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Resistenza
ricorso TAR Lazio |
Al Ministro della Pubblica Istruzione Al Ministro della Funzione Pubblica All ARAN Alle OO.SS. firmatarie
La presente per chiedere formalmente ai soggetti in indirizzo, ciascuno
per la parte di propria competenza di procedere alla formale costituzione in giudizio per
"resistere" contro il ricorso presentato al TAR Lazio dagli Avvocati Giuseppe
Gallenca e Mario Contaldi per conto di un gruppo di Dirigenti Scolastici di vari ordini e
gradi di Scuola. Si ringrazia per la cortese attenzione e si resta in attesa di conoscere le determinazioni che saranno assunte dai soggetti in indirizzo, facendo presente che lAssociazione scrivente si riserva di valutare la possibilità di una propria costituzione in giudizio a tutela dei diritti e degli interessi dei propri associati e dellintera categoria dei Responsabili Amministrativi. In fede Lì, 13 Settembre 1999 Il Presidente |
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| Chiarimenti in merito al ricorso (in corsivo le citazioni letterali del ricorso al TAR Lazio) Un gruppo di Dirigenti Scolastici di scuole di ogni ordine e grado con ricorso al TAR Lazio del 22 Luglio 1999 ha chiesto l'annullamento di alcuni Articoli del CCNL 26-5-99:
L'essenza del ricorso è espressa con chiarezza sin dalle prime battute:
Segue una puntigliosa, ma discutibile, disquisizione sulla competenza del tribunale amministrativo, in quanto «... si impugnano quelle disposizioni del nuovo contratto collettivo che attengono alla riorganizzazione interna degli uffici e degli organi della scuola.»; gli articoli contestati «... paiono illegittimi e, pertanto, di essi si chiede l'annullamento ...». In buona sostanza il contratto collettivo avrebbe superato «... a piè pari, la riserva di legge, ampliando le competenze del Collegio Docenti a discapito dei capi d'istituto.»; ai futuri Direttori dei servizi generali e amministrativi è riservata la seguente argomentazione:
Nel merito, è appena il caso di ricordare che per legge (Art. 16 comma 4 del DPR 275 del 8 Marzo 1999 - Regolamento autonomia scolastica):
Segue, poi, una forte contestazione dell'Art. 20 CCNL,
che prevede la valutazione periodica dei capi d'Istituto «... da cui viene fatto
dipendere l'attribuzione o meno dell'indennità aggiuntiva di cui all'ART. 21, terzo comma.»
(NdR - L. 6.000.000 annui lordi), mentre l'ART. 29 «... prevede la
possibilità, per ciascun docente, di acquisire un trattamento economico accessorio
consistente in una maggiorazione pari a L. 6.000.000 annue.».
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