IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare gli
articoli 1, 2 e 3;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
3 luglio 1998;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti
normativi nell'adunanza del 14 settembre 1998;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 ottobre
1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la Funzione
Pubblica e gli Affari Regionali;
EMANA
il seguente regolamento
Capo I - Disposizioni in
materia di dichiarazioni sostitutive
Art. 1 - Estensione dei casi di utilizzo delle
dichiarazioni sostitutive di certificazioni
1. Oltre ai casi previsti dall'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n.
15, ed agli altri casi previsti dalle leggi, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione
e con i concessionari e i gestori di pubblici servizi sono comprovati con dichiarazioni,
anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione
delle normali certificazioni anche i seguenti stati, fatti e qualità personali:
- Titolo di studio o qualifica professionale posseduta;
esami sostenuti; titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di
aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- Situazione reddituale o economica, anche ai fini della
concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare
corrisposto; possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato
presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria e inerente all'interessato;
- Stato di disoccupazione; qualità di pensionato e
categoria di pensione; qualità di studente o di casalinga;
- Qualità di legale rappresentante di persone fisiche o
giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- Iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di
qualsiasi tipo;
- Tutte le posizioni relative all'adempimento degli obblighi
militari, comprese quelle di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della
Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, come modificato dall'articolo 22 della legge 24
dicembre 1986, n. 958;
- Di non aver riportato condanne penali;
- Qualità di vivenza a carico;
- Tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato
contenuti nei registri dello stato civile.
2. I certificati, gli estratti e
gli attestati necessari per l'iscrizione alle scuole di ogni ordine e grado ed
all'Università, quelli che a qualsiasi titolo devono essere presentati agli Uffici della
Motorizzazione civile, i certificati e gli estratti dai registri dello stato civile e dai
registri demografici richiesti dai Comuni nell'ambito di procedimenti di loro competenza,
sono sostituiti dalla dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 2 della legge 4
gennaio 1968, n. 15. Le Amministrazioni che ricevono tali dichiarazioni, laddove
sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità del loro contenuto, sono tenute ad
effettuare idonei controlli sulla stessa, ai sensi dell'articolo 11 del presente
regolamento.
Art. 2 - Estensione dei casi di utilizzo delle
dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà
1. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge nei
rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti
gli stati, fatti e qualità personali non compresi negli elenchi di cui all'articolo 1,
comma 1, del presente regolamento e all'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono
comprovati dall'interessato, a titolo definitivo, mediante la dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
2. La dichiarazione di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n.
15, che il dichiarante rende nel proprio interesse può riguardare anche stati, fatti e
qualità personali relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
Inoltre, tale dichiarazione può riguardare anche la conoscenza del fatto che la copia di
una pubblicazione è conforme all'originale. Nel caso di pubblici concorsi in cui sia
prevista la presentazione di titoli, la dichiarazione di tale fatto tiene luogo a tutti
gli effetti dell'autentica di copia.
3. Qualora risulti necessario controllare la veridicità delle
dichiarazioni di cui al comma 1, nel caso in cui gli stati, i fatti e le qualità
personali dichiarati siano certificabili o attestabili da parte di un altro soggetto
pubblico, l'Amministrazione procedente entro quindici giorni richiede direttamente la
necessaria documentazione al soggetto competente. In questo caso, per accelerare il
procedimento, l'interessato può trasmettere, anche attraverso strumenti informatici o
telematici, una copia fotostatica, ancorché non autenticata, dei certificati di cui sia
già in possesso.
4. Restano esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 i certificati di cui all'articolo 10.
Art. 3 - Presentazione delle dichiarazioni sostitutive
1. Le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1 dell'articolo 2
possono essere presentate anche contestualmente all'istanza e sono sottoscritte
dall'interessato in presenza del dipendente addetto.
2. Il responsabile del procedimento, identificato ai sensi dell'articolo 5 della legge 7
agosto 1990, n. 241, è comunque competente a ricevere la documentazione.
3. Oltre a quanto previsto nell'articolo 3, comma 4, della legge 15
maggio 1997, n. 127, costituisce violazione dei doveri d'ufficio la mancata accettazione
della dichiarazione sostitutiva nei casi in cui le norme di legge o di regolamento ne
consentono la presentazione in luogo della produzione di atti di notorietà.
4. Nei casi in cui l'interessato debba presentare all'Amministrazione
copia autentica di un documento ai sensi dell'articolo 14 della legge 4 gennaio 1968, n.
15, l'autenticazione della copia può essere fatta dal responsabile del procedimento o da
qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la documentazione, su semplice esibizione
dell'originale e senza obbligo di deposito dello stesso presso l'Amministrazione
procedente. In tal caso la copia autentica può essere utilizzata solo nel procedimento in
corso.
Art. 4 - Impedimento alla
sottoscrizione
1. La dichiarazione di chi non sa o non può firmare è raccolta dal pubblico ufficiale
previo accertamento dell'identità del dichiarante.
2. Il pubblico ufficiale attesta che la dichiarazione è stata a lui resa dall'interessato
facendo menzione, di seguito alla medesima, della causa dell'impedimento a sottoscrivere.
Art. 5 - Dichiarazioni
sostitutive presentate da cittadini stranieri
1. Nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 2 e 4 della legge 4
gennaio 1968, n. 15, siano presentate da cittadini della Comunità europea, si applicano
le stesse modalità previste per i cittadini italiani.
2. I cittadini extracomunitari residenti in Italia secondo le disposizioni del regolamento
anagrafico della popolazione residente approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui
al comma 1 limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità
personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.
Art. 6 - Disposizioni generali in materia di
dichiarazioni sostitutive
1. Le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 2 e 4 della legge 4
gennaio 1968, n. 15, hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.
2. Le singole Amministrazioni predispongono i moduli necessari per la
redazione delle dichiarazioni indicate al comma 1, che gli interessati hanno facoltà di
utilizzare. Nei moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive le
Amministrazioni inseriscono il richiamo alle sanzioni penali previste dall'articolo 26
della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate. Il modulo può contenere anche l'informativa di cui all'articolo 10
della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
3. Le singole Amministrazioni inseriscono nei moduli delle istanze ad esse rivolte la
formula per le relative dichiarazioni sostitutive se ammesse ai sensi della legge 4
gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, e del presente
regolamento.
Capo II - Acquisizione diretta
di documenti da parte delle pubbliche amministrazioni ed esibizione di documenti di
riconoscimento da parte degli interessati
Art. 7 - Acquisizione diretta dei documenti ed
esibizione di documenti di riconoscimento
1. Qualora l'interessato non intenda o non sia in grado di utilizzare
gli strumenti di cui agli articoli 1 e 2, i certificati relativi a stati, fatti o qualità
personali risultanti da albi o da pubblici registri tenuti o conservati da una Pubblica
Amministrazione sono sempre acquisiti d'ufficio dall'Amministrazione procedente, anche con
la procedura di cui al comma 2, su semplice indicazione da parte dell'interessato della
specifica Amministrazione che conserva l'albo o il registro.
2. In tutti i casi in cui l'Amministrazione procedente acquisisce
direttamente certificazioni relative a stati, fatti e qualità personali presso
l'Amministrazione competente per la loro certificazione, il certificato può essere
sostituito da qualsiasi documento idoneo ad assicurare la certezza della sua fonte di
provenienza.
3. I documenti trasmessi ad una Pubblica Amministrazione tramite fax, o con altro mezzo
telematico o informatico idoneo ad accertare la fonte di provenienza del documento,
soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita
da quella del documento originale attraverso il sistema postale.
4. Nei casi in cui l'Amministrazione procedente acquisisce informazioni relative a stati,
fatti e qualità personali attraverso l'esibizione da parte dell'interessato di un
documento di riconoscimento in corso di validità, la registrazione dei dati avviene
attraverso l'acquisizione della copia fotostatica del documento stesso, ancorché non
autenticata, secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 11, della legge 15
maggio 1997, n. 127, come modificato dalla legge 16 giugno 1998, n. 191.
5. Il rifiuto da parte del dipendente addetto di accettare l'indicazione
di stati, fatti e qualità personali mediante l'esibizione di un documento di
riconoscimento in corso di validità costituisce violazione dei doveri d'ufficio.
6. Ai fini del presente regolamento per documento amministrativo si intende ogni
rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra
specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle Pubbliche Amministrazioni o,
comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa. Le relative modalità di
trasmissione comprendono quelle indicate all'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo
1997, n. 59, ed al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513.
Art. 8 - Riservatezza dei dati contenuti nei documenti
acquisiti dalla Pubblica Amministrazione
1. Al fine di tutelare la riservatezza dei dati di cui all'articolo 22 della legge 31
dicembre 1996, n. 675, i certificati ed i documenti trasmessi ad altre Pubbliche
Amministrazioni possono contenere soltanto le informazioni relative a stati, fatti e
qualità personali previste da legge o da regolamento e strettamente necessarie per il
perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisite.
2. E' fatto divieto ai direttori sanitari tenuti alla dichiarazione di cui al comma 2
dell'articolo 70 del regio decreto-legge 9 luglio 1939, n. 1238, come sostituito
dall'articolo 2 della legge 15 maggio 1997, n. 127, di accompagnare la stessa con il
certificato di assistenza al parto previsto dall'articolo 18, comma 2, del regio
decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128, ed è fatto divieto agli ufficiali di stato civile
di richiedere detto certificato, che è sostituito, ai fini della formazione dell'atto di
nascita, da una semplice attestazione contenente i soli dati richiesti nei registri di
nascita. Ai fini statistici, i direttori sanitari inviano copia del certificato di
assistenza al parto, privo di elementi identificativi diretti delle persone interessate ai
competenti Enti ed Uffici del Sistema statistico nazionale, secondo modalità
preventivamente concordate. L'Istituto Nazionale di Statistica, sentito il Ministero della
Sanità, determina nuove modalità tecniche e procedure per la rilevazione dei dati
statistici di base relativi agli eventi di nascita e per l'acquisizione dei dati relativi
ai nati affetti da malformazioni e ai nati morti nel rispetto dei princìpi contenuti
nella legge 31 dicembre 1996, n. 675.
Art. 9 - Acquisizione di estratti degli atti dello
stato civile
1. Gli estratti degli atti di stato civile sono richiesti esclusivamente
per i procedimenti che riguardano il cambiamento di stato civile e, ove formati o tenuti
da Amministrazioni Pubbliche o da altre autorità dello Stato, vengono acquisiti
d'ufficio.
2. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1 le Amministrazioni
possono comunque provvedere all'acquisizione d'ufficio degli estratti qualora lo ritengano
necessario per particolari motivi inerenti alle proprie finalità istituzionali.
Capo III - Attestazioni di
soggetti privati e certificazioni non sostituibili con altri strumenti di certezza
Art. 10 - Certificati non sostituibili
1. I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di
conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento,
salvo diverse disposizioni della normativa di settore.
2. Tutti i certificati medici e sanitari richiesti dalle istituzioni
scolastiche ai fini della pratica non agonistica di attività sportive da parte dei propri
alunni sono sostituiti con un unico certificato di idoneità alla pratica non agonistica
di attività sportive rilasciato dal medico di base con validità per l'intero anno
scolastico.
Capo IV - Disposizioni finali
Art. 11 - Controlli sul contenuto delle dichiarazioni
sostitutive
1. Le Amministrazioni procedenti, sono tenute a procedere ad idonei controlli, anche a
campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
2. Quando i controlli di cui al comma 1 riguardano dichiarazioni sostitutive di
certificazione, l'Amministrazione procedente richiede direttamente all'Amministrazione
competente per il rilascio della relativa certificazione conferma scritta, anche
attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto
dichiarato con le risultanze dei registri da essa custoditi. In tal caso non è necessaria
la successiva acquisizione del certificato.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 della legge 4
gennaio 1968, n. 15, qualora dal controllo di cui al comma 1 emerga la non veridicità del
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Art. 12 - Certificati di abilitazione
1. Quando è utilizzata ad indicare i titoli di abilitazione previsti dalla normativa
vigente, la parola "certificato" viene sempre sostituita, qualora si riferisca
ad atti rilasciati al termine di corsi di formazione o ad atti di assenso all'esercizio di
determinate attività, rispettivamente con le parole "diploma" o
"patentino".
Art. 13 - Abrogazione di norme
1. In riferimento alle disposizioni dell'articolo 1 del presente regolamento, sono
abrogati l'articolo 27 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, l'articolo 77, ultimo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, come modificato
dall'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e il primo comma dell'articolo 24
della legge 13 aprile 1977, n. 114.
2. In riferimento alle disposizioni degli articoli 1 e 2 del presente regolamento, è
abrogato l'articolo 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
3. In riferimento all'articolo 4 è abrogato l'articolo 20/bis della legge 4 gennaio 1968,
n. 15.
4. In riferimento alla disposizione dell'articolo 6, comma 2, del presente regolamento è
abrogato il penultimo comma dell'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
5. E' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. |