Venerdì 9 aprile u.s. il testo della bozza di Decreto sul riordino del Ministero della
Pubblica Istruzione è stato diffuso ai Ministri competenti per il relativo parere prima
di essere trasmesso alle Commissioni Parlamentari e tornare quindi al Consiglio dei
Ministri per lapprovazione definitiva.
Il Governo, pertanto, ha aperto ufficialmente la procedura di consultazione su questo
decreto che concorre significativamente, insieme ad altri provvedimenti legislativi, a
rinnovare il Sistema Scolastico Italiano.
Questa Federazione si interroga sulle innovazioni contenute nel Decreto in rapporto alla
funzionalità delle II.SS. ed educative cercando di formulare osservazioni utili al
confronto che si svolgerà nelle sedi competenti.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Il Decreto Legislativo in oggetto viene formulato
in base al disposto dei seguenti provvedimenti legislativi:
Legge 15 marzo 1997 n. 59
"Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti
Locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa"
Art. 1, comma 3
(Esclusione dal conferimento alle Regioni ed Enti Locali di funzioni e compiti
riconducibili a
"Istruzione Universitaria, ordinamenti scolastici, programmi scolastici,
organizzazione
generale dellistruzione scolastica e stato giuridico del personale");
Art. 11, comma 1, lettera a) (Razionalizzazione dellordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei
Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e le funzioni di Ministeri,
nonché di
Amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo);
Art. 12, comma 1
(Criteri e principi direttivi del Governo nellattuazione della delega di cui alla
lettera a),
comma 1, art. 11);
Art. 19
(Parere delle OO.SS. maggiormente rappresentative sulle norme aventi riflessi
sullorganizzazione del lavoro e sullo stato giuridico dei pubblici dipendenti);
Art. 21
(Autonomia delle Istituzioni Scolastiche);
D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ("Conferimento
di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali,
in attuazione del Capo I della Legge 15/3/1997 n. 59);
DPR 18/4/1994, n. 389
(Funzioni relative alle Scuole non statali e
alle istituzioni culturali straniere in Italia);
D. Lgs 31 marzo 1998, n. 80, (Introduzione,
istituzione e organizzazione degli uffici di diretta
Art 9, comma 2
collaborazione con il Ministro e i Sottosegretari di Stato);
Legge 23 agosto 1998, n. 400 (Disciplina
attraverso attività regolamentare).
LE NOVITÀ INTRODOTTE NELLA BOZZA DI DECRETO
LEGISLATIVO
SUL RIORDINO DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Art. 1 (Competenze del Ministero della P.I.)
Il Ministero della P.I. non ha competenze
sullistruzione universitaria.
In merito alla sua competenza nei settori dellistruzione primaria e secondaria:
1) Esercita compiti e funzioni relativi agli
ordinamenti e programmi scolastici, organizzazione generale dellistruzione
scolastica e stato giuridico del personale;
2) Coordina le iniziative sul territorio nazionale
in materia di sperimentazione di innovazioni formative, ricerca e sviluppo vigilando sugli
enti individuati a supporto delle Istituzioni Scolastiche autonome;
3) Esercita compiti e funzioni in materia di
definizione dei criteri e dei parametri per lorganizzazione della rete scolastica,
di formazione, reclutamento e gestione del personale della scuola, di esami e rilascio dei
titoli di studio, di riconoscimento di titoli di studio e delle certificazioni in ambito
europeo ed internazionale, di valutazione del sistema scolastico, di determinazione e
assegnazione delle risorse finanziarie a carico del Bilancio dello Stato e del personale
alle II.SS autonome, nonché le funzioni relative alle scuole e istituzioni culturali
straniere in Italia;
4) Cura i rapporti con gli Istituti regionali di
ricerca, educativi e con lAgenzia nazionale per la valutazione del sistema
dellistruzione, che nascerà dalla trasformazione del Cede e con lIstituto
nazionale di documentazione per linnovazione e la ricerca educativa che
rappresenterà la ristrutturazione della BDP;
5) Promuove e cura la conclusione di accordi
generali con le Regioni e gli Enti Locali per la realizzazione di percorsi integrati di
istruzione e formazione e, dintesa con i Ministeri del Lavoro e della Previdenza
Sociale e dellUniversità e della ricerca scientifica e tecnologica, provvede alla
definizione degli standard previsti dallart. 142 del Decreto Legislativo 31/3/1998
n. 112 per quanto concerne i percorsi di istruzione e formazione tecnico superiore
integrata.
Art. 2 (Riordino del Ministero della P.I.)
Le competenze del Ministero sono ripartite in due
dipartimenti: il primo con funzioni connesse agli ordinamenti degli studi e politiche del
personale scolastico e ai rapporti nellambito dellUnione Europea e in ambito
internazionale; il secondo con competenze volte allattuazione e al coordinamento
delle politiche scolastiche sul territorio.
Ogni dipartimento si occuperà di svolgere, ciascuno per il proprio settore, le funzioni
strumentali necessarie alla propria specifica attività, anche quelle attinenti al
reclutamento, alla formazione e alla contrattazione nazionale decentrata del personale dei
dipartimenti.
Viene sottolineata la necessità di collaborazione e di coordinamento tra i dipartimenti e
del regolare flusso di scambi informativi allinterno dellAmministrazione e tra
questa e gli enti e agenzie autonome.
Nellambito dei dipartimenti operano uffici di livello dirigenziale generale centrali
e periferici in ambito regionale.
Tali uffici dirigenziali generali di ambito regionale assolvono in ogni regione alle
funzioni strumentali generali di supporto allautonomia scolastica e alle competenze
dello Stato in materia di reclutamento e mobilità del personale della Scuola e di
assegnazione delle risorse finanziarie e di personale alle istituzioni scolastiche.
LUfficio di livello regionale provvede ad articolare nel territorio provinciale
servizi di supporto alle II.SS. con la finalità di assicurare ad esse la necessaria
consulenza per svolgere attività inerenti la gestione del personale che non spetta alle
Scuole e di assicurare laccessibilità e la funzionalità dei servizi stessi.
I servizi così istituiti sostituiscono i Provveditorati agli Studi.
Lipotesi di riordino individua tre servizi che operano quali centri di autonoma
responsabilità amministrativa a livello ministeriale:
1) il servizio centrale per il bilancio e gli
affari economici, presso il quale è collocato lufficio statistico del Ministero;
2) il servizio centrale per
linformatizzazione;
3) il servizio centrale per lorganizzazione
della comunicazione allinterno del sistema nazionale di istruzione, nei confronti
degli utenti del servizio, nei confronti delle altre amministrazioni e degli organismi
internazionali.
Lorganizzazione, le dotazioni organiche,
lindividuazione degli uffici dirigenziali generali istituiti anche a livello
regionale nellambito dei dipartimenti e dei servizi centrali sono stabiliti con
regolamento da adottare a norma dellarticolo 17 Legge 23 agosto 1988, n. 400.
Gli ispettori tecnici dipendono direttamente dai dirigenti preposti ai dipartimenti e sono
assegnati agli uffici di direzione generale centrale e periferici o ai servizi a seconda
delle esigenze rappresentate dai rispettivi dirigenti.
Negli uffici dirigenziali generali istituiti a livello regionale, gli ispettori possono
essere preposti ai servizi di supporto allautonomia didattica e organizzativa. Ai
dirigenti scolastici di provata capacità possono essere consentiti incarichi di durata
annuale per il coordinamento di Uffici Locali.
Saranno individuati, con regolamento apposito, listituzione e lorganizzazione
degli uffici di diretta collaborazione con il Ministro e i Sottosegretari.
Rimangono comunque previsti gli attuali uffici di Gabinetto, Legislativo, lUfficio
Stampa, la Segreteria del Ministro e lufficio del Segretario particolare del
Ministro.
Art. 3 (Istituti Regionali di Ricerca Educativa)
1. Gli Istituti regionali di ricerca,
sperimentazione e aggiornamento educativi (IRRSAE) sono trasformati in Istituti regionali
di ricerca educativa (IRRE). Tali istituti sono enti strumentali dellAmministrazione
della Pubblica Istruzione che, nel quadro degli interventi programmati dalle direzioni di
livello generale in ambito regionale e delle iniziative di innovazione degli ordinamenti
scolastici, svolgono funzioni di supporto agli uffici dellamministrazione, anche di
livello subregionale, alle istituzioni scolastiche, alle loro reti e consorzi.
2. Gli istituti di cui al comma 1), per
lespletamento delle loro funzioni sono dotati di personalità giuridica e di
autonomia finanziaria. Essi svolgono attività di ricerca nellambito
didattico-pedagogica e nellambito della formazione del personale della scuola, e si
coordinano con lIstituto nazionale di documentazione per linnovazione e la
ricerca educativa, con le Università e con le altre agenzie formative.
3. Lorganizzazione amministrativa,
organizzativa e finanziaria degli IRRE è definita dallapposito regolamento di cui
allarticolo 21 della Legge 15 marzo1997, n. 59, che ne individua gli organi di
direzione, scientifici e di controllo e i relativi poteri, le risorse di personale e
finanziaria e definisce i raccordi con lAmministrazione regionale. Si applica
larticolo 19 della Legge 15 marzo 1997, n. 59.
Art. 4 (Disposizioni transitorie e di
attuazione)
Il riordino del Ministero è attuato
definitivamente entro lanno 2000.
Nel periodo intercorrente fra la data di entrata in vigore del decreto e lanno 2000,
il Ministro adotterà gli atti necessari per sperimentare modelli organizzativi quanto
più vicini alla struttura delineata nellart. 2.