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Diritto di Assemblea
Roma
5 Novembre 2003
ore 11.30 - 13.30 |

ARAN,
Amministrazione e sindacato unico contro il diritto di assemblea
L'Anp chiede l'intervento del Ministro della Funzione Pubblica
Mazzella
e indirizza una lettera aperta a tutto il personale della scuola
Una nota dell'ARAN,
sollecitata dal MIUR e da questi subito fatta propria con una
tempestività inusitata per le consuetudini ministeriali - nota ARAN
n. 7295 del 22/10/2003 e Telefax Urgentissimo del MIUR dello stesso
giorno - afferma che solo i sindacati rappresentativi possono tenere
assemblee nelle scuole, anche durante la campagna elettorale per le
elezioni delle RSU, facendosi in tal modo strumento del monopolio
sindacale.
Abbiamo
chiesto l'intervento del Ministro della Funzione Pubblica, Avv.
Luigi Mazzella, affinchè sia ristabilita la legalità e sia garantito
il rispetto delle libertà violate.
Nel contempo, abbiamo indirizzato
una lettera
aperta a tutto il personale delle scuole italiane, con la quale
denunciamo la violazione di un loro sacrosanto diritto garantito
dalla costituzione, quello di ricevere una compiuta informazione e
di poter discutere liberamente le diverse posizioni in campo in
occasione delle prossime elezioni delle RSU. La lettera si conclude
con l'invito a tutto il personale a partecipare alle assemblee
indette dall'ANP/CIDA e a candidarsi nelle liste
dell'ANP-ANQUAP/CIDA, e a votarle.
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L'unione sindacale ANP-ANQUAP/CIDA
annuncia la presentazione del proprio programma elettorale nel Lazio
indicendo un'assemblea territoriale in orario di servizio -
aperta a tutto il personale delle scuole della regione - a Roma,
presso i locali dell'Ufficio Scolastico Regionale, in via Ostiense
131/L.
Relatori:
Valentino Favero, rappr. unione sind.
ANP-ANQUAP/CIDA
Giorgio Rembado, Presidente nazionale
ANP e CIDA
Giorgio Germani, Presidente nazionale
ANQUAP
Paola Tonna, Presidente nazionale APEF
Flavia De Vincenzi, Presidente
nazionale ANVI
Antonio Zucaro, Pres.Fed.Naz. Funzione
Pubblica/CIDA |
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CCNL |
Calendario degli incontri con
l'ARAN per le sequenze contrattuali previste dal CCNL del Comparto
Scuola del 24/7/2003
-> martedì 7 ottobre ore 10,00: -
sequenza contrattuale prevista
dall'art. 28 del CCNL 24/7/03 (Attività aggiuntive e ore
eccedenti)
Nel primo incontro della sequenza
contrattuale per Attività aggiuntive e ore
eccedenti i rappresentanti dell’ARAN, del MIUR e delle
OO.SS. firmatarie del CCNL, hanno proceduto, preliminarmente, alla
ricognizione (compensi e norme di riferimento) delle varie tipologie
delle attività in questione. La delegazione pubblica si è
riservata di predisporre una prima ipotesi di proposta. -> martedì 7 ottobre ore 15,00: -
sequenza contrattuale prevista
dall'art. 83 del CCNL 24/7/03 (Criteri di ripartizione delle
risorse per il finanziamento del fondo dell'istituzione scolastica)
Nel primo incontro della sequenza contrattuale per Criteri di ripartizione delle
risorse per il finanziamento del fondo dell'istituzione scolastica
i rappresentanti dell’ARAN, del MIUR e di CGIL, CISL, UIL Scuola,
SNALS e Gilda hanno preliminarmente analizzato lo "stato
dell’arte", con riferimento alle risorse, ai criteri e alle
modalità, della definizione complessiva del FIS (Fondo Istituzioni
Scolastiche). Le OO.SS. hanno richiesto - prima di procedere
alla conferma o alla modifica degli attuali criteri di distribuzione
delle risorse alle scuole - di verificare il “non speso”
(rispetto alla massa contrattualmente impegnata negli anni
precedenti) per il suo riutilizzo. Considerati i presumibili
tempi (NON BREVI) per la risoluzione contrattuale relativa alla
sequenza - che vengano date al più presto indicazioni alle scuole
affinché le stesse procedano alla determinazione del Fondo di
istituto sulla scorta dei criteri comunque già previsti e
definiti dal recente CCNL 2002/2005. Di conseguenza i nuovi
parametri e le nuove modalità, da individuare attraverso questa
sequenza contrattuale, potrebbero entrare in vigore dall’anno
scolastico 2004/05.
->-> Incontro: martedì 14 ottobre 2003:
Misure incentivanti
per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo
immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9)
L'amministrazione si è riproposta di convocare le OO.SS. per
l'informazione preventiva di cui all'art. 9 dopo che la società
informatica incaricata consegnerà (entro il 20 di ottobre) una serie
di dati su cui definire gli indicatori da utilizzare per la
determinazione delle risorse - da assegnare alle diverse realtà
regionali - per l'attivazione di progetti finalizzati definiti dalle
istituzioni scolastiche.
Funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa (art. 30)
- incarichi specifici ATA (art. 47)
L'amministrazione ha presentato le procedure di applicazione che
- secondo quanto disposto dall'art. 30, comma 1, del CCNL -
consentono di attribuire alle istituzioni scolastiche quanto le
stesse hanno già avuto nel decorso anno scolastico (preso a
riferimento dal testo contrattuale), tenuto conto che l'attuale CCNL
non prevede alcuna istanza contrattuale nazionale o decentrata sulla
materia.
Analogamente ha chiesto di procedere riguardo all'applicazione
dell'art. 47 relativamente agli incarichi specifici da attribuire al
personale ATA (ex funzioni aggiuntive). A tal fine, sulla base del
nuovo CCNL, vanno assicurate le somme già attribuite nel decorso
anno scolastico.
Alla ripresa del confronto,
mercoledì 15 ottobre, l'Amministrazione - che si era riservata un
approfondimento - ha dichiarato di condividere la proposta frlle
OOSS e di attribuire quindi alle Direzioni regionali le somme
complessivamente già assegnate lo scorso anno per le ex funzioni
obiettivo (docenti) e le per le ex funzioni aggiuntive (ATA) sulla
base dell'applicazione del precedente contratto. Si opererà comunque
una ricognizione presso ogni Direzione regionale onde verificare
l'eventualità di vuoti finanziari nelle scuole per questi capitoli;
comunque, sono state già accreditate le risorse finanziarie per i
primi quattro mesi dell’anno scolastico.
Fondo dell'istituzione scolastica (artt. 82-86)
L'Amministrazione ha presentato una ricognizione delle fonti
che costituiscono le voci di entrata del fondo per l'istituzione
scolastica, riservandosi di verificare e di sottoporre entro breve
tempo una bozza di circolare che enumeri correttamente le
fonti normative e le attività da retribuire.
Tra i problemi affrontati anche le modalità di retribuzione del
personale che sostituisce il DSGA: l'Amministrazione ha comunicato
di aver predisposto una specifica richiesta di chiarimenti
all'ARAN.
-> martedì 14 ottobre ore 10,00: -
sequenza contrattuale prevista
dall'art. 142 - 4° comma (Normativa vigente e disapplicazioni)
La sequenza è finalizzata ad un riesame delle norme (di legge e di
contratto) pregresse, sotto il profilo dell’attualità della
vigenza o della disapplicazione.
La discussione, oltre a esaminare le eventuali integrazioni e
correzioni dell’articolo 142, ha affrontato anche ulteriori temi
interpretativi proposti dalle Organizzazioni Sindacali.
In particolare, le questioni dibattute hanno riguardato:
- l’indicazione contenuta nel
comma 1, lettera f), n. 10, dell’articolo 142 e cioè la vigenza
dell’articolo 25, commi 16 e 17, del CCNL del 4 agosto 1995.
Tale indicazione è risultata
erroneamente apposta,
in quanto la materia è ormai regolamentata dal decreto legislativo
151/2001 e non necessita, pertanto, di alcuna ulteriore
specificazione contrattuale
- l’effettiva portata del richiamo
(contenuto nel comma 1, lettera f), n. 7, dell’articolo 142) alla
vigenza dell’articolo 69 del CCNL del 4 agosto 1995,
finalizzato esclusivamente alla individuazione delle modalità di
determinazione delle indennità in esso indicate.
Risulta errato,
quindi, far discendere da tale richiamo l’esistenza attuale
dell’istituto della reggenza ai fini della sostituzione del DSGA,
come prospettato dalla nota trasmessa dal MIUR il 10 settembre.
Il ricorso a tale istituto deve avvenire soltanto in casi
eccezionali, nell’impossibilità accertata di utilizzazione
delle forme di sostituzione previste dal CCNL e comunque in via
temporanea
L’istituto delle funzioni superiori è regolato dal Dlgs 165
che, dal punto di vista della gerarchia delle fonti, è prevalente.
- il chiarimento sulla
retribuibilità dell’aspettativa per ”dottorato di ricerca”
(prevista dal comma 2 dell’articolo 18 del CCNL).
Dal momento che la norma contenuta nell’articolo 52, comma 57,
della legge 448/2001 (che prevede il mantenimento del trattamento
economico in caso di aspettativa per l’ammissione a corsi di
dottorato di ricerca senza borsa di studio o in caso di rinuncia a
quest’ultima) è successiva al 13 gennaio 1994 (data - richiamata
dall’art. 142 - di stipula del primo CCNL del Comparto Ministeri,
assunta a “spartiacque” per l’applicabilità delle disposizioni di
legge fino ad allora vigenti) deve considerarsi
pienamente applicabile
- l’interpretazione dell’articolo
8, comma 2, del CCNL, riguardante le assemblee.
L’ARAN ha convenuto sull’opportunità di precisare che il limite di
due assemblee al mese riguarda le singole categorie di personale
(docente e ATA).
Due assemblee rivolte ai soli docenti, quindi, non impediscono
l’indizione di altre due assemblee rivolte al personale ATA e
viceversa
- l’interpretazione dell’articolo
127, riguardante l’attività di collaborazione con il dirigente
scolastico nelle istituzioni educative.
Le due collaborazioni previste da questa norma devono considerarsi
aggiuntive rispetto a quelle previste per l’istituzione scolastica
(art. 86, comma 2, lettera e)
- la vigenza delle norme
attuative della legge 146/1990, poste in allegato al CCNL del
26 maggio 1999.
L’ARAN ha condiviso l’orientamento secondo il quale in mancanza
del nuovo accordo, non ancora stipulato, ci si deve riferire a
tale allegato, già certificato dalla Commissione di Garanzia
Su altri argomenti presi in
considerazione durante la riunione le parti hanno convenuto di dover
svolgere ulteriori approfondimenti, riservandosi di esaminare anche
altri problemi che dovessero emergere in sede di applicazione del
CCNL del 24 luglio 2003.
La definitiva stesura dell’accordo sulla sequenza contrattuale
avverrà pertanto successivamente, tenendo conto dell’esigenza di
concludere la trattativa entro il 31 dicembre.
Sulle materie discusse le OO.SS. della scuola chiederanno, nel
frattempo, all’ARAN una formalizzazione di quanto convenuto nel
corso dell’incontro, al fine di ottenere un’applicazione uniforme
delle disposizioni contrattuali che hanno dato finora luogo ad
incertezze.
Il calendario dei prossimi
incontri
- mercoledì 22 ottobre 2003,
ore 10: formazione del personale
- mercoledì 22 ottobre 2003,
ore 15.30: funzioni miste ATA
- martedì 28 ottobre 2003,
ore 15.30: mobilità e riconversioni
- mercoledì 29 ottobre
2003 - ore 15,30:
regolamento supplenze ATA, inquadramento
DSGA;
- giovedì 30 ottobre
2003 - ore 9,30: confronto
per l’applicazione degli art. 48 e 49 CCNL;
- mercoledì 5 novembre
2003 - ore 15,30:
mobilità personale docente e ATA, mobilità
intercompartimentale, professionale e territoriale,
inidonei al servizio d’istituto;
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venerdì 7 novembre
2003 - ore 15,30: sequenza
personale all’estero.
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