ALLEGATO I
DOCUMENTAZIONE TECNICA ALLEGATA AL PARERE DI CONFORMITA' SUI PROGETTI
La documentazione progettuale di
prevenzione incendi attiene alle caratteristiche di sicurezza antincendio dell'attivita'
elencate nel decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, e successive modifiche ed
integrazioni, e consente di accertare la loro rispondenza alle vigenti norme o, in
mancanza, ai criteri di prevenzione incendi e in particolare comprende: scheda informativa
generale; relazione tecnica; elaborati grafici.
A - DOCUMENTAZIONE RELATIVA AD
ATTIVITA' NON REGOLATE DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI ANTINCENDIO.
A.1. SCHEDA INFORMATIVA GENERALE.
La scheda informativa generale comprende:
a) informazioni generali sull'attivita' e sulle eventuali attivita' secondarie soggette a
controllo di prevenzione incendi;
b) indicazioni del tipo di intervento in progetto: nuovo insediamento o modifica,
ampliamento o ristrutturazione di attivita' esistente.
A.2. RELAZIONE TECNICA.
La relazione tecnica evidenzia l'osservanza dei criteri generali di sicurezza antincendio,
tramite l'individuazione dei pericoli di incendio, la valutazione dei rischi connessi e la
descrizione delle misure di prevenzione e protezione antincendio da attuare per ridurre i
rischi.
A.2.1. Individuazione dei pericoli
di incendio.
La prima parte della relazione contiene l'indicazione di elementi che permettono di
individuare i pericoli presenti nell'attivita', quali ad esempio: destinazione d'uso
(generale e particolare); sostanze pericolose e loro modalita' di stoccaggio; carico di
incendio nei vari compartimenti; impianti di processo; lavorazioni; macchine,
apparecchiature ed attrezzi; movimentazioni interne; impianti tecnologici di servizio;
aree a rischio specifico.
A.2.2. Descrizione delle condizioni ambientali.
La seconda parte della relazione contiene la descrizione delle condizioni ambientali nelle
quali i pericoli sono inseriti, al fine di consentire la valutazione del rischio connesso
ai pericoli individuati, quali ad esempio: condizioni di accessibilita' e viabilita'; lay
out aziendale (distanziamenti, separazioni, isolamento); caratteristiche degli edifici
(tipologia edilizia, geometria, volumetria, superfici, altezza, piani interrati,
articolazione planovolumentrica, compartimentazione, ecc.); aerazione (ventilazione);
affollamento degli ambienti, con particolare riferimento alla presenza di persone con
ridotte od impedite capacita motorie o sensoriali; vie di esodo.
A.2.3. Valutazione qualitativa del rischio.
La terza parte della relazione contiene la valutazione qualitativa del livello di rischio,
l'indicazione degli obiettivi di sicurezza assunti e l'indicazione delle azioni messe in
atto per perseguirli.
A.2.4. Compensazione del rischio incendio (strategia antincendio).
La quarta parte della relazione tecnica contiene la descrizione dei provvedimenti da
adottare nei confronti dei pericoli, delle condizioni ambientali, e la descrizione delle
misure preventive e protettive assunte, con particolare riguardo al comportamento al fuoco
delle strutture e dei materiali ed ai presidi antincendio, avendo riguardo alle norme
tecniche di prodotto prese a riferimento.
A.2.5. Gestione dell'emergenza.
Nell'ultima parte della relazione sono indicati, in via generale, gli elementi strategici
della pianificazione dell'emergenza che dimostrino la perseguibilita' dell'obiettivo della
mitigazione del rischio residuo attraverso una efficiente organizzazione e gestione
aziendale.
A.3. ELABORATI GRAFICI.
Gli elaborati grafici, preferibilmente nei formati non superiori ad A2 e piegati in A4,
comprendono:
a) planimetria generale in scala (da 1:2000 a 1:200), a seconda delle dimensioni
dell'insediamento, dalle quali risultino: l'ubicazione delle attivita'; le condizioni di
accessibilita' all'area e di viabilita' al contorno, gli accessi pedonali e carrabili; le
distanze di sicurezza esterne; le risorse idriche della zona (idranti esterni, pozzi,
corsi d'acqua, acquedotti e similari); gli impianti tecnologici esterni (cabine
elettriche, elettrodotti, rete gas, impianti di distribuzione gas tecnici); l'ubicazione
degli organi di manovra degli impianti di protezione antincendio e dei blocchi di
emergenza degli impianti tecnologici; quanto altro ritenuto utile per una descrizione
complessiva delle attivita' ai fini antincendio, del contesto territoriale in cui
l'attivita' si inserisce ed ogni altro utile riferimento per le squadre di soccorso in
caso di intervento;
b) piante in scala da 1:50 a 1:200, a seconda della dimensione dell'edificio o locale
dell'attivita', relative a ciascun piano, recanti l'indicazione degli elementi
caratterizzanti il rischio di incendio e le misure di sicurezza riportate nella relazione
tecnica: la destinazione d'uso ai fini antincendio di ogni locale con indicazione dei
macchinari ed impianti esistenti; l'indicazione delle uscite, con il verso di apertura
delle porte, i corridoi, i vani scala, gli ascensori; le attrezzature mobili di estinzione
e gli impianti di protezione antincendio, se previsti; l'illuminazione di sicurezza;
c) sezioni ed eventuali prospetti degli edifici in scala adeguata, tavole relative ad
impianti e macchinari di particolare importanza ai fini della sicurezza antincendio.
B - DOCUMENTAZIONE RELATIVA AD
ATTIVITA' REGOLATA DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI ANTINCENDI.
B.1. SCHEDA INFORMATIVA GENERALE.
La scheda informativa generale, per ogni attivita' soggetta al controllo, indica i
medesimi elementi richiesti al punto
B.2. RELAZIONE TECNICA.
La relazione tecnica puo' limitarsi a dimostrare l'osservanza delle specifiche
disposizioni tecniche di prevenzione incendi.
B.3. ELABORATI GRAFICI.
Gli elaborati grafici comprendono i medesimi elementi richiesti al punto
C - AMPLIAMENTI O MODIFICHE DI
ATTIVITA' ESISTENTI.
Qualora il progetto riguardi un
ampliamento, una modifica o una ristrutturazione di una parte dell'attivita' , gli
elaborati relativi alla scheda informativa ed alla planimetria generale devono riguardare
l'intero complesso, mentre gli altri elaborati possono essere limitati alla parte oggetto
degli interventi stessi. |
ALLEGATO II
DOCUMENTAZIONE TECNICA ALLEGATA ALLE DOMANDE DI SOPRALLUOGO
La documentazione tecnica e' atta a
comprovare la conformita' delle opere alla normativa vigente ed e' riferita a: a)
strutture; b) finiture; c) impianti; d) attrezzature e componenti di impianti con
specifica funzione ai fini della sicurezza antincendi, secondo quanto di seguito
specificato.
1 - ELEMENTI STRUTTURALI PORTANTI E/O
SEPARANTI CLASSIFICATI AI FINI DELLA RESISTENZA AL FUOCO (CON ESCLUSIONE DELLE PORTE E
DEGLI ELEMENTI DI CHIUSURA).
1.1. La documentazione e' costituita da:
a) certificazione di resistenza al fuoco dell'elemento. Poiche' la valutazione della
classe di resistenza al fuoco puo' essere di tipo sperimentale, analitico o tabellare, la
relativa certificazione e': a firma del direttore del laboratorio, per la valutazione di
tipo sperimentale; a firma di professionista iscritto negli elenchi del Ministero
dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818, per la valutazione analitica; a
firma di professionista, per la valutazione di tipo tabellare. In tutti i casi in cui il
metodo di verifica non consenta di certificare anche i requisiti di resistenza (R), di
tenuta (E) e di isolamento (I) dell'elemento, e' allegata una valutazione a firma di
professionista iscritto negli elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 7
dicembre 1984, n. 818, relativa a tali requisiti;
b) dichiarazione di corrispondenza dell'elemento in opera, compreso l'eventuale
rivestimento protettivo, con quello certificato. Tale dichiarazione e' redatta: da
qualsiasi professionista, quando il grado di resistenza al fuoco sia fornito da tabella;
da professionista iscritto negli elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 7
dicembre 1984, n. 818, negli altri casi. Nel caso di elementi protetti con rivestimenti
(vernici intumescenti, intonaci o lastre), in mancanza di apposita procedura di verifica
della corretta posa in opera, il professionista potra' avvalersi di una dichiarazione a
firma dell'installatore che riporti le modalita' applicative utilizzate e garantisca sulla
loro corrispondenza con quelle fornite dal produttore del rivestimento (p.e. pulizia e
sabbiatura del supporto, tipo e quantitativo di protettivo, ciclo di applicazione,
modalita' di giunzione delle lastre, ecc.).
La dichiarazione di corrispondenza in questo caso riguarda le caratteristiche strutturali
dell'elemento e la sussistenza, nella situazione reale, delle ipotesi di base adottate per
la verifica (p.e. condizioni di sollecitazione, di applicazione dei protettivi, di
isolamento termico delle facce non esposte all'incendio).
1.2. I rapporti di prova e le relazioni di calcolo (in forma integrale o sintetica)
relativi agli elementi di cui al presente punto, acquisiti dal titolare in allegato alle
relative certificazioni, sono trattenuti dal titolare stesso e tenuti a disposizione del
Comando per eventuali controlli. A tale scopo, per relazione sintetica si intende un
elaborato che descriva l'elemento, le ipotesi di base adottate per il calcolo e ogni altro
dato necessario e sufficiente per la eventuale riproducibilita' della verifica analitica.
2 - MATERIALI CLASSIFICATI AI FINI DELLA
REAZIONE AL FUOCO E PORTE ED ALTRI ELEMENTI DI CHIUSURA CLASSIFICATI AI FINI DELLA
RESISTENZA AL FUOCO.
2.1. La documentazione e' costituita da
una dichiarazione di corretta posa in opera a firma dell'installatore, da cui si evincano
tipologia, dati commerciali di identificazione e ubicazione dei materiali o dei prodotti,
e alla quale sono allegate le dichiarazioni di conformita' del materiale o del prodotto da
parte del fornitore e le copie dell'omologazione del prototipo prevista dalla vigente
normativa.
2.2. I rapporti di prova relativi ai prodotti di cui al presente punto, per i quali non
sia prevista l'omologazione del prototipo, acquisiti dal titolare in allegato alle
relative certificazioni, sono trattenuti dal titolare stesso, purche' siano tenuti a
disposizione del Comando per eventuali controlli.
3 - IMPIANTI.
3.1. Impianti rilevanti ai fini della
sicurezza antincendi, ricadenti nel campo di applicazione della legge n. 46 del 1990.
a) Sono considerati rilevanti ai fini della sicurezza antincendi gli impianti: di
produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica; di
protezione contro le scariche atmosferiche; di trasporto e utilizzazione di gas allo stato
liquido e aeriforme; di protezione antincendio.
b) La documentazione da allegare alla domanda di sopralluogo e' la dichiarazione di
conformita' prevista dall'art. 9 della legge n. 46 del 1990. Il progetto e gli allegati
obbligatori sono tenuti a disposizione per eventuali controlli. In tale dichiarazione e'
specificato anche il rispetto degli obblighi previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica 15 novembre 1996, n. 661, per quanto riguarda la marcatura CE di apparecchi a
gas e l'attestato di conformita' dei dispositivi installati separatamente, e del decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 626, per quanto riguarda la marcatura CE delle
apparecchiature elettriche.
3.2. Impianti di protezione antincendio e di protezione contro le scariche atmosferiche
non ricadenti nel campo di applicazione della legge n. 46 del 1990.
a) Sono impianti di protezione antincendio gli impianti: per l'estinzione degli incendi;
per l'evacuazione del fumo e del calore; di rivelazione e segnalazione d'incendio.
b) La documentazione e' costituita da una dichiarazione di corretta installazione e
funzionamento da parte dell'installatore, corredata di progetto, riferito alle eventuali
norme di prodotto e/o agli eventuali requisiti prestazionali previsti da disposizioni
vigenti o da prescrizioni del Comando provinciale VV.F., a firma di professionista. In
assenza di tale progetto, dovra' essere presentata una certificazione (completa di
documentazione tecnica illustrativa) a firma di professionista iscritto negli elenchi di
cui alla legge n. 818 del 1984 relativa agli stessi aspetti.
3.3. Impianti di utilizzazione, trasporto e distribuzione di fluidi infiammabili,
combustibili o comburenti non ricadenti nel campo di applicazione della legge n. 46 del
1990.
La documentazione e' costituita dalla dichiarazione di conformita' a firma
dell'installatore ed e' corredata da uno specifico progetto e da eventuali allegati
obbligatori. Nella dichiarazione e' specificato, se pertinente, anche il rispetto degli
obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661,
per quanto riguarda la marcatura CE di apparecchi a gas e l'attestato di conformita' dei
dispositivi installati separatamente.
4 - ATTREZZATURE E COMPONENTI DI IMPIANTI
CON SPECIFICA FUNZIONE AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO.
La documentazione e' costituita da una dichiarazione di corretta installazione a firma
dell'installatore, alla quale e' allegata la documentazione attestante la conformita' del
prodotto al prototipo approvato, certificato o omologato dal Ministero dell'interno e la
documentazione attestante la conformita' del prodotto alla norma tecnica di riferimento. |