Articolo 1. - (Divieto di fumare)
1. E’ vietato fumare nei seguenti
ambienti chiusi, pubblici e privati, quando vi sia accesso al pubblico:
a) uffici pubblici e privati;
b) strutture sanitarie, ivi compresi gli studi medici;
c) scuole di ogni ordine e grado, ivi comprese le università;
d) mezzi di trasporto pubblico e relative stazioni , ivi comprese,
quelle portuali e marittime ed aeroportuali;
e) strutture destinate ad attività sportiva, ricreativa, culturale,
congressuale, di spettacolo e di ritrovo;
f) esercizi commerciali, di ristorazione e qualsiasi altro locale in cui
si somministrano alimenti e bevande.
2. Il divieto di fumare si applica,
altresì, negli ambienti chiusi, non aperti al pubblico in cui si svolge
attività lavorativa.
3. Lo stesso divieto si applica nei locali chiusi di soggiorno e di lavoro
dell’amministrazione della difesa, delle forze di polizia e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, diversi da quelli contemplati ai commi 1 e
2.
4. Con Regolamento ai sensi dell’art. 17, comma 1 della legge 23 agosto
1988 n. 400, su proposta del Ministro della sanità, può essere
aggiornato o modificato l’elenco ambienti e dei locali di cui ai commi
1,2 e 3 - che per loro caratteristiche oggettive determinano la possibile
prolungata e diretta esposizione dei non fumatori al fumo passivo- ai
quali estendere il divieto di fumare ai sensi del presente articolo,
precisando per ciascuno di essi i parametri di afflusso di persone e di
ventilazione che comportano l’applicazione del divieto, ferma restando
in ogni caso l’applicazione dell’articolo.
5. Nei locali in cui si applica il divieto di fumare è obbligatoria
l’apposizione di cartelli con l’indicazione del divieto, delle
relative prescrizioni normative, delle sanzioni, del nominativo del
soggetto cui spetta vigilare sull’osservanza del divieto e
dell’autorità competente ad irrogare la sanzione.
Articolo 2. - (Aree per
fumatori)
1. In deroga al divieto di cui
all’articolo 1, possono essere istituite apposite aree riservate ai
fumatori, da indicarsi mediante appositi cartelli, che rispondano ai
seguenti requisiti:
a) rispetto delle norme vigenti in
materia di prevenzione degli incendi e di igiene degli ambienti, nonché
dei principi contenuti nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, e successive modifiche ed integrazioni sul miglioramento della
sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
b) idonea separazione fisica dagli ambienti ove vige il divieto di
fumare;
c) adeguata ventilazione e depurazione dell’aria mediante idonei
impianti.
2. relativamente ai locali di cui
all’art. 1, comma 2 l’istituzione di aree riservate per fumatori è
definita a seguito di contrattazione locale con le organizzazioni
sindacali e con gli organismi di rappresentanza del personale.
Limitatamente ai locali di cui all’art. 1, commi 2 e 3
dell’Amministrazione della Difesa, delle Forze di Polizia e del Corpo
nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché per quelli compresi nelle aree di
cui all’art. 23, comma 6 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, si provvede con le modalità stabilite con decreto del Ministro
competente di concerto con i Ministri della Sanità, del Lavoro e della
Previdenza sociale e della Funzione pubblica, tenendo conto delle
particolari esigenze e delle disposizioni del decreto legislativo 25
maggio 1995, n. 195.
Articolo 3. - (Obblighi
dei responsabili)
1. I soggetti preposti alla direzione
della struttura pubblica ovvero investiti della responsabilità della
struttura privata sono tenuti a:
a) curare l’affissione dei cartelli
indicatori dei divieti;
b) applicare le norme per le aree riservate per fumatori;
c) vigilare sul rispetto dei divieti, direttamente o mediamente
personale a ciò delegato.
Articolo 4. -
(Sanzioni)
1. La violazione del divieto di cui
all’art. 1 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire 50.000 a lire 300.000. All’accertamento dell’infrazione
ed alla verbalizzazione provvedono i competenti organi di polizia,
l’incaricato della vigilanza limitatamente ai luoghi che rientrano nella
disponibilità della Pubblica Amministrazione, e il delegato del datore di
lavoro limitatamente ai luoghi di lavoro di cui all’art. 1, comma 2.
2. La violazione degli obblighi di cui all’art. 3 è punita con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire 1.000.000 a
lire 6.000.000. All’accertamento dell’inflazione e alla
verbalizzazione provvedono i competenti organi di polizia e, laddove
previsti da specifici ordinamenti, gli organi di vigilanza preposti a
ciascun settore di competenza.
3. La competenza per l’irrogazione delle sanzioni in caso di mancato
pagamento è attribuita alla Regione quando la proibizione di fumare
riguarda luoghi, locali o mezzi di trasporto di pertinenza regionale. In
tutti gli altri casi è competente il Prefetto.
4. La disciplina del procedimento relativo alla contestazione ed alla
notificazione delle violazioni, al pagamento in misura ridotta,
all’obbligo del rapporto e all’emissione dell’ordinanza ingiunzione
è regolata dalle disposizioni contenute negli articoli 14, 16, 17 e 18
della legge 24 novembre 1981 n. 689.
5. I proventi delle sanzioni amministrative, compresi quelli derivanti dal
pagamento in misura ridotta previsto dall’art. 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689, sono attribuiti alle Regioni o alle Province
autonome territorialmente interessate in base all’accertamento delle
infrazioni al divieto di fumare.
6. I soli proventi connessi ad infrazione accertate in locali od ambienti
di pertinenza dell’amministrazione dello Stato da parte dei suoi
dipendenti sono versati presso la Sezione di Tesoreria provinciale
territorialmente competente anche a mezzo di conto corrente postale al
bilancio dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo di entrata
2301, con indicazione della causale del versamento, per essere riassegnati
alla corrispondente unità previsionale di base del Ministero della Sanità
e destinati all’informazione e all’educazione sanitaria, finalizzate
alla prevenzione del tabagismo.
Articolo 5. - (Entrata
in vigore)
1. Le disposizioni della presente legge -
che non comporta alcun nuovo onere finanziario a carico del bilancio dello
Stato - entrano in vigore il centottantesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
2. Dalla stessa data è abrogata la legge 11 novembre 1975, n. 584,
concernente il divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di
trasporto pubblico.
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