IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
Vista la legge 7 dicembre 1984, n. 818;
Vista la legge 5 marzo 1990, n. 46, ed il relativo regolamento di esecuzione emanato con
decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 aprile 1993;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, concernente il
regolamento recante disciplina dei procedimenti di prevenzione incendi;
Ritenuto di dover procedere, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del decreto del Presidente
della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, alla definizione delle modalita' e dei contenuti
delle domande per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonche' a stabilire
criteri uniformi per lo svolgimento dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei
vigili del fuoco, al fine di garantire l'uniformita' delle procedure, nonche' la
trasparenza e speditezza dell'attivita' amministrativa; Sentito il Comitato centrale
tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
Decreta:
Art. 1 Domanda di parere di conformita'
sui progetti
1. La domanda di parere' di conformita' sui progetti, di cui all'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, e' redatta in duplice copia, di cui
una in bollo, e va presentata al Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per
territorio. La domanda deve contenere:
a) generalita' e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o societa', del suo legale
rappresentante;
b) la specificazione dell'attivita' principale e delle eventuali attivita' secondarie,
elencate nella tabella allegata al decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, e
successive modifiche ed integrazioni, interessate dal progetto;
c) ubicazione prevista per la realizzazione delle opere;
2. Alla domanda sono allegati:
a) documentazione tecnico progettuale, in duplice copia, a firma di tecnico abilitato e
conforme a quanto specificato nell'allegato 1 al presente decreto;
b) attestato del versamento effettuato a mezzo di conto corrente postale a favore della
Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della legge 26 luglio 1965, n. 966.
Art. 2 Domanda di sopralluogo ai fini del
rilascio del certificato di prevenzione incendi
1. La domanda di sopralluogo finalizzata al rilascio di certificato di prevenzione incendi
di cui all'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998,
n. 37, e' redatta in duplice copia, di cui una in bollo, e va presentata al Comando
provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio.
La domanda deve contenere:
a) generalita' e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o societa', del suo legale
rappresentante;
b) specificazione dell'attivita' principale e delle eventuali attivita' secondarie,
elencate nell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, e successive
modifiche ed integrazioni, per le quali si chiede il rilascio del certificato di
prevenzione incendi, nonche' la loro ubicazione;
c) estremi di approvazione del progetto da parte del Comando provinciale vigili del fuoco.
2. Alla domanda sono allegati:
a) copia del parere rilasciato dal Comando provinciale dei vigili del fuoco sul progetto;
b) dichiarazioni e certificazioni, secondo quanto specificato nell'allegato 2 al presente
decreto, atte a comprovare che le strutture, gli impianti, le attrezzature e le opere di
finitura sono stati realizzati, installati o posti in opera in conformita' alla vigente
normativa in materia di sicurezza antincendio;
c) attestato del versamento effettuato a mezzo di conto corrente postale a favore della
Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della legge 26 luglio 1965, n. 966.
Art. 3 Dichiarazione di inizio attivita'
1. La dichiarazione prevista dall'art. 3, comma 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, e' redatta in duplice copia, di cui una in bollo,
secondo il modello riportato in allegato 3 del presente decreto e va presentata al Comando
provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio.
2. La suddetta dichiarazione va resa come atto notorio o dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorieta', secondo le forme di legge.
Art. 4 Domanda di rinnovo del certificato
di prevenzione incendi
1. La domanda di rinnovo del certificato di prevenzione incendi, di cui all'art. 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, e' redatta in duplice
copia, di cui una in bollo, e va presentata al Comando provinciale dei vigili del fuoco
competente per territorio.
La domanda deve contenere:
a) generalita' e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o societa', del suo legale
rappresentante;
b) specificazione dell'attivita' principale e delle eventuali attivita' secondarie,
elencate nell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, e successive
modifiche ed integrazioni, per le quali si chiede il rinnovo del certificato.
2. Alla domanda sono allegati:
a) copia del certificato di prevenzioni incendi in scadenza;
b) dichiarazione del responsabile dell'attivita', redatta secondo il modello riportato in
allegato 4 al presente decreto e resa, secondo le forme di legge, come atto notorio o
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta';
c) perizia giurata attestante l'efficienza dei dispositivi, dei sistemi e degli impianti
finalizzati alla protezione attiva antincendi, con esclusione delle attrezzature mobili di
estinzione, resa da professionista abilitato ed iscritto negli elenchi del Ministero
dell'interno, ai sensi della legge 7 dicembre 1984, n. 818. Tale perizia e' redatta
secondo il modello riportato in allegato 5 del presente decreto; d) attestato del
versamento effettuato a mezzo di conto corrente postale a favore della Tesoreria
provinciale dello Stato, ai sensi della legge 26 luglio 1965, n. 966.
Art. 5 Domanda di deroga
1. La domanda di deroga all'osservanza della vigente normativa antincendi, di cui all'art.
6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, e' redatta in
triplice copia, di cui una in bollo e va indirizzata all'Ispettorato interregionale o
regionale dei vigili del fuoco, tramite il Comando provinciale dei vigili del fuoco
competente per territorio.
La domanda deve contenere:
a) generalita' e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o societa' , del suo legale
rappresentante;
b) specificazione dell'attivita' principale e delle eventuali attivita' secondarie,
elencate nell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, e successive
modifiche ed integrazioni, oggetto della domanda di deroga;
c) disposizioni normative alle quali si chiede di derogare;
d) specificazione delle caratteristiche dell'attivita' o dei vincoli esistenti che
comportano l'impossibilita' di ottemperare alle disposizioni di cui alla lettera c).
2. Alla domanda sono allegati:
a) documentazione tecnica, in triplice copia, a firma di tecnico abilitato, contenente
quanto previsto dall'allegato I al presente decreto ed integrata da una valutazione sul
rischio aggiuntivo conseguente alla mancata osservanza delle disposizioni cui si intende
derogare e dalle misure tecniche che si ritengono idonee a compensare il rischio
aggiuntivo;
b) attestato del versamento effettuato a mezzo di conto corrente postale a favore della
Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della legge 26 luglio 1965, n. 966.
Art. 6 Adempimenti dei Comandi
provinciali dei vigili del fuoco
1. Il Comando riporta su tutte le copie delle domande, di cui ai precedenti articoli, la
data di presentazione e il numero di protocollo, restituendo all'interessato la copia
prodotta in carta semplice.
2. La copia in bollo della dichiarazione di cui al precedente art. 3, contenente la data
di presentazione della medesima ed il numero di protocollo dell'ufficio, e restituita
all'interessato munita del visto di ricezione del Comando, quale autorizzazione
provvisoria ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 12
gennaio 1998, n. 37.
3. Il Comando provvede a comunicare al richiedente il responsabile del procedimento, ai
sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. Il parere di conformita' sui progetti e le autorizzazioni in deroga sono trasmessi agli
interessati corredati da una copia della documentazione grafico illustrativa presentata,
munita degli estremi identificativi del parere o dell'autorizzazione.
5. Il Comando provvede al rinnovo del certificato di prevenzione incendi, di cui all'art.
4, sulla base della documentazione prodotta in allegato alla domanda, senza effettuare
sopralluogo di verifica.
Art. 7 Uniformita' della durata dei
servizi di prevenzione incendi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco
1. La durata dei servizi di prevenzione incendi resi dai Comandi provinciali dei vigili
del fuoco, anche al fine di stabilire l'importo dei corrispettivi di cui all'art. 6 della
legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modifiche ed integrazioni, e' riportata nella
tabella di cui all'allegato 6 al presente decreto, tenuto conto del tipo di prestazione
richiesta, della tipologia e della complessita' dell'attivita' soggetta a controllo.
2. Per le deroghe, la durata del servizio e' calcolata sulla base di quella prevista per i
pareri di conformita' del progetto delle corrispondenti attivita', maggiorata del
cinquanta per cento.
3. Qualora la richiesta interessi piu' attivita' singolarmente elencate nell'allegato al
decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, e successive modifiche ed
integrazioni, la durata del servizio e pari a quella complessivamente risultante dalla
durata prevista per ogni singola attivita'.
Art. 8 Disposizioni finali
1. Qualora l'interessato intenda delegare altro soggetto per i necessari rapporti con il
Comando, ne fa specifica indicazione, nelle forme di legge, in calce alla domanda.
2. Il presente decreto entra in vigore nel medesimo giorno di entrata in vigore del
decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.
Il presente decreto sara' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e farlo osservare.
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