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Ultimo aggiornamento
03 maggio 2012

Decreto Ministero Finanze del 15 Dicembre 1998

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Area CONTABILITA'


Oggetto: Approvazione del nuovo modello di pagamento per l'esecuzione di versamenti unitari con compensazioni.

Codici Mod. F 24
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IL DIRETTORE GENERALE
del Dipartimento delle Entrate

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

Visto il capo III del predetto decreto legislativo, che prevede l'effettuazione, da parte dei contribuenti titolari di partita IVA,

di versamenti unitari, con eventuale compensazione, delle imposte, dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi

assicurativi di cui all'art. 17;

Visto l'art. 24, comma 4, che prevede, per l'esecuzione dei predetti versamenti unitari, l'utilizzazione di stampati conformi ai

modelli approvati con apposito decreto;

Visti i decreti dirigenziali 30 marzo e 10 aprile 1998, con i quali, in attuazione del citato art. 24, comma 4, del decreto legislativo n. 241 del 1997, si e' provveduto all'approvazione del mod. F24;

Visti gli articoli 1, comma 1, lettera g), e 48, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, ai sensi dei quali, a partire dal 1 gennaio 1999, i debitori potranno effettuare in euro i versamenti non in contanti alle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 28, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 1997, ai sensi del quale i versamenti unitari con compensazione si

applicano, a decorrere dal 1999, anche all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), all'Ente

nazionale per la previdenza e l'assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) e all'Istituto nazionale per la previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI);

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445, di approvazione del regolamento recante norme sullo scomputo dei versamenti delle ritenute alla fonte, effettuati a fronte dei versamenti successivi, e sulla semplificazione degli adempimenti dei sostituti di imposta che effettuano ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo di ammontare non significativo, nel quale si e' previsto, tra l'altro, che i sostituti d'imposta possano richiedere in dichiarazione il rimborso delle ritenute versate in misura superiore rispetto a quanto effettivamente trattenuto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 263, con il quale l'entrata in vigore del citato decreto del Presidente della Repubblica, n. 445 del 1997 e' stata anticipata al periodo d'imposta in corso;

Visto l'art. 2, commi 1, lettere a), n. 1, f), n. 1 e 2, del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422, con il quale, a decorrere dal 1999, il sistema dei versamenti unitari con compensazione e' stato esteso ai soggetti non titolari di partita IVA;

Vista la lettera e) del citato art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 422 del 1998, che ha anticipato al 31 dicembre 1999 la fine del periodo transitorio previsto dalla sezione II del capo III del decreto legislativo n. 241 del 1997;

Considerata l'esigenza di apportare al mod. F24 le correzioni necessarie a consentirne l'adattamento alle previsioni contenute negli articoli 1, comma 1, lettera g), e 48, comma 1, del decreto legislativo n. 213 del 1998, nell'art. 28, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 1997, nell'art. 2 del decreto legislativo n. 422 del 1998 e nell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 1997;

Decreta:

Art. 1.

1. E' approvato il modello di cui agli allegati numeri 1 e 2, che, a partire dal 1 gennaio 1999, deve essere utilizzato, in sostituzione della modulistica preesistente, da tutti i contribuenti per eseguire il versamento unitario delle imposte, dei contributi e dei premi di cui all'art. 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; il foglio delle "avvertenze" allegato al modello di versamento contiene le istruzioni per la compilazione. Le caratteristiche tecniche del predetto modello sono indicate nell'allegato n. 3;
2. Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei decreti dirigenziali del 30 marzo e del 10 aprile 1998.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 1998

Il direttore generale: Romano

Allegati 1 e 2

MODELLI da pag. 19 a pag. 24 della G.U. N. 295 SERIE GENERALE PARTE PRIMA DEL 18 12 1998

AVVERTENZE

1. Quando si usa questo modello Il presente modello deve essere utilizzato, da tutti i contribuenti, per il pagamento di:

  • imposte sui redditi e ritenute alla fonte;
  • Iva;
  • imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'Iva;
  • Irap;
  • addizionale regionale o comunale all'Irpef;
  • contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'INPS, comprese le quote associative;
  • contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa;
  • contributi previdenziali ed assistenziali e premi dovuti all'INAIL, all'INPALS e all'INPDAI;
  • interessi previsti in caso di pagamento rateale

Il versamento puo' essere effettuato presso gli sportelli di qualunque concessionario o banca convenzionala e presso le agenzie postali e' possibile pagare le somme dovute ad ogni singola scadenza anche utilizzando piu' modelli Il modello si compone di sei sezioni. Il contribuente e tenuto a riportare con particolare attenzione i dati richiesti nella sezione 1, per evitare le seguenti sanzioni

Omessa o inesatta indicazione di:

  • Codice fiscale sanzione da L. 200.000 a 400.000
  • Elementi necessari per l'identificazione del versante o per l'imputazione della somma sanzione da L. 200 000 a 1.000.000

2 Come si compila

Nell'apposita colonna delle varie sezioni del modello devono essere indicati i codici tributo o le causali contributo per i quali si effettua il versamento e il periodo di riferimento nella forma "anno" (es. 1998) o "mese-anno" (es. 081998) o "anno-anno" (ad esempio 19981999).

L'elenco completo di codici e causali e disponibile presso i concessionari, le banche e le agenzie postali e puo' essere prelevato anche dal sito Internet del Ministero delle Finanze (www.finanze.it)

3 Compensazioni

Per effettuare la compensazione occorre indicare: a) nella colonna "codice tributo" o "causale contributo", il codice o la causale con la quale si effettua il versamento a saldo dell'imposta o del contributo in relazione al quale e' sorto il credito, ovvero, per alcune particolari categorie di crediti (ad es. i crediti d'imposta per le piccole e medie imprese), l'apposito codice tributo; b) nella colonna "periodo di riferimento", il periodo d'imposta o contributivo cui si riferisce la dichiarazione dalla quale risulta il credito; c) nella colonna "importi a credito compensati", l'ammontare del credito; d) limitatamente ai crediti previdenziali ed assicurativi, gli altri dati identificativi previsti nelle relative sezioni del modello. Nella colonna "imponi a credito compensati" vanno indicati: nelle sezioni e 4, esclusivamente le eccedenze d'imposta indicate in dichiarazione come importi da compensare; nelle sezioni 3 e 5 vanno indicati i crediti da compensare vantati nei confronti degli enti previdenziali e risultanti dalle denunce contributive.
Fino all'anno 2000, l'importo massimo compensativo e' fissato in 500 milioni per ciascun periodo d'imposta Se un modello di pagamento non e' sufficente per l'indicazione degli importi a debito e a credito di tutte le sezioni, il contribuente deve riempirne degli altri e sattoscriverli.
Particolare attenzione deve essere dedicata all'indicazione dei saldi delle sezioni 2, 3, 4, 5 (che sono pari alla somma algebrica delle colonne "importi a debito versati" e "importi a credito compensati") e a quello della sezione 6 (somma algebrica dei saldi delle precedenti sezioni).
Il contribuente puo' compensare gli importi a credito di propria spettanza solo fino ad azzeramento del saldo finale; il credito eventualmente eccedente potra' essere compensato, sempre nel rispetto del medesimo criterio, in occasione dei versamenti da effettuare entro la data di presentazione della dichiarazione o denuncia successiva a quella da cui risulta il rimborso. Pertanto, il saldo della sezione 6 non puo' essere mai negativo (chiaramente, nel caso si compili una sola sezione, non puo' essere negativo il relativo saldo).
Il modello va compilato e presentato anche nel caso in cui a seguito delle compensazioni in esso effettuate il saldo finale sia uguale a zero (N. B. per la mancata o tardiva presentazione del modello nell'ipotesi di compensazione con saldo finale uguale a zero si applica la sanzione di L. 300.000).
Se, in sostituzione del contribuente, il pagamento e' effettuato dall'erede, dal genitore, dal tutore o dal curatore, i soggetti devono firmare il modello e barrare l'apposita casella collocala nello spazio per la firma; in tal caso, nella sezione I devono essere indicati i dati anagrafici del contribuente

4 Rateazione

Nel caso in cui il contribuente abbia esercitato nella dichiarazione la relativa opzione, le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte e dei contributi risultanti dalle dichiarazioni, fatta eccezione per quelle riferite agli acconti dovuti nei mesi di novembre e dicembre, sono ripartite nel numero di rate mensili prescelto, che, in occasione del pagamento della prima rata deve essere indicato nell'apposita casella inserita nella sezione 6 (saldo finale) del presente modello. La prima rata deve essere versata entro il giorno di scadenza del saldo e/o dell'acconto; le altre rate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza (per i titolari di partita Iva) ed entro la fine di ciascun mese (per gli altri contribuenti).
In ogni caso, il pagamento rateale deve essere completato entro 11 mese di novembre. L'importo da versare ad ogni scadenza e dato dalla somma del e pitale, diviso per il numero delle rate, e degli interessi relativi alla singola rata, da calcolare al tasso indicato presso gli sportelli delle banche dei concessionari e delle agenzie postali; Gli interessi devono essere versati utilizzando, per ogni sezione del modello, l'apposito codice tributo o causale contributo e decorrono dal termine previsto per il versamento in via ordinaria dall'acconto e/o del saldo, che coincide con il termine di versamento della prima rata

5. Compensazione e rateazione

Nel caso in cui intenda procedere sia alla compensazione che alla rateazione, il contribuente puo' utilizzare due modelli il primo con saldo finale eguale a zero, il secondo con l'ammontare rateizzato dei singoli imponi rimasti a debito e, a partire dalla seconda rata, anche con quello dei relativi interessi

6. Modalita' di pagamento

Il pagamento puo'' essere effettuato, oltre che in contanti:

  • con carte PagoBANCOMAT, presso gli sportelli abilitati;
  • con assegni bancari o circolari, presso le banche, a condizione che gli stessi siano di importo pari al saldo finale del modello di versamento e siano tratti dal contribuente a favore di se stesso ovvero emessi I suo ordine e girati alla banca
  • con assegni bancari su piazza o circolari, presso le agenzie postali;
  • con assegni circolari e vaglia cambiari, presso i concessionari;

Attenzione nel caso in cui l'assegno risulti anche solo parzialmente scoperto o comunque non pagabile, il versamento si considera omesso

Il modello e disponibile in due versioni, in lire e in euro. Il pagamento in euro e ammesso se effettuato con assegno o mediante addebito in un conto corrente detenuto in euro.

ALLEGATO 3

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL MODELLO CAMPI DI SCRITTURA - RIGHE IN "SESTI" DI POLLICE, COLONNE IN "DECIMI" DI POLLICE - RIFERIMENTO ANGOLO SUPERIORE SINISTRO.

... OMISSIS ...

 
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