorzi;
- la costituzione di fondazioni o la compartecipazione alle
medesime;
- laccettazione di donazioni, eredità e legati;
- listituzione di borse di studio o la compartecipazione
alle medesime;
- le lavorazioni per conto terzi.
2. Gli strumenti dellattività
negoziale sono i contratti o le convenzioni, di norma stipulati con la forma della
scrittura privata avente tra le parti valore di legge.
3. Latto negoziale, istruito dal Responsabile dei Servizi amministrativi e stipulato
dal Dirigente Scolastico, è redatto in carta semplice e non è soggetto allobbligo
di registrazione.
Scelta del contraente
1. La scelta del contraente, per
acquisti e/o locazioni, e per interventi sino a cinque milioni, per prestazioni
dopera sino a tre milioni, è effettuata dal Dirigente Scolastico previo esperimento
informale di una indagine di mercato e, nel caso di interventi per prestazioni
dopera, con laccertamento documentale della competenza tecnica e/o
professionale del contraente stesso.
2. In tutti gli altri casi la scelta del contraente avviene mediante formale esperimento
di una gara a trattativa privata sulla base di un bando che deve contenere i seguenti
elementi essenziali:
- loggetto della gara;
- le modalità e i termini di presentazione dellofferta;
- la documentazione da allegare;
- lindicazione del responsabile del procedimento;
- il prezzo a base dasta se la gara si effettua su un
progetto esecutivo che contiene un quadro economico specifico;
- lindicazione della data e dellora di apertura
dellofferta alla quale i soggetti partecipanti possono intervenire;
3. Il bando di gara è predisposto dal
Responsabile dei Servizi amministrativi e sottoscritto dal medesimo unitamente al
Dirigente Scolastico.
4. Alla gara debbono essere invitati un congruo numero di soggetti al fine di effettuare
la comparazione tra una pluralità di offerte, che di norma debbono essere almeno tre.
5. Lelenco dei soggetti da invitare è redatto dal Dirigente Scolastico.
6. Le lettere di invito sono redatte e sottoscritte dal Responsabile dei Servizi
amministrativi.
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