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Circolare Ministeriale n. 286 del 26
Giugno 1998
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Area CONTABILITA' |
Sono giunte a questo Ministero, da parte di Provveditori agli Studi e capi d'istituto numerose richieste di chiarimenti riguardanti l'applicazione dell'IRAP, la nuova imposta regionale sulle attività produttive, la quale com'è noto si applica anche alle istituzioni scolastiche statali (soggetti passivi). Si ritiene opportuno, pertanto, fornire, dopo quelle contenute nelle CC.MM. 127 e 179 rispettivamente del 10/3/1998 e del 3/4/1998, ulteriori indicazioni in ordine alla nuova imposta, tenuto conto della continua evoluzione del quadro normativo di riferimento, che com'è evidente risente ancora di una situazione di passaggio. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO DELL'IRAP L'art. 3, commi 143, 144 e 147 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 recava la delega al Governo per l'istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). A tale delega è stata data attuazione con il decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 (artt. da 1 a 45) , modificato e integrato dal decreto legislativo n. 137 del 10 aprile 1998. Per l'applicazione di detti decreti legislativi, il Ministero delle Finanze ha emanato: · il decreto ministeriale 24 marzo 1998 (in G.U. n. 71 del 26/3/1998) recante la disciplina delle modalità e dei termini di versamento dell'acconto mensile dell'IRAP dovuta dalle Amministrazioni statali e, di conseguenza, dalle istituzioni scolastiche; · la circolare n. 97/E del 9 aprile 1998 (in G.U. n. 93 del 22/4/1998); · la circolare n. 99/E del 16 aprile 1998 (in G.U. n. 97 del 28/4/1998); · la circolare n. 141/E del 4 giugno 1998 recante, tra l'altro alcune precisazioni sulla determinazione della base imponibile IRAP (in S.O. n. 108 alla G.U. n. 137 del 15/6/1998). DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DELL'IRAP Per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, la base imponibile dell'IRAP va calcolata con riferimento a tutti gli emolumenti soggetti ad IRPEF erogati dall'istituzione scolastica a favore sia del proprio personale dipendente, che di quello dipendente dallo Stato, sia di quello estraneo all'Amministrazione, con talune eccezioni relativamente a dette ultime due categorie di personale. L'IRAP si differenzia tuttavia dall'IRPEF perché la base imponibile dell'IRAP è costituita dalla misura lorda di detti emolumenti. Stante l'estrema varietà di rapporti che le istituzioni scolastiche possono intrattenere con tali categorie di personale, si è provveduto a raggruppare le varie fattispecie di prestazioni che possono verificarsi presso le istituzioni scolastiche statali e per le quali è prevista l'erogazione di compensi. 1. Personale dipendente della scuola a tempo indeterminato e determinato o dipendente dello Stato 1.A - Svolgimento di attività/funzioni connesse con la qualifica rivestita (lavoro dipendente); 1.B - svolgimento di attività/funzioni non direttamente connesse con la qualifica rivestita (lavoro assimilato a quello dipendente), anche non in rappresentanza dell'Amministrazione di appartenenza; 1.C - svolgimento di attività mediante prestazioni di lavoro autonomo da parte del personale statale, autorizzato a norma della vigente legislazione a svolgere altra attività lavorativa. Le attività/funzioni di cui al precedente punto 1.A), sono quelle svolte in adempimento di obblighi di servizio. Pertanto sono assoggettati all'IRAP (a carico della scuola) il trattamento fondamentale corrisposto al personale supplente breve e saltuario e quello accessorio erogato a tutto il personale dipendente; il trattamento accessorio può comprendere, tra l'altro, erogazioni sul fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, compensi per la qualità della prestazione, compenso per ore eccedenti, indennità di direzione, di amministrazione, compensi per attività extracurriculari e altre indennità previste dal CCNL - Scuola o da leggi vigenti. Sono assoggettati, inoltre, i compensi erogati per la partecipazione a commissioni di esame (es.: maturità, licenza media), di concorso, a comitati, ecc. qualora tali funzioni siano effettuate nell'adempimento degli obblighi di servizio. Su dette somme, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 446/97, l'istituzione scolastica calcola e versa l'IRAP, che si ottiene applicando distinte aliquote sull'ammontare degli emolumenti erogati, secondo le modalità di seguito riportate: - 9,60% per retribuzioni annue lorde fino a 40 milioni per persona; - 3,80% per retribuzioni annue lorde fino a 150 milioni per persona. Tra i compensi erogati per prestazioni di cui al precedente punto 1.B), rientrano, tutte le attività svolte dal personale dipendente statale non riconducibili a precisi obblighi di servizio, sia in rappresentanza della propria Amministrazione, sia non in rappresentanza. In questa categoria di prestazioni rientrano, ad esempio, docenze in corsi di aggiornamento o di formazione, incarico di revisore dei conti di istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica, coordinamento di corsi integrativi per i diplomati d'istituto magistrale o di liceo artistico, partecipazione a commissioni di esame, di concorso, a comitati, ecc. A titolo esemplificativo, si pensi ad un professore universitario, ovvero ad un docente con contratto di lavoro a tempo indeterminato, chiamato anche da scuola diversa da quella di appartenenza, in un corso di aggiornamento per tenere uno o più interventi su tematiche formative; l'interessato presta la propria opera come lavoratore dipendente pur non rappresentando la propria Amministrazione, in quanto egli svolge la funzione a titolo personale. In questo caso, l'istituzione scolastica è soggetto passivo IRAP ed applica sui compensi erogati le aliquote del 9,60% e del 3,80% a seconda se la retribuzione annua lorda del dipendente superi o meno i quaranta milioni. Tra i compensi erogati (punto 1.C) per l'effettuazione di prestazioni di lavoro autonomo da parte del personale statale, autorizzato a norma della vigente legislazione a svolgere altra attività lavorativa, rientrano le attività rese a favore dell'istituzione scolastica dal predetto personale, che, ancorché autorizzato a prestare lavoro autonomo a norma delle vigenti disposizioni, sia da essa dipendente o comunque dipendente dello Stato e che sia chiamato dall'istituzione scolastica nella veste di lavoratore autonomo. Rispetto all'esempio di cui al punto precedente, l'elemento di differenziazione sta nel fatto che il personale interessato è autorizzato a svolgere la libera professione. Pertanto, se chiamato dall'istituzione scolastica a tenere uno o più interventi formativi su tematiche diverse da quelle oggetto della libera professione esercitata, effettuerà prestazioni di lavoro autonomo non abituale. L'istituzione scolastica dovrà, quindi, applicare, sull'ammontare dei compensi erogati, con riferimento ai suddetti limiti, le aliquote rispettivamente del 6,60% e del 4,60%. Non è dovuta alcuna imposta nel caso di reddito complessivo annuo lordo dell'interessato eccedente il limite di lire 150milioni. Di converso, qualora il personale statale in commento, a fronte dell'erogazione del compenso a lui spettante, rilasci regolare fattura, l'istituzione scolastica non deve applicare sulle somme erogate, alcuna aliquota IRAP, in quanto soggetto passivo di imposta è l'interessato stesso. Si pensi, ad esempio, al professore universitario o al docente di ruolo autorizzato a svolgere attività lavorativa autonoma (es. avvocato) che viene chiamato dalla scuola a tenere una o più conferenze sul "diritto scolastico", materia rientrante nell'oggetto della propria libera professione. 2. Personale estraneo all'Amministrazione dello Stato, compresi i pensionati statali 2.A - Effettuazione di attività di lavoro autonomo occasionale non rientranti nell'oggetto dell'arte o professione abitualmente esercitata dall'interessato; 2.B - effettuazione di attività di lavoro autonomo effettuata nell'ambito della propria professione. Tra gli elementi di cui al precedente punto 2.A), da considerare ai fini della determinazione della base imponibile dell'IRAP a carico dell'istituzione scolastica, rientrano i compensi erogati a favore degli estranei all'Amministrazione dello Stato per la partecipazione a commissioni di esame, corsi di aggiornamento, corsi post-diploma, attività integrative extracurriculari, ecc. In questi casi sull'ammontare dei compensi erogati, costituenti reddito di lavoro autonomo non esercitato abitualmente, l'istituzione scolastica dovrà applicare, con riferimento ai limiti di 40 e 150milioni, le aliquote rispettivamente del 6,60% e del 4,60%. Non è dovuta alcuna imposta per importi eccedenti il limite di lire 150milioni. Di converso, qualora il personale estraneo all'Amministrazione dello Stato in commento, a fronte dell'erogazione del compenso a lui spettante, rilasci regolare fattura, l'istituzione scolastica non deve applicare sulle somme erogate alcuna aliquota IRAP, in quanto soggetto passivo di imposta è l'interessato stesso. Per quanto riguarda il punto 2.B) si precisa che il soggetto passivo IRAP è il libero professionista che effettua la prestazione nell'ambito della propria professione e, quindi, l'istituzione scolastica eroga il compenso a lui spettante, dietro rilascio di regolare fattura, senza applicare alcuna aliquota IRAP. MODALITA' E TERMINI DI VERSAMENTO DELL'ACCONTO E DEL CONGUAGLIO DELL'IRAP In proposito si rammenta che, con C.M. n. 179 del 3/4/1998 sono state impartite istruzioni per il versamento dell'acconto mensile dell'IRAP. Con telex prot. n. 8772, anch'esso del 3/4/1998 sono state fornite indicazioni per la gestione delle somme nel bilancio delle istituzioni scolastiche. In particolare è stato chiarito che, in attesa di modificare la denominazione dei capitoli di bilancio e tenuto conto dell'attuale collocazione nello stato di previsione del Ministero dello stanziamento riguardante l'imposta IRAP, le somme di cui trattasi vengono imputati ai capp. 2/2 delle entrate e 1/2 delle spese. Per quanto riguarda il saldo dell'IRAP, si precisa che esso dovrà essere versato nel corso del 1999 entro il termine di presentazione della dichiarazione di cui all'art. 19 del decreto legislativo 446/97, riferito al periodo di imposta. Al riguardo si fa riserva di impartire tempestive apposite istruzioni in materia. ISTITUTI DI SCUOLA SUPERIORE CHE SVOLGANO ANCHE ATTIVITA' COMMERCIALI E LAVORAZIONI CONTO TERZI In relazione a taluni quesiti pervenuti con riferimento agli istituti tecnici e professionali dotati di aziende agrarie o speciali e istituti artistici che svolgono oltre a quelle istituzionali anche attività commerciali, si rinvia ai fini della determinazione della base imponibile dell'IRAP alle specifiche istruzioni impartite dal Ministero delle Finanze con C.M. n. 97/E del 9/4/1998 pubblicata in G.U. n. 93 del 22/4/1998. Per completezza di informazione si richiama l'attenzione delle predette istituzioni scolastiche sul contenuto della C.M. - Finanze 124/E del 12/5/1998 (in G.U. - s.o. - n. 21 del 27/5/1998) applicativa del D.L.vo 4 dicembre 1997, n. 460 che ha innovato la disciplina degli enti non commerciali in materia di imposte sul reddito e di imposta sul valore aggiunto. Sulle problematiche fiscali relative alle attività commerciali e alle lavorazioni per conto terzi svolte da talune istituzioni scolastiche, si precisa che questo Ministero ha in corso con il Ministero delle Finanze i necessari incontri tecnici per ridisciplinare tutta la materia, in considerazione, anche della realizzazione del principio di autonomia degli istituti scolastici sancito dall'art. 21 della legge 59/97. "ERRATA-CORRIGE" DI PRECEDENTI CIRCOLARI · C.M. 179 del 3/4/1998 - Ritenuta IRAP e addizionale regionale IRPEF 0,50% - Modalità e termini di versamento - D.L.vo 15/12/1997, n. 446 - art. 30, comma 5 e art. 40, comma 2 A parziale rettifica delle disposizioni impartite con la C.M. n. 179 del 3 aprile 1998, si precisa che l'addizionale regionale IRPEF dello 0m50% deve essere versata relativamente ai redditi di lavoro dipendente e a quelli assimilati, alla regione in cui il sostituto d'imposta (lavoratore dipendente) ha il domicilio fiscale all'atto dell'effettuazione dell'operazione di conguaglio relative a detti redditi. · C.M. 229 del 15/5/1998 - Compensi e indennità esami A parziale rettifica delle disposizioni riportate al Capo VIII - lett. F) della C.M. 229 del 15/5/1998 concernenti le ritenute fiscali da operare sui compensi di esame corrisposti al personale estraneo all'Amministrazione dello Stato, si precisa che su detti compensi erogati al predetto personale le istituzioni scolastiche trattengono e versano la ritenuta di acconto IRPEF del 20% e applicano sul compenso erogato per la partecipazione agli esami la ritenuta IRAP con riferimento ai limiti di 40 e 150milioni, le aliquote rispettivamente del 6,60 per cento e del 4,60 per cento. TABELLE RIEPILOGATIVE DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI E FISCALI Tenuto conto delle innovazioni introdotte e della complessità del quadro normativo vigente in materia contributiva, previdenziale e fiscale, si è ritenuto utile, per agevolare il lavoro degli operatori scolastici interessati, approntare le allegate tabelle riepilogative recanti l'indicazione degli emolumenti fondamentali erogati al personale scolastico e quella dei principali compensi accessori erogati dalle istituzioni scolastiche nonché la misura delle aliquote previdenziali e fiscali da applicare sui compensi stessi. |
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