Art. 1 - Costituzione
E costituita la Federazione
Nazionale delle Associazioni Coordinatori Amministrativi, con sede in Roma, Via A.
Pediano, n. 44.
La Federazione opera a livello nazionale, regionale e provinciale attraverso le
Associazioni aderenti.
Art. 2 - Durata
La durata della Federazione è a tempo
indeterminato.
Art. 3 - Scopi
La Federazione è autonoma ed
indipendente da qualsiasi movimento sindacale o partito politico. In caso di difetto di
rappresentatività che la Federazione dovesse riscontrare nei Sindacati in termini di
lesione degli interessi della categoria, la Federazione si riserva di rappresentare
sindacalmente la categoria dei Coordinatori Amministrativi.
Essa si propone:
- di discutere, approfondire e tutelare gli interessi della
categoria dei Coordinatori Amministrativi e degli istruttori direttivi e/o funzionari
scolastici dipendenti dagli Enti Locali in servizio ed in quiescenza, fermo restando
lautonomia delle singole Associazioni locali;
- di attuare la promozione culturale e professionale degli
associati operando per il costante miglioramento delle loro condizioni di vita e di
lavoro;
- di proporre il pieno riconoscimento sul piano giuridico ed
economico del ruolo e delle funzioni del personale di cui al punto a);
- come interlocutrice di qualsiasi proposta politica,
Ministeriale e/o sindacale riguardante il settore scolastico;
- di promuovere interventi intesi a favorire
linquadramento nella qualifica funzionale della carriera direttiva di tutti i
Coordinatori Amministrativi delle Scuole di ogni ordine e grado e degli Istruttori
Direttivi e/o funzionari scolastici dipendenti dagli Enti Locali;
- la Federazione non ha finalità di lucro.
Art. 4 - Attività
Per la realizzazione degli scopi di cui
allart. 3 la Federazione promuove:
- Il collegamento costante ed organico con le Organizzazioni
Sindacali, con il Ministro della P. I. ad ogni livello, con gli altri Ministeri, Uffici ed
Enti Pubblici, con gli Enti di programmazione culturale e sociale;
- Lorganizzazione di convegni di studio, seminari,
corsi di formazione e di perfezionamento;
- Ogni altra attività comunque idonea o utile al
conseguimento dei propri fini.
Art. 5 - Adesioni
Possono aderire alla Federazione tutte le
Associazioni che abbiano un proprio Statuto regolarmente registrato e che ne accettino lo
Statuto e si impegnino a seguire le direttive dagli Organi Statutari.
Allatto delladesione, lAssociazione dovrà versare la quota annuale per
lanno in corso.
Art. 6 - Esclusioni e/o sospensioni
La qualità di associato si perde:
- per lo scioglimento dellAssociazione;
- per rinuncia dellAssociazione;
- per mancato pagamento della quota annuale;
- per comportamento contrario alle norme statutarie e alle
norme regolamentari, per grave violazione delle delibere degli organi della Federazione.
Avverso il provvedimento di esclusione
e/o sospensione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R allindirizzo risultante
presso la segreteria, potrà essere fatto ricorso al collegio dei probiviri entro trenta
giorni dal ricevimento della comunicazione.
Art. 7 - Organi della Federazione:
Gli Organi della Federazione sono:
- Il Consiglio dei delegati;
- Il Presidente;
- Il Vice-Presidente;
- Il Tesoriere;
- Il Collegio dei Probiviri;
- Il Collegio dei Revisori.
Art. 8 - Compiti del Consiglio dei
Delegati
Il Consiglio dei Delegati è composto da
due rappresentanti per ogni Associazione aderente:
- Fissa le direttive generali dellattività della
Federazione e ne delinea il programma;
- Approva la Relazione Finanziaria ed il Bilancio approntati
dal Consiglio Direttivo;
- Elegge i membri del Consiglio Direttivo;
- Delibera sulle modifiche allo Statuto;
- Approva il Regolamento e le delibere sulle eventuali
modifiche;
- Fissa le quote annuali discrizione.
Art. 9 - Convocazione del Consiglio
dei Delegati
La convocazione del Consiglio dei
Delegati deve essere comunicata con lettera raccomandata o con altro mezzo
allindirizzo risultante presso la segreteria, almeno 20 giorni prima della data
dellAssemblea e contenere lordine del giorno in discussione.
Il Consiglio dei Delegati è convocato dal Presidente almeno una volta lanno e
comunque entro il 30 aprile di ciascun anno.
Il Consiglio dei Delegati può essere convocato in via straordinaria su richiesta del
Consiglio Direttivo o di almeno tre decimi delle Associazioni aderenti.
Hanno diritto al voto le Associazioni in regola con il versamento della quota annuale.
LAssociazione sospesa non ha diritto al voto.
Art. 10 - Validità delle delibere del
Consiglio dei Delegati
LAssemblea è presieduta dal
Presidente della Federazione, in sua assenza, dal Vice-Presidente più anziano.
Il Presidente nomina di volta in volta il Segretario.
Ogni delegato può essere rappresentato per delega scritta.
LAssemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la
presenza della maggioranza degli associati, in seconda convocazione, entro 24 ore dalla
prima, con la presenza di 1/3 degli associati.
La delibera è approvata con il voto della maggioranza dei presenti.
Per la delibera dellAssemblea Straordinaria e comunque per le delibere di cui ai
punti d) e) f) del precedente art. 8, occorre sempre il voto favorevole della maggioranza
qualificata dei 2/3 degli associati aventi diritto al voto.
Le votazioni avvengono per alzata di mano, o con scrutinio segreto, su richiesta di almeno
un iscritto, quando la votazione riguardi un socio.
Art. 11 - Il Presidente
Il Presidente ha la rappresentanza legale
della Federazione di fronte ai terzi ed in giudizio, viene eletto dal Consiglio Direttivo
e dura in carica due anni. Egli rappresenta lunità della Federazione, vigila sul
rispetto dello Statuto, promuove la collaborazione con organismi sindacali, presiede le
riunioni del Consiglio Direttivo o di almeno 3/10 delle Associazioni aderenti.
Firma le delibere del Consiglio Direttivo.
Art. 12 - Il Consiglio Direttivo
La Federazione è retta da un Consiglio
Direttivo composto da almeno 13 membri eletti dal Consiglio dei Delegati e rimane in
carica un biennio.
Chi ricopre cariche sindacali non può fare parte del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti i tre Vice-Presidente ed il Tesoriere.
Il Consiglio Direttivo si riunisce normalmente ogni tre mesi, ma può essere convocato
durgenza dal Presidente o su richiesta di 1/3 dei suoi componenti.
Laccettazione dellincarico nel Consiglio Direttivo comporta impegno ad operare
concretamente sullattività della Federazione non trattandosi di carica, e ognuno
dovrà assumere una specifica responsabilità operativa.
Il Consigliere che non mantenga gli impegni assunti come dal comma precedente o che si
assenti dalle riunioni per tre volte consecutive senza giustificato motivo, può essere
dichiarato decaduto dalla carica con delibera del Consiglio Direttivo.
In caso di rinuncia, esclusione o decadenza di un Consigliere, questi viene sostituito dal
primo dei non eletti dal Consiglio! dei Delegati e così di seguito.
Il Consiglio Direttivo determina i modi ed i tempi di attuazione delle linee
dellattività della Federazione e dei deliberati programmatici del Consiglio dei
Delegati, ne disciplina lazione secondo i fini statutari, fissa le quote annuali di
iscrizione, amministra il patrimonio.
Il Consiglio Direttivo delibera sui casi di esclusione e/o sospensione delle Associazioni.
Il Consiglio Direttivo può delegare compiti specifici ad uno o più componenti del
Consiglio stesso.
Art. 13 - Il Tesoriere
Il Tesoriere è nominato dal Presidente
nellambito del Consiglio dei Delegati. Cura la riscossione delle quote di
iscrizione, provvede alle spese deliberate dal Consiglio Direttivo, predispone il
Consuntivo annuale ed il Preventivo da sottoporre allapprovazione del Consiglio dei
Delegati, firma gli atti contabili.
Il Tesoriere può essere sollevato dallincarico con delibera del Consiglio stesso.
Art. 14 - Il Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è costituito
da cinque membri eletti dal Consiglio dei Delegati e dura in carica un biennio. Vigila
sullosservanza delle norme statutarie delle quali, in caso di controversia, è
lunico interprete.
Dirime le controversie tra gli iscritti, decide sui ricorsi contro le pronunce di
esclusione, di decadenza e sospensione.
Le sue deliberazioni sono sempre prese a maggioranza. Il Collegio dei Probiviri decide
validamente con la presenza di almeno tre componenti.
Art. 15 - Il Collegio dei Revisori
Le funzioni di controllo sulla
contabilità e sui bilanci della Federazione sono devolute ad un Collegio dei Revisori
composto di tre membri eletti dal Consiglio dei Delegati. I Delegati durano in carica due
anni e possono essere rieletti.
Art. 16 - Il Patrimonio
Il Patrimonio della Federazione è
costituito dalle quote di iscrizione, dai proventi di iniziative compatibili con i fini
della Federazione, da donazioni e lasciti, dai beni acquistati dalla Federazione per il
raggiungimento dei propri fini.
Art. 17 - Scioglimento
La Federazione può essere sciolta con
deliberazione del Consiglio dei Delegati adottata con voto favorevole della maggioranza
dei 2/3 degli Associati aventi diritto di voto.
Art. 18 - Liquidazione
Con successiva deliberazione il Consiglio
dei Delegati nomina tre liquidatori ed indica la destinazione degli eventuali beni o fondi
di cassa residui nel rispetto delle norme vigenti.
Art. 19 - Varie
Per quanto non espressamente previsto dal
presente Statuto, si applicano le disposizioni previste in materia dal Codice Civile.
Tutte le cariche sociali sono prestate a titolo gratuito.
Per la partecipazioni alle riunioni degli Organi Statutari o a qualsiasi altro incontro o
riunione di lavoro approvati dagli Organi Sociali competenti, spetta ai Delegati il solo
rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno.
Le spese relative alle attività svolte dal Consiglio Direttivo sono a carico della
Federazione. |