IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Emana il seguente decreto legislativo
... OMISSIS ...
CAPO III - Istruzione
scolastica
Art. 135 - Oggetto
1. Il presente Capo ha come oggetto la programmazione e la gestione amministrativa del
servizio scolastico, fatto salvo il trasferimento di compiti alle istituzioni scolastiche
previsto dall'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Art. 136 - Definizioni
1. Agli effetti del presente decreto legislativo, per programmazione e gestione
amministrativa del servizio scolastico si intende l'insieme delle funzioni e dei compiti
volti a consentire la concreta e continua erogazione del servizio di istruzione.
2. Tra le funzioni e i compiti di cui al comma 1 sono comprese, tra l'altro:
- La programmazione della rete scolastica;
- L'attività di provvista delle risorse finanziarie e di
personale;
- L'autorizzazione, il controllo e la vigilanza relativi ai
vari soggetti ed organismi, pubblici e privati, operanti nel settore;
- La rilevazione delle disfunzioni e dei bisogni,
strumentali e finali, sulla base dell'esperienza quotidiana del concreto funzionamento del
servizio, le correlate iniziative di segnalazione e di proposta;
- L'adozione, nel quadro dell'organizzazione generale ed in
attuazione degli obiettivi determinati dalle autorità preposte al governo del servizio,
di tutte le misure di organizzazione amministrativa necessarie per il suo migliore
andamento.
Art. 137 - Competenze dello Stato
1. Restano allo Stato, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a) della legge 15 marzo
1997, n. 59, i compiti e le funzioni concernenti i criteri e i parametri per
l'organizzazione della rete scolastica, previo parere della Conferenza unificata, le
funzioni di valutazione del sistema scolastico, le funzioni relative alla determinazione e
all'assegnazione delle risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato e del
personale alle istituzioni scolastiche, le funzioni di cui all'articolo 138, comma 3, del
presente decreto legislativo
2. Restano altresì allo Stato i compiti e le funzioni amministrative relativi alle scuole
militari ed ai corsi scolastici organizzati, con il patrocinio dello Stato, nell'ambito
delle attività attinenti alla difesa e alla sicurezza pubblica, nonché i provvedimenti
relativi agli organismi scolastici istituiti da soggetti extracomunitari, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389.
Art. 138 - Deleghe alle Regioni
1. Ai sensi dell'articolo 118, comma 2, della Costituzione, sono delegate alle Regioni le
seguenti funzioni amministrative:
- La programmazione dell'offerta formativa integrata tra
istruzione e formazione professionale;
- La programmazione, sul piano regionale, nei limiti delle
disponibilità di risorse umane e finanziarie; della rete scolastica, sulla base dei piani
provinciali, assicurando il coordinamento con la programmazione di cui alla lettera a);
- La suddivisione, sulla base anche delle proposte degli
Enti locali interessati, del territorio regionale in ambiti funzionali al miglioramento
dell'offerta formativa;
- La determinazione del calendario scolastico;
- I contributi alle scuole non statali;
- Le iniziative e le attività di promozione relative
all'ambito delle funzioni conferite.
2. La delega delle funzioni di cui al comma
1 opera dal secondo anno scolastico immediatamente successivo alla data di entrata in
vigore del regolamento di riordino delle strutture dell'Amministrazione centrale e
periferica, di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
3. Le deleghe di cui al presente articolo non riguardano le funzioni relative ai
Conservatori di musica, alle Accademie di belle arti, agli Istituti superiori per le
industrie artistiche, all'Accademia nazionale d'arte drammatica, all'Accademia nazionale
di danza, nonché alle scuole ed alle istituzioni culturali straniere in Italia.
Art. 139 - Trasferimenti alle Province ed
ai Comuni
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 137 del presente decreto legislativo, ai sensi
dell'articolo 128 della Costituzione sono attribuiti alle Province, in relazione
all'istruzione secondaria superiore, e ai Comuni, in relazione agli altri gradi inferiori
di scuola, i compiti e le funzioni concernenti:
- L'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la
soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione;
- La redazione dei piani di organizzazione della rete delle
istituzioni scolastiche;
- I servizi di supporto organizzativo del servizio di
istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio;
- Il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle
attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche;
- La sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti;
- Le iniziative e le attività di promozione relative
all'ambito delle funzioni conferite;
- La costituzione, i controlli e la vigilanza, ivi compreso
lo scioglimento, sugli organi collegiali scolastici a livello territoriale.
2. I Comuni, anche in collaborazione con le
comunità montane e le Province, ciascuno in relazione ai gradi di istruzione di propria
competenza, esercitano, anche d'intesa con le istituzioni scolastiche, iniziative relative
a:
- Educazione degli adulti;
- Interventi integrati di orientamento scolastico e
professionale;
- Azioni tese a realizzare le pari opportunità di
istruzione;
- Azioni di supporto tese a promuovere e sostenere la
coerenza e la continuità in verticale e orizzontale tra i diversi gradi e ordini di
scuola;
- Interventi perequativi;
- Interventi integrati di prevenzione della dispersione
scolastica e di educazione alla salute.
3. La risoluzione dei conflitti di
competenze è conferita alle Province, ad eccezione dei conflitti tra istituzioni della
scuola materna e primaria, la cui risoluzione è conferita ai Comuni.
CAPO IV - Formazione
professionale
Art. 140 - Oggetto
1. Il presente Capo ha come oggetto le funzioni e i compiti amministrativi in materia di
«formazione professionale», ad esclusione di quelli concernenti la formazione
professionale di carattere settoriale oggetto di apposita regolamentazione in attuazione
dell'articolo 12, comma 1, lettere s) e t), della legge 15 marzo 1997, n. 59, anche in
raccordo con quanto previsto dalla legge 24 giugno 1997, n. 196 e dal decreto legislativo
23 dicembre 1997, n. 469.
Art. 141 - Definizioni
1. Agli effetti del presente decreto legislativo per «formazione professionale» si
intende il complesso degli interventi volti al primo inserimento, compresa la formazione
tecnico professionale superiore, al perfezionamento, alla riqualificazione e
all'orientamento professionali, ossia con una valenza prevalentemente operativa, per
qualsiasi attività di lavoro e per qualsiasi finalità, compresa la formazione impartita
dagli istituti professionali, nel cui ambito non funzionano corsi di studio di durata
quinquennale per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore, la
formazione continua, permanente e ricorrente e quella conseguente a riconversione di
attività produttive. Detti interventi riguardano tutte le attività formative volte al
conseguimento di una qualifica, di un diploma di qualifica superiore o di un credito
formativo, anche in situazioni di alternanza formazione-lavoro. Tali interventi non
consentono il conseguimento di un titolo di studio o di diploma di istruzione secondaria
superiore, universitaria o post-universitaria se non nei casi e con i presupposti previsti
dalla legislazione dello Stato o comunitaria, ma sono comunque certificabili ai fini del
conseguimento di tali titoli.
2. Agli stessi effetti rientra, fra le funzioni inerenti la materia, la vigilanza
sull'attività privata di formazione professionale.
3. Sempre ai medesimi effetti l'«istruzione artigiana e professionale» si identifica con
la «formazione professionale».
4. Gli istituti professionali che devono essere trasferiti alle Regioni sulla base di
quanto previsto al comma 1 del presente articolo ed a norma dell'articolo 144, sono
individuati con le procedure di cui al medesimo articolo 144, comma 2
Art. 142 - Competenze dello Stato
1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a) della legge 15 marzo 1997, n. 59 sono
conservati allo Stato le funzioni e i compiti amministrativi inerenti a:
- I rapporti internazionali e il coordinamento dei rapporti
con l'Unione Europea in materia di formazione professionale, nonché gli interventi
preordinati ad assicurare l'esecuzione a livello nazionale degli obblighi contratti nella
stessa materia a livello internazionale o delle Comunità;
- L'indirizzo e il coordinamento e le connesse attività
strumentali di acquisizione ed elaborazione di dati e informazioni, utilizzando a tal fine
anche il Sistema Informativo Lavoro previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 23
dicembre 1997, n. 469;
- L'individuazione degli standard delle qualifiche
professionali, ivi compresa la formazione tecnica superiore, e dei crediti formativi e
delle loro modalità di certificazione, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 17
della legge 24 giugno 1997, n. 196;
- La definizione dei requisiti minimi per l'accreditamento
delle strutture che gestiscono la formazione professionale;
- Le funzioni statali previste dalla legge 24 giugno 1997,
n. 196, in materia di apprendistato, tirocini, formazione continua, contratti di
formazione-lavoro;
- Le funzioni statali previste dal decreto legge 20 maggio
1993, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, in
particolare per quanto concerne la formazione continua, l'analisi dei fabbisogni formativi
e tutto quanto connesso alla ripartizione e gestione del Fondo per l'occupazione;
- Il finanziamento delle attività formative del personale
da utilizzare in programmi nazionali d'assistenza tecnica e cooperativa con i Paesi in via
di sviluppo;
- L'istituzione e il finanziamento delle iniziative di
formazione professionale dei lavoratori italiani all'estero;
- L'istituzione e l'autorizzazione di attività formative
idonee per il conseguimento di un titolo di studio o diploma di istruzione secondaria
superiore, universitaria o post-universitaria, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della
legge 21 dicembre 1978, n. 845, e in particolare dei corsi integrativi di cui all'articolo
191, comma 6, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
- La formazione professionale svolta dalle Forze armate e
dai Corpi dello Stato militarmente organizzati e, in genere, dalle Amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, a favore dei propri dipendenti.
2. In ordine alle competenze mantenute in
capo allo Stato dal comma 1 del presente articolo, ad esclusione della lettera l), la
Conferenza Stato-Regioni esercita funzioni di parere obbligatorio e di proposta. Sono
svolti altresì dallo Stato, d'intesa con la Conferenza stessa, i seguenti compiti e
funzioni:
- La definizione degli obiettivi generali del sistema
complessivo della formazione professionale, in accordo con le politiche comunitarie;
- La definizione dei criteri e parametri per la valutazione
quanti-qualitativa dello stesso sistema e della sua coerenza rispetto agli obiettivi di
cui alla lettera a);
- L'approvazione e presentazione al Parlamento di una
relazione annuale sullo stato e sulle prospettive dell'attività di formazione
professionale sulla base di quelle formulate dalle Regioni con il supporto dell'Isfol;
- La definizione, in sede di Conferenza unificata, ai sensi
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dei programmi operativi multiregionali di
formazione professionale di rilevanza strategica per lo sviluppo del Paese.
3. Permangono immutati i compiti e le
funzioni esercitati dallo Stato in ordine agli istituti professionali di cui al regio
decreto 29 agosto 1941, n. 1449, e di cui agli articoli da 64 a 66 e da 68 a 71 del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
Art. 143 - Conferimenti alle Regioni1.
Sono conferiti alle Regioni secondo le modalità e le regole fissate dall'articolo 145,
tutte le funzioni e i compiti amministrativi nella materia «formazione professionale»,
salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato dall'articolo 142. Spetta alla Conferenza
Stato-Regioni la definizione degli interventi di armonizzazione tra obiettivi nazionali e
regionali del sistema.
2. Al fine di assicurare l'integrazione tra politiche formative e politiche del lavoro la
Regione attribuisce, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera i) della legge 8 giugno 1990,
n. 142, di norma alle Province le funzioni ad essa trasferite in materia di formazione
professionale.
Art. 144 - Trasferimenti alle Regioni
1. Sono trasferiti, in particolare, alle Regioni, ai sensi dell'articolo 118, comma 1
della Costituzione:
- La formazione e l'aggiornamento del personale impiegato
nelle iniziative di formazione professionale;
- Le funzioni e i compiti attualmente svolti dagli organi
centrali e periferici del Ministero della Pubblica Istruzione nei confronti degli istituti
professionali, trasferiti ai sensi del comma 2 del presente articolo, ivi compresi quelli
concernenti l'istituzione, la vigilanza, l'indirizzo e il finanziamento, limitatamente
alle iniziative finalizzate al rilascio di qualifica professionale e non al conseguimento
del diploma.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro per la Pubblica Istruzione, d'intesa con la
Conferenza Stato-Regioni, da emanare entro sei mesi dall'approvazione del presente decreto
legislativo, sono individuati e trasferiti alle Regioni gli istituti professionali di cui
all'art. 141.
3. I trasferimenti hanno effetto dal secondo anno scolastico successivo alla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo, con la salvaguardia della prosecuzione
degli studi degli alunni già iscritti nell'anno precedente.
4. Per effetto dei trasferimenti di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo,
gli istituti professionali assumono la qualifica di Enti regionali. Ad essi si estende il
regime di autonomia funzionale spettante alle istituzioni scolastiche statali anche ai
sensi degli articoli 21 e seguenti della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Art. 145 - Modalità per il trasferimento
di beni risorse e personale
1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b) ed e), e dell'articolo 7, commi 1 e 2,
della legge 15 marzo 1997, n. 59, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il
Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica e, rispettivamente, il
Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale ed il Ministro della Pubblica Istruzione,
provvede con propri decreti a trasferire dal Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale, a seguito dell'attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e dal
Ministero della Pubblica Istruzione alle Regioni beni, risorse finanziarie, strumentali e
organizzative, e personale nel rispetto dei seguenti criteri:
- I beni e le risorse da trasferire sono individuati in
rapporto alle funzioni e ai compiti in precedenza svolti dal Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale e dal Ministero della Pubblica Istruzione, e trasferiti dal presente
decreto legislativo;
- Il personale dirigenziale, docente e amministrativo,
tecnico ed ausiliario degli istituti professionali di cui all'articolo 144 è trasferito
alle Regioni.2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato entro diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo ed ha effetto con l'entrata in vigore
del regolamento di cui all'articolo 146.
Art. 146 - Riordino di strutture
1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), e dell'articolo 7, comma 3, della legge
15 marzo 1997, n. 59, entro novanta giorni dall'adozione del decreto di cui all'articolo
145 del presente decreto legislativo, si provvede con regolamento, da emanarsi in base
all'articolo 17, comma 4/bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, al riordino delle strutture ministeriali interessate dai conferimenti
disposti dal presente Capo
Art. 147 - Abrogazione di disposizioni
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:a) l'articolo 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10;b) gli articoli 35 e 40 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; c) l'articolo 2, comma 1, e l'articolo 18 della legge
21 dicembre 1978, n. 845. |