Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti in
materia di cessazione dal servizio e di trattamento di quiescenza del
personale della scuola, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15
marzo 1997, n. 59
Il Presidente della
Repubblica
Visto l'articolo 87, quinto comma, della
Costituzione;
Visto l'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato
1, n. 35;
Visti gli articoli 509, comma 1, 510, comma 1, e 580, comma 1, del testo
unico approvato con decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297;
Visto l'articolo 1, comma 74, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 23 gennaio 1998;
Acquisito il parere della competente commissione del Senato della
Repubblica;
Considerato che, ai sensi dell'articolo 20, comma 3, della legge 15 marzo
1997, n. 59, è scaduto il termine per l'emissione del parere della
competente commissione parlamentare della Camera dei deputati;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva
per gli atti normativi nell'adunanza del 23 marzo 1998;
Vista la deliberazione del consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 24 aprile 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con i
Ministri della pubblica istruzione e del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica;
emana il seguente
regolamento:
Articolo 1 -
Cessazione dal servizio
1. I collocamenti a riposo a domanda per
compimento del quarantesimo anno di servizio utile al pensionamento e le
dimissioni dall'impiego del personale del comparto "Scuola" con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato decorrono dall'inizio dell'anno
scolastico o accademico successivo alla data in cui la domanda è stata
presentata.
2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione è stabilito il
termine entro il quale, annualmente, il personale di cui al comma 1 può
presentare o ritirare la domanda di collocamento a riposo o di dimissioni.
3. La domanda di collocamento a riposo per compimento del quarantesimo
anno di servizio si intende accolta alla scadenza del termine di cui al
comma 2. Alla stessa data s'intende accolta la domanda di dimissioni,
salvo che nei trenta giorni successivi essa non sia rifiutata o ritardata
dall'amministrazione in quanto è in corso un procedimento disciplinare.
Nel caso in cui l'accoglimento delle dimissioni sia ritardato, le stesse
sono da intendere accolte dalla data di emanazione del relativo
provvedimento di accoglimento da parte dell'amministrazione.
4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche alle domande
di trattenimento in servizio presentate ai sensi dell'articolo 509, commi
2, 3 e 5, del testo unico approvato con decreto legislativo del 16 aprile
1994, n. 297, nonché alle domande di cessazione dal servizio presentate
dal personale che abbia ottenuto il predetto trattenimento.
5. L'amministrazione è tenuta a verificare, entro apposita data che è
fissata dal decreto di cui al comma 2, l'avvenuta maturazione del diritto
al trattamento di quiescenza. Qualora il personale dimissionario non abbia
maturato tale diritto, l'amministrazione glielo comunica entro il predetto
termine al fine di consentirgli di chiedere, entro cinque giorni dalla
comunicazione, il ritiro delle dimissioni. Trascorso tale termine la
domanda non può essere ritirata. L'amministrazione è esonerata dal
predetto adempimento qualora l'interessato abbia manifestato, nella
domanda di dimissioni, la volontà di interrompere comunque il rapporto di
impiego indipendentemente dall'aver maturato o meno il diritto al
trattamento di quiescenza.
Articolo 2 -
Adozione dei provvedimenti di quiescenza e previdenza
1. Ai fini della emanazione dei
provvedimenti concernenti la quiescenza e la previdenza, nonché la
relativa valutazione dei periodi e servizi di cui all'articolo 145 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
l'interessato può, sotto la propria responsabilità, sottoscrivere una
dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 3, primo comma, della
legge 4 gennaio 1968, n. 15 come modificato dall'articolo 3, comma 2,
della legge 15 maggio 1997, n. 127.
2. L'amministrazione entro sessanta giorni dalla data di acquisizione
della
dichiarazione di cui al comma 1, richiede, ove necessario, agli enti o
alle gestioni previdenziali competenti tutti gli elementi necessari ed
utili per la definizione della posizione degli interessati. Decorsi
inutilmente sessanta giorni dalla data della richiesta, i provvedimenti di
cui al comma 1 sono adottati sulla base della dichiarazione sostitutiva di
cui al comma 1.
3. Resta salva la potestà dell'amministrazione di procedere alle
eventuali modifiche dei provvedimenti emessi con conseguenti conguagli o
recuperi. 4. La domanda di riscatto non può essere ritirata una volta
emesso il relativo provvedimento, il cui contenuto deve essere
preventivamente comunicato all'interessato e da questi non rifiutato entro
il termine di cinque giorni, da indicarsi espressamente, dalla ricezione
della comunicazione.
Articolo 3 -
Disposizioni transitorie
1.Il personale della scuola che abbia già
presentato la dichiarazione dei servizi e periodi di cui all'articolo 145
del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
qualora non siano stati ancora adottati i provvedimenti di cui
all'articolo 2, comma 1, può, entro un anno dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento, confermare o integrare la predetta
dichiarazione. (NdR - 11 Dicembre 1999)
Articolo 4 -
Abrogazione
1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4,
della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento si intendono abrogate le seguenti disposizioni:
articoli 509, comma 4, 510 e 580 del testo unico, approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e l'articolo 1, comma 74, della legge
23 dicembre 1996, n. 662.
Articolo 5 -
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in
vigore il sessantesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il presente decreto munito del sigillo
dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare. |