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Nuovo Statuto FNADA
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ANNO XV

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Ultimo aggiornamento
03 maggio 2013

Statuto FNADA
Modifica al nome
e integrazione
dell’identità

 I contributi delle Associazioni

Federazione Nazionale Associazioni
dei Direttori Amministrativi

STATUTO Nuovo Statuto FNADA Scarica il file in formato compresso
Approvato dal Consiglio dei Delegati
nelle sedute del 4-5 Febbraio 2000 e del 22 Novembre 2000

Chi eravamoPagine collegate

Statuto FNADA 2004


Articolo 1 -
Nome e identità (modifiche e integrazioni)

La Federazione Nazionale delle Associazioni dei Coordinatori Amministrativi delle II.SS., già formalmente costituita con Statuto notarile regolarmente registrato, si trasforma in Federazione Nazionale delle Associazioni dei Direttori Amministrativi (FNADA).
La FNADA è un’associazione professionale priva di finalità di lucro e senza valenza sindacale; essa è autonoma e indipendente rispetto a qualsiasi movimento sindacale, formazione e/o partito politico.
La Federazione opera a livello nazionale e sovranazionale e a livello regionale, provinciale e sub provinciale, attraverso le associazioni aderenti.
Le associazioni aderenti si organizzano su base regionale, provinciale e sub provinciale.
La FNADA ha sede in: __________________________________

Articolo 2 – Durata

La durata della Federazione è a tempo indeterminato.

Articolo 3 - Scopi

La Federazione ha i seguenti scopi:

  • 1. Costituire un luogo organizzato di incontro e di confronto per la crescita culturale e professionale del personale con funzioni direttive e dirigenziali per il costante miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro del personale amministrativo che opera nelle istituzioni scolastiche e nell’amministrazione scolastica.
  • 2. Concorrere alla definizione delle politiche scolastiche in ambito europeo, nazionale e territoriale.
  • 3. Contribuire alla definizione delle regole che disciplinano il rapporto di lavoro nel comparto Scuola.
  • 4. Rappresentare le problematiche inerenti il corretto funzionamento della Scuola e dell’Amministrazione scolastica e fornire contributi per raggiungere le soluzioni migliori.
  • 5. Tutelare gli interessi delle categorie rappresentate con forme di assistenza professionale e legale e di garanzia assicurativa e previdenziale.
  • 6. Contribuire alla formazione di una Associazione Professionale di categoria in ambito europeo.

Articolo 4 - Attività

Per raggiungere i propri scopi la Federazione:

  • 1. Organizza conferenze di servizio, convegni, seminari, corsi di formazione, di aggiornamento e di perfezionamento aperti a tutto il personale della Scuola e dell’Amministrazione scolastica.

  • 2. Promuove confronti continui con le Istituzioni ed i soggetti politici, sindacali e associativi.

  • 3. Organizza uno sportello informativo e di consulenza professionale per via telematica che opera con cadenza almeno settimanale.

  • 4. Organizza un servizio di assistenza professionale e legale curato da esperti che opera periodicamente, nelle tre grandi aree del paese (nord – centro e sud) e nelle due grandi isole (Sicilia e Sardegna).

  • 5. Promuove le condizioni per pervenire alla definizione di un contratto e/o convenzione assicurativa per la tutela dei rischi professionali e per una forma di previdenza integrativa complementare.

  • 6. Stabilisce collegamenti e/o collaborazioni con i mass-media

Articolo 5 - Organi

La Federazione ha "organi collegiali", "organi monocratici" e "organi di garanzia e di controllo".
Sono organi collegiali:

  • l’Assemblea dei delegati

  • il Consiglio dei delegati

  • il Consiglio di Presidenza

Sono organi monocratici:

  • il Presidente

  • il Tesoriere

Sono organi di garanzia e controllo:

  • il Collegio dei Probiviri

  • Il Collegio dei Revisori dei Conti

Articolo 6 – Composizione e funzionamento Assemblea dei Delegati

Ogni Associazione aderente e rappresentata dal Presidente, o suo delegato, e da un numero di delegati pari al 5% degli associati. La frazione eccedente lo 0,5 si arrotonda all’unità superiore. Il numero degli associati deve risultare da elenco nominativo i cui dati saranno trattati nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. Ciascun delegato può rappresentare la propria Associazione assumendo altre due deleghe con formale attribuzione del Presidente dell’Associazione di appartenenza.
L’Assemblea si riunisce ordinariamente una volta l’anno, di norma entro il 15 Ottobre, e fissa la strategia politica e generale della Federazione.
L’Assemblea elegge ogni tre anni: il Presidente, il Tesoriere ed i membri del Consiglio di Presidenza, il Collegio dei Probiviri e quello dei Revisori dei Conti.
I lavori dell’Assemblea si svolgono per almeno due giorni e si concludono con l’approvazione di uno o più documenti.
L’Assemblea dei delegati ha le seguenti competenze:

  • a) fissa le direttive generali dell’attività della Federazione e ne delinea il programma;

  • b) approva la Relazione Finanziaria ed il Bilancio approntati dal Consiglio dei Delegati;

  • c) delibera sullo Statuto e le sue modifiche;

  • d) approva i regolamenti per il funzionamento degli organi e le modifiche agli stessi.

Articolo 7 - Composizione e funzionamento Consiglio dei Delegati

Il Consiglio dei Delegati è composto da un rappresentante per Regione più i componenti del Consiglio di Presidenza. Nelle Regioni con più di 250 associati è previsto un altro rappresentante.
Partecipano alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto, il Presidente del Collegio dei Probiviri e quello del Collegio dei Revisori.
Il Consiglio dei Delegati si riunisce almeno due volte all’anno.
E’ organo di governo gestionale della Federazione, e delibera tutte le proposte del Consiglio di Presidenza.

Inoltre:

  • – predispone la Relazione finanziaria e il Bilancio in termini sia di previsione che di rendiconto;

  • – predispone i regolamenti per il funzionamento degli organi e la gestione amministrativo-contabile;

  • – decide la programmazione e la realizzazione delle attività annuali (conferenze di servizio, corsi di formazione, seminari, ecc.);

  • – disciplina l’organizzazione dello sportello informativo e di consulenza professionale;

  • – organizza e regolamenta il servizio di consulenza professionale e legale;

  • – decide in ordine all’affidamento del contratto assicurativo sulla tutela dei rischi professionali e/o delle forme di previdenza complementare;

  • – approva le proposte di politica scolastica da presentare in ambito europeo, nazionale e territoriale;

  • – approva le proposte per la disciplina contrattuale del rapporto di lavoro;

  • – elabora e approva una proposta per la costituzione di una Associazione professionale di categoria in ambito europeo.

Articolo 8 – Composizione e funzionamento Consiglio di Presidenza

Presidente, Tesoriere e 7 membri eletti costituiscono l’organo di governo operativo della Federazione. Il Consiglio di Presidenza coadiuva il Presidente ed il Tesoriere nelle attività gestionali. Tra i 5 membri il Presidente sceglie il Vice Presidente Vicario.
Nel Consiglio di Presidenza devono essere rappresentate le 3 grandi aree geografiche (nord, centro e sud).
Si riunisce di norma una volta al mese.
In particolare il Consiglio di Presidenza:

  • – prepara ed esegue le decisioni dell’Assemblea dei Delegati e del Consiglio dei Delegati;

  • – elabora le proposte di politica scolastica, nonché quelle per la disciplina contrattuale del rapporto di lavoro da sottoporre ad approvazione del Consiglio dei Delegati;

  • – cura l’organizzazione operativa dello sportello informativo e di consulenza e del servizio di consulenza legale e professionale,

  • – In caso di necessità e urgenza assume le decisioni di competenza del Consiglio dei Delegati che sottopone a ratifica dello stesso.

Articolo 9 – Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Federazione di fronte ai terzi ed in giudizio, viene eletto dall’Assemblea dei delegati a maggioranza assoluta nella prima e seconda votazione e relativa nella terza; dura in carica tre anni e non può essere eletto per più di due mandati consecutivi.
Egli rappresenta l’unità della Federazione, vigila sul rispetto dello Statuto, promuove il perseguimento degli scopi della Federazione in collaborazione con le Istituzioni, le formazioni politiche, le organizzazioni sindacali e le associazioni professionali e non.
Convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea dei delegati, del Consiglio dei delegati e del Consiglio di Presidenza e ne firma i verbali unitamente ai rispettivi segretari.
In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente Vicario o, in sua assenza, dal componente più anziano di età del Consiglio di Presidenza. Per gli aspetti di natura fiscale e/o contributiva il Presidente può delegare con atto scritto il Tesoriere.
Il Presidente può essere sollevato dall’incarico con delibera di sfiducia dell’Assemblea dei delegati.

Articolo 10 – Il Tesoriere

Cura la riscossione delle quote associative, provvede alle spese deliberate dal Consiglio dei delegati e dal Consiglio di presidenza, predispone il conto consuntivo annuale ed il bilancio di previsione da sottoporre all’approvazione dell’assemblea dei delegati, firma gli atti contabili. Cura la tenuta della contabilità, compresa la gestione del conto corrente bancario e conto corrente postale intestati alla Federazione.
In caso di assenza o di impedimento viene sostituito da uno dei membri dell’Ufficio di Presidenza scelto dal Presidente.
Il Tesoriere può essere sollevato dall’incarico con delibera motivata dall’Assemblea dei delegati.

Articolo 11 – Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è costituito da cinque membri eletti dall’Assemblea dei delegati e dura in carica tre anni. Vigila sull’osservanza delle norme statutarie delle quali è l’unico interprete. Verifica l’omogeneità degli statuti delle singole Associazioni con quello della federazione in caso di controversia. Qualora accerti delle incompatibilità, invita l’Associazione interessata ad apportare le necessarie modifiche nel termine di novanta giorni dalla data di avvenuta comunicazione. In difetto viene sospesa l’adesione alla Federazione. Dirime le controversie tra gli iscritti, decide sui ricorsi avverso le pronunce di esclusione, di decadenza e sospensione.
Le sue deliberazioni sono sempre prese a maggioranza e sono inappellabili. Il Collegio dei Probiviri decide validamente con la presenza di almeno tre componenti. E’ convocato dal Presidente della Federazione con lettera scritta indicante gli argomenti all’o.d.g. ed è presieduto dal membro più anziano di età, il cui voto, in caso di parità, vale doppio.

Articolo 12 – Il Collegio dei Revisori

Le funzioni di controllo sulla contabilità e sui bilanci della Federazione sono demandate ad un Collegio dei Revisori composto da tre membri eletti dall’Assemblea dei delegati. I Revisori durano in carica tre anni.

Articolo 13 – Validità delle riunioni e delle delibere degli Organi Collegiali

Le riunioni degli Organi Collegiali sono valide, in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti che costituiscono l’organo, in seconda convocazione con la presenza di un terzo dei componenti stessi.
La seconda convocazione può avvenire entro 24 ore dalla prima. Le delibere degli organi Collegiali sono approvate con il voto della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente. Per le delibere riguardanti lo Statuto e le sue modifiche e la sfiducia al Presidente e al Tesoriere occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti dell’Organo.
Le votazioni avvengono in modo palese salvo il caso di quelle riguardanti persone per le quali si procede a scrutinio segreto.

Articolo 14 – Adesioni, esclusioni e/o sospensioni

Possono aderire alla Federazione tutte le Associazioni che ne accettano lo Statuto e si impegnano a seguire le direttive stabilite dagli Organi statutari. All’atto dell’adesione, l’Associazione dovrà versare la quota fissata per l’anno in corso e depositare presso la Presidenza della Federazione una copia del proprio Statuto.
In caso di assenza sul territorio provinciale di Associazioni aderenti alla Federazione, è possibile l’adesione individuale con versamento della quota al Tesoriere.
La qualità di associato si perde:

  • – per lo scioglimento dell’Associazione aderente;

  • – per rinuncia dell’Associazione;

  • – per mancato versamento della quota annuale;

  • – per comportamento contrario alle norme statutarie e alle norme regolamentari, per grave violazione delle delibere degli organi della Federazione. Avverso il provvedimento di esclusione e/o sospensione da comunicarsi con lettera A.R. all’indirizzo risultante presso la segreteria, potrà essere fatto ricorso al Collegio dei probiviri entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

Articolo 15 – Patrimonio

Il patrimonio della Federazione è costituito dalle quote di iscrizione, da proventi di iniziative compatibili con i fini della Federazione, da donazioni, lasciti e dai beni acquistati dalla Federazione per il raggiungimento dei propri fini.

Articolo 16 – Scioglimento e liquidazione

La Federazione può essere sciolta con deliberazione dell’Assemblea dei delegati adottata con voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti. Con la stessa deliberazione l’Assemblea nomina tre liquidatori ed indica le destinazione di eventuali beni e/o fondi di cassa esistenti.

Articolo 17 – Varie

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, quando possibile, si applicano le disposizioni previste in materia dal Codice Civile. Tutte le cariche sociali sono prestate a titolo gratuito.
Per la partecipazione alle riunioni del Consiglio dei delegati e del Consiglio di Presidenza o a qualsiasi altro incontro di lavoro connessi all’esercizio delle cariche sociali, spetta il rimborso delle spese.

Articolo 18 – Norma transitoria e finale

Le norme contenute nel presente Statuto, da integrare con la specificazione puntuale della sede, entrano in vigore a far data dalla convocazione e svolgimento della prima Assemblea dei Delegati da tenersi entro il corrente anno.

 

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