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Ultimo aggiornamento
04 febbraio 2012

Resistenza ricorso TAR Lazio
Chiarimenti in merito al ricorso
Chiarimenti in merito al ricorso

Iniziative e Proposte FNACA - 1999/2000 Iniziative e Proposte FNACA - 1998/99 [Iniziative e Proposte FNACA: Scarica il testo in formato compresso] Documenti FNACAPagine collegate


Al Presidente del Consiglio dei Ministri

Al Ministro della Pubblica Istruzione

Al Ministro della Funzione Pubblica

All’ ARAN

Alle OO.SS. firmatarie
del CCNL Comparto Scuola

Oggetto: Resistenza avverso ricorso al TAR Lazio presentato da un gruppo di Dirigenti Scolastici per l’annullamento di norme contrattuali e provvedimenti governativi.

La presente per chiedere formalmente ai soggetti in indirizzo, ciascuno per la parte di propria competenza di procedere alla formale costituzione in giudizio per "resistere" contro il ricorso presentato al TAR Lazio dagli Avvocati Giuseppe Gallenca e Mario Contaldi per conto di un gruppo di Dirigenti Scolastici di vari ordini e gradi di Scuola.
Il ricorso, che si allega in copia, chiede l’annullamento di alcune importanti e significative norme del CCNL Comparto Scuola sottoscritto il 26.05.99 e dei provvedimenti governativi riguardanti indirizzi del Comitato di Settore per il rinnovo contrattuale e la presa d’atto della sottoscrizione del citato CCNL.
La "difesa" delle norme e dei provvedimenti di cui si chiede l’annullamento non è solo un atto dovuto per confermare la legittimità e la giustezza degli stessi, ma una ineludibile esigenza per salvaguardare l’insieme di un impianto normativo che ha valore sistemico con riferimento anche alla disciplina dell’autonomia scolastica.

Si ringrazia per la cortese attenzione e si resta in attesa di conoscere le determinazioni che saranno assunte dai soggetti in indirizzo, facendo presente che l’Associazione scrivente si riserva di valutare la possibilità di una propria costituzione in giudizio a tutela dei diritti e degli interessi dei propri associati e dell’intera categoria dei Responsabili Amministrativi.

In fede

Lì, 13 Settembre 1999

Il Presidente
Giorgio Germani

Chiarimenti in merito al ricorso
(in corsivo le citazioni letterali del ricorso al TAR Lazio)

Un gruppo di Dirigenti Scolastici di scuole di ogni ordine e grado con ricorso al TAR Lazio del 22 Luglio 1999 ha chiesto l'annullamento di alcuni Articoli del CCNL 26-5-99:

  • Capo IV - Norme di area
  • Sezione I - Capi di istituto
    • ART. 19 - COMPITI DEL CAPO DI ISTITUTO
    • ART. 20 - LA VALUTAZIONE DEL CAPO DI ISTITUTO
    • ART. 21 - L’INDENNITÀ DI DIREZIONE
  • Sezione II - Personale Docente
    • ART. 25 - ATTIVITA’ AGGIUNTIVE
    • ART. 28 - FUNZIONI STRUMENTALI AL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA
    • ART. 29 - TRATTAMENTO ECONOMICO CONNESSO ALLO SVILUPPO DELLA PROFESSIONE DOCENTE
  • Sezione III - Personale ATA
    • ART. 34 - IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
  • Capo VII - Disposizioni finali ed integrative
    • ART. 48 - NORMA DI SALVAGUARDIA
    • ART. 49 - ASSENZE PER FERIE, MALATTIE, PERMESSI ED ASPETTATIVE
  • Tabella A - Profili professionali
    • D/2: Profilo: Direttore dei servizi generali ed amministrativi
    • C/1: Profilo: Responsabile amministrativo
  • Allegato - ATTUAZIONE DELLA LEGGE 146/90
    • ART. 2 - PRESTAZIONI INDISPENSABILI E CONTINGENTI DI PERSONALE

L'essenza del ricorso è espressa con chiarezza sin dalle prime battute:

«Per effetto di disposizioni contenute nel suddetto contratto, lo status dei capi d'istituto, cui è per legge (NdR - D.L.vo n. 59 del 6/3/98) attribuita la qualifica di dirigenti scolastici, viene sensibilmente menomato nelle sue competenze, a favore, da un lato, degli Organi Collegiali della Scuola e, dall'altro, dei Direttori amministrativi.»

Segue una puntigliosa, ma discutibile, disquisizione sulla competenza del tribunale amministrativo, in quanto «... si impugnano quelle disposizioni del nuovo contratto collettivo che attengono alla riorganizzazione interna degli uffici e degli organi della scuola.»; gli articoli contestati «... paiono illegittimi e, pertanto, di essi si chiede l'annullamento ...».  In buona sostanza il contratto collettivo avrebbe superato «... a piè pari, la riserva di legge, ampliando le competenze del Collegio Docenti a discapito dei capi d'istituto.»; ai futuri Direttori dei servizi generali e amministrativi è riservata la seguente argomentazione:

«Lapalissiana, poi, la violazione di legge, laddove la contrattazione collettiva pretende di introdurre nuove figure e nuovi ruoli nel personale scolastico.
E' il caso dell'Art. 34 del CCNL, che istituisce il nuovo ruolo di Direttore dei servizi generali e amministrativi, ruolo per di più direttivo, che va a sottrarre tutta una serie di prerogative che sono di spettanza di altri organi della scuola, come emerge chiaramente dal profilo professionale di cui alla Tabella A lettera D/2.
»

Nel merito, è appena il caso di ricordare che per legge (Art. 16 comma 4 del DPR 275 del 8 Marzo 1999 - Regolamento autonomia scolastica):

«Il responsabile amministrativo assume funzioni di direzione dei servizi di segreteria nel quadro dell'unità di conduzione affidata al dirigente scolastico.»

Segue, poi, una forte contestazione dell'Art. 20 CCNL, che prevede la valutazione periodica dei capi d'Istituto «... da cui viene fatto dipendere l'attribuzione o meno dell'indennità aggiuntiva di cui all'ART. 21, terzo comma.» (NdR - L. 6.000.000 annui lordi), mentre l'ART. 29 «... prevede la possibilità, per ciascun docente, di acquisire un trattamento economico accessorio consistente in una maggiorazione pari a L. 6.000.000 annue.».
Si eccepisce, di seguito, l'illegittimità dell'ART. 49 lettera C, «... che assegna ai docenti, a domanda, 6 giorni di ferie durante i periodi di attività didattica per motivi personali o familiari documentati, anche al rientro, od autocertificati in base alle leggi vigenti.   I docenti possono così disporre a loro discrezione di 6 giorni di ferie nel periodo delle lezioni senza che il capo d'istituto possa negarne la fruizione.»; infine, si contesta l'ART. 2 dell'Allegato al CCNL (ATTUAZIONE DELLA LEGGE 146/90) che «... ammette che i docenti non comunichino al capo d'istituto la propria adesione allo sciopero ...», mentre «... i Presidi sono tenuti a comunicare l'adesione allo sciopero al Provveditore agli studi.».

FNACA Web chiede ai visitatori un commento sulla vicenda; si invitano dirigenti scolastici, responsabili amministrativi, docenti ed operatori scolastici ad inviare le proprie osservazioni ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
forum@fnaca.it posta@fnaca.it

I contributi saranno pubblicati in un'apposita pagina del sito

 
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