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Sperimentazione autonomia
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ANNO XV

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Ultimo aggiornamento
04 febbraio 2012

Decreto Ministeriale n. 251 del 29 Maggio 1998
Programma nazionale di sperimentazione dell'organizzazione scolastica

Regolamento AutonomiaPagine collegate
Area AUTONOMIA


IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visti gli artt. 276, 277 e 278 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che approva il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione;
Ritenuto di dover approvare in via transitoria un programma nazionale di sperimentazione che consenta alle istituzioni scolastiche di sviluppare gradualmente capacità di autorganizzazione tali da consentire loro di prepararsi al passaggio dal vigente ordinamento a quello configurato dall'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, la cui attuazione avverrà con l'emanazione dei regolamenti ivi previsti;
Ritenuto che nell'ordinamento vigente esistono numerose disposizioni, che hanno già trovato parziale attuazione nei vari ordini e gradi di scuola e in precedenti sperimentazioni, dalle quali è possibile trarre princìpi che supportino scientificamente una sperimentazione nazionale avente ad oggetto l'organizzazione della didattica;
Ritenuto che il programma nazionale di sperimentazione deve essere prospettato alle istituzioni scolastiche in modo non vincolante e che ciascuna può aderirvi totalmente o solo parzialmente nel rispetto della decisione assunta dai competenti organi collegiali;
Considerato che la giurisprudenza amministrativa (T.A.R. del Lazio, 24 settembre 1991, n. 1169) ha ritenuto che anche in assenza di una specifica disposizione legislativa è legittima l'introduzione con decreto ministeriale di norme transitorie dirette a disciplinare il passaggio dalla vecchia alla nuova normativa, contenuta in regolamento ministeriale emanato su espressa previsione legislativa;
Sentito il parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione;

DECRETA

Art. 1
Modificato da DM 111/99
1. Per le finalità di cui in premessa è autorizzato in via transitoria un programma nazionale di sperimentazione volto a consentire alle istituzioni scolastiche, nell'anno 1998, l'attivazione di iniziative sui seguenti aspetti dell'organizzazione scolastica:

  1. Adattamento del calendario scolastico (normativa di riferimento: artt. 7, 10 e 74 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297; art. 1 legge 8 agosto 1995, n. 352 e O.M. n. 262 del 19 aprile 1997);
  2. Flessibilità dell'orario e diversa articolazione della durata della lezione, nel rispetto del monte annuale orario complessivo previsto per ciascun curricolo e per ciascuna delle discipline ed attività comprese nei piani di studio, fermi restando la distribuzione dell'attività didattica in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto dei complessivi obblighi di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi (normativa di riferimento: artt. 7, 10, 129, 167 D.L.vo n. 297/94; legge 8 agosto 1995, n. 352; C.C.N.L. del 1995 e O.M. n. 266 del 21 aprile 1997);
  3. Articolazione flessibile del gruppo classe, delle classi o sezioni, anche nel rispetto del principio dell'integrazione scolastica degli alunni con handicap (normativa di riferimento: L. 517/77; L. 148/90; art. 14 legge 104/92; artt. 5, 7, 10, 126, 128, 167, 491 del D.L.vo 297/94; art. 2 L. 352/95);
  4. Organizzazione di iniziative di recupero e sostegno (normativa di riferimento: L. 8 agosto 1995, n. 352; art. 43 del C.C.N.L. del 1995; C.M. 492 del 7 agosto 1996; O.M. 21 aprile 1997, n. 266; O.M. n. 330 del 27 maggio 1997 e Direttiva n. 487 del 6 agosto 1997);
  5. Attivazione di insegnamenti integrativi facoltativi (normativa di riferimento: artt. 126, 130, 167, 192, 278 del D.L.vo 297/94; artt. 41, 43, 71, 72 del C.C.N.L. del 1995; Direttive n. 133 del 3 aprile 1996 e n. 600 del 23 settembre 1996; D.P.R. n. 567 del 10 ottobre 1996);
  6. Realizzazione di attività organizzate in collaborazione con altre scuole e con soggetti esterni per l'integrazione della scuola con il territorio (normativa di riferimento: L. n. 104/92; artt. 126, 130, 167, 192, 278 del D.L.vo 297/94; artt. 41, 43, 71, 72 del C.C.N.L. del 1995; Direttive n. 133 del 3 aprile 1996, n. 600 del 23 settembre 1996 e n. 487 del 6 agosto 1997; D.P.R. n. 567 del 10 novembre 1996; Intesa con il CONI del 12 marzo 1997);
  7. Iniziative di orientamento scolastico e professionale (normativa di riferimento: L. 352 dell'8 agosto 1995; art. 14 L. 104/92; artt. 4 D.I. n. 178 del 15 marzo 1997; Direttiva n. 487 del 6 agosto 1997);
    h) iniziative di continuità (normativa di riferimento: art. 119 D.L.vo 297/94; D.M. 16 novembre 1992; C.M. n. 339 del 16 novembre 1992; Direttiva n. 487 del 6 agosto 1997).

Modifiche introdotte da DM 111/99

Art. 1
1. La sperimentazione dell'autonomia scolastica, finalizzata a migliorare gli esiti del processo di insegnamento - apprendimento, concerne prioritariamente la ricerca e l'introduzione di metodologie didattiche che, anche con il ricorso alle nuove tecnologie, favoriscano la crescita culturale e formativa degli alunni, ne riconoscano e valorizzino le diversità, promuovendo le potenzialità di ciascuno.
A tal fine le istituzioni scolastiche, per l'anno scolastico 1999/2000, sono autorizzate a sperimentare modalità di flessibilità didattica e organizzativa nell'ambito di un organico piano dell'offerta formativa che espliciti la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa di ciascuna di esse.
Art. 1 bis
1. Ferma restando la vigenza dei presenti ordinamenti degli studi, le istituzioni scolastiche sono autorizzate a sperimentare:

  • a) la riorganizzazione dei percorsi didattici, nell'ambito degli attuali programmi, secondo modalità fondate su obiettivi formativi e competenze;
  • b) la realizzazione di compensazioni tra le discipline e attività previste dagli attuali programmi nell'ambito delle risorse di personale e finanziarie di istituto. Il decremento orario di ciascuna disciplina e attività è previsto entro il 15 per cento del relativo monte ore annuale

Art. 1 ter
1. Le istituzioni scolastiche sono autorizzate a sperimentare, tra l'altro:

  • a) l'articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività;
  • b) la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria della lezione;
  • c) l'attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale dell'integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo, anche in relazione agli alunni in situazione di handicap secondo quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 1O4
  • d) l'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o diversi anni di corso;
  • e) l'uso di metodologie didattiche legate all'introduzione delle nuove tecnologie;
  • f) iniziative di recupero e sostegno, di continuità e di orientamento scolastico e professionale, coordinate con le iniziative eventualmente assunte dagli enti locali in materia di interventi integrati;
  • g) ogni attività che favorisca la realizzazione delle finalità previste dalla legge 20 gennaio 1999, n 9;
  • h) adattamenti del calendario scolastico in relazione alle esigenze derivanti dal piano dell'offerta formativa, nei limiti delle disposizioni previste dalla vigente ordinanza in materia;
  • i) l'organizzazione flessibile dell'orario complessivo del curricolo e di quello destinato alle singole discipline e attività, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, fermi restando l'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali, il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività obbligatorie e quello degli obblighi di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi;
  • j) accordi e convenzioni per il coordinamento di attività di comune interesse che coinvolgano, su progetti determinati, più scuole, enti, associazioni del volontariato e del privato sociale. Tali accordi e convenzioni sono depositati presso le segreterie delle scuole dove gli interessati possono prenderne visione e estrarne copia;
  • k) ampliamenti dell'offerta formativa, anche mediante l'attivazione di insegnamenti integrativi facoltativi.

Art. 1 quater
1. Ai fini della sperimentazione prevista dal presente decreto, e in particolare della flessibilità dell'orario, il monte ore annuale minimo delle singole discipline e attività e calcolato sulla base di trentatré settimane. Esso pertanto non può essere inferiore al numero di ore settimanali di lezione previsto dal vigente ordinamento per ciascuna disciplina moltiplicato per trentatré, salvi restando gli effetti delle eventuali compensazioni tra le discipline di cui all'art. 1 bis, lettera b), del presente decreto.

2. Le delibere di adesione alla sperimentazione sono predisposte in modo da consentire l'individuazione del problema da affrontare, degli obiettivi da perseguire, degli strumenti, delle condizioni organizzative e delle responsabilità di attuazione, nonché delle metodologie prescelte, che possono essere differenziate in relazione alle proposte di singoli o di gruppi di insegnanti, anche in coerenza con il principio della libertà d'insegnamento. Esse prevedono le modalità di verifica, anche mediante autovalutazione, dei processi attivati e dei risultati ed indicano l'eventuale preventivo di spesa, ove necessario. In aggiunta alla normale pubblicazione, stante la necessità di coinvolgere direttamente nella presente sperimentazione le famiglie degli alunni, sarà opportuno che le delibere siano comunicate alle famiglie stesse.

Art. 2
1. Su proposta dei consigli di classe o di interclasse o di intersezione ovvero dei collegi dei docenti o dei consigli di circolo o d'istituto e su delibera dei collegi dei docenti, per gli aspetti didattici, e dei consigli di circolo o d'istituto, per gli aspetti organizzativi e finanziari, le istituzioni scolastiche possono attivare iniziative concernenti gli aspetti dell'organizzazione scolastica di cui all'articolo 1, comma 1, nel rispetto degli obiettivi fondamentali propri del tipo e ordine di scuola.
2. La sperimentazione di cui all'articolo 1 si realizza adattando la programmazione educativa, attraverso l'inserimento, in un disegno complessivo, degli elementi innovativi che consentano di meglio rispondere alle esigenze formative degli alunni. Le ipotesi di lavoro saranno formulate ispirandosi ai princìpi desumibili dalla normativa di riferimento richiamata all'articolo 1, anche con l'ausilio dei nuclei di supporto di cui all'art. 3.
3. La sperimentazione è promossa dagli organi menzionati nel precedente comma 1, anche su richiesta dei comitati dei genitori e degli studenti, ed è attuata ricercando l'adesione e la collaborazione di tutte le componenti della scuola, nonché degli enti locali territoriali. Gli organi responsabili ai diversi livelli si adopereranno affinché venga, altresì, perseguito l'obiettivo della semplificazione, snellezza e rapidità delle procedure.
4. Le istituzioni scolastiche collocano le loro iniziative in una prospettiva di cooperazione con le altre unità scolastiche operanti sul territorio favorendo l'organizzazione di reti di scuole in senso orizzontale e verticale anche sulla base di accordi, per la realizzazione di progetti comuni, di iniziative di formazione e di progetti per l'uso integrato delle risorse e dei servizi. E' comunque importante che sia assicurata la pubblicità e la circolarità delle esperienze.
5. L'utilizzazione dei docenti e del personale A.T.A. avviene nel rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio previsti dai contratti collettivi, che possono essere assolti, anche sulla base di un'apposita programmazione plurisettimanale.
6. Le sperimentazioni sono attuate nei limiti delle disponibilità di bilancio delle singole istituzioni scolastiche.
7. Le sperimentazioni di cui al presente decreto adottate dalle istituzioni scolastiche non sono soggette ad autorizzazione e sono inviate per conoscenza al Provveditore agli Studi, al Consiglio scolastico provinciale e all'I.R.R.S.A.E. competente.

Art. 3
1. Presso ciascun Provveditorato agli Studi sono costituiti uno o più "Nuclei di supporto tecnico-amministrativo", con il compito di sostenere, ove richiesto, le sperimentazioni deliberate dalle istituzioni scolastiche, di monitorare le iniziative realizzate, di favorire la loro diffusione e fruibilità e di promuovere la messa in rete delle esperienze.
2. Ciascun nucleo è composto in modo da garantire la presenza di tutte le competenze amministrative e tecniche - ivi compresi gli I.R.R.S.A.E. - anche non appartenenti all'Amministrazione scolastica, necessarie per sostenere adeguatamente le iniziative. Esso deve prioritariamente comprendere al suo interno docenti, dirigenti scolastici e ispettori tecnici che abbiano già effettuato esperienze in merito.
3. Il nucleo deve essere composto da un numero ristretto di persone per operare con la massima rapidità e per prestare, ove richiesto, la propria consulenza direttamente nelle sedi scolastiche.
4. Nelle province in cui sono costituiti più nuclei di supporto tecnico-amministrativo, il Provveditore agli Studi assicura le condizioni per realizzare una pianificazione coordinata e coerente degli interventi.

 
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