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Ultimo aggiornamento
03 maggio 2013

Sostituzione del Direttore
dei servizi generali e amministrativi
Documenti FNADAPagine collegate

18 Aprile 2001


Al Ministro della P.I.
Al Capo di Gabinetto del MPI
Alla Dirigente Capo del Dipartimento per i Servizi nel Territorio
Al Dirigente Capo del Dipartimento per lo Sviluppo dell’Istruzione
Al Dirigente Capo della Direzione Generale del Personale della Scuola e della Amministrazione

Alle OO.SS. del Comparto Scuola
Agli Organi di stampa

Oggetto: Sostituzione del Direttore dei servizi generali e amministrativi.

        La disciplina della sostituzione del Direttore dei servizi generali e amministrativi, contenuta nell'art 51 CCNI del 31/8/1999 e nella C.M. 266 del 28/11/2000, presenta incongruenze e difetti che pare utile evidenziare alfine di pervenire in tempi brevi ad una diversa normazione. La sostituzione del titolare di un ufficio, riconosciuto tale dalla legge, non può essere solo materia contrattuale poiché vengono in evidenza profili di organizzazione della pubblica amministrazione (poteri e criteri) che non appartengono alla disciplina pattizia del rapporto di lavoro.

        Questi i punti più delicati:

  • è possibile sostituire un funzionario della carriera direttiva di area "D", per il quale si richiede un diploma di laurea specifico, con un impiegato di area "B", per il quale si richiede un titolo di studio di gran lunga inferiore (diploma di qualifica professionale o diploma di scuoia media integrato da attestato di qualifica specifica, ovvero diploma dì maturità che consenta l'accesso agli studi universitari)? Quali garanzie di corretto esercizio della funzione quando ci troviamo a far svolgere non una mansione superiore ma addirittura una mansione doppiamente superiore? E' legittima una norma contrattuale in aperto contrasto con l'art. 56 D. L.vo 29/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, nella parte in cui dispone che il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica "immediatamente superiore" ?

  • nel caso di sostituzione attribuita a personale di altra scuola della provincia le disposizioni omettono di richiamare la necessaria autorizzazione del dirigente scolastico della scuola di appartenenza; autorizzazione indispensabile ai sensi dell'art. 58 D. L.vo 29/1993 e successive modificazioni ed integrazioni. L'incarico di sostituzione del Direttore dei servizi generali e amministrativi è un incarico retribuito e come tale soggiace alla disciplina, riserva di legge, in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi; disciplina che non può essere modificata da norme contrattuali. E' altrettanto chiaro che ogni scuola è soggetto giuridico autonomo titolare di funzioni specifiche concernenti lo stato giuridico ed economico del proprio personale dipendente (Legge 59/97 – D.P.R. 275/1999) e sarebbe manifestamente illogico che una scuola potesse intervenire direttamente sul personale di altra scuola. Si ricorda che le stesse norme contrattuali in materia di collaborazioni plurime (art. 27, per i docenti, e art. 38, per gli ATA, CCNL del 26/5/1999) espressamente prevedono l'autorizzazione del Capo di Istituto della scuola di appartenenza. In conclusione, si può attribuire la sostituzione del Direttore dei servizi generali e amministrativi a personale di altra scuola previa acquisizione dell'autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico della scuola di appartenenza del personale interessato. Va da se, ma è forse utile specificare che l'autorizzazione della scuola di appartenenza non è atto dovuto ma discrezionale, può essere concessa ma anche negata. La valutazione discrezionale dovrà avere riguardo agli effetti che la positiva autorizzazione determinerà sull'organizzazione dei servizi amministrativi della scuola e dovrà essere preceduta da un motivato parere del Direttore dei servizi generali e amministrativi quale diretto responsabile dei servizi in parola.

  • nel caso di reggenza affidata a Direttore dei servizi generali e amministrativi di altra scuola resta ancora irrisolta la questione del compenso spettante, atteso che ,come si è già rilevato con nota dei 14/2/2001, le disposizioni contenute nella C.M. 266/2000 risultano in contrasto con precedenti disposizioni dell'Ufficio di Gabinetto, confortate da condivisione dell'Aran.

        Per evitare gli inconvenienti dianzi esposti, torniamo a ribadire la proposta di reintroduzione dell'ara "C" profilo professionale del Responsabile Amministrativo con compiti di vicariato, cosa peraltro ipotizzata anche nella già più volte richiamata C.M. 266/2000, ed a chiedere una più puntuale definizione dell'istituto della reggenza in analogia a quanto previsto per i dirigenti scolastici.

Lì, 18 Aprile 2001

Il Presidente
(Giorgio Germani)

 
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