Si trasmette in allegato, il testo dellordinanza ministeriale n. 55 del 13/2/98, con
la quale, in applicazione alle disposizioni contenute nel dl 29 luglio 1997, n. 331, viene
disciplinato il passaggio al rapporto di lavoro a tempo parziale nei confronti del
personale del comparto scuola che sarà collocato in quiescenza per anzianità di servizio
a decorrere dal 1º settembre 1998, nonché di quello che, in pensione dal 1º settembre
1997, non ne ha potuto fruire dallinizio del corrente anno scolastico, in quanto il
succitato regolamento non era ancora perfezionato.Si
precisa che per ottenere il beneficio di cui al citato dl 331/97 il personale interessato,
oltre a non appartenere a classi di concorso o profili professionali in esubero, deve
essere in possesso dei requisiti indicati nella tabella D, di cui allart. 59, comma
6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, mentre, per quello collocato a riposo dal I
settembre 1997 i requisiti necessari sono quelli previsti dalla tabella B allegata alla
legge 8 agosto 1995, n. 335 (art. 1, comma 26).
Con lordinanza in parola si è proceduto, altresì,
a modificare lOM 22 luglio 1997, n. 446 per quel che concerne la fissazione del
termine finale di presentazione delle domande, ora, previsto per tutto il personale al 15
marzo di ciascun anno. Per lanno scolastico e accademico 1998/99, poiché tale data
coincide con un giorno festivo. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è
prorogato al 16 marzo 1998.
Nel segnalare, inoltre, che tale testo contiene la
revisione dei criteri da adottare per la stipula dei contratti di lavoro a tempo
determinato in favore del personale educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario sulle
disponibilità derivanti dallaccoglimento delle domande di part-time, nonché le
disposizioni conseguenziali a quanto previsto dagli artt 39, comma 25 e 59 - commi 6 e 9,
della legge 27 dicembre 1997 n. 449. si richiama lattenzione delle SS.LL. in ordine
a quanto previsto dallart. 39, comma 26, della stessa legge relativamente
allobbligo dellamministrazione in merito al riesame dufficio, secondo i
criteri e le modalità indicati al comma 25 del medesimo articolo. delle domande già
presentate, ma respinte.
Si raccomanda, infine, alle SS.LL. allatto della
trasmissione della presente ordinanza ai capi di istituto, di invitarli a facilitare,
nella massima misura consentita dalle esigenze generali di organizzazione didattica, la
prestazione di servizio a tempo parziale segnalando, in particolare, lopportunità
di contenere in tre giorni per settimana lorario di servizio del personale che opti
per il tempo parziale verticale.
Con successiva comunicazione saranno resi noti gli
estremi di registrazione della presente ordinanza da parte della Corte dei conti.

Ordinanza Ministeriale 13 febbraio 1998,
n. 55
Disposizioni integrative dellOM n.
446 del 22/7/1997 riguardanti
il rapporto di lavoro a tempo parziale del personale della scuola
ART. 1 Destinatari
1.1 Il personale statale con contratto a tempo
indeterminato delle scuole statali di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative,
che abbia maturato i requisiti di età e di anzianità contributiva indicati nella tabella
B allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, può richiedere,
ai sensi di quanto previsto allarticolo 1 del decreto interministeriale 29 luglio
1997, n. 331, il trattamento di pensione e di anzianità e quello conseguente alla
trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale.
1.2 Il beneficio di cui al comma 1 può essere richiesto dal personale individuato
allarticolo 2 dellOM 22/7/97 n. 446, con esclusione di quello indicato
allarticolo 1, comma 2, della stessa ordinanza.
ART. 2 Presentazione delle
domande
2.1 La domanda di trasformazione del rapporto di
lavoro a tempo parziale deve essere compilata secondo le modalità previste dal comma 1 al
comma 7 dellart. 3 dellordinanza ministeriale 446/97. Nella stessa domanda
deve, altresì, essere indicata la data di inizio del pensionamento.
2.2 La domanda di cui al comma 1 deve essere inoltrata entro il 15 marzo dellanno
scolastico, o accademico, antecedenti a quelli da cui decorre il pensionamento. Il
personale collocato a riposo per anzianità di servizio, che non presenti domanda entro
tale termine, decade dalla possibilità dellottenimento del beneficio di cui
allarticolo 1, comma 1.
ART. 3 Formazione degli elenchi e
graduatorie
3.1 Il provveditore agli studi e il direttore di
conservatorio o accademia, redigono appositi elenchi di tutto il personale che ha
richiesto la trasformazione del rapporto di lavoro in tempo parziale, suddivisi per classi
di concorso o profili professionali, secondo le modalità contemplate dallarticolo 5
dellOM 446/97.
3.2 Qualora si determini esubero delle domande rispetto al contingente massimo di posti
previsti dallarticolo 6 dellOM 446/97 da destinare alla trasformazione di
rapporti di lavoro a tempo pieno, devono essere compilate, per ciascuna tipologia
professionale interessata, due distinte graduatorie, rispettivamente per il personale in
costanza di rapporto contrattuale e per quello che ha richiesto il collocamento a riposo
per anzianità di servizio.
3.3. Nellipotesi prevista al comma 2, la trasformazione dei rapporto di lavoro a
tempo parziale a favore dei beneficiari del dl 331/97 avviene subordinatamente alla
possibilità di accoglimento delle domande del restante personale e secondo lordine
di inserimento nelle rispettive graduatorie.
ART. 4 Orario di servizio
4.1 La prestazione a tempo parziale del personale che
usufruisce del regime della cumulabilità deve essere pari almeno al 50% dellorario
pieno. Per il personale docente tale limite deve essere osservato compatibilmente con la
scindibilità dellorario di cattedra e la salvaguardia del principio
dellunicità del docente per ciascun insegnamento e in ciascuna classe o sezione di
scuola materna e secondo i criteri indicati allarticolo 7 dellOM 446/97. Per
il restante personale deve essere garantita losservanza delle modalità contemplate
agli articoli 8 e 9 della stessa ordinanza.
ART. 5 Durata e sede di servizio
5.1 Gli effetti dei provvedimenti di trasformazione
decorrono, contestualmente allinizio del pensionamento, dal 1° settembre di ciascun
anno scolastico e dal 1° novembre di ciascun anno accademico. Per la durata di almeno due
anni il personale di cui allarticolo 1 non può richiedere, salvo comprovate
esigenze, la cessazione del rapporto di lavoro a tempo parziale. Tale cessazione comporta,
peraltro, il divieto di riproposizione della domanda di cui allarticolo 2, ancorché
inoltrata anticipatamente alletà prevista per il pensionamento di vecchiaia.
5.2 Il personale beneficiario delle disposizioni di cui al DL 331/97 ha diritto al
mantenimento in servizio presso la sede di ultima titolarità, salvo il caso in cui non
risulti in soprannumero rispetto alla dotazione organica dellistituzione scolastica.
5.3 Nellipotesi di soprannumerarietà relativa sia allorganico di diritto che
alla determinazione della situazione di fatto, si procede, per lassegnazione della
sede nei confronti dei soprannumerari di cui al precedente comma, con le stesse modalità
previste per il personale a tempo pieno, secondo la vigente normativa.
ART. 6 Norma transitoria
6.1 Il personale cessato dal servizio nel periodo dal 30
settembre 1996 al 16 ottobre 1997, data di entrata in vigore del DL 29 luglio 1997, n.
331, in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 1, può presentare la domanda
prevista allart. 2 per ottenere la trasformazione a decorrere dal 1/9/98, entro e
non oltre la data del 15 marzo 1998. Decorso infruttuosamente tale termine, il personale
suddetto non può presentare la domanda negli anni scolastici successivi.
6.2 Le domande già inoltrate sono da considerarsi utilmente prodotte, a meno di rinuncia
che gli interessati possono chiedere entro la data indicata al precedente comma. Gli
uffici competenti alla emanazione dei provvedimenti, rilevate eventuali carenze od
omissioni nelle istanze presentate antecedentemente alla data della presente ordinanza,
provvedono a invitare gli interessati alla regolarizzazione delle domande stesse.
6.3 Al fine dellassegnazione della sede di servizio, e limitatamente allanno
scolastico 1998/99, il personale di cui al presente articolo sarà utilizzato con
precedenza rispetto a quello che, avendo chiesto e ottenuto il pensionamento a decorrere
dal 1° settembre 1998, non possa permanere nella sede di ultima titolarità per
indisponibilità di posti nella dotazione organica della stessa sede
ART. 7 Norma comune
7.1 Lart. 3, comma 1, dellOM 22/7/97, n.
446, è modificato nella parte in cui viene indicato, quale termine annuale per la
presentazione delle domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a
tempo parziale, la data del 30 giugno di ciascun anno scolastico.
7.2 In conseguenza di quanto disposto al comma 1, la domanda di trasformazione del
rapporto di lavoro deve essere presentata, secondo le modalità contemplate allart.
3, commi 1 e ss., entro il 15 marzo di ciascun anno scolastico o accademico.
7.3 Il termine indicato al comma 2, si applica a tutto il personale che, a qualsiasi
titolo, richieda la trasformazione del proprio rapporto di lavoro.
ART. 8 Personale educativo e Ata
8.1 A parziale modifica di quanto previsto
dallarticolo 10, comma 3, dellordinanza ministeriale 22 luglio 1997, n. 446 e
dallarticolo 17, comma 4, dellordinanza ministeriale 21 febbraio 1994, n. 59,
i posti di personale educativo ed amministrativo, tecnico ed ausiliario costituiti nella
medesima istituzione scolastica, a seguito di un numero pari di rapporti di lavoro a tempo
parziale che, congiuntamente, consentano la formazione di corrispondenti posti a tempo
pieno, rimasti vacanti dopo le operazioni di utilizzazione del personale soprannumerario e
di assegnazione provvisoria, sono ricoperti dal provveditore mediante stipula di contratti
di lavoro a tempo determinato, di durata annuale.
8.2 Esaurite le predette operazioni, le disponibilità residue saranno utilizzate dai capi
distituto, a fronte delleffettiva necessità secondo quanto contemplato
dallarticolo 17, comma 5 dellOM 59/94, per la stipula di contratti di lavoro a
tempo determinato, di durata fino al termine delle lezioni o dellattività
didattica.
8.3 Laccettazione di una nomina di cui al precedente comma 2 non preclude, in
alternativa, la possibilità di stipulare altro contratto di lavoro a tempo pieno, purché
di durata annuale, ovvero limitata al termine delle lezioni o dellattività
didattica.
ART. 9 Trattamenti accessori
9.1 Con contrattazione collettiva decentrata può essere
previsto che i trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla
realizzazione di progetti o attività contemplati agli articoli 43 e 54 del contratto
collettivo di lavoro del comparto scuola sottoscritto il 4 agosto 1995, possano essere
corrisposti, in favore del personale a tempo parziale, anche in misura non frazionata o
non direttamente proporzionale al regime orario adottato, qualora i risultati conseguiti
non siano connessi alla durata della prestazione lavorativa.
ART. 10 Norma di rinvio
10.1 Per quanto di non incompatibile e di non
espressamente o implicitamente previsto dalla presente ordinanza, valgono le norme del DL
29/7/97, n. 331, della OM 22/7/97, n. 446, nonché dellOM 21/2/94, n. 59 e ss. La
presente ordinanza sarà inviata alla Corte dei conti per il visto e la registrazione ai
sensi dellart. 3 della l. 14 /1/94, n. 20. |