IL DIRETTORE GENERALE
del Dipartimento delle Entrate
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione
del sistema di gestione delle dichiarazioni;
Visto il capo III del predetto decreto legislativo, che
prevede l'effettuazione, da parte dei contribuenti titolari di partita IVA,
di versamenti unitari, con eventuale compensazione, delle
imposte, dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi
assicurativi di cui all'art. 17;
Visto l'art. 24, comma 4, che prevede, per l'esecuzione
dei predetti versamenti unitari, l'utilizzazione di stampati conformi ai
modelli approvati con apposito decreto;
Visti i decreti dirigenziali 30 marzo e 10 aprile 1998,
con i quali, in attuazione del citato art. 24, comma 4, del decreto legislativo n. 241 del
1997, si e' provveduto all'approvazione del mod. F24;
Visti gli articoli 1, comma 1, lettera g), e 48, comma 1,
del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, ai sensi dei quali, a partire dal 1
gennaio 1999, i debitori potranno effettuare in euro i versamenti non in contanti alle
pubbliche amministrazioni;
Visto l'art. 28, comma 1, del decreto legislativo n. 241
del 1997, ai sensi del quale i versamenti unitari con compensazione si
applicano, a decorrere dal 1999, anche all'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), all'Ente
nazionale per la previdenza e l'assistenza per i
lavoratori dello spettacolo (ENPALS) e all'Istituto nazionale per la previdenza per i
dirigenti di aziende industriali (INPDAI);
Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 445, di approvazione del regolamento recante norme sullo
scomputo dei versamenti delle ritenute alla fonte, effettuati a fronte dei versamenti
successivi, e sulla semplificazione degli adempimenti dei sostituti di imposta che
effettuano ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo di ammontare non
significativo, nel quale si e' previsto, tra l'altro, che i sostituti d'imposta possano
richiedere in dichiarazione il rimborso delle ritenute versate in misura superiore
rispetto a quanto effettivamente trattenuto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio
1998, n. 263, con il quale l'entrata in vigore del citato decreto del Presidente della
Repubblica, n. 445 del 1997 e' stata anticipata al periodo d'imposta in corso;
Visto l'art. 2, commi 1, lettere a), n. 1, f), n. 1 e 2,
del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422, con il quale, a decorrere dal 1999, il
sistema dei versamenti unitari con compensazione e' stato esteso ai soggetti non titolari
di partita IVA;
Vista la lettera e) del citato art. 2, comma 1, del
decreto legislativo n. 422 del 1998, che ha anticipato al 31 dicembre 1999 la fine del
periodo transitorio previsto dalla sezione II del capo III del decreto legislativo n. 241
del 1997;
Considerata l'esigenza di apportare al mod. F24 le
correzioni necessarie a consentirne l'adattamento alle previsioni contenute negli articoli
1, comma 1, lettera g), e 48, comma 1, del decreto legislativo n. 213 del 1998, nell'art.
28, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 1997, nell'art. 2 del decreto legislativo
n. 422 del 1998 e nell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 1997;
Decreta:
Art. 1.
1. E' approvato il modello di cui agli allegati
numeri 1 e 2, che, a partire dal 1 gennaio 1999, deve essere utilizzato, in sostituzione
della modulistica preesistente, da tutti i contribuenti per eseguire il versamento
unitario delle imposte, dei contributi e dei premi di cui all'art. 17, comma 2, del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; il foglio delle "avvertenze" allegato
al modello di versamento contiene le istruzioni per la compilazione. Le caratteristiche
tecniche del predetto modello sono indicate nell'allegato n. 3;
2. Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei decreti
dirigenziali del 30 marzo e del 10 aprile 1998.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 dicembre 1998
Il direttore generale: Romano

Allegati 1 e 2
MODELLI da pag. 19 a pag. 24 della G.U. N. 295 SERIE
GENERALE PARTE PRIMA DEL 18 12 1998

AVVERTENZE
1. Quando si usa questo modello Il presente modello deve
essere utilizzato, da tutti i contribuenti, per il pagamento di:
- imposte sui redditi e ritenute alla fonte;
- Iva;
- imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'Iva;
- Irap;
- addizionale regionale o comunale all'Irpef;
- contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione
assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'INPS, comprese le quote associative;
- contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai
datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e
continuativa;
- contributi previdenziali ed assistenziali e premi dovuti
all'INAIL, all'INPALS e all'INPDAI;
- interessi previsti in caso di pagamento rateale
Il versamento puo' essere effettuato presso gli sportelli
di qualunque concessionario o banca convenzionala e presso le agenzie postali e' possibile
pagare le somme dovute ad ogni singola scadenza anche utilizzando piu' modelli Il modello
si compone di sei sezioni. Il contribuente e tenuto a riportare con particolare attenzione
i dati richiesti nella sezione 1, per evitare le seguenti sanzioni
Omessa o inesatta indicazione di:
- Codice fiscale sanzione da L. 200.000 a 400.000
- Elementi necessari per l'identificazione del versante o
per l'imputazione della somma sanzione da L. 200 000 a 1.000.000
2 Come si compila
Nell'apposita colonna delle varie sezioni del modello
devono essere indicati i codici tributo o le causali contributo per i quali si effettua il
versamento e il periodo di riferimento nella forma "anno" (es. 1998) o
"mese-anno" (es. 081998) o "anno-anno" (ad esempio 19981999).
L'elenco completo di codici e causali e disponibile
presso i concessionari, le banche e le agenzie postali e puo' essere prelevato anche dal
sito Internet del Ministero delle Finanze (www.finanze.it)
3 Compensazioni
Per effettuare la compensazione occorre indicare: a)
nella colonna "codice tributo" o "causale contributo", il codice o la
causale con la quale si effettua il versamento a saldo dell'imposta o del contributo in
relazione al quale e' sorto il credito, ovvero, per alcune particolari categorie di
crediti (ad es. i crediti d'imposta per le piccole e medie imprese), l'apposito codice
tributo; b) nella colonna "periodo di riferimento", il periodo d'imposta o
contributivo cui si riferisce la dichiarazione dalla quale risulta il credito; c) nella
colonna "importi a credito compensati", l'ammontare del credito; d)
limitatamente ai crediti previdenziali ed assicurativi, gli altri dati identificativi
previsti nelle relative sezioni del modello. Nella colonna "imponi a credito
compensati" vanno indicati: nelle sezioni e 4, esclusivamente le eccedenze d'imposta
indicate in dichiarazione come importi da compensare; nelle sezioni 3 e 5 vanno indicati i
crediti da compensare vantati nei confronti degli enti previdenziali e risultanti dalle
denunce contributive.
Fino all'anno 2000, l'importo massimo compensativo e' fissato in 500 milioni per ciascun
periodo d'imposta Se un modello di pagamento non e' sufficente per l'indicazione degli
importi a debito e a credito di tutte le sezioni, il contribuente deve riempirne degli
altri e sattoscriverli.
Particolare attenzione deve essere dedicata all'indicazione dei saldi delle sezioni 2, 3,
4, 5 (che sono pari alla somma algebrica delle colonne "importi a debito
versati" e "importi a credito compensati") e a quello della sezione 6
(somma algebrica dei saldi delle precedenti sezioni).
Il contribuente puo' compensare gli importi a credito di propria spettanza solo fino ad
azzeramento del saldo finale; il credito eventualmente eccedente potra' essere compensato,
sempre nel rispetto del medesimo criterio, in occasione dei versamenti da effettuare entro
la data di presentazione della dichiarazione o denuncia successiva a quella da cui risulta
il rimborso. Pertanto, il saldo della sezione 6 non puo' essere mai negativo (chiaramente,
nel caso si compili una sola sezione, non puo' essere negativo il relativo saldo).
Il modello va compilato e presentato anche nel caso in cui a seguito delle compensazioni
in esso effettuate il saldo finale sia uguale a zero (N. B. per la mancata o tardiva
presentazione del modello nell'ipotesi di compensazione con saldo finale uguale a zero si
applica la sanzione di L. 300.000).
Se, in sostituzione del contribuente, il pagamento e' effettuato dall'erede, dal genitore,
dal tutore o dal curatore, i soggetti devono firmare il modello e barrare l'apposita
casella collocala nello spazio per la firma; in tal caso, nella sezione I devono essere
indicati i dati anagrafici del contribuente
4 Rateazione
Nel caso in cui il contribuente abbia esercitato nella
dichiarazione la relativa opzione, le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle
imposte e dei contributi risultanti dalle dichiarazioni, fatta eccezione per quelle
riferite agli acconti dovuti nei mesi di novembre e dicembre, sono ripartite nel numero di
rate mensili prescelto, che, in occasione del pagamento della prima rata deve essere
indicato nell'apposita casella inserita nella sezione 6 (saldo finale) del presente
modello. La prima rata deve essere versata entro il giorno di scadenza del saldo e/o
dell'acconto; le altre rate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza (per i titolari
di partita Iva) ed entro la fine di ciascun mese (per gli altri contribuenti).
In ogni caso, il pagamento rateale deve essere completato entro 11 mese di novembre.
L'importo da versare ad ogni scadenza e dato dalla somma del e pitale, diviso per il
numero delle rate, e degli interessi relativi alla singola rata, da calcolare al tasso
indicato presso gli sportelli delle banche dei concessionari e delle agenzie postali; Gli
interessi devono essere versati utilizzando, per ogni sezione del modello, l'apposito
codice tributo o causale contributo e decorrono dal termine previsto per il versamento in
via ordinaria dall'acconto e/o del saldo, che coincide con il termine di versamento della
prima rata
5. Compensazione e rateazione
Nel caso in cui intenda procedere sia alla compensazione
che alla rateazione, il contribuente puo' utilizzare due modelli il primo con saldo finale
eguale a zero, il secondo con l'ammontare rateizzato dei singoli imponi rimasti a debito
e, a partire dalla seconda rata, anche con quello dei relativi interessi
6. Modalita' di pagamento
Il pagamento puo'' essere effettuato, oltre che in
contanti:
- con carte PagoBANCOMAT, presso gli sportelli abilitati;
- con assegni bancari o circolari, presso le banche, a
condizione che gli stessi siano di importo pari al saldo finale del modello di versamento
e siano tratti dal contribuente a favore di se stesso ovvero emessi I suo ordine e girati
alla banca
- con assegni bancari su piazza o circolari, presso le
agenzie postali;
- con assegni circolari e vaglia cambiari, presso i
concessionari;
Attenzione nel caso in cui l'assegno risulti anche solo
parzialmente scoperto o comunque non pagabile, il versamento si considera omesso
Il modello e disponibile in due versioni, in lire e in
euro. Il pagamento in euro e ammesso se effettuato con assegno o mediante addebito in un
conto corrente detenuto in euro.

ALLEGATO 3
CARATTERISTICHE TECNICHE DEL MODELLO CAMPI DI
SCRITTURA - RIGHE IN "SESTI" DI POLLICE, COLONNE IN "DECIMI" DI
POLLICE - RIFERIMENTO ANGOLO SUPERIORE SINISTRO.
... OMISSIS ... |