Al
Ministro della P.I.
Al Capo di Gabinetto del MPI
Alla Dirigente Capo del Dipartimento per i Servizi nel Territorio
Al Dirigente Capo del Dipartimento per lo Sviluppo dell’Istruzione
Al Dirigente Capo della Direzione Generale del Personale della Scuola e
della Amministrazione
Alle OO.SS. del Comparto Scuola
Agli Organi di stampa
Oggetto:
Sostituzione del Direttore dei servizi
generali e amministrativi.
La disciplina della
sostituzione del Direttore dei servizi generali e amministrativi,
contenuta nell'art 51 CCNI del 31/8/1999 e nella C.M. 266 del 28/11/2000,
presenta incongruenze e difetti che pare utile evidenziare alfine di
pervenire in tempi brevi ad una diversa normazione. La sostituzione del
titolare di un ufficio, riconosciuto tale dalla legge, non può essere
solo materia contrattuale poiché vengono in evidenza profili di
organizzazione della pubblica amministrazione (poteri e criteri) che non
appartengono alla disciplina pattizia del rapporto di lavoro.
Questi i punti più
delicati:
-
è
possibile sostituire un funzionario della carriera direttiva di area
"D", per il quale si richiede un diploma di laurea
specifico, con un impiegato di area "B", per il quale si
richiede un titolo di studio di gran lunga inferiore (diploma di
qualifica professionale o diploma di scuoia media integrato da
attestato di qualifica specifica, ovvero diploma dì maturità che
consenta l'accesso agli studi universitari)? Quali garanzie di
corretto esercizio della funzione quando ci troviamo a far svolgere
non una mansione superiore ma addirittura una mansione doppiamente
superiore? E' legittima una norma contrattuale in aperto contrasto con
l'art. 56 D. L.vo 29/1993 e successive modificazioni ed integrazioni,
nella parte in cui dispone che il prestatore di lavoro può essere
adibito a mansioni proprie della qualifica "immediatamente
superiore" ?
-
nel
caso di sostituzione attribuita a personale di altra scuola della
provincia le disposizioni omettono di richiamare la necessaria
autorizzazione del dirigente scolastico della scuola di appartenenza;
autorizzazione indispensabile ai sensi dell'art. 58 D. L.vo 29/1993 e
successive modificazioni ed integrazioni. L'incarico di sostituzione
del Direttore dei servizi generali e amministrativi è un incarico
retribuito e come tale soggiace alla disciplina, riserva di legge, in
materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi;
disciplina che non può essere modificata da norme contrattuali. E'
altrettanto chiaro che ogni scuola è soggetto giuridico autonomo
titolare di funzioni specifiche concernenti lo stato giuridico ed
economico del proprio personale dipendente (Legge 59/97 – D.P.R.
275/1999) e sarebbe manifestamente illogico che una scuola potesse
intervenire direttamente sul personale di altra scuola. Si ricorda che
le stesse norme contrattuali in materia di collaborazioni plurime
(art. 27, per i docenti, e art. 38, per gli ATA, CCNL del 26/5/1999)
espressamente prevedono l'autorizzazione del Capo di Istituto della
scuola di appartenenza. In conclusione, si può attribuire la
sostituzione del Direttore dei servizi generali e amministrativi a
personale di altra scuola previa acquisizione dell'autorizzazione da
parte del Dirigente Scolastico della scuola di appartenenza del
personale interessato. Va da se, ma è forse utile specificare che
l'autorizzazione della scuola di appartenenza non è atto dovuto ma
discrezionale, può essere concessa ma anche negata. La valutazione
discrezionale dovrà avere riguardo agli effetti che la positiva
autorizzazione determinerà sull'organizzazione dei servizi
amministrativi della scuola e dovrà essere preceduta da un motivato
parere del Direttore dei servizi generali e amministrativi quale
diretto responsabile dei servizi in parola.
-
nel
caso di reggenza affidata a Direttore dei servizi generali e
amministrativi di altra scuola resta ancora irrisolta la questione del
compenso spettante, atteso che ,come si è già rilevato con nota dei
14/2/2001, le disposizioni contenute nella C.M. 266/2000 risultano in
contrasto con precedenti disposizioni dell'Ufficio di Gabinetto,
confortate da condivisione dell'Aran.
Per evitare gli inconvenienti dianzi esposti, torniamo a ribadire
la proposta di reintroduzione dell'ara "C" profilo professionale
del Responsabile Amministrativo con compiti di vicariato, cosa peraltro
ipotizzata anche nella già più volte richiamata C.M. 266/2000, ed a
chiedere una più puntuale definizione dell'istituto della reggenza in
analogia a quanto previsto per i dirigenti scolastici.
Lì, 18 Aprile 2001
Il
Presidente
(Giorgio Germani)
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