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Ultimo aggiornamento
03 maggio 2012

Circolare Ministeriale del 28 Luglio 1998
Prot. 30126

Speciale Gestione del BilancioPagine collegate
Area CONTABILITA'


Oggetto: Oneri per il pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani delle scuole. Sollecito


Com'è noto questo Ministero con lettera n. 25962 del 23 marzo 1998, cui si fa seguito, ha sottoposto all'attenzione di codesta Presidenza, la questione relativa all'imputazione dell'onere per il pagamento della tassa in oggetto, evidenziando le diversità interpretative della legge n. 23 dell'11 gennaio 1996 esistenti tra questa Amministrazione e quelle delle Finanze e del Tesoro, al fine di un intervento chiarificatore, di codesta Presidenza medesima.
A seguito della riunione di coordinamento tenutasi il 22 maggio 1998, lo scrivente è rimasto in attesa delle indicazioni di codesta stessa Presidenza.
Perviene ora allo scrivente l'acclusa lettera n. 4435 del 16 giugno 1998 (Allegato 1) inviata anche a codesto Dicastero, con la quale il Ministero dell'Interno argomenta a favore della tesi interpretativa propugnata dai cennati Dicasteri economici e che vedrebbe l'onere per la tassa in questione escluso dalle spese varie d'ufficio di competenza degli Enti locali e a carico, invece, dell'Amministrazione dello Stato e, dunque, delle scuole.
Nel confermare quanto già comunicato dallo scrivente con la nota cui si fa seguito, si evidenzia, quanto segue.
Le argomentazioni utilizzate dal citato Ministero sono sostanzialmente simili a quelle espresse dai due cennati Dicasteri economici nel corso dell'anzidetta riunione di coordinamento e abbondantemente confutate dallo scrivente sia nel corso della riunione stessa che con la nota cui si fa seguito. Esse non tengono evidentemente conto del mutato assetto gestionale in materia scolastica ridisegnato dal legislatore con la legge n. 23/96, e che, come autorevolmente rilevato anche dal Consiglio di Stato nel parere 1784/96, trasmesso in allegato alla stessa nota dello scrivente cui si fa seguito, prefigura in carico agli Enti locali le spese di gestione per il normale funzionamento delle scuole, utilizzando l'ampia dizione di "spese varie d'ufficio (art. 3 - cc. 1 e 2 - legge 23/96), lasciando a carico dello Stato quelle per l'allestimento e l'impianto del materiale didattico e scientifico (art. 3 - c. 3 - legge 23/96)".
Corre peraltro l'obbligo di evidenziare l'irrilevanza dell'obiezione, avanzata anche dal Ministero dell'Interno, e relativa al fatto che il Consiglio di Stato nel parere di cui sopra ricordi il proprio precedente parere n. 1503 dell'ormai lontano 1968, con il quale l'organo consultivo, sempre a detta del citato Ministero, avrebbe escluso che il servizio di pulizia dei locali potesse essere fatto rientrare tra le spese d'ufficio e quindi posto a carico dell'Ente locale. E' vero semmai il contrario. Il richiamo al parere del 1968 viene espresso dall'Organo Consultivo proprio per rafforzare il concetto che già all'epoca le spese di pulizia delle scuole dovevano essere fatte rientrare tra le spese d'ufficio e, quindi gravare sull'Ente locale, tant'è che lo stesso Consiglio di Stato, con riferimento alle disposizioni della legge n. 23/96, precisa: "avendo il legislatore accollato ai Comuni le spese varie d'ufficio, va da sé che l'intero costo delle spese di pulizia sia posto a carico dei Comuni...".
Parimenti inconferente al fine di risalire alla volontà del legislatore della legge n. 23, appare la considerazione finale di tipo metagiuridico espressa dal cennato Dicastero nella lettera di cui sopra, secondo la quale l'accollo del pagamento del tributo di cui trattasi all'Ente locale determinerebbe l'onere per le Province di versare il tributo ai Comuni sul cui territorio hanno sede le scuole secondarie di 2° grado.
E' peraltro recentemente pervenuta allo scrivente la nota n. 56729 del 15 luglio 1998 che si trasmette (Allegato 2) al fine di una compiuta documentazione della complessa questione, con la quale l'Avvocatura provinciale dello Stato di Napoli, con dovizia di argomentazioni e riferimenti legislativi dà conforto alla tesi dello scrivente.
Tutto quanto sopra premesso, si prega codesta Presidenza di voler cortesemente fornire indicazioni operative a questo Ministero.

LETTERA MINISTERO DELL'INTERNO n. 4435 del 16 Giugno1998

Speciale Finanziaria 1999Pagine collegate
Area CONTABILITA'

Oggetto: Legge 22 gennaio 1996, n. 23. Oneri per il pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

Con la nota in riferimento, codesto Ministero ha chiesto un parere in merito all'individuazione del soggetto tenuto a pagare la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nell'ambito degli istituti e scuole di istruzione alla luce della legge 11 gennaio 1996, n. 23, che detta norme in materia di edilizia scolastica.
Codesto Dicastero sostiene che la tassa in questione debba ritenersi a carico di Comuni e Province in quanto, ai sensi dell'articolo 3 della citata legge n. 23 del 1996 i predetti Enti, oltre ad essere tenuti alla fornitura degli edifici, debbono provvedere anche alle spese varie d'ufficio nell'ambito delle quali dovrebbe essere fatta rientrare la predetta tassa.
Al riguardo si fa presente quanto segue.
Non si concorda con quanto rappresentato da codesto Dicastero nel voler far rientrare tra le spese varie di ufficio anche la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
Come già espresso dal Ministero del Tesoro con nota n. 27317 del 25 giugno 1997 e dal Ministero delle Finanze con la risoluzione n. 37/E del 28 febbraio 1997 non si ritiene che possano essere fatte rientrare nell'ambito delle "spese varie di ufficio", anche gli oneri relativi al pagamento della tassa smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
L'articolo 3, comma 1, della citata legge n. 23 del 1996 attribuisce alla competenza generale degli Enti locali la realizzazione, fornitura e manutenzione degli edifici scolastici; il comma 2 individua come competenze aggiuntive, e speciali, le spese varie d'ufficio, l'arredamento, le utenze elettriche, telefoniche, idriche e del gas e del riscaldamento.
Per quanto specificamente attiene alle "spese varie d'ufficio" fra le quali dovrebbe rientrare il pagamento della tassa in parola, si ricorda che sul punto si è espresso anche in sede consultiva il Consiglio di Stato, il quale, nel parere n. 1503 del 1968 richiamato anche dal più recente parere n. 1784 del 1996, non ha ritenuto il servizio di pulizia dei locali - compreso tra le spese varie d'ufficio - comprensivo del servizio di raccolta rifiuti.
Pertanto si esprime l'avviso, concordemente con quanto rappresentato dai Dicasteri del Tesoro e delle Finanze, che il pagamento della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani competa all'Amministrazione scolastica come soggetto che utilizza gli edifici sedi di istituti e scuole di istruzione.
Si fa presente, inoltre, che l'accollo del pagamento del tributo all'Ente locale responsabile dell'immobile determinerebbe l'obbligo per le Province di pagare il tributo ai Comuni per le scuole di istruzione secondaria con un conseguente aggravio delle spese a carico dei bilanci provinciali.


Nota dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato n. 56729 del 15 Luglio 1998
CS. 645/98/DLV - Legge 11/1/1996 n. 23

Speciale Finanziaria 1999Pagine collegate
Area CONTABILITA'

Oggetto: Oneri per il pagamento della tassa per la rimozione dei rifiuti solidi urbani

In riscontro alla circolare in epigrafe di codesto Provveditorato, la scrivente osserva quanto segue:

- da molti mesi pervengono da parte delle scuole di Napoli e Provincia richieste di tutela e di assistenza legale in merito al pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- codesto Provveditorato ha segnalato, con completezza di informazioni, la situazione al Ministero che legge per conoscenza con nota n. 9129 del 23/2/1998; ma, allo stato, non sembra che sia stato fornito alcun chiarimento in merito;
- la CORIT, concessionaria di riscossione per conto dell'Ente locale, in alcuni casi, ha soltanto notificato le cartelle esattoriali, mentre in altri ha effettuato i pignoramenti mobiliari, ed in altri ancora i pignoramenti presso terzi bloccando genericamente somme dovute da codesto Provveditorato alle scuole per i motivi più svariati (quali ad esempio il pagamento degli stipendi agli insegnanti incaricati).

La scrivente, dal canto suo, per quanto attiene alle procedure esecutive presso terzi, le cui prime udienze si sono tenute nel febbraio e nel marzo scorsi, ha già rappresentato a codesto Provveditorato ed a codesto Ministero (con note del 3/3 u.s., n. 16851 e 52 e del 28/3 u.s. n. 25126 e 27) l'impossibilità giuridica di un'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, atteso il disposto dell'art. 54, 2° comma, del D.P.R. 602/73 ("non sono ammesse le opposizioni regolate dagli artt. 615 e 618 c.p.c.") richiamato dall'art. 72 T.U.F.L. contenuto nel D.L.vo 507/93 nella parte riguardante proprio la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
Giova, a tal proposito, ricordare che tutte le procedure espropriative presso terzi sono state rinviate all'udienza del 2/12 p.v. davanti al Pretore dell'esecuzione, dott. Purcaro.
A tale proposito si invita codesto Provveditorato a notiziare la scrivente su eventuali vincoli di destinazione per le somme accantonate; nell'ipotesi dell'esistenza del predetto vincolo, infatti sarebbe opportuno che codesto Provveditorato comparisse all'udienza sopraindicata al fine di rendere la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. indicando l'esistenza del vincolo; qualora invece, tale vincolo di destinazione non vi fosse sembrerebbe più conveniente non comparire alla predetta udienza, lasciando così alla scrivente il compito di svolgere le difese del caso in sede di accertamento dell'obbligo del terzo.
Solo in quella sede sarà, infatti, possibile per la scrivente esprimere le ragioni di legittimità e di merito volte a contestare le procedure espropriative presso terzi.
La sospensione della procedura esecutiva in occasione del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, però, non farà venir meno il vincolo dell'accantonamento delle somme, già effettuato da codesto Provveditorato ex art. 546 c.p.c. e che dovrà esistere fino all'esito della procedura esecutiva.
Per quanto concerne, invece, i pignoramenti mobiliari, si registra che il più delle volte essi si sono rivelati infruttuosi o negativi anche grazie alle dichiarazioni rese all'ufficiale di riscossione da parte dei capi d'istituto, partendo dal presupposto che i beni (arredi) delle scuole rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato, delle Province e dei Comuni e come tali non possono essere assoggettati a pignoramenti o ad espropriazioni di alcun tipo così come previsto dal combinato disposto dagli artt. 826 e 828 c.c.
Tale comportamento è non solo giusto ma anche doveroso pertanto, si invita codesto Provveditorato a dare istruzioni ai capi d'istituto, affinché si oppongano ad azioni di pignoramento diretto da parte dell'ufficiale di riscossione sottolineando l'impignorabilità dei beni ex artt. 826 e 828 c.c.
Nell'ipotesi in cui l'ufficiale di riscossione procedesse comunque al pignoramento, codesto Provveditorato o lo stesso istituto scolastico potrà sporgere denuncia alla Procura Circondariale presso la Pretura competente per territorio ai sensi dell'art. 340 c.p., atteso che in quell'evenienza si configurerebbero gli estremi di un'interruzione di pubblico servizio o, per lo meno, di una turbativa al normale svolgimento dello stesso.
Per quanto attiene al merito della questione non sembra dubbio che con l'entrata in vigore della legge 23/96 la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani debba ritenersi a carico degli Enti locali (e segnatamente dei Comuni per le scuole materne, elementari e medie inferiori e delle Province per le medie superiori). Lo stesso Consiglio di Stato si è espresso nel senso che "le spese varie d'ufficio" citati dall'art. 3 della suddetta legge sono da ritenersi comprensive anche della tassa "de qua".
Precedentemente l'art. 7 legge 444/68 prevedeva che "la manutenzione, le spese normali di gestione e la custodia degli edifici delle scuole materne sono a carico del Comune ove hanno sede le scuole", limitando l'onere per i Comuni alle sole scuole materne; ma successivamente con il D.L. 297/94 la limitazione è venuta meno, in quanto se l'art. 107 ha ribadito l'onere per le scuole materne, gli artt. 159 e 190 hanno provveduto ad estendere l'onere agli edifici scolastici delle elementari e medie inferiori.
L'art. 159, infatti, ha stabilito che i Comuni provvedono alla manutenzione degli edifici scolastici delle scuole elementari (1° comma) ed alle spese di pulizia (2° comma), definizioni nelle quali rientra pacificamente anche la tassa in questione, atteso che la stessa va non solo ricompresa negli oneri di manutenzione, ma è da considerarsi strettamente connessa alle spese di pulizia.
L'art. 190 ha, inoltre, previsto che la manutenzione ordinaria e quella straordinaria siano a carico del Comune per le scuole medie, evidenziando la volontà di estendere l'onere del Comune: la tassa, in tal caso, andrebbe ricompresa con sicurezza per lo meno nella manutenzione straordinaria.
Né valgono a contestare quanto sopra esposto le critiche da parte dell'Avvocatura comunale, la quale ha sostenuto che la tassa in questione debba inquadrarsi nelle "spese di gestione".
Infatti, a confutare tale tesi, è proprio il disposto dell'art. 3 legge 23/96 che prevede che le "spese varie d'ufficio" (definizione ancora più generica) sono a carico del Comune e tra queste (secondo l'avallo fornito dal Consiglio di Stato), vi sarebbe anche la tassa per i rifiuti solidi urbani.
Si può, quindi, concludere affermando che l'onere del pagamento della tassa grava sugli Enti locali pacificamente a partire dalla legge 23/96 per tutti gli istituti scolastici; nel periodo precedente, invece, per le scuole materne l'onere risulta certo a partire dalla legge 444/68, mentre per le scuole elementari e medie inferiori è da ritenersi certo, alla luce dell'interpretazione logico-sistematica degli artt. 159 e 190 D.L.vo 297/94, a partire dal 1994.
Orbene, da un punto di vista pratico, la scrivente potrà esprimere le predette considerazioni in sede di accertamento dell'obbligo del terzo (per quanto attiene alle procedure espropriative presso terzi) o dinanzi alla Commissione Tributaria previa proposizione di ricorso ai sensi del D.L.vo 546/92 entro 60 gg. dalla notificazione della cartella esattoriale o dell'avviso di mora alle scuole debitrici.
A questo proposito occorre rilevare che negli ultimi mesi le scuole, salvo rari casi, non hanno trasmesso alla scrivente né le cartelle esattoriali dalle quali si possa evincere la data della notificazione presso la scuola medesima, né gli avvisi di accertamento o eventuali atti antecedenti alla fase di riscossione (non mettendo, quindi, la scrivente nella condizione di interloquire sulle procedure di riscossione in corso).
Si auspica, quindi, che, per il futuro, questa Avvocatura venga messa al corrente tempestivamente dell'accertamento e della riscossione del tributo, affinché possa valutare l'eventualità di adottare le iniziative del caso.
In conclusione, alla luce di quanto sopra esposto non può non evidenziarsi, che la soluzione più praticabile sia comunque quella di una transazione stragiudiziale tra codesta Amministrazione, gli Enti locali e la CORIT, la quale sembra aver già anticipato all'Ente impositore le somme oggetto delle procedure esecutive.
Tale transazione porterebbe, infatti, a due risultati positivi:

a) risolvere una situazione, a tratti paradossale, che vede l'Ente impositore (il Comune) dare in concessione il servizio di riscossione di tributi, in cui il vero soggetto obbligato è esso stesso;
b) estinguere le procedure espropriative che non porterebbero a risultati apprezzabili nemmeno per la CORIT, ma solo ad un temporaneo boicottaggio di un servizio pubblico qual è la pubblica istruzione, con probabili risvolti di natura penale.

Si resta a disposizione per ogni chiarimento ed in attesa di riscontro.

 
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