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Istruzione e federalismo


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Ultimo aggiornamento
01 settembre 2010

Istruzione: Stato o Regioni ?

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La ripresa, sul piano politico e dottrinale, della discussione in ordine ad un assetto federale dello Stato Repubblicano pone la questione di definire quali funzioni e compiti spettano alle Regioni e quali funzioni e compiti restano allo Stato.
In questo ambito va compiuta la scelta di stabilire il collocamento dell’istruzione.
Recenti proposte di diversi “neo-governatori” regionali (con in testa l’on. Formigoni), e lo stesso disegno di legge di riforma costituzionale (presentato dal governo D’Alema ed elaborato dall’allora Ministro per le riforme istituzionali on. Amato) prevedono la totale, o quasi attribuzione alle Regioni delle competenze in materia di istruzione.
L’importanza e le implicazioni della scelta richiedono un confronto attento e approfondito al quale i protagonisti delle scuole non possono e non devono sottrarsi.
Con la consapevolezza di scenario nel quale ci si muove e coscienti che la scelta avrà inevitabili conseguenze sul funzionamento delle scuole e sullo stesso stato giuridico ed economico del personale che vi lavora, mi provo a svolgere alcune riflessioni con l’intento di fornire un piccolo contributo.
Prima di entrare nel merito specifico mi preme svolgere alcune veloci osservazioni in tema di lettura e applicazione della vigente costituzione e di valutazione dell’esperienza regionalista nei trent’anni che ci separano dalla nascita delle Regioni.
Il vigente impianto costituzionale non prefigura uno Stato centralistico onnipotente ma contiene principi di riconoscimento e promozione delle autonomie e di attuazione del decentramento (art. 5 della Costituzione), come autorevolmente ricordato dal Presidente Ciampi in occasione delle recenti celebrazioni per la festa della Repubblica. L’applicazione dei principi non è sempre stata puntuale e coerente, ma sarebbe ingiusto non riconoscere che il tentativo di costruire il “federalismo amministrativo a costituzione invariata” e le stesse modifiche costituzionali che hanno consentito l’elezione diretta dei Presidenti delle Regioni e una nuova potestà statutaria delle Regioni stesse, vanno nella direzione di valorizzare quei principi e di realizzare il principio di sussidiarietà. Prima di andare oltre non sarebbe male verificare gli esiti del federalismo amministrativo e dei nuovi poteri, anche in considerazione del fatto che in questo trentennio le Regioni, un po’ tutte, non hanno certo brillato per efficienza ed efficacia, hanno spesso ceduto al vizio di un neocentralismo regionale e non sempre hanno esercitato le funzioni spettanti.
La nuova disciplina di poteri e responsabilità (codificata sul piano dei principi nella Legge 59/97 e successive modificazioni e integrazioni e definita nei diversi decreti legislativi e provvedi
menti di normazione secondaria, in fase di lenta ma graduale attuazione, segna un punto d’equilibrio interessante che coinvolge significativamente anche il servizio istruzione.
Lo Stato non abbandona l’istruzione ma si riserva solo talune essenziali funzioni con l’obiettivo di salvaguardare l’unitarietà nazionale del servizio.
Regioni ed enti locali vedono ampliati e valorizzati il loro ruolo ed assumono la responsabilità di dimostrare di esserne all’altezza.
Le singole istituzioni scolastiche diventano espressioni di autonomia funzionale, assumono personalità giuridica pubblica e provvedono alla definizione e realizzazione dell’offerta formativa, con l’obbligo di interagire tra loro e con gli enti territoriali dei quali debbono rispettare le funzioni delegate e trasferite ai sensi degli artt. 138 e 139 del D. L.vo 112/98. Trattasi di uno scenario istituzionale organico e complesso, impegnativo e difficile che può funzionare se ogni attore svolgerà la sua parte senza omissioni e senza fughe in avanti, avendo ciascuno consapevolezza del proprio ruolo, disponibilità al confronto paritario con gli altri e interesse a contribuire alla definizione e realizzazione di un servizio istruzione di qualità i cui benefici non saranno solo per i destinatari del servizio ma per la generalità delle comunità locali e della comunità nazionale. In questo scenario si possono valorizzare e praticare specificità e differenze che hanno radici territoriali senza mortificare l’identità nazionale e con lo sguardo verso l’Europa. Si può esercitare la competizione senza dimenticare la solidarietà.
In conclusione, mi pare giusto e doveroso verificare, per un tempo ragionevole, la nuova disciplina prima di ipotizzare scelte fondamentali a favore delle Regioni che potrebbero tradursi in spiacevoli fallimenti, anche alla luce di quanto verificatosi in tema di dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche dove inadempienze, ritardi ed errori hanno di gran lunga superato la soglia della fisiologia.

Lì, 20 Luglio 2000

IL PRESIDENTE
(Giorgio Germani)

 
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