Giustizia: mediazione
civile obbligatoria dal 20 marzo
"La mediazione? Semplice ed
efficace" recita lo slogan della nuova campagna
di comunicazione finalizzata a far conoscere
alla cittadinanza lo strumento giuridico della
mediazione civile per la risoluzione delle
controversie, come alternativa al processo
ordinario. L'avvio della campagna di
comunicazione coincide con l'entrata in vigore
del decreto ministeriale che istituisce il
registro dei mediatori. Dal marzo 2011 il
tentativo di mediazione fra le parti, in caso di
controversie civili, diventa obbligatorio. Il
nuovo istituto giuridico intende disincentivare
il ricorso in tribunale, per ridurre
progressivamente l’arretrato che grava sul
sistema giustizia. Il procedimento di mediazione
non è soggetto ad alcuna formalità ed è protetto
da norme che assicurano alle parti l’assoluta
riservatezza rispetto alle dichiarazioni e alle
informazioni emerse. Tali informazioni non
possono essere utilizzate in sede processuale,
salvo esplicito consenso delle parti, e il
mediatore (nominato non oltre quindici giorni
dal deposito della domanda presso l’organismo di
mediazione) è tenuto al segreto professionale.
Il procedimento di mediazione ha una durata non
superiore a quattro mesi, trascorsi i quali il
processo può iniziare o proseguire. Per coloro
che ricorrono alla mediazione sono previste
agevolazioni fiscali: tutti gli atti relativi al
procedimento sono esenti dall’imposta di bollo e
da ogni altra spesa, tassa o diritto di
qualsiasi specie e natura, in particolare, il
verbale di conciliazione sarà esente
dall’imposta di registro sino all’importo di
50.000 euro, altrimenti l’imposta è dovuta per
la parte eccedente.
Crocifisso: la Corte
europea dei diritti dell’uomo dà ragione
all’Italia
Il 18 marzo 2011 la Grande
Camera della Corte europea dei Diritti dell'uomo
di Strasburgo ha pronunciato la sentenza
definitiva sul caso Lautsi/Italia, in merito al
quale lo Stato italiano aveva chiesto il riesame
della sentenza di condanna del 3 novembre 2009,
che aveva vietato l’esposizione del Crocefisso
nelle aule scolastiche. In realtà il crocefisso
è uno dei simboli della nostra storia e della
nostra identità, e la cristianità rappresenta le
radici della nostra cultura, quello che oggi
siamo. Pertanto, l’esposizione del crocefisso
nelle scuole non deve essere vista tanto per il
significato religioso quanto in riferimento alla
storia e alla tradizione dell’Italia. La
presenza del crocefisso in classe rimanda dunque
ad un messaggio morale che trascende i valori
laici e non lede la libertà di aderire o non
aderire ad alcuna religione. Nell'ordinamento
italiano l'esposizione del crocefisso, seppure
non espressamente menzionata, è regolamentata
dal decreto legislativo 297/1994 (Testo unico
delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di
ogni ordine e grado), in particolare, dall'art.
676, intitolato "norme di abrogazione" e dagli
articoli 159 e 190, che includono il crocefisso
tra gli arredi delle aule. Tali norme si
inseriscono nella tradizione del nostro Paese e
sono retaggio di altre più antiche, come il R.D.
26/4/1928 n. 1297 “Approvazione del regolamento
generale sui servizi dell'istruzione
elementare”) ed il R.D. 30/4/1924 n. 965
(“Ordinamento interno delle Giunte e dei Regi
istituti di istruzione media”).
Antincendio e ambiente:
due regolamenti per semplificare la vita alle
imprese
Ridurre gli oneri
amministrativi sulle piccole e medie imprese, in
linea con la strategia europea dello “Small
business act”, pur mantenendo inalterato il
livello di garanzia e di sicurezza. A questo
tendono i due regolamenti di semplificazione in
materia di prevenzione degli incendi e di tutela
dell’ambiente approvati dal Consiglio dei
ministri del 3 marzo 2011 I due regolamenti
intervengono su vari procedimenti
amministrativi: richiesta del parere di
conformità sul progetto; certificato di
prevenzione incendi; rinnovo del certificato di
prevenzione incendi; registro dei controlli;
autorizzazione allo scarico di acque reflue
industriali; documentazione di impatto acustico.
Entrambi si basano sui seguenti criteri:
riduzione o eliminazione delle procedure inutili
o sproporzionate, in relazione all'attività
esercitata dall'impresa o alle esigenze di
tutela degli interessi pubblici coinvolti;
informatizzazione; estensione
dell'autocertificazione e delle attestazioni dei
tecnici abilitati e delle Agenzie per le
imprese. Per tutte le procedure è prevista la
presentazione on line delle domande allo
Sportello unico. I regolamenti, emanati in base
al decreto- legge n.78 del 2010, in un’ottica di
rilancio del sistema produttivo, sono stati
predisposti dai ministri Prestigiacomo e Maroni,
su proposta dei ministri per la pubblica
amministrazione e l’innovazione, Brunetta, per
la semplificazione normativa, Calderoli, e dello
sviluppo economico, Romani e saranno operativi
dopo il previsto iter con l'acquisizione dei
pareri della Conferenza Unificata e del
Consiglio di Stato.
Il decreto legislativo
approvato in via definitiva dal Consiglio dei
ministri del 3 marzo 2011 si inserisce nel
quadro della politica energetica europea volta a
ridurre la dipendenza dalle fonti combustibili
fossili e le emissioni di CO2, nel rispetto
delle direttive comunitarie che impongono
all'Italia l'obbligo di raggiungimento degli
obiettivi del 17 per cento di energia prodotta
da fonti rinnovabili entro il 2020. In
particolare, il decreto legislativo prevede la
definizione di un nuovo sistema di incentivi per
gli impianti da fonti rinnovabili che entrano in
esercizio dal 1° gennaio 2013, differenziato per
gli impianti di taglia minore e maggiore, in
modo da dare certezza ai piccoli investitori e
stimolare i più grandi a soluzioni più
efficienti. A tutela degli investimenti già
effettuati si stabilisce che il ritiro dei
certificati verdi prosegue fino al 2016,
fissando il prezzo di ritiro al 78% di quello
massimo di riferimento. Per quanto riguarda, in
particolare, il fotovoltaico, si procederà - con
decreto interministeriale - ad una ridefinizione
di criteri, parametri e quote a decorrere dal
1°giugno, per assicurare la sostenibilità dei
costi di incentivazione, scoraggiare le
iniziative meramente speculative e garantire al
settore una prospettiva di sviluppo di lungo
periodo. Romani sottolinea inoltre che “il
decreto è in linea con il nostro obiettivo
energetico nazionale: ridurre il costo
dell’energia per aziende e cittadini che oggi si
attesta a circa +30% rispetto agli altri paesi
europei. Intendiamo raggiungerlo prima di tutto
diversificando il nostro mix energetico,
promuovendo quindi la produzione da fonti
rinnovabili ed il ritorno al nucleare.
Con il Decreto del 4 dicembre
2010, pubblicato nella GU n. 49 del 1 marzo
2011, sono state definite le modalità
tecnologiche per garantire la sicurezza,
l'integrità e la certificazione della
trasmissione telematica di documenti cui è
associata la marca postale elettronica. La Marca
Postale Elettronica (EPCM), sviluppata in
collaborazione con Microsoft, per conto
dell’Unione Postale Universale, consente di
inviare in tutta sicurezza documenti in formato
elettronico utilizzando la tecnologia Epcm (Electronical
Postal Certification Mark). Può essere apposta
solo dalle poste e permette di verificare
l'integrità del contenuto di un messaggio,
rendendo qualunque forma di alterazione e
manomissione facilmente ed inequivocabilmente
identificabile e di avere la certezza su data e
ora di ricezione del documento da parte di Poste
Italiane. Il sistema EPCM realizzato da Poste
Italiane è una timbratura postale elettronica
che permette di vidimare elettronicamente un
file, una comunicazione o anche una transazione
elettronica, e di associare alla stessa una
duplice garanzia: la certezza della data e
dell’ora di apposizione della marca; l’integrità
dell’oggetto timbrato lettronicamente,
verificabili anche a distanza di tempo. In
particolare questa seconda caratteristica
rappresenta un ulteriore vantaggio rispetto al
tradizionale timbro postale, rendendo qualunque
forma di alterazione e manomissione facilmente
ed inequivocabilmente identificabile.
Tempo di lavoro e tempo
di famiglia:
le linee guida in cerca di intesa
Presentata alle parti sociali
il 1 marzo scorso dal Ministro Sacconi, una
bozza sulle linee guida finalizzate a favorire
la conciliazione tra tempo di lavoro e tempo di
famiglia. Tra le novità possibilità per il
lavoratore padre e la lavoratrice madre di
beneficiare, entro i primi tre anni di vita del
bambino, di particolari forme di flessibilità di
orario; possibilità della trasformazione
temporanea del rapporto di lavoro a tempo pieno
in rapporto di lavoro a tempo parziale per il
periodo corrispondente ai primi cinque anni di
vita del bambino; possibilità di concordare
orari flessibili in entrata e in uscita dal
lavoro quando necessità oggettive e rilevanti di
cura e accudimento dei familiari lo rendano
necessario; utilizzo dei permessi accantonati in
flessibilità individuale o banca delle ore da
attribuirsi, in via prioritaria ai lavoratori
con oggettive esigenze di conciliazione;
possibilità di concordare con il datore di
lavoro, nel caso di documentata grave infermità
del coniuge o di in parente entro il secondo
grado, diverse modalità di espletamento
temporaneo dell’attività lavorativa, anche a
risultato, in alternativa all’utilizzo di giorni
di permesso o congedo per gravi motivi
familiari; impegno, al rientro dalla maternità,
di assegnare la lavoratrice alle stesse mansioni
ovvero a mansioni che non vanifichino la
professionalità e l'esperienza acquisite dalla
lavoratrice; possibilità di concedere permessi
non retribuiti al dipendente in caso di malattia
del figlio entro i primi otto anni di vita;
istituzione e possibilità di ricorso alla banca
delle ore e, là dove possibile, di meccanismi di
banca ore specificamente dedicato ai genitori di
bambini sino a 24 mesi che potrebbero avere
diritto, su loro richiesta, a percepire la sola
maggiorazione accantonando le ore straordinarie
in un conto ore; costituzione di asili nido
aziendali/interaziendali.
Avviato il processo di
liberalizzazione dei servizi postali
Il settore postale, a livello
nazionale e comunitario, è stato interessato
negli ultimi anni da profondi cambiamenti che
hanno riguardato il contesto regolatorio, il
grado di concorrenzialità dei mercati e la
marcata evoluzione delle esigenze della
clientela verso una differenziazione
dell'offerta dei servizi. Con la direttiva
2008/6/CE viene portato a compimento il processo
di liberalizzazione del mercato dei servizi
postali nei paesi della UE. Dal 1 gennaio 2011
gli Stati membri non possono concedere o
mantenere in vigore diritti esclusivi per la
forniture di servizi postali. Sullo schema di
decreto legislativo che recepisce la direttiva
la Commissione trasporti della Camera ha
espresso il 16 febbraio parere favorevole. Il
processo di liberalizzazione dei servizi postali
è stato avviato con il decreto legislativo n.
261/1999, adottato in attuazione della direttiva
97/67/CE, la quale stabiliva regole comuni per
lo sviluppo del mercato interno dei servizi
postali comunitari e per il miglioramento della
qualità del servizio. L’obiettivo perseguito fin
dall’adozione di tale decreto era quello di
conciliare l’apertura del mercato alla
concorrenza e l’esigenza di salvaguardia
dell’universalità del servizio sull’intero
territorio nazionale, a condizioni accessibili
per tutti gli utenti. Il decreto riconosce
carattere di attività di preminente interesse
generale alla fornitura dei servizi postali,
nonché alla realizzazione ed all’esercizio della
rete postale pubblica.
È partito il
processo di
adesione al
servizio di
Postacertificat@
rivolto agli
aspiranti
supplenti
registrati al
sistema
informativo
POLIS del
Ministero
dell'Istruzione,
dell'Università
e della Ricerca
(MIUR).
Il Ministero
dell'Istruzione,
dell'Università
e della Ricerca
ha scelto di
utilizzare un
canale
automatico per
permettere
l'attivazione
delle caselle di
Postacertificat@
degli aspiranti
supplenti che,
in virtù della
procedura di
accreditamento
al sistema
POLIS, hanno già
effettuato il
passaggio di
identificazione
presso le
segreterie
scolastiche.
La creazione
della casella di
Postacertificat@
consentirà alle
scuole di
effettuare la
maggior parte
delle
convocazioni per
le supplenze
utilizzando tale
strumento.
L'assegnazione
delle caselle di
Postacertificat@
interessa tutti
gli aspiranti
supplenti che
hanno presentato
il modello B su
POLIS (Istanze
On Line)
nell'ambito
delle domande di
inclusione nelle
graduatorie
d'istituto del
personale
docente per il
biennio 2009/11.
La procedura
sviluppata dal
MIUR consente di
ricevere le
credenziali di
accesso alla
casella di
Postacertificat@
nell'indirizzo
di posta
elettronica noto
al sistema
POLIS. Gli
aspiranti
coinvolti in
questa
operazione
saranno
preliminarmente
avvertiti con
comunicazioni
via mail e
telefono
cellulare.
Gli aspiranti
supplenti, una
volta ricevute
le credenziali
di accesso
attraverso il
sistema POLIS,
potranno
richiedere il
perfezionamento
dell'attivazione
della casella di
Postacertificat@
secondo la
seguente
procedura:
Collegandosi
al portale
www.postacertificata.gov.it
Accedendo
all'area
privata del
sito
inserendo le
credenziali
ricevute
Modificando
la password
di primo
accesso
Prendendo
visione e
accettando
la
documentazione
contrattuale
comprensiva
dell'informativa
privacy
Impostando
le
domande/risposte
di sicurezza
per la
gestione
della nuova
password
scelta
Confermando
l'attivazione
della
casella di
PostaCertificat@.
Una volta
eseguiti i passi
sopra indicati
la nuova casella
di
PosteCertificat@
sarà resa
disponibile
entro 24 ore.
Gli utenti
inseriti nel
processo
automatico
promosso dal
MIUR hanno tempo
fino a FINE
MARZO 2011
per attivare la
propria casella
Articolo segnalato da
DSGA Sergio Calabrò,
Frosinone
1° Marzo 2011
DTEF addio !
Chiusura
delle
Direzioni
Territoriali
MEF
Dal 1° marzo 2011, ai
sensi del Decreto legge
n. 40 del 25 marzo 2010,
art. 2, comma 1 ter,
convertito con
modificazioni dalla
legge 22 maggio 2010,
n.73, le Direzioni
Territoriali
dell’Economia e delle
Finanze (DTEF) saranno
soppresse. Le funzioni
svolte dalle DTEF
saranno riallocate
prioritariamente presso
gli uffici centrali del
Dipartimento
dell’Amministrazione
Generale, del personale
e dei servizi (DAG),
ovvero presso le
Ragionerie territoriali
dello Stato (RTS).
Il Decreto Ministeriale
del 23 dicembre 2010
stabilisce le date di
effettivo esercizio
delle funzioni
riallocate e individua
le risorse umane,
strumentali e
finanziarie da
trasferire. In
particolare, il capo II
del DM richiama le
funzioni e le competenze
riallocate presso le
Ragionerie territoriali
dello Stato.
Ulteriori notizie sono
disponibili sul sito del
Dipartimento
dell’amministrazione
generale, del personale
e dei servizi:
http://www.dag.mef.gov.it/dtef/
Articolo segnalato da
DSGA Sergio Calabrò,
Frosinone
30 Dicembre 2010
Nuovo CAD
Ecco il CAD 2.0.
Pubblicate in
Gazzetta Ufficiale
le nuove norme per
la digitalizzazione
della PA italiana
Sulla
Gazzetta
Ufficiale n.
6 del 10
gennaio 2011
è stato
pubblicato
il
Decreto
Legislativo
30 dicembre
2010, n. 235;
si tratta
del
provvedimento
che ha
concluso il
travagliato
iter
di riforma
del Codice
dell’Amministrazione
Digitale
(CAD),
modificando
il testo
vigente del
Decreto
Legislativo
n. 82/2005.
Perché
servivano
nuove norme?
Le
ragioni
della
riforma
Il CAD
rappresentò
il tentativo
di dotare
l'Italia di
strumenti
giuridici
all'avanguardia
rispetto a
quelli
vigenti
negli altri
Paesi; il
Legislatore
decise,
infatti, di
imporre
normativamente
l'innovazione,
rendendo
obbligatorio
l'uso delle
nuove
tecnologie
negli Uffici
Pubblici,
riconoscendo
a cittadini
e imprese
alcuni
importantissimi
diritti
(come quello
di usare la
posta
elettronica
nelle
comunicazioni
con la PA)
ed
introducendo
alcuni
principi
assai
innovativi
(come quello
di rendere
disponibili
tutti i dati
pubblici in
modalità
digitale).
Tuttavia,
questa “magna
charta
dell’Amministrazione
Digitale”
è stata
sostanzialmente
disapplicata
da gran
parte delle
Amministrazioni
(soprattutto
locali) che,
quindi, non
ha saputo
cogliere le
incredibili
opportunità
in termini
di aumento
di
efficienza e
migliore
allocazione
delle
risorse;
neanche i
cittadini
(probabilmente
perché
inconsapevoli)
si sono
attivati per
far
rispettare i
nuovi
diritti che,
se
effettivi,
avrebbero
potuto
migliorare
la loro
qualità
della vita.
A ciò si
aggiunga la
rapidissima
evoluzione
delle
tecnologie
che ha fatto
si che il
Codice
divenisse
obsoleto
senza essere
stato
davvero
applicato.
Per questo
motivo,
appare
particolarmente
giusta ed
azzeccata la
scelta del
Governo di
mettere mano
al quadro
normativo in
materia di
e-government:
senza nuove
regole non è
pensabile
una (nuova)
Amministrazione
Digitale.
Cosa
cambierà?
I
principi
della
riforma
Le
parole-chiave
delle nuove
norme sono
le stesse
del piano
e-Government
2012 e
della c.d.
“riforma
Brunetta”
(D. Lgs. n.
150/2009):
efficienza,
trasparenza,
controllo
dei
risultati,
abbandono
del cartaceo
per il
digitale.
La riforma
del CAD ha
l'obiettivo
di
assicurare
che, questa
volta, le
disposizioni
in materia
di PA
digitale
siano
effettive e
che vengano
assicurati i
vantaggi:
a) ai
cittadini
e alle
imprese:
attraverso
la
semplificazione
delle
relazioni
con gli
Uffici e
la
riduzione
dei
tempi
dei
procedimenti;
b) agli
Enti:
grazie
alla
maggiore
efficacia
dell'azione
amministrativa
e alla
riduzione
dei
costi
determinata
dall'uso
delle
tecnologie.
Si tratta di
traguardi di
lungo
periodo che
la riforma
del Codice
dell'Amministrazione
Digitale
cerca di
perseguire
attraverso
una
rivisitazione
delle norme
in materia
di firma
digitale e
documento
informatico
ed
enfatizzando
maggiormente
alcuni
obblighi già
presenti nel
D. Lgs. n.
82/2005.
La riforma,
attesa da
tempo, è un
passaggio di
decisiva
importanza
per
l’innovazione
del nostro
Paese e
nelle
prossime
settimane le
Amministrazioni,
gli addetti
ai lavori -
ma anche
semplici
cittadini e
imprese -
saranno
chiamati a
confrontarsi
con i ben 57
articoli del
Decreto
Legislativo
n. 235/2010
per
comprendere
la reale
portata
delle nuove
disposizioni.
Tra le tante
novità
introdotte
dal D. Lgs.
n. 235/2010
si ritiene
opportuno
evidenziare:
1)
ORGANIZZAZIONE
INTERNA
- Non
può
esservi
vera
innovazione
senza
reingegnerizzazione
dei
processi;
per
questo
le PA
centrali
saranno
obbligate
ad
istituire
un
ufficio
unico
responsabile
delle
attività
ICT e
tutti
gli Enti
dovranno
inserire
la
digitalizzazione
e
l’attuazione
del CAD
tra gli
obiettivi
per la
valutazione
dei
risultati.
L’introduzione
delle
nuove
tecnologie
diventa
poi
obbligatoria
nella
gestione
dei
procedimenti
amministrativi
(con
l’espresso
obbligo
di
protocollare
la posta
elettronica
certificata
e di
creare
il
fascicolo
elettronico
del
procedimento).
2)
RAPPORTI
CON
CITTADINI
E
IMPRESE
- Gli
Enti
dovranno
utilizzare
le
comunicazioni
cartacee
solo
quando
sia
impossibile
utilizzare
quelle
telematiche
(soprattutto
via
Posta
Elettronica
Certificata);
ogni
Amministrazione
dovrà
poi
consentire
a
cittadini
ed
imprese
i
pagamenti
informatici
e
l’inoltro
di
istanze
per via
telematica.
Gli Enti
dovranno
curare
maggiormente
i
contenuti
dei
propri
siti
Web, che
diventano
sempre
più il
vero
front-office;
molto
importante,
a
riguardo,
la
disposizione
che
prevede
che le
PA
promuovano
progetti
volti
alla
diffusione
e al
riutilizzo
dei dati
pubblici:
si
tratta
della
prima
norma
nazionale
in
materia
di Open
Data.
3)
SICUREZZA
INFORMATICA
- Alla
luce
delle
previsioni
appena
illustrate,
il
digitale
diventerà
la
regola
ed il
cartaceo
l'eccezione;
di
conseguenza,
le
Amministrazioni
dovranno
–
necessariamente
–
dedicare
sempre
maggiore
attenzione
alla
sicurezza
dei dati
e alla
privacy
dei
cittadini
(ad
esempio,
predisponendo
piani
per
garantire
la
continuità
operativa
anche in
caso di
disastri).
4)
FIRME
ELETTRONICHE
E
CONSERVAZIONE
DOCUMENTALE
- E’
previsto
un
incremento
delle
tipologie
di
firma,
che
passano
da tre a
quattro
con
l’introduzione
dell’istituto
della
firma
elettronica
avanzata;
viene
poi
effettuata
la
distinzione
tra
copia
informatica
e
duplicato
informatico
e viene
introdotta
la
figura
dei
Conservatori
(pubblici
e
privati)
accreditati
presso
DigitPA.
Nuove
norme,
vecchi
errori? Le
criticità
della
riforma
Nonostante
le finalità
perseguite
dal Governo
siano
pienamente
condivisibili
ed
encomiabili,
le soluzioni
appaiono
spesso
timide
(è
il caso del
nuovo art.
52, comma 1-bis
in materia
di Open
Data) e
contraddittorie
(come il
regime
parzialmente
derogatorio
previsto per
la
Presidenza
del
Consiglio
dei Ministri
e
l’Amministrazione
finanziaria
dal nuovo
art. 2,
comma 6).
Altra grave
pecca del
provvedimento
in esame è
rappresentata
dal fatto
che
l’attuazione
delle
disposizioni
introdotte
non dovrebbe
generare
nuovi o
maggiori
oneri per la
finanza
pubblica;
tale
previsione
potrebbe
minare
l’intera
riforma: non
può esistere
vera
innovazione
senza
investimenti
(in
tecnologie e
in
formazione
soprattutto)!
Non bisogna,
infine,
sottovalutare
la
circostanza
per cui
l’operatività
di molte
norme è
rinviata
all’adozione
delle
apposite
regole
tecniche;
troppo
spesso,
infatti, il
termine per
l’adozione
di queste
non viene
rispettato,
paralizzando
– di fatto –
l’entrata a
regime della
rivoluzione
telematica
(basti
pensare a
quanto già
accaduto con
le regole
tecniche del
CAD del
2005, oppure
al caso
delle regole
in materia
di
fatturazione
elettronica).
La
pubblicazione
del nuovo
CAD, quindi,
rappresenta
l’inizio di
una nuova
sfida:
per il
Governo,
chiamato
alla
tempestiva
adozione
delle
regole
tecniche
ed alla
vigilanza
sull’effettiva
attuazione
del CAD;
per le
Amministrazioni,
che
dovranno
confrontarsi
con
obblighi
vecchi e
nuovi
per
evitare
sanzioni
e
responsabilità
ed
essere
più
efficienti
nell’erogazione
dei
servizi;
per
cittadini
e
imprese,
chiamati
a
prendere
consapevolezza
dei
propri
diritti
digitali.