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Ultimo aggiornamento
04 febbraio 2012

Revisione Statuto FNACA

Sintesi della discussione - Consiglio dei Delegati 3/7/99
La proposta
 I contributi delle Associazioni

Federazione Nazionale Coordinatori Amministrativi
e/o Istituto Prof.le "Confalonieri"
Via Antonio Pediano n. 44 - Roma

STATUTO Statuto FNACA Statuto FNACA: Scarica il testo in formato compresso

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NOTA BENE

Stesura originale dello Statuto


Art. 1 - Costituzione

E’ costituita la Federazione Nazionale delle Associazioni Coordinatori Amministrativi, con sede in Roma, Via A. Pediano, n. 44.
La Federazione opera a livello nazionale, regionale e provinciale attraverso le Associazioni aderenti.

Art. 2 - Durata

La durata della Federazione è a tempo indeterminato.

Art. 3 - Scopi

La Federazione è autonoma ed indipendente da qualsiasi movimento sindacale o partito politico. In caso di difetto di rappresentatività che la Federazione dovesse riscontrare nei Sindacati in termini di lesione degli interessi della categoria, la Federazione si riserva di rappresentare sindacalmente la categoria dei Coordinatori Amministrativi.

Essa si propone:

  1. di discutere, approfondire e tutelare gli interessi della categoria dei Coordinatori Amministrativi e degli istruttori direttivi e/o funzionari scolastici dipendenti dagli Enti Locali in servizio ed in quiescenza, fermo restando l’autonomia delle singole Associazioni locali;
  2. di attuare la promozione culturale e professionale degli associati operando per il costante miglioramento delle loro condizioni di vita e di lavoro;
  3. di proporre il pieno riconoscimento sul piano giuridico ed economico del ruolo e delle funzioni del personale di cui al punto a);
  4. come interlocutrice di qualsiasi proposta politica, Ministeriale e/o sindacale riguardante il settore scolastico;
  5. di promuovere interventi intesi a favorire l’inquadramento nella qualifica funzionale della carriera direttiva di tutti i Coordinatori Amministrativi delle Scuole di ogni ordine e grado e degli Istruttori Direttivi e/o funzionari scolastici dipendenti dagli Enti Locali;
  6. la Federazione non ha finalità di lucro.

Art. 4 - Attività

Per la realizzazione degli scopi di cui all’art. 3 la Federazione promuove:

  1. Il collegamento costante ed organico con le Organizzazioni Sindacali, con il Ministro della P. I. ad ogni livello, con gli altri Ministeri, Uffici ed Enti Pubblici, con gli Enti di programmazione culturale e sociale;
  2. L’organizzazione di convegni di studio, seminari, corsi di formazione e di perfezionamento;
  3. Ogni altra attività comunque idonea o utile al conseguimento dei propri fini.

Art. 5 - Adesioni

Possono aderire alla Federazione tutte le Associazioni che abbiano un proprio Statuto regolarmente registrato e che ne accettino lo Statuto e si impegnino a seguire le direttive dagli Organi Statutari.
All’atto dell’adesione, l’Associazione dovrà versare la quota annuale per l’anno in corso.

Art. 6 - Esclusioni e/o sospensioni

La qualità di associato si perde:

  1. per lo scioglimento dell’Associazione;
  2. per rinuncia dell’Associazione;
  3. per mancato pagamento della quota annuale;
  4. per comportamento contrario alle norme statutarie e alle norme regolamentari, per grave violazione delle delibere degli organi della Federazione.

Avverso il provvedimento di esclusione e/o sospensione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R all’indirizzo risultante presso la segreteria, potrà essere fatto ricorso al collegio dei probiviri entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 7 - Organi della Federazione:

Gli Organi della Federazione sono:

  1. Il Consiglio dei delegati;
  2. Il Presidente;
  3. Il Vice-Presidente;
  4. Il Tesoriere;
  5. Il Collegio dei Probiviri;
  6. Il Collegio dei Revisori.

Art. 8 - Compiti del Consiglio dei Delegati

Il Consiglio dei Delegati è composto da due rappresentanti per ogni Associazione aderente:

  1. Fissa le direttive generali dell’attività della Federazione e ne delinea il programma;
  2. Approva la Relazione Finanziaria ed il Bilancio approntati dal Consiglio Direttivo;
  3. Elegge i membri del Consiglio Direttivo;
  4. Delibera sulle modifiche allo Statuto;
  5. Approva il Regolamento e le delibere sulle eventuali modifiche;
  6. Fissa le quote annuali d’iscrizione.

Art. 9 - Convocazione del Consiglio dei Delegati

La convocazione del Consiglio dei Delegati deve essere comunicata con lettera raccomandata o con altro mezzo all’indirizzo risultante presso la segreteria, almeno 20 giorni prima della data dell’Assemblea e contenere l’ordine del giorno in discussione.
Il Consiglio dei Delegati è convocato dal Presidente almeno una volta l’anno e comunque entro il 30 aprile di ciascun anno.
Il Consiglio dei Delegati può essere convocato in via straordinaria su richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno tre decimi delle Associazioni aderenti.
Hanno diritto al voto le Associazioni in regola con il versamento della quota annuale.
L’Associazione sospesa non ha diritto al voto.

Art. 10 - Validità delle delibere del Consiglio dei Delegati

L’Assemblea è presieduta dal Presidente della Federazione, in sua assenza, dal Vice-Presidente più anziano.
Il Presidente nomina di volta in volta il Segretario.
Ogni delegato può essere rappresentato per delega scritta.
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli associati, in seconda convocazione, entro 24 ore dalla prima, con la presenza di 1/3 degli associati.
La delibera è approvata con il voto della maggioranza dei presenti.
Per la delibera dell’Assemblea Straordinaria e comunque per le delibere di cui ai punti d) e) f) del precedente art. 8, occorre sempre il voto favorevole della maggioranza qualificata dei 2/3 degli associati aventi diritto al voto.
Le votazioni avvengono per alzata di mano, o con scrutinio segreto, su richiesta di almeno un iscritto, quando la votazione riguardi un socio.

Art. 11 - Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Federazione di fronte ai terzi ed in giudizio, viene eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica due anni. Egli rappresenta l’unità della Federazione, vigila sul rispetto dello Statuto, promuove la collaborazione con organismi sindacali, presiede le riunioni del Consiglio Direttivo o di almeno 3/10 delle Associazioni aderenti.
Firma le delibere del Consiglio Direttivo.

Art. 12 - Il Consiglio Direttivo

La Federazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da almeno 13 membri eletti dal Consiglio dei Delegati e rimane in carica un biennio.
Chi ricopre cariche sindacali non può fare parte del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti i tre Vice-Presidente ed il Tesoriere.
Il Consiglio Direttivo si riunisce normalmente ogni tre mesi, ma può essere convocato d’urgenza dal Presidente o su richiesta di 1/3 dei suoi componenti.
L’accettazione dell’incarico nel Consiglio Direttivo comporta impegno ad operare concretamente sull’attività della Federazione non trattandosi di carica, e ognuno dovrà assumere una specifica responsabilità operativa.
Il Consigliere che non mantenga gli impegni assunti come dal comma precedente o che si assenti dalle riunioni per tre volte consecutive senza giustificato motivo, può essere dichiarato decaduto dalla carica con delibera del Consiglio Direttivo.
In caso di rinuncia, esclusione o decadenza di un Consigliere, questi viene sostituito dal primo dei non eletti dal Consiglio! dei Delegati e così di seguito.
Il Consiglio Direttivo determina i modi ed i tempi di attuazione delle linee dell’attività della Federazione e dei deliberati programmatici del Consiglio dei Delegati, ne disciplina l’azione secondo i fini statutari, fissa le quote annuali di iscrizione, amministra il patrimonio.
Il Consiglio Direttivo delibera sui casi di esclusione e/o sospensione delle Associazioni.
Il Consiglio Direttivo può delegare compiti specifici ad uno o più componenti del Consiglio stesso.

Art. 13 - Il Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dal Presidente nell’ambito del Consiglio dei Delegati. Cura la riscossione delle quote di iscrizione, provvede alle spese deliberate dal Consiglio Direttivo, predispone il Consuntivo annuale ed il Preventivo da sottoporre all’approvazione del Consiglio dei Delegati, firma gli atti contabili.
Il Tesoriere può essere sollevato dall’incarico con delibera del Consiglio stesso.

Art. 14 - Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è costituito da cinque membri eletti dal Consiglio dei Delegati e dura in carica un biennio. Vigila sull’osservanza delle norme statutarie delle quali, in caso di controversia, è l’unico interprete.
Dirime le controversie tra gli iscritti, decide sui ricorsi contro le pronunce di esclusione, di decadenza e sospensione.
Le sue deliberazioni sono sempre prese a maggioranza. Il Collegio dei Probiviri decide validamente con la presenza di almeno tre componenti.

Art. 15 - Il Collegio dei Revisori

Le funzioni di controllo sulla contabilità e sui bilanci della Federazione sono devolute ad un Collegio dei Revisori composto di tre membri eletti dal Consiglio dei Delegati. I Delegati durano in carica due anni e possono essere rieletti.

Art. 16 - Il Patrimonio

Il Patrimonio della Federazione è costituito dalle quote di iscrizione, dai proventi di iniziative compatibili con i fini della Federazione, da donazioni e lasciti, dai beni acquistati dalla Federazione per il raggiungimento dei propri fini.

Art. 17 - Scioglimento

La Federazione può essere sciolta con deliberazione del Consiglio dei Delegati adottata con voto favorevole della maggioranza dei 2/3 degli Associati aventi diritto di voto.

Art. 18 - Liquidazione

Con successiva deliberazione il Consiglio dei Delegati nomina tre liquidatori ed indica la destinazione degli eventuali beni o fondi di cassa residui nel rispetto delle norme vigenti.

Art. 19 - Varie

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni previste in materia dal Codice Civile.
Tutte le cariche sociali sono prestate a titolo gratuito.
Per la partecipazioni alle riunioni degli Organi Statutari o a qualsiasi altro incontro o riunione di lavoro approvati dagli Organi Sociali competenti, spetta ai Delegati il solo rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno.
Le spese relative alle attività svolte dal Consiglio Direttivo sono a carico della Federazione.

Norme transitorie

I soci fondatori durano in carica due anni dalla data di registrazione dello Statuto.
Le Associazioni esistenti per evitare una eccessiva frantumazione di rappresentanza, auspicano la creazione di aggregazioni che abbiano una dimensione regionale.

Per i primi due anni di gestione gli organi costitutivi eletti a norma del presente Statuto sono:

Presidente: Paladini Mario
Istituto Professionale Commerciale "Confalonieri" – Roma

Vice Presidente: De Felice Salvatore
Scuola Media "Donatello" – Milano

Vice Presidente: Gentile Giuseppe
Scuola Media "Bonfiglio" – Palermo

Vice Presidente: Citro Vincenzo
Scuola Media di Baronissi (Salerno)

Tesoriere: Conti Maria Grazia
Istituto Aeronautico "De Pinedo" – Roma

Consiglieri: Bengiamo Giuseppe, Direzione didattica 4° Circolo – Lecco; Castaldo Luciano, Istituto Tecnico Industriale "Volta" – Napoli; Cerrai Giacomo, I.P.C. "Matteotti" – Pisa; Di Bari Mario, Scuola Media Mascini – Francavilla a Mare (Ch); Galassini G. Carlo, Liceo Scientifico "Galilei" – Siena; Gangemi Santo, Istituto Professionale Commerciale "Sassetti" – Firenze; Pagano Giacomo, I.T.T. Marina di Gioiosa Jonica (Rc); Quasso Giacomo, Direzione Didattica di Nizza Monferrato (At); Rocco Matteo, Bergamo; Sorrentino Gennaro, Scuola Media "Giusti" – Monsummano (Pt); Stillavato Luigi, I.T.I. "Grassi" – Torino.

Postilla n. 1) adde "ASSOCIAZIONI" postilla approvata.
Postilla n. 2) dele "Antonio" sostituisci con "Asconio" postilla approvata.

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