La Federazione Nazionale delle
Associazioni dei Coordinatori Amministrativi delle II.SS., già
formalmente costituita con Statuto notarile regolarmente registrato,
si trasforma in Federazione Nazionale delle Associazioni dei Direttori
Amministrativi (FNADA).
La FNADA è un’associazione professionale priva di finalità di
lucro e senza valenza sindacale; essa è autonoma e indipendente
rispetto a qualsiasi movimento sindacale, formazione e/o partito
politico.
La Federazione opera a livello nazionale e sovranazionale e a livello
regionale, provinciale e sub provinciale, attraverso le associazioni
aderenti.
Le associazioni aderenti si organizzano su base regionale, provinciale
e sub provinciale.
La FNADA ha sede in: __________________________________
Articolo 2 – Durata
La durata della Federazione è a
tempo indeterminato.
Articolo 3 - Scopi
La Federazione ha i seguenti scopi:
- 1. Costituire un luogo organizzato di incontro e
di confronto per la crescita culturale e professionale del
personale con funzioni direttive e dirigenziali per il costante
miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro del personale
amministrativo che opera nelle istituzioni scolastiche e nell’amministrazione
scolastica.
- 2. Concorrere alla definizione delle politiche
scolastiche in ambito europeo, nazionale e territoriale.
- 3. Contribuire alla definizione delle regole che
disciplinano il rapporto di lavoro nel comparto Scuola.
- 4. Rappresentare le problematiche inerenti il
corretto funzionamento della Scuola e dell’Amministrazione
scolastica e fornire contributi per raggiungere le soluzioni
migliori.
- 5. Tutelare gli interessi delle categorie
rappresentate con forme di assistenza professionale e legale e di
garanzia assicurativa e previdenziale.
- 6. Contribuire alla formazione di una
Associazione Professionale di categoria in ambito europeo.
Articolo 4 - Attività
Per raggiungere i propri scopi la
Federazione:
-
1. Organizza conferenze di
servizio, convegni, seminari, corsi di formazione, di
aggiornamento e di perfezionamento aperti a tutto il personale
della Scuola e dell’Amministrazione scolastica.
-
2. Promuove confronti continui
con le Istituzioni ed i soggetti politici, sindacali e
associativi.
-
3. Organizza uno sportello
informativo e di consulenza professionale per via telematica che
opera con cadenza almeno settimanale.
-
4. Organizza un servizio di
assistenza professionale e legale curato da esperti che opera
periodicamente, nelle tre grandi aree del paese (nord – centro e
sud) e nelle due grandi isole (Sicilia e Sardegna).
-
5. Promuove le condizioni per
pervenire alla definizione di un contratto e/o convenzione
assicurativa per la tutela dei rischi professionali e per una
forma di previdenza integrativa complementare.
-
6. Stabilisce collegamenti e/o
collaborazioni con i mass-media
Articolo 5 - Organi
La Federazione ha "organi
collegiali", "organi monocratici" e "organi di
garanzia e di controllo".
Sono organi collegiali:
Sono organi monocratici:
-
il Presidente
-
il Tesoriere
Sono organi di garanzia e controllo:
Articolo 6 – Composizione
e funzionamento Assemblea dei Delegati
Ogni Associazione aderente e
rappresentata dal Presidente, o suo delegato, e da un numero di
delegati pari al 5% degli associati. La frazione eccedente lo 0,5 si
arrotonda all’unità superiore. Il numero degli associati deve
risultare da elenco nominativo i cui dati saranno trattati nel
rispetto delle vigenti disposizioni di legge. Ciascun delegato può
rappresentare la propria Associazione assumendo altre due deleghe con
formale attribuzione del Presidente dell’Associazione di
appartenenza.
L’Assemblea si riunisce ordinariamente una volta l’anno, di norma
entro il 15 Ottobre, e fissa la strategia politica e generale della
Federazione.
L’Assemblea elegge ogni tre anni: il Presidente, il Tesoriere ed i
membri del Consiglio di Presidenza, il Collegio dei Probiviri e quello
dei Revisori dei Conti.
I lavori dell’Assemblea si svolgono per almeno due giorni e si
concludono con l’approvazione di uno o più documenti.
L’Assemblea dei delegati ha le seguenti competenze:
-
a) fissa le direttive generali
dell’attività della Federazione e ne delinea il programma;
-
b) approva la Relazione
Finanziaria ed il Bilancio approntati dal Consiglio dei Delegati;
-
c) delibera sullo Statuto e le
sue modifiche;
-
d) approva i regolamenti per il
funzionamento degli organi e le modifiche agli stessi.
Articolo 7 - Composizione
e funzionamento Consiglio dei Delegati
Il Consiglio dei Delegati è
composto da un rappresentante per Regione più i componenti del
Consiglio di Presidenza. Nelle Regioni con più di 250 associati è
previsto un altro rappresentante.
Partecipano alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto, il
Presidente del Collegio dei Probiviri e quello del Collegio dei
Revisori.
Il Consiglio dei Delegati si riunisce almeno due volte all’anno.
E’ organo di governo gestionale della Federazione, e delibera tutte
le proposte del Consiglio di Presidenza.
Inoltre:
-
– predispone la Relazione
finanziaria e il Bilancio in termini sia di previsione che di
rendiconto;
-
– predispone i regolamenti per
il funzionamento degli organi e la gestione
amministrativo-contabile;
-
– decide la programmazione e
la realizzazione delle attività annuali (conferenze di servizio,
corsi di formazione, seminari, ecc.);
-
– disciplina l’organizzazione
dello sportello informativo e di consulenza professionale;
-
– organizza e regolamenta il
servizio di consulenza professionale e legale;
-
– decide in ordine all’affidamento
del contratto assicurativo sulla tutela dei rischi professionali
e/o delle forme di previdenza complementare;
-
– approva le proposte di
politica scolastica da presentare in ambito europeo, nazionale e
territoriale;
-
– approva le proposte per la
disciplina contrattuale del rapporto di lavoro;
-
– elabora e approva una
proposta per la costituzione di una Associazione professionale di
categoria in ambito europeo.
Articolo 8 – Composizione
e funzionamento Consiglio di Presidenza
Presidente, Tesoriere e 7 membri
eletti costituiscono l’organo di governo operativo della
Federazione. Il Consiglio di Presidenza coadiuva il Presidente ed il
Tesoriere nelle attività gestionali. Tra i 5 membri il Presidente
sceglie il Vice Presidente Vicario.
Nel Consiglio di Presidenza devono essere rappresentate le 3 grandi
aree geografiche (nord, centro e sud).
Si riunisce di norma una volta al mese.
In particolare il Consiglio di Presidenza:
-
– prepara ed esegue le
decisioni dell’Assemblea dei Delegati e del Consiglio dei
Delegati;
-
– elabora le proposte di
politica scolastica, nonché quelle per la disciplina contrattuale
del rapporto di lavoro da sottoporre ad approvazione del Consiglio
dei Delegati;
-
– cura l’organizzazione
operativa dello sportello informativo e di consulenza e del
servizio di consulenza legale e professionale,
-
– In caso di necessità e
urgenza assume le decisioni di competenza del Consiglio dei
Delegati che sottopone a ratifica dello stesso.
Articolo 9 –
Il Presidente
Il Presidente ha la rappresentanza
legale della Federazione di fronte ai terzi ed in giudizio, viene
eletto dall’Assemblea dei delegati a maggioranza assoluta nella
prima e seconda votazione e relativa nella terza; dura in carica tre
anni e non può essere eletto per più di due mandati consecutivi.
Egli rappresenta l’unità della Federazione, vigila sul rispetto
dello Statuto, promuove il perseguimento degli scopi della Federazione
in collaborazione con le Istituzioni, le formazioni politiche, le
organizzazioni sindacali e le associazioni professionali e non.
Convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea dei delegati, del
Consiglio dei delegati e del Consiglio di Presidenza e ne firma i
verbali unitamente ai rispettivi segretari.
In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente
Vicario o, in sua assenza, dal componente più anziano di età del
Consiglio di Presidenza. Per gli aspetti di natura fiscale e/o
contributiva il Presidente può delegare con atto scritto il
Tesoriere.
Il Presidente può essere sollevato dall’incarico con delibera di
sfiducia dell’Assemblea dei delegati.
Articolo 10 – Il
Tesoriere
Cura la riscossione delle quote
associative, provvede alle spese deliberate dal Consiglio dei delegati
e dal Consiglio di presidenza, predispone il conto consuntivo annuale
ed il bilancio di previsione da sottoporre all’approvazione dell’assemblea
dei delegati, firma gli atti contabili. Cura la tenuta della
contabilità, compresa la gestione del conto corrente bancario e conto
corrente postale intestati alla Federazione.
In caso di assenza o di impedimento viene sostituito da uno dei membri
dell’Ufficio di Presidenza scelto dal Presidente.
Il Tesoriere può essere sollevato dall’incarico con delibera
motivata dall’Assemblea dei delegati.
Articolo 11 – Il
Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è
costituito da cinque membri eletti dall’Assemblea dei delegati e
dura in carica tre anni. Vigila sull’osservanza delle norme
statutarie delle quali è l’unico interprete. Verifica l’omogeneità
degli statuti delle singole Associazioni con quello della federazione
in caso di controversia. Qualora accerti delle incompatibilità,
invita l’Associazione interessata ad apportare le necessarie
modifiche nel termine di novanta giorni dalla data di avvenuta
comunicazione. In difetto viene sospesa l’adesione alla Federazione.
Dirime le controversie tra gli iscritti, decide sui ricorsi avverso le
pronunce di esclusione, di decadenza e sospensione.
Le sue deliberazioni sono sempre prese a maggioranza e sono
inappellabili. Il Collegio dei Probiviri decide validamente con la
presenza di almeno tre componenti. E’ convocato dal Presidente della
Federazione con lettera scritta indicante gli argomenti all’o.d.g.
ed è presieduto dal membro più anziano di età, il cui voto, in caso
di parità, vale doppio.
Articolo 12 – Il
Collegio dei Revisori
Le funzioni di controllo sulla
contabilità e sui bilanci della Federazione sono demandate ad un
Collegio dei Revisori composto da tre membri eletti dall’Assemblea
dei delegati. I Revisori durano in carica tre anni.
Articolo 13 – Validità
delle riunioni e delle delibere degli Organi Collegiali
Le riunioni degli Organi Collegiali
sono valide, in prima convocazione con la presenza della maggioranza
assoluta dei componenti che costituiscono l’organo, in seconda
convocazione con la presenza di un terzo dei componenti stessi.
La seconda convocazione può avvenire entro 24 ore dalla prima. Le
delibere degli organi Collegiali sono approvate con il voto della
maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del
Presidente. Per le delibere riguardanti lo Statuto e le sue modifiche
e la sfiducia al Presidente e al Tesoriere occorre il voto favorevole
della maggioranza assoluta dei componenti dell’Organo.
Le votazioni avvengono in modo palese salvo il caso di quelle
riguardanti persone per le quali si procede a scrutinio segreto.
Articolo 14 – Adesioni,
esclusioni e/o sospensioni
Possono aderire alla Federazione
tutte le Associazioni che ne accettano lo Statuto e si impegnano a
seguire le direttive stabilite dagli Organi statutari. All’atto dell’adesione,
l’Associazione dovrà versare la quota fissata per l’anno in corso
e depositare presso la Presidenza della Federazione una copia del
proprio Statuto.
In caso di assenza sul territorio provinciale di Associazioni aderenti
alla Federazione, è possibile l’adesione individuale con versamento
della quota al Tesoriere.
La qualità di associato si perde:
-
– per lo scioglimento dell’Associazione
aderente;
-
– per rinuncia dell’Associazione;
-
– per mancato versamento della
quota annuale;
-
– per comportamento contrario
alle norme statutarie e alle norme regolamentari, per grave
violazione delle delibere degli organi della Federazione. Avverso
il provvedimento di esclusione e/o sospensione da comunicarsi con
lettera A.R. all’indirizzo risultante presso la segreteria,
potrà essere fatto ricorso al Collegio dei probiviri entro trenta
giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.
Articolo 15 – Patrimonio
Il patrimonio della Federazione è
costituito dalle quote di iscrizione, da proventi di iniziative
compatibili con i fini della Federazione, da donazioni, lasciti e dai
beni acquistati dalla Federazione per il raggiungimento dei propri
fini.
Articolo 16 – Scioglimento
e liquidazione
La Federazione può essere sciolta
con deliberazione dell’Assemblea dei delegati adottata con voto
favorevole dei due terzi dei suoi componenti. Con la stessa
deliberazione l’Assemblea nomina tre liquidatori ed indica le
destinazione di eventuali beni e/o fondi di cassa esistenti.
Articolo 17 – Varie
Per quanto non espressamente
previsto dal presente Statuto, quando possibile, si applicano le
disposizioni previste in materia dal Codice Civile. Tutte le cariche
sociali sono prestate a titolo gratuito.
Per la partecipazione alle riunioni del Consiglio dei delegati e del
Consiglio di Presidenza o a qualsiasi altro incontro di lavoro
connessi all’esercizio delle cariche sociali, spetta il rimborso
delle spese.
Articolo 18 – Norma
transitoria e finale
Le norme contenute nel presente
Statuto, da integrare con la specificazione puntuale della sede,
entrano in vigore a far data dalla convocazione e svolgimento della
prima Assemblea dei Delegati da tenersi entro il corrente anno.