Come già evidenziato nella C.M. 595 - prot. 5446/BL
- del 20 Settembre 1996, nella determinazione del trattamento economico può incidere
l'attribuzione di particolari benefici che, in quanto previsti da norme specifiche in
funzione di situazioni particolari, pur nel silenzio delle norme contrattuali, possono
trovare ultroneo motivo di vigenza nella loro fonte istitutiva.
Ciò premesso, è facile rilevare come, tra i vari benefici che il legislatore ha
previsto, assumono particolare rilievo, nell'ambito del comparto - scuola, quelli
correlati all'art. 44 del R.D. 30/9/1922, n. 1290 esteso agli invalidi per servizio
dall'art. 1 della legge 15/7/1950, n. 539, e all'art. 22 del R.D. - legge 21/8/1937, n.
1542, per come sostituto, in sede di conversione, dall'articolo unico della legge
3/1/1939, n. 1, benefici per il cui riconoscimento si ritengono utili i sottostanti
chiarimenti.Art. 44 del R.D. 30
settembre 1922, n. 1290 e legge 15 luglio 1950, n. 539
La disposizione di cui al precitato art. 44, allo stato attuale della normativa e della
conseguente interpretazione, si sostanzia nell'abbreviazione di due anni - o di un anno -
ai fini dell'attribuzione degli aumenti biennali, secondo che al beneficiario sia stata
riconosciuta, come dipendente da causa di servizio, una infermità ascrivibile
rispettivamente ad una delle prime sei od alle successive due categorie di cui alla Tab.
"A" del D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834.
Detto beneficio, inizialmente previsto per coloro le cui infermità fossero riconducibili
a fatti di guerra, venne ,poi, esteso anche agli invalidi per servizio con la legge 15
luglio 1950, n. 539.
Nella pratica applicazione, tuttavia, per molto tempo, si è ritenuto che esso fosse
attribuibile esclusivamente in presenza di equo indennizzo o pensione privilegiata e,
cioè, allorquando il nesso causale tra servizio ed infermità accertata fosse passato al
vaglio positivo del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie.
Sottoposta la suddetta problematica all'esame del Consiglio di Stato, detto Consesso, con
il parere n. 742/92 emesso nell'adunanza generale del 12 maggio 1993, ha precisato che:
- "Beneficiari della provvidenza devono essere
considerati tutti coloro ai quali, con provvedimento formale, è stata riconosciuta la
dipendenza da causa di servizio della menomazione sofferta" e ciò sul presupposto
che la pronuncia della Commissione medico ospedaliera ha carattere definitivo e che la
indicazione della "ascrivibilità" - requisito richiesto dalla legge 539/50 -
pur non obbligando il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie ad esprimere un
parere conforme, è pur tuttavia parte necessaria del parere della Commissione medico
ospedaliera.
- "La delegificazione ha interessato solo il
trattamento retributivo spettante ai dipendenti pubblici in conseguenza del servizio reso
(cioè nell'ottica del sinallagma che unisce le due prestazioni fondamentali), e non anche
i benefici che nel suddetto trattamento trovano solo la base di computo e che sono stati
voluti dal legislatore nazionale per motivazioni di ordine generale e, comunque, estranee
alla logica ed alla dinamica del rapporto di lavoro".
Ha sottolineato, poi, sempre in ordine alla
problematica in argomento come la rinuncia ad utilizzare lo scatto di stipendio come
strumento di determinazione dell'incremento retributivo conseguente alla mera anzianità
di servizio , non implica l'impossibilità di continuare ad utilizzarlo come misura del
particolare beneficio che il legislatore aveva inteso accordare a determinate categorie di
pubblici dipendenti.
Se le leggi n. 539 del 1950 e n. 336 del 1970 hanno fatto richiamo allo scatto, al fine di
quantificare la misura in cui il trattamento stipendiale del dipendente invalido o ex
combattente doveva essere incrementato rispetto a quello di pari qualifica , nulla
impedisce, pertanto, in linea di principio, che il suddetto incremento continui ad essere
accordato, nell'identica misura, anche nel mutato quadro normativo attinente alla
determinazione della retribuzione.
Le considerazioni del Consiglio di Stato fin qui riportate consentono di poter formulare
alcune prime risposte ai quesiti che, sulla problematica in esame, continuano a pervenire,
risposte che così si sintetizzano.
- Le istanze finalizzate al conseguimento del beneficio
"de quo" possono essere proposte all'atto stesso della notifica del
provvedimento formale di riconoscimento di infermità per causa di servizio, non
costituendo più condizione indispensabile la sussistenza di una pensione privilegiata o
di un equo indennizzo.
- La possibilità di procedere all'attribuzione del
beneficio oggetto della presente trattazione è da ritenersi possibile pur nel mutato
quadro normativo riconducibile, per quanto qui interessa, alla griglia stipendiale
introdotta dal Contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto il 4 agosto 1995.
Accettandosi, pertanto, tale assunto, il miglioramento
economico da riconoscersi ai richiedenti che ne abbiano diritto dovrà sostanziarsi
rispettivamente nel 2,50% dello stipendio corrispondente alla posizione stipendiale di
appartenenza di cui alla Tab. "B" del C.C.N.L. 4/8/1995, per le indennità
ascrivibili alle prime sei categorie di cui alla Tab. "A" di cui al D.P.R.
834/81 e nell'1,25% nell'ipotesi che le infermità siano, invece, ascrivibili alle ultime
due.
Tale miglioramento economico, riconosciuto ai sensi delle sopracitate disposizioni di
legge, non è soggetto a riassorbimento al conseguimento di successive posizioni
stipendiali, né può essere rivalutato.
Altro aspetto del problema che induce i vari uffici interessati a proporre quesiti è
quello connesso alla decorrenza dalla quale il beneficio può essere riconosciuto.
Al riguardo, si fa presente che il Consiglio di Stato, nell'adunanza della Commissione
speciale pubblico impiego tenuta il 20/11/1995, ha fornito il seguente parere (parere n.
335):
"Tutto ciò premesso deve concludersi che, sia che
si provveda d'ufficio o a domanda, l'abbreviazione di anzianità non può avere decorrenza
anteriore alla dichiarazione di "ascrivibilità" della infermità o della
lesione risultanti dal provvedimento con cui l'Amministrazione fa proprio il giudizio di
riconoscimento della dipendenza da causa di servizio o di ascrivibilità, espresso dalla
Commissione medico ospedaliera.
La domanda, pertanto, non potrà essere presentata che
successivamente al provvedimento avanti indicato ed i suoi effetti non potranno avere
decorrenza anteriore alla data di detto provvedimento".
Per quanto, poi, concerne la concreta applicazione, si ritiene che, fermi gli altri
requisiti, la decorrenza iniziale vada individuata, ai sensi di quanto previsto dall'art.
50 della legge 11 luglio 1980, n. 312, nel primo giorno del mese in cui è stata
presentata la relativa domanda.
Regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542,
convertito nella legge 3 gennaio 1939, n. 1
Il passaggio dalla progressione economica connessa alla struttura stipendiale di cui al
D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399 a quella prevista dal C.C.N.L. sottoscritto il 4 agosto 1995
ha fatto sorgere perplessità in ordine alla sopravvivenza o meno del beneficio
comunemente indicato come "scatto anticipato per nascita figlio".
Giova, al riguardo, tener presente che la fonte normativa primaria del suddetto beneficio
è da identificarsi nell'art. 22 del R.D.L. 21/8/1937, n. 1542, per come sostituito nella
legge di conversione 3/1/1939, n. 1 che, al primo comma, testualmente recita: " Nei
riguardi dei dipendenti delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento
autonomo, forniti di stipendio, paga o retribuzione suscettibile, secondo le disposizioni
vigenti, di aumenti periodici, il periodo in corso di maturazione alla data di nascita di
un figlio si considera compiuto dal 1° del mese in cui avviene la nascita, se questa si
verifica entro il giorno 15 e in caso diverso dal 1° del mese successivo".
Tale essendo la disposizione, appare chiaro come, a parte la nascita di un figlio, la
condizione unica richiesta per la concessione anticipata dell'incremento stipendiale in
cui si sostanzia il beneficio in argomento, è che la carriera di appartenenza del
richiedente presenti anche una articolazione in aumenti periodici da corrispondere nella
presente ipotesi, anticipatamente in concomitanza della nascita di un figlio.
Consegue, quindi, da siffatto assunto che, ove una carriera (quale quella attualmente
definita, per il personale del comparto scuola, dal C.C.N.L. 4/8/1995) non prevede
automatismi con attribuzione di periodici aumenti biennali, la disposizione di cui alla
precitata legge 1/39 deve ritenersi inapplicabile.
La presente circolare viene emanata d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento per la Funzione Pubblica - ed il Ministero del Tesoro - Ragioneria Generale
dello Stato I.G.O.P.
La stessa, a norma dell'art. 190 delle vigenti istruzioni generali sui servizi del Tesoro,
è concertata con la Direzione generale dei servizi periferici di detto Dicastero.
Le SS.LL. sono pregate di riprodurla e di trasmetterla, per gli adempimenti di competenza,
ai capi delle istituzioni scolastiche ed educative dei rispettivi territori, compresi i
direttori dei Conservatori di musica e delle Accademie, nonché ai coordinatori degli
I.S.I.A. |