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Ultimo aggiornamento
03 maggio 2012

Documento Ministero del Lavoro
del 21 Novembre 2000

Obbligo scolastico Comunicato MPI su Obbligo formativoPagine collegate
Area RIFORME


E' in corso di registrazione da parte della Corte dei Conti il Regolamento dell'art.68 della legge 144/99 che disciplina, per la parte di competenza statale, l'attuazione dell'obbligo di frequenza ad attività formativa ("obbligo formativo") per i giovani di età compresa tra i 15 ed i 18 anni. Tale regolamento va ad aggiungersi all'Accordo Stato-Regioni stipulato in data 2 marzo 2000 che riguardava le attività di competenza regionale e provinciale ed ha convenuto che tale obbligo è da considerarsi un obiettivo primario e condiviso da parte di tutti i soggetti titolari di potere decisionale in materia.

L'obbligo di formazione può essere assolto nella scuola, oppure nella formazione professionale di competenza regionale, oppure nell'apprendistato attraverso la frequenza di moduli di formazione di 120 ore aggiuntivi a quelli già previsti dall'art.16 della legge 196/97.

A partire dell'anno 2000 l'obbligo di formazione interesserà i giovani di I5 anni, per estendersi progressivamente nel 2001 ai sedicenni e nel 2002 ai diciassettenni. Sulla base dei dati forniti dall’ISTAT per l'anno 1997/98 e delle stime condotte dall'ISFOL per l'anno 2000 si calcola che i giovani di 15 anni che usciranno quest'anno dal sistema scolastico e che costituiranno quindi l'utenza dell'intervento regionale siano circa 83.000, così suddivisi per Regione:

Piemonte

5.178

Valle d'Aosta

89

Lombardia

14.200

Liguria

880

Trentino Alto Adige

2.668

Veneto

6.297

Friuli Venezia Giulia

86

Emilia Romagna

2.188

Toscana

1.476

Umbria

81

Marche

426

Lazio

3.188

Abruzzo

931

Molise

197

Campania

15.518

Puglia

10.302

Basilicata

346

Calabria

4.357

Sicilia

12.526

Sardegna

1.573

ITALIA

83.289

I dati riportati consentono di calibrare l'intervento degli enti territoriali sia per quanto riguarda le attività di informazione, orientamento e tutorato, sia per quanto riguarda la programmazione delle attività formative.

La presente nota tecnica ha lo scopo di fornire alcuni ragguagli sulle iniziative in corso a livello Ministeriale al fine di favorire l'allestimento dell'intervento.

1) Finanziamento delle attività

Il quarto comma dell'art. 68 quantifica le risorse destinate a finanziare gli interventi per quanto riguarda le attività di competenza statale e regionale. In particolare per quanto riguarda queste ultime destina:

·        430 miliardi per l'anno 2000

·        sino a 590 miliardi a partire dal 2001.

Il regolamento attuativo prevede che queste risorse vengano assegnate annualmente alle regioni con decreto del Ministero del Lavoro, d'intesa con il Ministero della Pubblica Istruzione, sulla base del numero di giovani di 15, 16 e 17 anni residenti in ciascuna regione che non hanno frequentato la scuola nell'anno scolastico precedente. Il Ministero del Lavoro ha già provveduto a richiedere all’ISTAT i dati relativi, per cui non appena registrato il decreto sarà possibile procedere con celerità alla assegnazione delle risorse a ciascuna regione per l'anno 2000. Si prevede che il 10% di tali risorse vada destinato alle attività di informazione, orientamento e tutorato

2) Attività di informazione, orientamento e tutorato

In fase di prima attuazione, allo scopo di attivare il processo informativo, il Ministero della Pubblica Istruzione, d'intesa con il Ministero del Lavoro, ha inviato nello scorso mese di Aprile una circolare, approvata in Conferenza Stato Regioni, destinata ai Provveditorati e, p.c. agli Assessori Regionali e Provinciali al lavoro ed alla formazione.

Questa circolare chiedeva alle scuole di rilevare le scelte degli alunni che entro l'anno 2000 compiono il 15esimo anno di età e di comunicarle, al termine degli scrutini finali, ai Provveditorati, in appositi elenchi contenenti le informazioni di cui al prospetto allegato.

A loro volta i Provveditorati (o le Sovrintendenze scolastiche per la Regione Val d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano) hanno l'incarico di trasmettere gli elenchi all'Assessorato Provinciale competente ovvero, nel caso in cui il nuovo assetto per il decentramento dei Servizi per l'Impiego non sia alle Direzioni Provinciali per il lavoro.

Questi elenchi costituiscono il punto di partenza del percorso. Il paragrafo 3 dell'accordo Stato Regioni prevede infatti che i servizi per l'impiego:

¨      predispongano una anagrafe regionale contendente i dati dei soggetti che hanno adempiuto o assolto all'obbligo scolastico;

¨      convochino, per un colloquio di informazione e di orientamento, i giovani soggetti ad obbligo formativo e che hanno comunicato l'intenzione di abbandonare il percorso scolastico e formativo ovvero che hanno cessato di frequentare la scuola e le attività formative.

Questo colloquio è finalizzato:

a) ad individuare le competenze, le capacità, le attitudini e gli interessi dei giovani;           

b) ad informare i giovani sulle opportunità formative e di lavoro in apprendistato esistenti sul territorio;         

c) ad assicurarne l'iscrizione ad un percorso di formazione professionale qualora il giovane non risulti già assunto come apprendista.

Al fine di assicurare la continuità del percorso formativo dei giovani soggetti ad obbligo si segnala dunque l'opportunità di una sollecita convocazione dei giovani quindicenni che escono da scuola da parte delle competenti strutture per l'impiego.

Nelle Regioni dove è già avvenuto il passaggio delle competenze in materia di collocamento e di politiche attive del lavoro, ai sensi del decreto legislativo 469/97, le attività di informazione, orientamento e tutorato relative all'obbligo formativo saranno attuate dai centri per l'impiego; dove, invece, tale riforma non è stata ancora attuata, gli Assessorati Regionali al lavoro potranno utilizzare le strutture periferiche del Ministero del Lavoro ed avvalersi dell’Agenzia Regionale per l’Impiego per il coordinamento delle attività connesse.

Quanto sopra riguarda la prima applicazione della legge. I tempi ed i passaggi di questa attività a regime sono disciplinati dal Regolamento, per quanto riguarda le scuole (art. 3), e dall'Accordo Stato Regioni per quanto riguarda i servizi per l'impiego (par.3). Inoltre il comma 2 dello stesso paragrafo stabilisce che per favorire l'orientamento dei giovani e la predisposizione di una adeguata offerta formativa le Regioni, le Province delegate ed i comuni disciplinano, relativamente alle funzioni di loro competenza, la costituzione delle banche dati e le modalità di scambio di informazioni tra i Servizi per l'Impiego decentrati, gli Assessorati alla formazione, le agenzie formative e le scuole.

Sarà cura del Ministero del Lavoro, d'intesa con gli enti territoriali competenti, assicurare la conformità e l'integrazione di tali banche dati con quelle in fase di predisposizione all'interno del SIL.

Infine al fine di assicurare la personalizzazione dell'intervento orientativo il comma 5 stabilisce che i Servizi per l’Impiego decentrati nominano un tutor per i giovani soggetti ad obbligo formativo, che escono dalla scuola. Il tutor esegue il monitoraggio del percorso formativo dei giovani provvedendo anche a contattare le famiglie o ad attivare altri servizi di intervento sociale ove ritenuto necessario.

E' opportuno richiamare l'importanza di questa figura, che è quella che deve favorire il buon esito di tutto il percorso, con l'obiettivo del successo formativo dei giovani. Si tratta di un'innovazione di grande rilievo, in quanto, il tutor deve svolgere un intervento non solo passivo, di accoglienza, ma anche attivo, verificando l'andamento del percorso e coinvolgendo i diversi soggetti istituzionali sul territorio, nonché le famiglie per favorire un intervento integrato a favore dei giovani.

In conclusione di questo punto si ritiene di evidenziare le attività che devono essere compiute per l'avvio dell'obbligo formativo, elenco che prescinde dalla individuazione del soggetto istituzionale competente (Regione/Provincia) data la diversità dei modelli presenti sul territorio:

·        Raccolta dei dati sui giovani 15enni che hanno scelto di uscire dal sistema scolastico e costituzionale dell'anagrafe regionale;

·        Individuazione dei soggetti che realizzeranno i colloqui informativi e orientativi;

·        Messa in rete delle informazioni sull'offerta formativa regionale;

·        Attivazione dei colloqui informativi e di orientamento;

·        Individuazione dei tutor per l'obbligo

Allo scopo di favorire l’avvio del processo il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, con l’assistenza tecnica dell’ISFOL predisporrà degli strumenti di accompagnamento per lo svolgimento delle attività sopra scritte.

3. Assolvimento dell’obbligo nella formazione professionale.

Il paragrafo dell'allegato tecnico all'accordo Stato-Regioni già richiamato definisce le principali caratteristiche che dovrà avere l'offerta di formazione professionale per l'assolvimento dell'obbligo formativo.

I percorsi regionali di formazione rivolti all'assolvimento dell'obbligo formativo si articolano in cicli formativi. A conclusione di ciascun ciclo devono essere certificate le competenze acquisite, che costituiscono titolo per l'accesso ai cicli successivi omogenei o credito per l'accesso a cicli diversi o per la transizione nel sistema di istruzione o nell'esercizio dell'apprendistato, fatta salva la possibilità di certificazione, ad istanza degli interessati, di specifiche competenze acquisite con la frequenza dei corsi per periodi più brevi.

L'accesso ai cicli della formazione é garantito a coloro che hanno assolto l'obbligo di istruzione ed è consentito sulla base delle conoscenze, competenze e capacità possedute dai singoli e sulla base dei riconoscimento di crediti formativi acquisiti attraverso percorsi scolastici e formativi precedenti e/o esperienze di apprendistato e di lavoro.

A tal fine le agenzie formative predispongono moduli di accoglienza comprensivi di un servizio per l'accertamento di accoglienza comprensivi di un servizio per l'accertamento di conoscenze, capacità, competenze acquisite e per il riconoscimento di eventuali crediti formativi, 1 percorsi formativi saranno programmati tenendo conto anche delle indicazioni degli enti locali, al fine di garantire una maggiore corrispondenza con le politiche di sviluppo locale e con le esigenze del mercato del lavoro.

Per conseguire una qualifica professionale valida ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo i percorsi di formazione professionale da frequentare non possono avere durata complessiva inferiore a due anni, salvo il riconoscimento di eventuali crediti. II conseguimento della qualifica può dare accesso ad un successivo ciclo di specializzazione.

Va segnalata dunque l'esigenza che nella programmazione delle attività formative per il 2000-2001 si tengano presenti questi. nuovi bisogni emergenti dalla normativa; può essere utile segnalare che il Coordinamento Regionale ed alcune Regioni in particolare hanno avviato nella passata programmazione delle sperimentazioni di intervento formativo che rispondessero alle finalità della normativa sull'obbligo.

4. Assolvimento dell'obbligo nell'apprendistato

L'obbligo formativo può essere assolto all'interno del percorso di apprendistato attraverso la frequenza di moduli di formazione di 120 ore aggiuntivi a quelli già previsti dall'art.l6 della legge 196/97.

Tali moduli aggiuntivi sono finalizzati al consolidamento ed all'eventuale recupero delle conoscenze e delle competenze di base e trasversali sulla base dell'accertamento delle competenze possedute dagli apprendisti e dell'individuazione di fabbisogni formativi.

Il regolamento stabilisce che per la definizione puntuale di obiettivi, criteri generali e contenuti per lo svolgimento di tali moduli il Ministero del Lavoro si avvalga della Commissione attualmente impegnata per la definizione dei contenuti della formazione per l'apprendistato. Il decreto attuativo dovrà essere emanato entro quattro mesi dalla pubblicazione del Regolamento.

Il Dirigente Generale: Annalisa Vittore
Il Direttore Generale: Daniela Carlà

 
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