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Ultimo aggiornamento
04 febbraio 2012

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"BOZZA DI DECRETO LEGISLATIVO SUL RIORDINO DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE"
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Iniziative e Proposte FNACA - 1999/2000Iniziative e Proposte FNACA - 1998/99 [Iniziative e Proposte FNACA: Scarica il testo in formato compresso] Documenti FNACAPagine collegate


Venerdì 9 aprile u.s. il testo della bozza di Decreto sul riordino del Ministero della Pubblica Istruzione è stato diffuso ai Ministri competenti per il relativo parere prima di essere trasmesso alle Commissioni Parlamentari e tornare quindi al Consiglio dei Ministri per l’approvazione definitiva.
Il Governo, pertanto, ha aperto ufficialmente la procedura di consultazione su questo decreto che concorre significativamente, insieme ad altri provvedimenti legislativi, a rinnovare il Sistema Scolastico Italiano.
Questa Federazione si interroga sulle innovazioni contenute nel Decreto in rapporto alla funzionalità delle II.SS. ed educative cercando di formulare osservazioni utili al confronto che si svolgerà nelle sedi competenti.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il Decreto Legislativo in oggetto viene formulato in base al disposto dei seguenti provvedimenti legislativi:

Legge 15 marzo 1997 n. 59
"Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti Locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"
Art. 1, comma 3                         (Esclusione dal conferimento alle Regioni ed Enti Locali di funzioni e compiti riconducibili a
                                                 "Istruzione Universitaria, ordinamenti scolastici, programmi scolastici, organizzazione
                                                  generale dell’istruzione scolastica e stato giuridico del personale");
Art. 11, comma 1, lettera a) (Razionalizzazione dell’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei
                                                 Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e le funzioni di Ministeri, nonché di
                                                 Amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo);
Art. 12, comma 1                  (Criteri e principi direttivi del Governo nell’attuazione della delega di cui alla lettera a),
                                                 comma 1, art. 11);
Art. 19                                  (Parere delle OO.SS. maggiormente rappresentative sulle norme aventi riflessi
                                                 sull’organizzazione del lavoro e sullo stato giuridico dei pubblici dipendenti);
Art. 21                                  (Autonomia delle Istituzioni Scolastiche);

D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ("Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali,
                                                 in attuazione del Capo I della Legge 15/3/1997 n. 59);

DPR 18/4/1994, n. 389         (Funzioni relative alle Scuole non statali e alle istituzioni culturali straniere in Italia);

D. Lgs 31 marzo 1998, n. 80, (Introduzione, istituzione e organizzazione degli uffici di diretta
Art 9, comma 2                           collaborazione con il Ministro e i Sottosegretari di Stato);

Legge 23 agosto 1998, n. 400 (Disciplina attraverso attività regolamentare).

LE NOVITÀ INTRODOTTE NELLA BOZZA DI DECRETO LEGISLATIVO
SUL RIORDINO DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Art. 1 (Competenze del Ministero della P.I.)

Il Ministero della P.I. non ha competenze sull’istruzione universitaria.
In merito alla sua competenza nei settori dell’istruzione primaria e secondaria:

1) Esercita compiti e funzioni relativi agli ordinamenti e programmi scolastici, organizzazione generale dell’istruzione scolastica e stato giuridico del personale;

2) Coordina le iniziative sul territorio nazionale in materia di sperimentazione di innovazioni formative, ricerca e sviluppo vigilando sugli enti individuati a supporto delle Istituzioni Scolastiche autonome;

3) Esercita compiti e funzioni in materia di definizione dei criteri e dei parametri per l’organizzazione della rete scolastica, di formazione, reclutamento e gestione del personale della scuola, di esami e rilascio dei titoli di studio, di riconoscimento di titoli di studio e delle certificazioni in ambito europeo ed internazionale, di valutazione del sistema scolastico, di determinazione e assegnazione delle risorse finanziarie a carico del Bilancio dello Stato e del personale alle II.SS autonome, nonché le funzioni relative alle scuole e istituzioni culturali straniere in Italia;

4) Cura i rapporti con gli Istituti regionali di ricerca, educativi e con l’Agenzia nazionale per la valutazione del sistema dell’istruzione, che nascerà dalla trasformazione del Cede e con l’Istituto nazionale di documentazione per l’innovazione e la ricerca educativa che rappresenterà la ristrutturazione della BDP;

5) Promuove e cura la conclusione di accordi generali con le Regioni e gli Enti Locali per la realizzazione di percorsi integrati di istruzione e formazione e, d’intesa con i Ministeri del Lavoro e della Previdenza Sociale e dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica, provvede alla definizione degli standard previsti dall’art. 142 del Decreto Legislativo 31/3/1998 n. 112 per quanto concerne i percorsi di istruzione e formazione tecnico superiore integrata.

Art. 2 (Riordino del Ministero della P.I.)

Le competenze del Ministero sono ripartite in due dipartimenti: il primo con funzioni connesse agli ordinamenti degli studi e politiche del personale scolastico e ai rapporti nell’ambito dell’Unione Europea e in ambito internazionale; il secondo con competenze volte all’attuazione e al coordinamento delle politiche scolastiche sul territorio.
Ogni dipartimento si occuperà di svolgere, ciascuno per il proprio settore, le funzioni strumentali necessarie alla propria specifica attività, anche quelle attinenti al reclutamento, alla formazione e alla contrattazione nazionale decentrata del personale dei dipartimenti.
Viene sottolineata la necessità di collaborazione e di coordinamento tra i dipartimenti e del regolare flusso di scambi informativi all’interno dell’Amministrazione e tra questa e gli enti e agenzie autonome.
Nell’ambito dei dipartimenti operano uffici di livello dirigenziale generale centrali e periferici in ambito regionale.
Tali uffici dirigenziali generali di ambito regionale assolvono in ogni regione alle funzioni strumentali generali di supporto all’autonomia scolastica e alle competenze dello Stato in materia di reclutamento e mobilità del personale della Scuola e di assegnazione delle risorse finanziarie e di personale alle istituzioni scolastiche. L’Ufficio di livello regionale provvede ad articolare nel territorio provinciale servizi di supporto alle II.SS. con la finalità di assicurare ad esse la necessaria consulenza per svolgere attività inerenti la gestione del personale che non spetta alle Scuole e di assicurare l’accessibilità e la funzionalità dei servizi stessi.
I servizi così istituiti sostituiscono i Provveditorati agli Studi.
L’ipotesi di riordino individua tre servizi che operano quali centri di autonoma responsabilità amministrativa a livello ministeriale:

1) il servizio centrale per il bilancio e gli affari economici, presso il quale è collocato l’ufficio statistico del Ministero;

2) il servizio centrale per l’informatizzazione;

3) il servizio centrale per l’organizzazione della comunicazione all’interno del sistema nazionale di istruzione, nei confronti degli utenti del servizio, nei confronti delle altre amministrazioni e degli organismi internazionali.

L’organizzazione, le dotazioni organiche, l’individuazione degli uffici dirigenziali generali istituiti anche a livello regionale nell’ambito dei dipartimenti e dei servizi centrali sono stabiliti con regolamento da adottare a norma dell’articolo 17 Legge 23 agosto 1988, n. 400.
Gli ispettori tecnici dipendono direttamente dai dirigenti preposti ai dipartimenti e sono assegnati agli uffici di direzione generale centrale e periferici o ai servizi a seconda delle esigenze rappresentate dai rispettivi dirigenti.
Negli uffici dirigenziali generali istituiti a livello regionale, gli ispettori possono essere preposti ai servizi di supporto all’autonomia didattica e organizzativa. Ai dirigenti scolastici di provata capacità possono essere consentiti incarichi di durata annuale per il coordinamento di Uffici Locali.
Saranno individuati, con regolamento apposito, l’istituzione e l’organizzazione degli uffici di diretta collaborazione con il Ministro e i Sottosegretari.
Rimangono comunque previsti gli attuali uffici di Gabinetto, Legislativo, l’Ufficio Stampa, la Segreteria del Ministro e l’ufficio del Segretario particolare del Ministro.

Art. 3 (Istituti Regionali di Ricerca Educativa)

1. Gli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (IRRSAE) sono trasformati in Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE). Tali istituti sono enti strumentali dell’Amministrazione della Pubblica Istruzione che, nel quadro degli interventi programmati dalle direzioni di livello generale in ambito regionale e delle iniziative di innovazione degli ordinamenti scolastici, svolgono funzioni di supporto agli uffici dell’amministrazione, anche di livello subregionale, alle istituzioni scolastiche, alle loro reti e consorzi.

2. Gli istituti di cui al comma 1), per l’espletamento delle loro funzioni sono dotati di personalità giuridica e di autonomia finanziaria. Essi svolgono attività di ricerca nell’ambito didattico-pedagogica e nell’ambito della formazione del personale della scuola, e si coordinano con l’Istituto nazionale di documentazione per l’innovazione e la ricerca educativa, con le Università e con le altre agenzie formative.

3. L’organizzazione amministrativa, organizzativa e finanziaria degli IRRE è definita dall’apposito regolamento di cui all’articolo 21 della Legge 15 marzo1997, n. 59, che ne individua gli organi di direzione, scientifici e di controllo e i relativi poteri, le risorse di personale e finanziaria e definisce i raccordi con l’Amministrazione regionale. Si applica l’articolo 19 della Legge 15 marzo 1997, n. 59.

Art. 4 (Disposizioni transitorie e di attuazione)

Il riordino del Ministero è attuato definitivamente entro l’anno 2000.
Nel periodo intercorrente fra la data di entrata in vigore del decreto e l’anno 2000, il Ministro adotterà gli atti necessari per sperimentare modelli organizzativi quanto più vicini alla struttura delineata nell’art. 2.

OSSERVAZIONI E PARERI

L’esame della bozza di Decreto individua subito il grande sforzo di semplificazione che il governo ha fatto nell’elaborazione sintetica del testo stesso che se da una parte lascia molti punti oscuri da interpretare e da definire dall’altra consente di avere subito l’idea della rivoluzione che si vuole operare nell’ambito di questo settore della Pubblica Amministrazione.
Entrando nel merito del riordino previsto si possono evidenziare elementi positivi, soprattutto nelle intenzioni, da seguire e da verificare nell’attuazione, a fianco di alcune perplessità in merito alla prevista organizzazione periferica degli uffici dirigenziali regionali e dei relativi servizi, per la quale si è cercato di costruire un possibile percorso.

Elementi positivi possono ritenersi:

  • La ricerca di trasformazione in coerenza con il quadro di autonomia delle II.SS. della P.A. da amministrazione di gestione e autoritativa in amministrazione di governo e di servizio.
    Come si è già detto precedentemente la legge 59 riserva allo Stato le competenze generali in materia di ordinamenti, programmi, organizzazione e stato giuridico del personale, pertanto nella sua funzione di governo l’Amministrazione della P.I. dovrà elaborare obiettivi e standard nazionali, dei quali dovrà verificare l’attuazione mediante attività di valutazione della qualità dell’istruzione e ciò comporterà necessariamente alcuni riaccorpamenti di competenze, una maggiore attenzione ai contenuti, lo sviluppo di capacità di ascolto e di interpretazione della realtà.
  • La possibilità di promuovere e concludere accordi con Regioni ed Enti Locali per la realizzazione di percorsi integrati di istruzione e formazione d’intesa con i Ministri del Lavoro e della Previdenza Sociale e dell’Università e della ricerca scientifica per pervenire nel più breve tempo possibile, ad un sistema scolastico innovativo, creativo e di successo come il sistema rappresentato da molte imprese italiane.
    Quando i sistemi di istruzione e di formazione avanzano insieme si sviluppano quelle sinergie che permettono ad entrambi di trarne vigore, assicurando il miglioramento vicendevole e favorendo l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro a vari livelli;
  • L’individuazione di due dipartimenti che rappresenteranno anche attraverso la costituzione di Uffici di livello dirigenziale generale centrale le istanze delle attuali 8 Direzioni generali, 3 Ispettorati e il servizio per la Scuola Materna, permetterà di affrontare i problemi non "verticalmente" ma "orizzontalmente", per grandi tematiche, con eliminazione di tutte le attuali duplicazioni. Attualmente, infatti, tutte le Direzioni hanno appositi uffici per gli organici, per il contenzioso, per la mobilità, per l’aggiornamento, ecc;
  • L’istituzione di un ufficio di livello dirigenziale generale in ambito regionale, che intrattiene i rapporti con le regioni per la programmazione e attuazione dell’offerta formativa integrata.
    L’interlocuzione tra il rappresentante regionale dell’amministrazione scolastica e l’ente regione dovrebbe riguardare anche le politiche per il diritto allo studio e l’assistenza scolastica e la definizione del calendario scolastico;
  • Il prevedere nelle funzioni assegnate agli Uffici di livello dirigenziale generale periferico funzioni di supporto all’autonomia delle II.SS. perché questa non diventi un momento di chiusura delle Scuola ma al contrario sia un’opportunità di scambio fecondo e reciproco di esperienze;
  • L’aver previsto competenze territoriali significative per gli IRRE soprattutto in ordine alla ricerca didattico-educativa che consentirà a queste istituzioni di essere un riferimento qualificato per le II.SS. autonome.

Elementi negativi e soprattutto di scarsa chiarezza possono ritenersi:

  • L’attribuzione all’ufficio scolastico regionale di funzioni operative e gestionali in materia di reclutamento e mobilità del personale e di assegnazione delle risorse finanziarie e di personale alle istituzioni scolastiche rischia di creare un nuovo centralismo, quello regionale, che va in senso contrario al principio di sussidiarietà e non attua correttamente il decentramento. Spostare importanti funzioni gestionali dal livello provinciale a quello regionale creerà, inevitabilmente, maggiori difficoltà logistiche e di rapporti istituzionali interni al sistema scolastico. Problematiche gestionali che oggi si affrontano a livello di ufficio scolastico provinciale, domani dovranno essere definite a livello regionale (da Viterbo a Roma, da Imperia a Genova, da Benevento a Napoli, da Messina a Palermo, da Sassari a Cagliari, solo per fare degli esempi). Peraltro questo spostamento trasforma i ruoli del personale docente e ATA da provinciale a regionale determinando un peggioramento di status e di condizioni gestionali, che investono anche materie che appartengono non agli atti di legislazione ma alle contrattazioni collettive nazionali di lavoro;
  • L’eliminazione del livello provinciale impedisce l’interlocuzione istituzionale con l’ente provincia ed altre istituzioni sovracomunali, rende più difficoltosa la stessa interlocuzione con i comuni, soprattutto quelli di medie e grandi dimensioni. Inoltre fa venir meno un punto di riferimento e di coordinamento che va rinnovato ma non soppresso. Le funzioni operative e gestionali che si vogliono affidare a livello regionale dovrebbero rimanere a livello provinciale o sub-provinciale. Infatti nelle realtà provinciali di rilevanti dimensioni demografiche e territoriali si può prevedere una articolazione sub-provinciale dei servizi. Il mantenimento del livello provinciale e l’istituzione di un livello sub- provinciale impone una forte azione di coordinamento del livello regionale su tutte le materie di competenza degli uffici periferici dell’amministrazione scolastica e come adeguato supporto allo sviluppo dell’autonomia delle istituzione scolastiche;
  • Nel testo del riordino non viene affrontato il tema della riqualificazione del personale, assolutamente necessaria perché quello che si profila è un ministero ridotto nelle competenze (che diventano mirate), ma soprattutto dimezzato nel numero di operatori;
  • La possibilità offerta solo ai Dirigenti Scolastici di essere esonerati dal servizio per attività di supporto all’autonomia didattica e organizzativa negli uffici dirigenziali costituiti a livello regionale, andrebbe estesa anche ad altre figure operanti nella Scuola come i docenti ed il personale direttivo dell’area amministrativa poiché competenze specifiche in tale materia, che peraltro non è solo collegata alla didattica, possono averla anche altre figure operanti nella scuola come docenti e responsabili amministrativi.

CONCLUSIONI

L’esame della bozza di decreto legislativo sul riordino del Ministero della Pubblica Istruzione ci ha consentito di fare "a caldo" queste osservazioni e di esprimere alcuni pareri, sicuramente incompleti e migliorabili con uno studio più approfondito e sistemico del testo e dei risultati del dibattito che ne scaturirà.
La sensazione che comunque permane sull’impianto generale della proposta è che si dovrà operare soprattutto per vincere la sfida di pervenire realmente all’obiettivo di dismissione della funzione autoritativa della Pubblica Amministrazione a favore dell’autonomia delle II.SS.
In sintesi quindi, l’amministrazione della Pubblica Istruzione dovrà potenziare le proprie competenze tecniche a scapito di quelle gestionali ed in questo senso dovranno essere studiati anche nuovi sistemi di reclutamento del personale al fine di poter disporre delle nuove capacità professionali connesse con la programmazione e la valutazione di tutti gli interventi.


Lì, 22 Aprile 1999

Il Vice Presidente FNACA
Paola Perlini

 
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