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Art. 1 - Governo delle istituzioni scolastiche
1. Al governo delle istituzioni
scolastiche concorrono i docenti, i genitori, gli alunni e gli enti locali
secondo i principi della presente legge.
2. Le istituzioni scolastiche, nell'esercizio della propria autonomia,
disciplinano la composizione e il funzionamento degli organi di governo
secondo i principi della presente legge.
3. Gli organi di governo concorrono alla definizione degli obiettivi
educativi e formativi, attraverso percorsi articolati e flessibili
coerenti con l'autonomia scolastica, che trovano compiuta espressione nel
piano dell'offerta formativa, comprensivo delle diverse opzioni
eventualmente espresse da singoli o da gruppi di insegnanti nell'ambito
della libertà d'insegnamento. Essi valorizzano la funzione educativa dei
docenti, il diritto all'apprendimento e alla partecipazione degli alunni
alla vita della scuola, la libertà di scelta dei genitori ed il patto
educativo tra famiglie e docenti.
4. L'organizzazione delle istituzioni scolastiche è improntata al
principio della distinzione tra funzioni di indirizzo, che spettano agli
organi di governo, e compiti di gestione, che spettano al dirigente
scolastico.
Art. 2 - Organi delle
istituzioni scolastiche
1. Gli organi delle istituzioni
scolastiche sono:
a) Il Consiglio di amministrazione di
cui agli articoli 3 e 4;
b) il collegio dei docenti di cui all'articolo 5;
c) gli organi collegiali di valutazione degli alunni di cui all'articolo
6;
d) il Nucleo di valutazione di cui all'articolo 7.
Art. 3 - Consiglio di Amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione, nei
limiti delle disponibilità di bilancio, e nel rispetto delle scelte
didattiche definite dal collegio dei docenti, ha compiti di indirizzo
generale della attività dell'istruzione scolastica. Esso, su proposta del
dirigente scolastico:
a) delibera il regolamento relativo al
proprio funzionamento, comprese le modalità di elezione, sostituzione e
designazione dei suoi membri;
b) approva il piano dell'offerta formativa;
c) approva il bilancio di previsione annuale ed il conto consuntivo;
d) delibera il regolamento di 'istituto, che definisce i criteri per
l'organizzazione e il funzionamento dell'istituzione scolastica, per la
partecipazione degli studenti e delle famiglie alle attività della
scuola, per la designazione dei responsabili dei servizi e dei progetti;
e) definisce le direttive di massima per la gestione delle relazioni
sindacali;
f) nomina gli esperti di cui all'art. 4 entro due mesi dalla prima
convocazione successiva alla sua costituzione.
2. Il consiglio d'amministrazione dura in
carica tre anni scolastici ed è rinnovato entro il 30 settembre
successivo alla sua scadenza.
3. In sede di prima applicazione della presente legge, il regolamento di
cui al comma 1, lettera a) è deliberato dal consiglio di circolo o di
istituto uscenti. Decorsi sei mesi dal suo insediamento, il consiglio di
amministrazione può adottare modifiche ed integrazioni al regolamento
deliberato ai sensi del presente comma.
4. Nel caso di persistenti e gravi irregolarità o di impossibilità di
funzionamento o di continuata inattività del consiglio di
amministrazione, il dirigente dell'ufficio scolastico regionale, al fine
di assicurare lo svolgimento delle attività della scuola e l'assolvimento
della funzione educativa, provvede al suo scioglimento, nominando un
commissario straordinario che resta in carica fino alla costituzione del
nuovo consiglio.
Art. 4 - Composizione
del consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione è
composto da un numero non superiore a undici membri, ivi compreso il
dirigente scolastico, che ne è membro di diritto. Nella composizione del
consiglio deve essere assicurata una rappresentanza dei docenti, dei
genitori e, negli istituti di istruzione secondaria superiore, degli
studenti. Ne fanno parte altresì un rappresentante dell'ente tenuto per
legge alla fornitura dei locali della scuola, e, in numero non superiore a
tre esperti in ambito educativo, tecnico o gestionale.
2. Le modalità di costituzione delle rappresentanze dei docenti dei
genitori e degli studenti sono stabilite dal regolamento di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera a).
3. Il consiglio di amministrazione è presieduto dal dirigente scolastico,
il quale lo convoca e fissa l'ordine del giorno. Il consiglio di riunisce
altresì su richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti.
4. Partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione, senza
diritto di voto per le delibere riguardanti il bilancio, il direttore dei
servizi generali e amministrativi, che svolge le funzioni di segretario
del Consiglio.
Art. 5 - Collegio dei
docenti
1. Il collegio dei docenti ha compiti di
indirizzo, programmazione coordinamento e monitoraggio delle attività
didattiche ed educative. Esso provvede, in particolare, alla elaborazione
del piano dell'offerta formativa.
2. Il collegio dei docenti si articola in dipartimenti disciplinari
secondo modalità stabilite dal regolamento di istituto di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera d), nonchè in altre forme organizzative,
quali commissioni, gruppi di lavoro e di progetto ritenute idonee allo
svolgimento dei propri compiti, definite dal collegio stesso.
3. Il collegio è presieduto e convocato dal dirigente scolastico, che
stabilisce l'ordine del giorno dei lavori.
1. Il collegio dei
docenti ha compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento e
monitoraggio delle attività didattiche ed educative. Esso provvede, in
particolare, alla elaborazione del piano dell’offerta formativa.
2. Il collegio dei docenti si articola in dipartimenti disciplinari e può
anche istituire ulteriori commissioni, gruppi di lavoro e di progetto
ritenute idonee allo svolgimento dei propri compiti, definite dal collegio
stesso. Tale organizzazione interna è recepita dal regolamento
d’istituto di cui all’art. 3, comma 1.
3. Il collegio è presieduto e convocato dal dirigente scolastico, che
stabilisce l’ordine del giorno dei lavori.
Art. 6 - Valutazione
collegiale degli alunni
1. I docenti, nell'esercizio della
propria responsabilità professionale, valutano in sede collegiale gli
alunni, periodicamente ed alla fine dell'anno scolastico, secondo modalità
organizzative coerenti con i percorsi formativi degli alunni stessi
indicate dal regolamento di istituto.
Art. 7 - Nuclei di
valutazione di istituto
1. Ciascuna istituzione scolastica
costituisce, anche in raccordo con il servizio nazionale di valutazione,
un nucleo di valutazione del funzionamento della scuola e della qualità
complessiva del servizio scolastico, composto in prevalenza da esperti nel
campo della valutazione, secondo modalità definite con il regolamento di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera d).
Art. 8 - Partecipazione
e diritti degli studenti e delle famiglie
1. Le istituzioni scolastiche,
nell'ambito dell'autonomia organizzativa e didattica riconosciute dalla
legge, valorizzano la partecipazione alle attività della scuola
degli studenti e delle famiglie, di cui garantiscono i diritti di riunione
e di associazione.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, ultimo periodo il
regolamento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) stabilisce le altre
forme di partecipazione dei genitori e degli studenti, anche attraverso la
costituzione di commissioni, comitati e consigli. Si applica anche ai
genitori quanto previsto per gli studenti, dall'articolo 2, commi 9 e 10,
del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.
ART.9 - Abrogazioni
1. Sono abrogate le
disposizioni di cui alla Parte I, Titolo I, Capi I, V, VI, VII del Testo
Unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297
incompatibili con la presente legge.
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