IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli artt. 76 e 87 della Costituzione;
Vista la L. 15.3.97, n. 59;
Visto l'art. 14 della L. 23.12.88, n. 400;
Viste la risoluzione Doc. XXIV, n. 6 della Commissione Istruzione del Senato della
Repubblica e le risoluzioni n. 7-00433 e n.7-00437 della Commissione Cultura, Scienza e
Istruzione della Camera dei Deputati, approvate il 26.2.98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 27.02.98;
Sulla proposta del Ministro della pubblica
istruzione EMANA il seguente decreto legislativo Articolo 1 Dopo l'articolo 25 del decreto
legislativo 3.2.93, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti i
seguenti articoli:
"25-bis (Dirigenti delle
istituzioni scolastiche)
- Nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica è
istituita la qualifica dirigenziale per i capi di istituto preposti alle istituzioni
scolastiche ed educative alle quali è stata attribuita personalità giuridica ed
autonomia a norma dell'art. 21 della L.15.3.97, n. 59. I dirigenti scolastici sono
inquadrati in ruoli di dimensione regionale e rispondono, agli effetti dell'art. 20, in
ordine ai risultati, che sono valutati tenuto conto della specificità delle funzioni e
sulla base delle verifiche effettuate da un nucleo di valutazione istituito presso
l'amministrazione scolastica regionale, presieduto da un dirigente e composto da esperti
anche non appartenenti all'amministrazione stessa.
- Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria
dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle
risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle
competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi
poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In
particolare il dirigente scolastico organizza l'attività scolastica secondo criteri di
efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali.
- Nell'esercizio delle competenze di cui al comma 2 il
dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi
formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed
economiche del territorio, per l'esercizio della libertà di insegnamento, intesa anche
come libertà di ricerca e innovazione metodologico-didattica, per l'esercizio della
libertà di scelta educativa delle famiglie e per l'attuazione del diritto
all'apprendimento da parte degli alunni.
- Nell'ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni
scolastiche, spetta al dirigente l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e
del personale.
- Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e
amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono
essere delegati specifici compiti, ed è coadiuvato dal responsabile amministrativo, che
sovrintende, con autonomia operativa, nell'ambito delle direttive di massima impartite e
degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali
dell'istituzione scolastica, coordinando il relativo personale.
- Il dirigente presenta periodicamente al consiglio di
circolo o al consiglio di istituto motivata relazione sulla direzione e il coordinamento
dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa al fine di garantire la più
ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi
della istituzione scolastica.
25-ter (Inquadramento nei ruoli
regionali dei dirigenti scolastici dei capi d'istituto in servizio)
- I capi di istituto con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, ivi compresi i rettori e i vicerettori dei convitti nazionali, le
direttrici e vice direttrici degli educandati, assumono la qualifica di dirigente, previa
frequenza di appositi corsi di formazione, all'atto della preposizione alle istituzioni
scolastiche dotate di autonomia e della personalità giuridica a norma dell'art. 21 della
L.15.3.97, n. 59, salvaguardando, per quanto possibile, la titolarità della sede di
servizio.
- Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio
decreto, definisce gli obiettivi, i contenuti e la durata della formazione; determina le
modalità di partecipazione ai diversi moduli formativi e delle connesse verifiche;
definisce i criteri di valutazione e di certificazione della qualità di ciascun corso;
individua gli organi dell'amministrazione scolastica responsabili dell'articolazione e del
coordinamento dei corsi sul territorio, definendone i criteri; stabilisce le modalità di
svolgimento dei corsi con il loro affidamento ad università, agenzie specializzate ed
enti pubblici e privati anche tra loro associati o consorziati.
- La direzione dei conservatori di musica, delle accademie
di belle arti, degli istituti superiori per le industrie artistiche e delle accademie
nazionali di arte drammatica e di danza, è equiparata alla dirigenza dei capi d'istituto.
Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono disciplinate le modalità di
designazione e di conferimento e la durata dell'incarico, facendo salve le posizioni degli
attuali direttori di ruolo.
- Contestualmente all'attribuzione della qualifica
dirigenziale ai vicerettori dei convitti nazionali e alle vicedirettrici degli educandati
sono soppressi i corrispondenti posti. Alla conclusione delle operazioni sono soppressi i
relativi ruoli.
- I capi d'istituto che rivestano l'incarico di ministro o
sottosegretario di Stato, ovvero siano in aspettativa per mandato parlamentare o
amministrativo o siano in esonero sindacale, distaccati, comandati, utilizzati o collocati
fuori ruolo possono assolvere all'obbligo di formazione mediante la frequenza di appositi
moduli nell'ambito della formazione prevista dal presente articolo, ovvero della
formazione di cui all'art. 28 bis. In tale ultimo caso l'inquadramento decorre ai fini
giuridici dalla prima applicazione degli inquadramenti di cui al comma 1 ed ai fini
economici dalla data di assegnazione ad una istituzione scolastica autonoma.
Art. 28 bis (Reclutamento dei
dirigenti scolastici)
- Il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza
mediante corso concorso selettivo di formazione, indetto con decreto del Ministro della
pubblica istruzione, svolto in sede regionale con cadenza periodica, comprensivo di moduli
di formazione comune e di moduli di formazione specifica per la scuola elementare e media,
per la scuola secondaria superiore e per gli istituti educativi. Al corso concorso è
ammesso il personale docente ed educativo delle istituzioni statali che abbia maturato,
dopo la nomina in ruolo, un servizio effettivamente prestato di almeno sette anni con
possesso di laurea, nei rispettivi settori formativi, fatto salvo quanto previsto al comma
4.
- Il numero di posti messi a concorso in sede regionale
rispettivamente per la scuola elementare e media, per la scuola secondaria superiore e per
le istituzioni educative è calcolato sommando i posti già vacanti e disponibili per la
nomina in ruolo alla data della sua indizione, residuati dopo gli inquadramenti di cui
all'art. 25 ter, ovvero dopo la nomina di tutti i vincitori del precedente concorso, e i
posti che si libereranno nel corso del triennio successivo per collocamento a riposo per
limiti di età, maggiorati della percentuale media triennale di cessazioni dal servizio
per altri motivi e di un'ulteriore percentuale del 25%, tenendo conto dei posti da
riservare alla mobilità.
- Il corso concorso si articola in una selezione per titoli,
in un concorso di ammissione, in un periodo di formazione e in un esame finale. Al
concorso di ammissione accedono coloro che superano la selezione per titoli disciplinata
dal bando di concorso e, limitatamente al primo corso concorso, coloro che hanno
effettivamente ricoperto per almeno un triennio la funzione di preside incaricato.
Sono ammessi al periodo di formazione i candidati utilmente inseriti nella graduatoria del
concorso di ammissione entro il limite del numero dei posti messi a concorso a norma del
comma 2 rispettivamente per la scuola elementare e media, per la scuola secondaria
superiore e per le istituzioni educative, maggiorati del 10%.
- Il periodo di formazione, di durata non inferiore a quello
previsto dal decreto di cui all'art. 25 ter, comma 2, comprende periodi di tirocinio ed
esperienze presso enti e istituzioni; il numero dei moduli di formazione comune e
specifica, i contenuti, la durata e le modalità di svolgimento sono disciplinati con
decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa col Ministro della funzione
pubblica, che individua anche i soggetti abilitati a realizzare la formazione. Con lo
stesso decreto sono disciplinati i requisiti e i limiti di partecipazione al corso
concorso per posti non coerenti con la tipologia del servizio prestato.
- In esito all'esame finale sono dichiarati vincitori coloro
che l'hanno superato, in numero non superiore ai posti messi a concorso, rispettivamente
per la scuola elementare e media, per la scuola secondaria superiore e per le istituzioni
educative. Nel primo corso concorso bandito dopo l'avvio delle procedure d'inquadramento
di cui all'art. 25 ter il 40% dei posti messi a concorso è riservato al personale in
possesso dei requisiti di servizio come preside incaricato indicati al comma 3. I
vincitori sono assunti in ruolo nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili,
nell'ordine delle graduatorie definitive. In caso di rifiuto della nomina sono depennati
dalla graduatoria. L'assegnazione della sede è disposta sulla base dei principi del
presente decreto legislativo, tenuto conto delle specifiche esperienze professionali. I
vincitori in attesa di nomina continuano a svolgere l'attività docente. Essi possono
essere temporaneamente utilizzati, per la sostituzione dei dirigenti assenti per almeno
tre mesi. Dall'anno scolastico successivo alla data di approvazione della prima
graduatoria non sono più conferiti incarichi di presidenza.
- Alla frequenza dei moduli di formazione specifica sono
ammessi, nel limite del contingente stabilito in sede di contrattazione collettiva, anche
i dirigenti che facciano domanda di mobilità professionale tra i diversi settori.
L'accoglimento della domanda è subordinato all'esito positivo dell'esame finale relativo
ai moduli frequentati.
- Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto col Ministro per la funzione
pubblica sono definiti i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni
esaminatrici.
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