on line dal 31/10/1998
50.000.000 di visitatori

DAL 2012

Indennità disoccupazione
Precedente ] Su ] Successiva ]

ANNO XV

Clicca qui per visitare il sito dell'Anquap - Il portale dei quadri pubbliciTorna alla pagina iniziale di FNADA Web
Il nuovo Forum è in linea: provalo !
Ultimo aggiornamento
03 maggio 2013

INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE
al PERSONALE DOCENTE ED ATA NON DI RUOLO DELLA SCUOLA

Rapporto di impiegoPagine collegate
Area RIFORME

(dal sito SNALS)


L’indennità di disoccupazione viene corrisposta dall’INPS al personale docente ed ATA non di ruolo che resta disoccupato al termine dei periodi del servizio prestati con rapporto di lavoro a tempo determinato stipulato con il Provveditore agli Studi e/o con i Dirigenti Scolastici.

I requisiti che gli interessati devono possedere possono essere ‘’Normali’’ o ‘’Ridotti’’. Ai fini della fruizione del diritto all’indennità di disoccupazione con i ‘’Requisiti Normali’’, gli interessati debbono possedere:

  • 1) almeno due anni di anzianità assicurativa obbligatoria contro la disoccupazione antecedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro;

  • 2) nel biennio precedente la cessazione dal servizio una contribuzione di almeno 52 settimane o 12 mensili o un pari periodo lavorativo soggetto all’assicurazione contro la disoccupazione.

Per l’indennità di disoccupazione con i ‘’Requisiti Ridotti’’, gli interessati debbono possedere:

  • 1) almeno una settimana contributiva versata all’INPS prima degli ultimi due anni;

  • 2) almeno 78 giornate lavorative, anche in settori diversi, nel periodo 1 gennaio/31 dicembre dell’anno precedente la presentazione della domanda.

Si precisa che in entrambi i casi, per il disposto dell’art. 34, comma 5, della Legge n. 448 del 23/12/98, il diritto potrà essere esercitato purchè il rapporto di lavoro non sia cessato per dimissioni.

I termini per la presentazione delle domande sono:

  • §  indennità di disoccupazione con ‘’Requisiti Normali’’:  entro il 68° giorno dalla cessazione del rapporto di lavoro. Qualora la domanda venga presentata entro l’ottavo giorno dalla cessazione dal lavoro, l’indennità decorre dall’ottavo giorno, mentre nel caso di presentazione tra il nono e il sessantottesimo giorno la decorrenza dell’indennità è spostata di cinque giorni dalla presentazione.

  • § indennità di disoccupazione con ‘’Requisiti Ridotti’’:  entro il 31 marzo successivo all’anno solare precedente in cui sono stati maturati i requisiti.

     L’indennità di disoccupazione con ‘’Requisiti Ridotti’’ spetta in base ai giorni lavorati effettivamente fino al massimo di 312 giornate. Ad esempio, se nell’anno solare considerato sono state lavorate 90 giornate l’indennità potrà essere corrisposta per un altrettanto numero. Invece se sono state lavorate 190 giornate, l’indennità sarà corrisposta per 122 giornate corrispondenti alla differenza per raggiungere 312. L’indennità di disoccupazione è corrisposta per massimo 180 giorni. Il periodo si eleva a nove mesi a decorrere dal 1 gennaio 2001 per i beneficiari di età pari o superiore a 50 anni. Tanto ai sensi del comma 19, dell’art. 78, della Legge n. 388 del 23/12/2000. La misura dell’indennità di disoccupazione è pari al 30% della retribuzione corrisposta per le effettive giornate lavorative. Per i periodi indennizzati vengono accreditati contributi figurativi. Dall’1/1/2001, ai sensi dell’art. 78, comma 19, della Legge 23/12/2000 n. 388, l’indennità di disoccupazione con ‘’Requisiti Normali’’ è elevata al 40% della retribuzione.

     Per la disoccupazione con ‘’Requisiti Ridotti’’ resta fermo l’ammontare del 30%.

I moduli e la certificazione occorrente per la presentazione delle domande sono:

INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE CON ‘’REQUISITI NORMALI’’

§           MODELLO DS 21           ’domanda di prestazione di disoccupazione’’, da compilare a cura dell’interessato;

§           MODELLO DS 22          ’dichiarazione del datore di lavoro per la concessione dell’indennità di disoccupazione’’, da compilare a cura delle istituzioni scolastiche o datori di lavoro in cui si è prestato servizio;

§           MODELLO DETR./IRPEF  ’dichiarazione inerente il diritto alle detrazioni soggettive dall’IRPEF previste dal T.U. imposte sui redditi’’, da compilare a cura dell’interessato;

§           MODELLO ANF/PREST.  corredato da stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva di certificazione
   (reddito nucleo familiare)   ne, da presentare solo nel caso di avente titolo al trattamento di famiglia,
                                       da compilare in parte dall’interessato e in parte dalle scuole o datori di
                                       lavoro;

§    CERTIFICATO DI SERVIZIO   (e 01M/SOST, ovvero in copia autenticata 01M), attestanti i requisiti
dell’anzianità assicurativa, rilasciata dalle scuole o datori di lavoro ove è stato prestato il servizio.

INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE CON ‘’REQUISITI RIDOTTI’’

§           MODELLO DS 21           'domanda di prestazione di disoccupazione’’, da compilare a cura dell’interessato;

§           MODELLO D.L. 86/88     ’domanda di indennità di disoccupazione’’, da compilare a cura dell’interessato;

§           MODELLO D.L. 86/88BIS ’dichiarazione del datore di lavoro ai fini della corresponsione dell’indennità di disoccupazione’’, da compilare a cura delle istituzioni scolastiche o datori di lavoro in cui si è prestato servizio;

§           MODELLO DETR./IRPEF   ’dichiarazione inerente il diritto alle detrazioni soggettive dall’IRPEF previste dal T.U. imposte sui redditi’’, da compilare a cura dell’interessato;

§           MODELLO ANF/PREST.   corredato da stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva di certificazione,
 (reddito nucleo familiare)      da presentare solo nel caso di avente titolo al trattamento di famiglia, da
                                        compilare in parte dall’interessato e in parte dalle scuole o datori di
                                        lavoro;

§     CERTIFICATO DI SERVIZIO   relativi all’anno solare in cui è stato maturato il requisito delle almeno 78 giornate lavorative;

§     01M/SOST o 01M IN COPIA   autenticata attestante almeno la settimana contributiva prima degli ultimi due anni (es. per il 1999 ai fini dell’individuazione dell’anzianità assicurativa è necessario allegare copia autenticata del MOD. 01M anno 1997 o precedente).

L’INPS, con la circolare n. 273 del 31/12/98, ha modificato il proprio precedente orientamento, indicato nella circolare n. 139/98, e riconosce il diritto a beneficiare dell’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti anche a quei lavoratori che possono far valere 78 giornate di lavoro tenendo conto, oltre che delle giornate di lavoro effettivamente prestate, anche di quelle relative ad assenze per festività, ferie, riposi ordinari e compensativi, periodi di maternità, di malattia e di situazioni ammissibili, purchè retribuite e coperte da contribuzione obbligatoria e, in ogni caso, relative a un periodo complessivamente considerato come lavorativo.

Il nuovo criterio è applicato ai soli fini dell’accertamento del diritto alla prestazione e non anche per determinare il numero delle giornate da indennizzare. Gli interessati hanno diritto a essere indennizzati per un numero di giornate pari a quelle effettivamente lavorate.

Per il ritiro dei moduli e per informazioni più dettagliate gli interessati possono rivolgersi alle Segreterie Provinciali SNALS.

QUADRO SINOTTICO DELLE DISPOSIZIONI DI RIFERIMENTO

  • § INDENNITA’ CON  ‘’REQUISITI NORMALI’’: R.O.L. 4/10/36, n. 1827 e R.D.L. 14/4/39 n. 636;

  • § INDENNITA’ CON  ‘’REQUISITI RIDOTTI’’: D.L. 21/3/88 n. 86 convertito con modificazioni nella Legge n. 169 dell’1/6/91;

  • § ULTERIORI DISPOSIZIONI AL RIGUARDO: D.L. n. 148 del 20/5/93; Legge n. 236 del 14/7/93; il D.L. n. 40 del 18/1/94; il D.L. n. 31 dell’8/2/95; la Legge 28/11/96 n. 608, la Legge n. 448 del 23/12/98; la Legge n. 388 del 23/12/2000.

ESEMPI

A)    DISOCCUPAZIONE CON ‘’REQUISITI RIDOTTI’’

Supplente che ha lavorato nel 2000, per 80 giorni a seguito stipula vari rapporti di lavoro a tempo determinato. Entro il 31 Marzo 2001 potrà presentare domanda di disoccupazione con ‘’Requisiti Ridotti’’ se ha lavorato almeno un altro giorno entro l’1/1/1999 anche in settore diverso dalla scuola.

B)    DISOCCUPAZIONE CON ‘’REQUISITI NORMALI’’

Supplente che cessa dal lavoro il 20/1/2001. Entro il 68° giorno dal 20/1/2001 potrà presentare la domanda di disoccupazione con ‘’Requisiti Normali’’ se nel biennio anteriore al 20/1/2001 e precisamente dal 20/1/99 al 19/1/2001 abbia almeno un anno di contribuzione corrispondente a 52 contributi settimanali o a 12 mensili anche se in settori diversi.

 
Su ] Ricorsi straordinari ] Ore eccedenti ] Richieste all'ARAN ] Corsi sostegno ] Conferma ass. amm.vi ] Accordo Pensione complementare ] Codice di comportamento ] [ Indennità disoccupazione ] Pensione complementare ] Orario docenti ] Stato giuridico IRC ] TFR e Fondi pensione ] TFR pubblici dipendenti ] Disoccupazione ] Anno sabbatico ] Telelavoro ] Fascicolo personale informatizzato ] Proroga Dichiarazione ] Dichiarazione servizi ] Semplificazione cessazioni ] Dipendenti sospesi ] Tentativi di conciliazione ] Gestione ricorsi ] Ricorsi straordinari ] Sentenze danno erariale ] Controversie sul lavoro ] Notifica atti giudiziari ] Part Time ] Part Time 1999 ]
[Home Page] [Torna all'inizio della pagina]